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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.125
Data decisione, Autorità: 11.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00125
Lugano 11 ottobre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.00786 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 20 marzo 1995 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
rappr. dall’avv. __________
con la quale l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di fr. 32'780.- oltre interessi per rifacimento di opere difettose, domanda integralmente avversata dai convenuti, uno dei quali (la __________) ha, in via riconvenzionale, postulato la condanna della controparte a versargli fr. 3'934.20.- oltre interessi, domanda cui l’attore si è opposto e sulle quali il Pretore ha deciso, con sentenza 21 maggio 1999, respingendo integralmente entrambe le domande.
Appellante la parte attrice che, con atto di appello dell'11 giugno 1999, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la __________ al pagamento dell’importo reclamato con la petizione, mentre la convenuta, con osservazioni del 7 settembre 1999, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
Tempo dopo la fine dei lavori l'attore ha constatato infiltrazioni di acqua con conseguente fuoriuscita di macchie di umidità nei locali sottostanti la terrazza ed ha notificato il difetto ai convenuti. La __________, pur contestando ogni sua responsabilità, ha allora eseguito, nell’ottobre 1991, una reimpermeabilizzazione della terrazza applicando degli strati del prodotto __________ sul betoncino. Ha rinunciato a fatturare quest'ultimo lavoro, avendo l'attore, a sua volta, accettato di escludere la ditta da ogni responsabilità per le opere eseguite.
Nessuna delle due ditte esecutrici ha voluto riconoscere la sua responsabilità e prestarsi per la riparazione dell’opera e l’attore ha quindi proceduto al risanamento definitivo della terrazza ricorrendo ai servizi di altri imprenditori.
L’importo fatto valere in causa corrisponde alla spesa sostenuta dall’attore per il rifacimento, all’indennizzo per il mancato uso dei locali sottostanti la terrazza, alle spese di prova a futura memoria e di patrocinio preprocessuale mentre quello preteso, in via riconvenzionale, dalla __________ riguarda la spesa della reimpermeabilizzazione.
Egli, fondandosi sulle risultanze delle perizie e sulle dichiarazioni di un dipendente della ditta __________, ha stabilito che i difetti riscontrati nell'opera sarebbero imputabili unicamente a quest'ultima ditta. Infatti i responsabili della stessa, una volta posata l'isolazione __________, avrebbero infatti fornito al committente e all’altro convenuto __________ delle indicazioni errate ed incomplete così che quest’ultimo non ha provveduto a separare lo strato di betoncino dall'isolazione con il necessario ed indispensabile foglio protettivo.
Nonostante tale conclusione il Pretore ha tuttavia esonerato la __________ da qualsiasi obbligo poiché il committente, in occasione dell’intervento di reimpermeabilizzazione, ha esonerato l’appaltatrice da ogni responsabilità.
Il Pretore ha pure respinto la domanda della __________ tendente alla condanna dell’attore al pagamento dei costi cagionati dalla seconda opera di isolazione della terrazza poiché la riserva di cui al patto di esclusione di responsabilità presupponeva l’assenza di colpa che, invece, era dimostrata.
Con le osservazioni all’appello la __________ ribadisce l’assoluta validità dell’accordo inteso a liberarla dalla responsabilità per i difetti e critica le motivazioni del Pretore che la indicano, in ogni caso, quale responsabile degli stessi.
L’appello di __________ si riferisce solo ed unicamente al dispositivo della sentenza del Pretore che non condanna la __________ al pagamento dei chiesti danni dovuti al difetto dell’opera. La decisione pretorile che riguarda uguale liberazione dell’altro convenuto, __________, per il fatto che non è riconosciuta alcuna sua responsabilità nel verificarsi del difetto non è oggetto di impugnativa: la proposta di giudizio contenuta nell’appello in riforma della prima sentenza è infatti chiara ed univoca in tal senso. Ne consegue che la pronuncia del Pretore riguardante la posizione di __________ è cresciuta in giudicato e le sue eventuali responsabilità non possono più, in questa sede, quand’anche di eventuale possibile esame in funzione dell’accertamento della responsabilità di __________ condurre ad una pronuncia nei suoi confronti.
In ogni caso l’esame delle responsabilità per il verificarsi dei difetti lamentati a dipendenza della impermeabilizzazione della terrazza e della posa del betoncino non è necessario poiché la decisione del Pretore che ha individuato, nell’atteggiamento concreto dell’attore, una valida liberazione della convenuta __________ deve essere, anche in questa sede, confermata.
6.1. Il contenuto della lettera del 23 ottobre 1991 (doc. 1) della __________ a ____________________e che quest’ultimo ha sottoscritto per accettazione, è il seguente:
“Come da vostra richiesta, siamo disponibili ad eseguire opera di reimpermeabilizzazione sul vostro terrazzo in oggetto.
Lo scopo del nostro operato sarà unicamente per evitare provvisoriamente i danni della pioggia. Rimane inteso però, che nessuna responsabilità potrà esserci addebitata per questo e per altri lavori eseguiti da noi in precedenza. Rimane inteso altresì, che se saranno stabilite le cause della rottura della vecchia impermeabilizzazione a responsabilità della __________, noi ci riserviamo di addebitarvi la seconda impermeabilizzazione per l’intero importo.”
Il committente, attraverso tale dichiarazione, ha chiaramente rinunciato a far valere i difetti e le loro conseguenze nei confronti della __________ ed in tal modo ha espresso la sua approvazione (anche solo per atti concludenti: OR-Zindel/Pulver, Art. 370 N. 11) per l’opera eseguita da questa ditta con i difetti riconoscibili ed a lui noti a quel momento e che sono sempre gli stessi di cui si prevale, ora, in causa. Con l’accettazione dell’opera la responsabilità per i difetti dell’appaltatore decade ed i relativi diritti del committente di cui all’art. 368 CO sono perenti (cfr. l’art. 163 della Norma SIA 118 che codifica tale principio di legge; Gauch, Der Werkvertrag, n. 2632 e seg.).
6.2. Con l’appello l’attore contesta la validità della dichiarazione in parola con il quale egli ha espressamente esonerato la convenuta da ogni responsabilità per le opere eseguite.
A mente dell'appellante la convenuta avrebbe utilizzato un prodotto isolante non conforme e avrebbe soprattutto fornito delle indicazioni errate ed incomplete sul trattamento successivo di tale isolazione, commettendo così una colpa grave di modo che, ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 CO, ne discenderebbe la nullità del patto di esclusione della responsabilità. Questa argomentazione non può trovare udienza poiché l’art. 100 cpv. 1 CO si riferisce ai patti che hanno lo scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità e quindi conclusi prima del verificarsi del fatto scatenante tale responsabilità. Una volta nata la pretesa di risarcimento danni nei confronti della controparte contrattuale, niente impedisce alle parti di concludere un patto di esclusione di ogni responsabilità, fosse anche dovuta a colpa grave in base al principio della libertà contrattuale.
6.3. L’appellante ravvisa anche l’invalidità del patto nel fatto che, al momento della sua sottoscrizione, non aveva alcuna competenza tecnica e non poteva avere un’adeguata idea della portata di un discarico di responsabilità. Sembra che al proposito voglia invocare l’errore. Ma indipendentemente dalla tempestività, sia materiale che procedurale, di una tale eccezione è bene ricordare che le considerazioni dell’appellante si rifanno ad eventuali errori sui motivi che non sono essenziali (art. 24 cpv. 2 CO) e non possono condurre all’inefficacia del contratto (art. 23 CO). In ogni caso, oltre a non essere sollevati, non appaiono dalle prove raccolte in prima sede altre situazioni (dolo o timore al momento della pattuizione) in forza delle quali la pattuizione potrebbe essere invalidata.
6.4. L’appellante ritiene ancora che lo scritto 23 ottobre 1991 sarebbe oltretutto invalido in quanto incompatibile con la garanzia emessa dalla ditta convenuta al momento del termine dei lavori, nella quale essa certificava la conformità del prodotto isolante utilizzato con le norme SIA e la sua corretta applicazione nell'opera di impermeabilizzazione della terrazza.
Anche questa motivazione non può essere seguita. In primo luogo i contenuti dei due documenti in questione differiscono per il loro oggetto: il secondo è una dichiarazione unilaterale che si limita a garantire la qualità del prodotto e dei lavori effettuati, il primo è un contratto che esonera la ditta appaltatrice da ogni responsabilità; in secondo luogo in virtù del principio della libertà contrattuale, le parti hanno la facoltà di modificare, nei limiti della legge e di comune accordo, il contenuto del loro contratto. Niente impedisce perciò alle parti di concludere un nuovo contratto (nel presente caso, il patto 23 ottobre 1991) il cui contenuto contrasta chiaramente con il regime contrattuale precedente (la garanzia per i difetti degli art. 367 e seg. CO proposta a titolo dispositivo dalla legge). Fatta salva una sua eventuale nullità o annullabilità, che già si è indicato come improponibile, il contratto più recente è reputato riflettere la comune volontà delle parti di modificare il contenuto dell'accordo precedente, abrogandone di conseguenza le disposizioni diventate contraddittorie con la nuova convenzione.
La pattuizione del 23 ottobre 1991 si rivela così perfettamente valida.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono di conseguenza caricate per intero all’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L'appello 11 giugno 1999 __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 850.--
b) spese Fr. 50.--
Totale Fr. 900.--
già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta __________ l’importo di Fr. 1’500.- per ripetibili d'appello.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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