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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.34
Data decisione, Autorità: 19.06.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00034
Lugano 19 giugno 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1549 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3 novembre 1995 da
__________ rappr. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17’500.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e respinta dal Pretore con sentenza 9 gennaio 1998;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 2 febbraio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni 11 marzo 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore sostiene di avere mutuato alla convenuta il 1° dicembre 1993 fr. 17’500.-- destinati a costituire un aiuto per la di lei famiglia, in asserite difficoltà economiche.
La convenuta rifiuterebbe la restituzione del mutuo, dal che la petizione in rassegna.
La convenuta si è opposta alla petizione contestando di avere mai mutuato del denaro dall’attore, che pertanto mai le avrebbe consegnato la somma di fr. 17’500.--.
Il Pretore sulla scorta delle risultanze istruttorie ha ritenuto comprovata la consegna di fr. 17’500.-- dall’attore alla convenuta, ma non invece la causale di tale consegna, così che non vi sarebbe in definitiva la prova dell’asserito contratto di mutuo, dal che la reiezione della petizione.
B. Con l’appello l’attrice postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione asserendo, in sintesi, dopo avere riproposto la propria versione dei fatti, che il Pretore avrebbe male valutato il materiale probatorio agli atti, giungendo all’errata conclusione dell’inesistenza del rapporto di mutuo.
Delle argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Chi, come l’attore, pretende la restituzione di una somma di denaro invocando le norme sul contratto di mutuo (art. 312-318 CO) deve dimostrare, cumulativamente, l’esistenza di siffatto contratto, l’avvenuta erogazione del denaro di cui si chiede la restituzione, e l’esigibilità della pretesa in conseguenza della scadenza del mutuo o della sua lecita disdetta da parte del mutuante (per tante: II CCA 24 luglio 1996 in re B. SA/A. SA; CEF 7 febbraio 1996 in re U./M.).
Il Pretore ha ammesso l’avvenuta erogazione di fr. 17’500.-- dall’attore alla convenuta, con un apprezzamento delle prove che può qui essere senz’altro confermato.
In tal senso convergono infatti il prelievo nella data determinante di un’equivalente quantitativo di valuta italiana (doc. D, pag. 1), l’immediata conversione di quel denaro in franchi svizzeri (doc. D, pag. 2 e 3) -laddove dall’incarto non emergono altri legami dell’attore con la Svizzera giustificanti tale operazione-, e la deposizione __________-che attesta della trasferta a __________ presso la convenuta il giorno stesso del prelevamento-, e l’incontestata esistenza tra le parti di un rapporto affettivo, risultanze da preferire nella valutazione globale alla contraria indicazione scaturita dall’interrogatorio formale della convenuta.
Si deve infatti ritenere che nel caso di consegna di denaro esiste una presunzione naturale del fatto che essa sia avvenuta a titolo oneroso, ovvero per acquisire un credito (credendi causa) o per estinguere un debito (solvendi causa), e non gratuito, essendo la gratuità della dazione da presumere solo nei rapporti tra coniugi (II CCA 2 marzo 1998 in re A./P.).
La convenuta non ha neppure tentato di sostenere l’esistenza di un suo credito nei confronti dell’attore che questi potrebbe avere soluto con la consegna della somma in questione, limitandosi a sostenere la tesi, sconfessata dell’istruttoria, per cui essa nulla avrebbe ricevuto.
Non potendosi applicare gli art. 66 e 513 cpv. 2 CO, a torto richiamati nel giudizio impugnato, non trattandosi manifestamente né di meretricio e neppure del pagamento di debiti di gioco, se ne deve rimanere alla predetta presunzione di onerosità della dazione di denaro in esame, con la conseguenza che la convenuta è per principio tenuta alla restituzione, senza che in concreto essa abbia saputo addurre alcunché che possa giustificare un diverso risultato.
Ne segue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 febbraio 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 gennaio 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________ (Italia), fr. 17’500.-- oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 1995.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che gli rifonderà fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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