AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.193
Data decisione, Autorità: 22.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00193
Lugano 22 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00239 (già 87/1993) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 30 giugno 1993 da
rappr.
contro
rappr.
rappr.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute, in via principale in solido e in via subordinata singolarmente, al pagamento di fr. 186’090.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE no. __________ dell’UE di Lugano;
domande avversate dalle convenute, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 31 agosto 1998 ha parzialmente accolto, facendo ordine alla __________ di procedere all’eliminazione dei difetti dei pavimenti in marmo giallo di __________ nei modi previsti dal perito arch. __________ nella perizia 27.6.1996/gennaio 1998, condannando la __________ al pagamento di fr. 40’850.- oltre interessi, somma per la quale è stata inoltre rigettata l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano ed obbligando altresì le due convenute a versare in solido alla controparte fr. 850.-;
appellante l’attrice con atto di appello 21 settembre 1998 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che le convenute siano condannate in solido al pagamento di fr. 186’090.- o in subordine di fr. 126’090.- più interessi, il tutto con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre le convenute, la __________ con osservazioni 20 ottobre 1998 e la __________ con osservazioni 26 ottobre 1998, postulano la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel corso degli anni 1989 e 1990 la __________ proprietaria della part. n. __________ di __________ sulla quale sorge la villa “__________”, ha provveduto ad una ristrutturazione di quell’edificio: la progettazione e la direzione lavori è stata affidata alla __________, mentre della fornitura e della posa dei pavimenti in alcuni locali è stata incaricata la __________. La presunta difettosità dei pavimenti in marmo giallo di Siena posati a quel momento ha dato origine alla presente causa.
B. Con la petizione in rassegna la __________ ha chiesto la condanna della __________ e della __________, in via principale in solido e in via subordinata singolarmente, al pagamento di fr. 186’090.-, ritenendo le due convenute responsabili, la prima per la carente sorveglianza nell’ambito della direzione lavori, la seconda per la posa difettosa, dell’esecuzione non a regola d’arte dei pavimenti, i quali presentavano sbrecciature e fessurazioni rispettivamente le cui lastre risultavano parzialmente scollate dal letto di posa.
A suo giudizio, l’entità dei difetti giustificava il rifacimento integrale dell’opera e con ciò il risarcimento a suo favore dei seguenti importi: fr. 86’240.- per la rimozione dei pavimenti, per la preparazione del fondo, per la fornitura e la posa di un nuovo pavimento e zoccolini, fr. 10’000.- per lavori accessori relativi a mobili ed arredi e fr. 6’500.- per lavori di protezione dell’opera; a ciò si aggiungevano fr. 40’000.- per la sistemazione provvisoria durante i lavori della famiglia che occupava la villa, fr. 20’000.- per la direzione lavori, fr. 7’500.- per lavori di pulizia e diversi, nonché altri fr. 15’850.- relativi alle spese per l’allestimento della prova a futura memoria (fr. 3’850.-), alle spese per la consulenza da parte di un architetto (fr. 7’000.-) ed alle spese legali preprocessuali (fr. 5’000.-).
C. Le convenute si sono opposte alla petizione, contestando innanzitutto l’esistenza di eventuali difetti -__________ per onor del vero ha ammesso l’esistenza di qualche piccola imperfezione-; esse hanno inoltre sottolineato che la committenza era stata avvisata della fragilità del marmo giallo di Siena e hanno rilevato che quanto evidenziato dalla controparte non sarebbe in ogni caso la conseguenza di una posa non a regola d’arte bensì di anomalie geologiche della casa, posta in riva al lago; pure contestato era infine l’ammontare del danno.
Con l’allegato conclusionale, in via subordinata, __________ si è nondimeno detta disposta ad eseguire i lavori di riparazione consigliati dal perito giudiziario nel suo referto.
D. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha fatto ordine alla __________ di effettuare i lavori di ripristino indicati dal perito ed ha condannato __________ al pagamento di fr. 40’850.-, precisando nei considerandi che la prestazione di una convenuta avrebbe liberato l’altra e viceversa; entrambe sono state inoltre condannate in solido a rifondere all’attrice parte delle spese della prova a futura memoria (fr. 850.-), mentre la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono state attribuite alle parti tenendo conto che l’attrice risultava soccombente in ragione di circa 3/4.
Il giudice di prime cure ha in sostanza accertato che l’opera fornita presentava effettivamente dei difetti ascrivibili alle convenute, ma che la stessa non era tuttavia così difettosa da dover essere interamente rifatta: in tali circostanze, ben si giustificava obbligare le convenute ad eseguire le riparazioni rispettivamente a risarcire alla controparte il costo di tali lavori. Quanto alle altre posizioni di danno formulate in petizione, le stesse sono state accolte solo in minima parte e meglio per quanto riguardava le spese della prova a futura memoria, ritenuta parzialmente utile, mentre per il resto sono state respinte, quelle relative agli inconvenienti agli inquilini siccome non provate, quelle inerenti le spese legali preprocessuali e quelle di consulenza specialistica in quanto non era stata allegata la necessità di tali interventi.
E. Con l’appello l’attrice chiede, in riforma del primo giudizio, che le convenute siano condannate in solido al pagamento di fr. 186’090.- e in subordine di fr. 126’090.- più interessi.
L’appellante è del parere che i difetti riscontrati siano talmente gravi da consentirle di ricusare l’opera, ciò che le permetterebbe altresì di chiedere il costo per il rifacimento integrale dei pavimenti e il risarcimento dei danni accessori. Quanto agli importi a lei dovuti, il perito giudiziario aveva confermato la correttezza delle somme indicate in petizione, limitandosi a ritenere eccessivi -ma comunque non infondati- i fr. 60’000.- esposti per la direzione lavori e per gli inconvenienti a carico degli inquilini, somma quest’ultima che viene detratta con la richiesta subordinata; in ogni caso il primo giudice aveva ignorato senza alcun motivo la pretesa relativa alle spese per la direzione lavori, per i lavori preparatori e di sistemazione a lavori ultimati e aveva escluso il risarcimento delle spese legali preprocessuali nonché di quelle per la consulenza specialistica, nonostante le stesse fossero assolutamente necessarie. Pure contestata, infine, è la ripartizione delle spese e delle ripetibili operata dal Pretore in base ad un semplice calcolo matematico, le circostanze del caso imponendo nell’occasione di far capo a considerazioni di carattere equitativo (art. 148 cpv. 2 CPC).
F. Delle osservazioni con cui le convenute postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
La questione non necessita perciò di ulteriori disquisizioni.
La censura è manifestamente infondata.
2.1 I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, concede all’interessato la facoltà di rifiutare l’opera -postulando, in caso di colpa dell’appaltatore, anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO)- di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, in caso di difetti di minore entità, oppure, infine, di esigere la riparazione gratuita, se ciò non cagiona spese esorbitanti all’appaltatore, e, nel caso di colpa, anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 2 CO).
Vista la gravità delle conseguenze che l’esercizio del diritto di ricusa (art. 368 cpv. 1 CO) ha per l’appaltatore, esso non può essere ammesso ogni qualvolta l’opera presenti dei difetti. È piuttosto necessario che il difetto sia così grave da rendere l’opera inservibile, o comunque tale da non poter più equamente pretendere dal committente l’accettazione della stessa. La questione a sapere se, in un caso concreto, si possa esigere dal committente che accetti l’opera, va risolta dal giudice, il quale -ponderati i rispettivi interessi delle parti- statuisce secondo equità (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1559; DTF 98 II 118 cons. 3a; ICCTF 24 giugno 1997 in re I. SA/I. SA).
2.2 Nel caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha accertato l’esistenza di difetti di una gravità tale da non imporre una ricusa dell’opera può senz’altro essere confermato.
2.2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante (appello p. 11 e 14), non corrisponde innanzitutto al vero che i difetti si estenderebbero sull’80% della superficie dei pavimenti. A parte il fatto che tale percentuale, che risulta dalla prova a futura memoria (doc. 7 SSA), non si riferiva in realtà ai difetti in generale, bensì unicamente ai punti di scollatura delle lastre dal letto di posa (cfr. p. 5) -circostanza che per altro costituisce un difetto solo nel caso in cui la lastra scricchiola (complemento perizia p. 5 risposta 3 KSSA)- il perito giudiziario ha ritenuto di relativizzare tale dato, precisando che era difficile quantificare l’estensione di quel fenomeno (perizia __________ p. 2 risposta 4.1 SSA), tanto più che le scollature sembravano diversificate, cioè non si manifestavano in maniera uguale ed in proporzione uguale sotto la superficie di contatto (perizia __________ p. 6 risposta 5 SIT).
Neppure è vero, inoltre, che i pavimenti fossero difettosi in ben 113 punti, e meglio 37 al pianterreno, 71 al primo piano e 5 sul pianerottolo: anche in questo caso il perito giudiziario ha dovuto evidenziare come fosse estremamente problematico, per non dire impossibile definire l’esatto numero dei punti difettosi così constatati nella prova a futura memoria e ciò già per il fatto che le fotografie allegate a quei referti, pur essendo abbastanza nitide, non permettevano l’identificazione di confronto con la realtà, ciò che non consentiva di captare con sicurezza, ma soltanto per approssimazione e al condizionale, quella che avrebbe potuto essere la situazione di confronto (perizia __________ p. 3 risposta 3 SIT). Il perito giudiziario ha pertanto preferito considerare i difetti nella loro specifica caratteristica, annotandoli per zone (cfr. perizia __________ p. 3 risposta 3 SIT).
2.2.2 A favore dell’esistenza di difetti tali non da giustificare una ricusa dell’opera, parla innanzitutto la circostanza che, nonostante tutto, i pavimenti in questione sono stati pur sempre utilizzati -l’attrice non ha del resto asserito che, per quel motivo, i locali sarebbero stati inutilizzabili o inutilizzati-, come si evince inequivocabilmente dalle fotografie allegate al complemento di prova a futura memoria di cui al doc. 7 (le foto A, B, C, D ed E attestano in particolare come nei locali ove è stato posato il marmo la villa fosse completamente arredata).
Significativo in quest’ottica è pure il fatto che gli interventi e le spese per la riparazione a regola d’arte prospettati dal perito giudiziario sono risultati relativamente contenuti per raffronto al costo di un eventuale integrale rifacimento dell’opera (le spese così preventivate ammontano all’incirca a metà di queste ultime, che, comprensive dei lavori di asporto dei pavimenti, ammontano a fr. 86’240.-).
Infine, ma non da ultimo, va evidenziato che il perito giudiziario, esperto in materia, si è espresso in maniera positiva sull’aspetto estetico dell’opera così realizzata (perizia __________ p. 1 risposta 1 SIT), rilevando inoltre che l’aspetto estetico generale non era deturpato dalle imperfezioni riscontrate (complemento perizia p. 9 risposta 1 SIT).
Non appare dunque possibile riconoscere all’attrice la somma di fr. 186’090.- oppure quella, senza le spese per la direzione lavori e per gli inconvenienti a carico degli inquilini, di fr. 126’090.-.
Il rilevo è parzialmente fondato.
4.1 Come noto, nel suo referto il perito giudiziario ha quantificato in fr. 35-40’000.- il costo per il risanamento condotto secondo i punti b/c/d/e della perizia (complemento perizia p. 11 risposta 7 SIT), ovvero per la sostituzione delle lastre compromesse, per il consolidamento delle zone non aderenti, per la stuccatura delle fessurazioni e per la rilucidatura di tutte le pavimentazioni (perizia __________ p. 13 risposta 13 SIT).
Il Pretore, stante la delicatezza e l’estensione degli interventi, ha ritenuto opportuno attribuire all’attrice l’importo massimo della forchetta indicata dal perito, vale a dire fr. 40’000.-, senza però indicare nel suo giudizio se in tale importo fosse eventualmente compresa la spesa per la direzione lavori rispettivamente le spese per i lavori preparatori e per quelli di sistemazione dopo l’effettuazione degli interventi di ripristino.
4.1.1 A ragione l’appellante rileva che né il perito né il Pretore si sono espressi in merito alla spesa relativa alla direzione lavori per le opere di ripristino (fr. 20’000.-).
La circostanza non può tuttavia giovare all’appellante: dal fatto che il perito non si sia espresso in merito si possono in effetti trarre tre conclusioni, che egli non riteneva dovuta tale posizione, che egli la riteneva già compresa nell’importo indicato approssimativamente oppure che egli se n’era dimenticato; ora, se anche si volesse ammettere quest’ultima ipotesi, non è arbitrario ritenere che il fatto che il Pretore abbia riconosciuto all’attrice il massimo della forchetta (fr. 40’000.-) tiene senz’altro conto di tale eventuale spesa, tanto è vero che per la direzione lavori -analogamente a quanto fatturato dalla __________ (10% delle prestazioni degli artigiani, cfr. doc. B)- si potrebbe tutt’al più ipotizzare una spesa di fr. 3’500.-/4’000.-.
4.1.2 Altrettanto a ragione l’appellante evidenzia come il Pretore non si sia pronunciato in merito al costo dei lavori preparatori e di quelli di sistemazione a lavori ultimati (fr. 16’500.-).
È ben vero che il perito giudiziario ha accertato che la somma esposta dall’attrice a questo titolo era corretta nel caso in cui si fosse proceduto al rifacimento integrale dell’opera (complemento perizia p. 11 risposta 7 SIT). È però altrettanto vero che nel caso concreto gli interventi da effettuarsi risultano sicuramente meno incisivi, non essendoci tra l’altro la necessità di asportare l’intera pavimentazione ed essendo presumibile che l’intervento necessiterà minor tempo -e con ciò minori spese per deposito di mobili ed arredi presso terzi-; ritenuto inoltre che il tipo d’intervento nei vari locali è differenziato (in alcuni bisognerà provvedere alla rimozione di mobili ed arredi, mentre in altri ciò non sarà necessario, se non parzialmente), questa Camera, tutto sommato, visto anche che il costo per il ripristino a regola d’arte ammonta a poco meno della metà del costo della posa a nuovo, ritiene senz’altro equo riconoscere all’attrice per gli inconvenienti inerenti al mobilio, arredi, ecc. la somma complessiva di fr. 5’000.-.
4.2 L’appellante contesta inoltre il fatto che il Pretore non le abbia riconosciuto alcunché per gli inconvenienti patiti dagli inquilini, che si vedrebbero costretti a soggiornare altrove nel periodo di effettuazione dei lavori di ripristino (fr. 40’000.-).
La censura va disattesa, già per il fatto che la parte attrice -pur incombendole l’onere della prova- non ha assolutamente provato a quanto ammontasse la pigione mensile a carico degli inquilini (tardiva e non provata è l’allegazione in sede conclusionale di una pigione di fr. 3’500.- mensili, il che comunque, stante l’asserita inutilizzabilità della villa per 2 mesi -indicata in appello, p. 13- potrebbe tutt’al più giustificare a questo titolo una pretesa di fr. 7’000.-); non è stato parimenti provato che la villa fosse occupata stabilmente -ed in proposito è irrilevante il fatto che il teste __________ possa aver accertato che ad un determinato momento la villa fosse abitata da un certo signor __________ - e che pertanto gli inquilini avrebbero effettivamente subito quegli inconvenienti.
4.3 L’appellante chiede pure la rifusione delle spese legali preprocessuali (fr. 5’000.-, doc. Y) nonché delle spese per la consulenza da parte di un architetto specialista in marmi (fr. 7’000.-, doc. X), posizioni che il Pretore ha respinto non ritenendo che la parte avesse allegato in causa la necessità di tali interventi.
Il giudizio del Pretore non può essere condiviso.
In linea di principio tali spese costituiscono una posizione di danno e possono con ciò essere risarcite alla parte, se e nella misura in cui è provato che gli interventi dei terzi siano utili, giustificati e necessari (DTF 97 II 261; Rep. 1989 p. 492; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 29 settembre 1998 in re M./F. SA, 23 novembre 1998 in re A./H.).
Nel caso concreto gli interventi del consulente arch. __________ si sono dimostrati parzialmente utili per inquadrare la fattispecie ed in particolare per appurare l’esistenza di difetti nei pavimenti imputabili alle convenute -anche se poi la proposta di rifacimento integrale da lui formulata con il doc. U si è in definitiva rivelata esagerata- e, stante la complessità della materia, oggettivamente giustificati. Analoghe considerazioni valgono per l’intervento da parte del legale, che in particolare si è occupato dell’erezione della prova a futura memoria: pur essendo vero che il primo referto a futura memoria, cui erano annesse fotografie in bianco e nero (doc. I), non permetteva di accertare con chiarezza l’esistenza e l’entità dei difetti -mentre il secondo referto a futura memoria, con le fotografie a colori, è stato allestito su richiesta della convenuta __________, atteso che la domanda di completazione formulata dal legale dell’attrice era stata per contro respinta (doc. 6)- va nondimeno evidenziata la sua parziale utilità, per altro riconosciuta dallo stesso Pretore, che proprio per questo motivo ha attribuito all’attrice il risarcimento di parte delle spese per l’allestimento della prova a futura memoria (sentenza p. 10).
Vista la parziale utilità degli interventi dei terzi, in parte attenuata dal fatto che la convenuta __________ ancor prima dell’inoltro della presente causa si era offerta in via bonale di eseguire talune prestazioni di ripristino, si ritiene tutto sommato equo riconoscere all’attrice a questo titolo complessivi fr. 5’000.-.
4.4 In definitiva, oltre al ripristino in natura a carico della convenuta __________ e in alternativa al versamento di fr. 40’850.- da parte della convenuta __________, le due convenute saranno tenute in solido a rifondere alla controparte fr. 10’850.- (fr. 850.- per prova a futura memoria, fr. 5’000.- per spese inerenti gli interventi preparatori e quelli di sistemazione dopo l’effettuazione dei lavori, fr. 5’000.- per spese legali preprocessuali e per il consulente tecnico): il dispositivo N. 3 della sentenza pretorile viene pertanto riformato in tale misura.
Il criterio adottato dal Pretore risulta in realtà corretto: se l’attrice è risultata soccombente in ragione di circa 3/4, ciò lo si deve in effetti alla parte stessa, che ha postulato in causa il riconoscimento di tutta una serie di posizioni di danno che in realtà si sono rivelate del tutto o parzialmente infondate.
Ad ogni modo la riforma del primo giudizio, a dipendenza del riconoscimento in questa sede all’attrice di talune posizioni, impone di modificare leggermente il giudizio su spese e ripetibili della sede pretorile.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 settembre 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 agosto 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
La __________ e __________ verseranno inoltre in solido alla __________ l’importo di fr. 10’850.-.
La tassa di giustizia in fr. 5’000.- e le spese in fr. 758.- oltre a quelle peritali in fr. 22’815.- sono poste a carico in ragione di fr. 4’100.- alla __________, fr. 4’100.- alla __________ e per il resto alla __________, la quale inoltre rifonderà a ciascuna controparte fr. 7’700.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 11/12 e per 1/12 sono poste a carico delle appellate in solido; l'appellante rifonderà inoltre a ciascuna controparte fr. 1’800.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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