AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.252
Data decisione, Autorità: 17.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00252
Lugano 17 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.797 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 12 maggio 1992 da
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’083.-- oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 9’886.95 oltre interessi a titolo di minor valore e risarcimento danni;
Il Pretore con sentenza 10 settembre 1997 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 1° ottobre 1997, con richiesta di assistenza giudiziaria chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Appello sul quale l’attrice non si è espressa.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice a più riprese nel 1989 e nel 1990 ha fornito alla convenuta mobili di vario genere, emettendo per tale motivo fatture a suo carico per complessive lire italiane 23’214’000.
Avendo la convenuta pagato unicamente complessive lire 16’550’000, con la petizione l’attrice ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr.8’083.--, a suo dire corrispondenti al saldo scoperto di lire 6’664’000.
B. La convenuta con la risposta ha eccepito l’inadempienza della controparte, che non avrebbe consegnato parte della merce e in altri casi avrebbe consegnato merce difettosa.
La convenuta potrebbe pertanto eccepire il minor valore della merce ricevuta e farsi rimborsare i costi delle riparazioni da lei fatte eseguire e i costi sostenuti per il deposito della merce difettosa.
Si giungerebbe così alla conclusione secondo cui non esiste più alcun credito dell’attrice, che sarebbe invece debitrice della convenuta di fr. 9’886.95 oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale, contestando integralmente le argomentazioni ivi contenute.
Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di rapporti di compravendita da giudicare ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1955, che sulla questione della notifica dei difetti rinvierebbe al diritto svizzero, in quanto del luogo in cui la merce doveva essere esaminata, ha ritenuto che la convenuta non avrebbe tempestivamente notificato gli asseriti difetti della merce, ed ha perciò ammesso la petizione e respinto la riconvenzionale.
E. Con l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, essa avrebbe tempestivamente comunicato agli operai, rispettivamente alla ditta fornitrice i difetti della merce, così come affermato dal teste __________
F. L’attrice non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
La convenuta nel proprio gravame non contesta la circostanza secondo cui l’accoglimento delle sue domande dipende in maniera imprescindibile dalla questione a sapere se essa abbia o meno effettuato una tempestiva notifica degli asseriti difetti di quanto fornitole dall’attrice, e questo indipendentemente dalla questione a sapere se il rapporto contrattuale tra le parti sia assimilabile alla compravendita piuttosto che all’appalto (cfr. appello, punto 2, pag. 6), valendo in entrambi i casi secondo il codice delle obbligazioni le medesime esigenze quo alla forma e alla tempestività della notifica dei difetti.
L’appellante sostiene di avere effettuato la tempestiva notifica dei difetti in forma orale “agli operai, rispettivamente alla ditta fornitrice” (appello, punto 2, pag. 7), e ritiene di avere fornito la prova di tale notifica per mezzo del teste Vigiani.
2.1 Il teste in questione ha fornito la seguente dichiarazione, che il Pretore ha considerato non conclusiva:
“La signora ha sporto lamentele sui difetti pochi giorni dopo, forse una settimana dopo, mi ricordo che ci siamo recati dal signor __________ a __________ qualche settimana dopo la consegna a lamentare i difetti sulla consegna e sui mobili”.
2.2 E’ in primo luogo pacifico che l’episodio narrato dal teste della visita a __________ “qualche settimana dopo la consegna” non può costituire in alcun modo la prova di una puntuale lamentela dei difetti, trattandosi per esplicita ammissione del testimone di difetti immediatamente riconoscibili (tracce di adesivo sui mobili, cassetti corti, armadio privo di un’anta) o verificatisi già solo “dopo qualche giorno” (curvatura dei ripiani della libreria), così che la loro notifica in occasione di una visita alla ditta attrice dopo “qualche settimana” risulta comunque tardiva ai sensi dell’art. 201 o 367 CO.
In secondo luogo la deposizione __________ non fornisce riscontro alla predetta tesi della convenuta secondo cui i difetti sarebbero stati comunicati agli operai incaricati della consegna e del montaggio dei mobili, tesi che rimane dunque allo stadio di semplice parlato.
2.3 Ci si deve invece chiedere quale sia la portata probatoria dell’affermazione del teste secondo cui la convenuta avrebbe lamentato i difetti “pochi giorni dopo, forse una settimana dopo”.
Il primo problema che si pone, e che rimane irrisolto, è quello relativo alla provenienza della conoscenza del teste circa l’episodio riferito.
Non è in altre parole dato di sapere dal tenore della deposizione se egli abbia in prima persona assistito alla comunicazione, verosimilmente telefonica, dei difetti dalla convenuta all’attrice, o se l’episodio gli sia semplicemente stato riferito dalla convenuta.
Il secondo problema riguarda l’identificazione della fornitura difettosa: a fronte di consegne protrattesi per oltre un anno (doc. C-G), la generica indicazione di una lamentela effettuata a pochi giorni di distanza da una consegna, non è in assenza di altre indicazioni una prova certa del fatto che la notifica abbia inteso riguardare proprio quella fornitura, e non una precedente.
Per lo stesso motivo della genericità della deposizione del teste si pone, oltre al problema della tempestività della notifica, quello relativo al contenuto della medesima, ed in particolare la questione a sapere quali degli asseriti difetti del mobilio fornito siano effettivamente stati lamentati.
Si deve pertanto concordare con il Pretore nella valutazione della deposizione __________ che è troppo generica ed imprecisa per potere costituire una prova attendibile e definitiva dell’avvenuta tempestiva notifica dei difetti della merce che vengono lamentati in questa procedura.
2.4 Tale decisione è comunque suffragata da altri elementi a carattere indiziario.
In primo luogo si deve rilevare che nell’unico scritto preprocessuale della convenuta figurante in atti (doc. I), da lei inviato al legale dell’attrice il 15 novembre 1990, non vi è alcun accenno al riguardo dell’esistenza di difetti della merce fornita, ma solo a consegne ancora da effettuare e a una cassettiera rifiutata poiché non corrispondente a quanto ordinato, della quale si dirà al consid. 3.
In secondo luogo va rilevato che il teste __________ la cui deposizione -come si è visto- non era comunque decisiva, ha negato di avere avuto con la convenuta “rapporti esorbitanti l’amicizia”, mentre il teste __________ ha dichiarato che il __________ stesso gli avrebbe confessato di avere “avuto problemi sia con la moglie che con la signora __________ ”, affermazione che nell’uso corrente viene riferita a persone con cui si ha un particolare rapporto affettivo, ed è perciò significativo che il __________ vi abbia accomunato la moglie e la convenuta.
Il doc. 3 costituisce l’ordinazione di alcuni mobili datata 4 giugno 1990 e nella documentazione prodotta dall’attrice lo si ritrova allegato alla fattura doc. F, senza che tuttavia nella fattura figurino i mobili di cui al doc. 3, né la convenuta lo afferma esplicitamente, così che i mobili, quand’anche non forniti, non risultano essere stati fatturati.
Il doc. 2 costituisce l’ordinazione di data 23 maggio 1990 di un mobile fatturato il 18 settembre 1990 (doc. G).
Alla fattura doc. G è annessa una fotocopia del doc. 2 sulla quale è stato rettificato il prezzo in lire 1’150’000 per effetto di uno sconto contrattuale, e sul quale è stata apposta una dichiarazione in penna del seguente tenore “18-09-90 la merce consegnata è in perfette condizioni” e sotto la quale vi è la firma della convenuta, dal che, in assenza di valide confutazioni, la palese non verità di quanto addotto in questa sede.
All’attrice, che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia attribuite ripetibili per la presente procedura.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria 1° ottobre 1997 di __________ è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
sono a carico di __________
IV. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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