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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.152
Data decisione, Autorità: 07.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00152
Lugano 7 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vice-cancelliere
sedente per statuire sul ricorso 23 agosto 1999 di
contro la decisione 16 agosto 1999 della
con la quale è stata inflitta alla ricorrente, quale socio gerente della __________, un’ammenda di Fr. 100.- per non aver prodotto nei termini, nonostante le diffide di legge, l’elenco dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse al 1 gennaio 1999.
Letti ed esaminati gli atti e le osservazioni 26 agosto 1999 dell’Ufficio dei registri di Mendrisio
Considerato che la ricorrente contesta che il suo comportamento sia stato lesivo dell’ordinamento di legge poiché afferma di non aver mai ricevuto le richieste e le diffide con le quali l’Ufficio dei registri di Mendrisio le avrebbe intimato di presentare la documentazione richiestale e di cui in epigrafe;
che di conseguenza ritiene di non poter essere oggetto di sanzione disciplinare;
che alla fine di gennaio di ogni anno l’ufficiale del registro deve essere in possesso dell’elenco dei nomi dei soci della __________, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse oppure della dichiarazione che, posteriormente alla consegna dell’ultimo elenco, non è avvenuto alcun cambiamento (art. 790 cpv. 2 CO e 91 cpv. 1 ORC);
che in caso di ritardo l’ufficiale diffida i gerenti, mediante lettera raccomandata od intimazione ufficiale, alla produzione dell’elenco o della comunicazione con la diffida che in caso negativo la questione viene sottoposta all’autorità di vigilanza la quale assegna al gerente un nuovo termine per la produzione e infligge un’ammenda (art. 91 cpv. 2 ORC);
che l’autorità di vigilanza, su segnalazione dell’Ufficio dei registri di Mendrisio, ha proceduto in tal modo con la pronuncia, qui impugnata, del 16 agosto 1999;
che, come già indicato, la ricorrente contesta di aver mai ricevuto la richiesta e le diffide da parte dell’Ufficio dei registri di Mendrisio;
che non è controverso in causa che le richieste e le diffide dell’Ufficio dei registri di Mendrisio siano state spedite per posta semplice e non raccomandata;
che la prova dell’avvenuta intimazione di un atto spetta all’autorità che se ne prevale ed al proposito occorre fornire una ricevuta postale o una dichiarazione dell’amministrazione delle poste da cui risulti la consegna del plico (Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, pag. 139 n. 356);
che persino nel caso di invio raccomandato, qualora il destinatario contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro, e la prova del contrario non può essere portata, non è possibile ritenere conforme e valida la notifica (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124 n. 3);
che, nel caso concreto, manca qualsiasi prova che le comunicazioni dell’Ufficio dei registri di Mendrisio siano pervenute alla ricorrente e non possono supplire a tale carenza di natura probatoria le illazioni attorno alla inverosimiglianza che proprio ben tre spedizioni, provenienti dallo stesso mittente, siano andate smarrite;
che, del resto, la normativa federale prevede l’invio raccomandato della diffida in funzione di disporre di una prova certa della sua intimazione così da poi poter sanzionare correttamente e senza dubbi, la parte negligente;
che ne discende come l’ammenda inflitta alla ricorrente debba essere annullata;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso 23 agosto 199 __________ è accolto e di conseguenza è annullato il dispositivo n. 2 della decisione 16 agosto 1999 della __________.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione a:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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