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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.55
Data decisione, Autorità: 06.04.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00055
Lugano 6 aprile 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. DI.2000.00227 della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con istanza (recte: petizione) 17 novembre 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto, ex art. 85a LEF, l’annullamento e la radiazione dell’esecuzione n. __________dell’UEF di Bellinzona;
domanda avversata dalla convenuta la quale, oltre ad opporsi alla petizione, ha auspicato la condanna dell'attore al pagamento di fr. 27'833.25 oltre interessi, e che il Pretore, con sentenza 31 gennaio 2001, ha integralmente respinto siccome irricevibile, caricando alla parte attrice la tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese e ponendo a suo carico un'indennità ripetibile di fr. 2'500.-;
appellante l'attore, con atto di appello 8 febbraio 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di fissare a fr. 400.- l'indennità ripetibile rispettivamente a fr. 300.- la tassa di giustizia a suo carico e nel contempo di dichiarare l'irricevibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla controparte, caricando a quest'ultima una tassa di giustizia di fr. 400.- e le relative ripetibili in ragione di fr. 2'800.- o in subordine di fr. 500.-; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 9 marzo 2001, ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
che con la petizione in rassegna, fondata sull’art. 85a LEF, __________ ha chiesto l’annullamento dell’esecuzione n. __________dell’UEF di Bellinzona per fr. 27'833.25 oltre interessi, rilevando come la stessa risalisse ad oltre un anno prima;
che con la risposta di causa __________ si è opposta alla petizione sia in ordine che nel merito, chiedendo di conseguenza che la controparte fosse condannata al pagamento degli importi posti in esecuzione; essa ha altresì chiesto di dichiarare la temerarietà della lite, con il riconoscimento a suo favore di ripetibili in ragione di fr. 5'845.-;
che, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, il Pretore, rilevando come al momento attuale l'azione di cui all'art. 85a LEF non fosse proponibile, ha concluso per l'irricevibilità della petizione, precisando che non andavano per contro esaminate le ulteriori richieste della convenuta, formulate in via d'eccezione senza proporre una domanda riconvenzionale: con il suo giudizio, egli ha caricato all'attore la tassa di giustizia di fr. 750.- e posto a suo carico un'indennità per ripetibili di fr. 2'500.-;
che con l'appello che qui ci occupa, l'attore chiede la riforma del primo giudizio nel senso di ridurre a fr. 400.- l'indennità ripetibile rispettivamente a fr. 300.- la tassa di giustizia poste a suo carico con riferimento alla petizione e nel contempo di dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale formulata a suo tempo dalla controparte, caricando inoltre a quest'ultima una tassa di giustizia di fr. 400.- e le relative ripetibili in ragione di fr. 2'800.- o almeno di fr. 500.-;
che, a suo dire, il giudice di prime cure aveva innanzitutto omesso di statuire sulla richiesta condannatoria proposta dalla convenuta, che costituiva una domanda riconvenzionale, e in particolare non l'aveva dichiarata irricevibile ai sensi dell'art. 391 CPC e non aveva a posto a carico della controparte né la relativa tassa di giustizia, né le ripetibili; manifestamente eccessivo era infine l'ammontare delle ripetibili assegnate alla controparte con riferimento all'azione principale, tanto più che essa era risultata soccombente sulla questione della temerarietà della lite;
che delle osservazioni della convenuta si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi;
considerando
in diritto:
che è senz'altro a ragione che l'appellante ritiene che la controparte, pur avendo omesso una tale menzione in ingresso del suo allegato responsivo, abbia nondimeno introdotto una domanda riconvenzionale;
che, in effetti, la domanda condannatoria proposta dalla convenuta con la risposta non costituisce la semplice negazione dell'azione incoata dall'attore, volta unicamente a sanzionare la decadenza della procedura esecutiva - e non del relativo debito - per il tempo trascorso;
che la parte era del resto cosciente di tale circostanza, tanto è vero che a p. 8 della sua risposta, allorché indicava le modalità di calcolo per la fissazione delle eventuali ripetibili a suo favore, essa indicava per ben due volte il calcolo 27'833.25 x 15%, dando con ciò la chiara impressione che non ci si trovasse di fronte a una, bensì a due cause con il medesimo valore litigioso;
che pure corretto è l'assunto dell'appellante, laddove pretende che tale azione riconvenzionale debba essere dichiarata irricevibile, in quanto nella procedura accelerata la riconvenzione è ammessa solo per pretese compensabili con quelle della petizione (art. 391 cpv. 1 CPC), ciò che non è ovviamente il caso nella fattispecie;
che il giudizio di irricevibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, che va qui formalmente sanzionato, implica per quest'ultima l'obbligo di assumersi la relativa tassa di giustizia, che - come indicato dall'appellante - può essere fissata in ragione di fr. 400.- (cfr. art. 17 e 20 LTG) e di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili;
che per determinare quest'ultima, appare senz'altro giustificato far capo alla nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (art. 11 TOA, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 36 ad art. 150; per tante: IICCA 9 luglio 1998 in re G./N. SA), e ciò stante la semplicità della causa, evasa con un giudizio d'ordine, che ha comportato un impegno estremamente ridotto per il patrocinatore dell'attrice (cfr. pure Rep. 1985 p. 129), quantificabile in circa 2 ore a fr. 250.- (IICCA 23 ottobre 1997 in re C./W., 20 maggio 1998 in re S. e lc./W., 9 luglio 1998 in re G./N. SA): ritenuto un onorario ad valorem di fr. 2'500.- (9%, art. 9 TOA), ne risulta un importo a suo favore di fr. 800.-;
che, per passare alle censure inerenti il giudizio sulla petizione, l'appellante chiede di modificare l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili a suo carico, contestando il valore litigioso;
che il valore di causa e con ciò gli oneri processuali di un'azione ex art. 85a LEF si determinano in base al diritto cantonale (Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, Zurigo 1999, p. 177; Bodmer, Basler Kommentar, N. 33 ad art. 85a LEF);
che nel Cantone Ticino la questione, in forza del rimando di cui all'art. 11 lett. e CPC , risulta regolata dall'art. 5 CPC, secondo cui se l'oggetto della lite è valutabile in denaro il valore è determinato dalla domanda, per cui ben si può ritenere che lo stesso corrisponda alle somme poste in esecuzione (cfr. IICCA 17 agosto 1999 in re B./P.);
che, stante in concreto un valore litigioso di fr. 27'833.25 e dovendosi quantificare in almeno 5 ore l'impegno del patrocinatore della convenuta, appare senz'altro giustificato, facendo anche in questo caso capo - ciò, in presenza di un giudizio di irricevibilità - alla formula per la calcolazione delle ripetibili di cui sopra quantificare le ripetibili dovute dall'attore in fr. 1'600.-;
che la questione dell'eventuale temerarietà della lite, riferita comunque alla sola petizione, non ha tutto sommato influenza sul giudizio sulle ripetibili che precede, trattandosi in effetti di un semplice accessorio dell'azione principale;
che la richiesta di ridurre da fr. 750.- a fr. 300.- la tassa di giustizia dell'azione principale, per altro nemmeno motivata e dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), si appalesa infondata anche nel merito, l'importo fissato rientrando tra quelli previsti dall'art. 17 LTG per cause di tale valore;
che, pertanto, l’appello è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi;
che l'esito di questo giudizio, con l'appellante vincente sulla tematica della riconvenzionale e parzialmente soccombente sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili, giustifica, ai sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC, di caricare gli oneri processuali di questa sede alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili;
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 febbraio 2001 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 31 gennaio 2001 della Pretura del distretto di Bellinzona viene così riformata:
(invariato).
La tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dall'attore, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr. 1'600.- a titolo di ripetibili.
La domanda riconvenzionale è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 400.-, da anticiparsi dalla convenuta, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere all'attore la somma di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri della procedura d’appello consistenti in fr. 280.- di tassa di giustizia e in fr. 20.- di spese (totale fr. 300.-), già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono a carico dell’appellata, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla della Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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