AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.148
Data decisione, Autorità: 25.08.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00148
Lugano 25 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale per pretese derivanti da contratto di lavoro - inc. no. DI.97.00089 della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con istanza 7 aprile 1997 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’700.- oltre interessi per pretese salariali;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e a sua volta con istanza 21 aprile 1997 ha chiesto che controparte fosse condannata a restituirle un natel e tutti i vestiti di lavoro messi a sua disposizione;
sulle quali il Pretore con sentenza 5 maggio 1997 si è così pronunciato:
In parziale accoglimento dell’istanza di __________, la ditta __________ in __________ è condannata a pagare all’istante la somma di fr. 6’200.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1997.
In parziale accoglimento dell’istanza 21 aprile 1997 della __________, __________ è condannato a restituire a controparte gli abiti da lavoro.
Tasse e spese a carico dello Stato.
La __________ rifonderà a __________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
appellante la parte convenuta con atto di appello 16 maggio 1997, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 2’500.- oltre interessi la somma da lei dovuta alla controparte, nonché che quest’ultima sia tenuta a restituirle anche l’apparecchio natel; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la parte istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con contratto di lavoro 26 giugno 1996 la __________ ha assunto alle sue dipendenze __________ in qualità di autista - tuttofare per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 dicembre dello stesso anno: in base agli accordi contrattuali, per le sue prestazioni, da effettuarsi secondo le necessità del datore di lavoro, il lavoratore avrebbe dovuto percepire una retribuzione oraria di fr. 25.- nonché una gratifica annuale di fr. 5’000.- pagabile in due rate (doc. A).
B. Alla scadenza del contratto le parti hanno formulato reciproche pretese: in particolare, il lavoratore ha chiesto il versamento di fr. 10’700.- oltre accessori per pretese salariali, mentre il datore di lavoro ha a sua volta postulato la restituzione di alcuni oggetti a suo tempo consegnati al dipendente.
C. Statuendo con sentenza 5 maggio 1997 sul contenzioso che ne è nato, il Pretore ha condannato il datore di lavoro al pagamento di fr. 6’200.- oltre interessi ed il lavoratore a restituire gli abiti da lavoro, assegnando inoltre a quest’ultimo la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che al lavoratore non erano stati versati né la seconda rata della gratifica (fr. 2’500.-), né il salario dei primi 12 giorni di dicembre (fr. 1’500.-), né infine la perdita di guadagno dovuta per la sua malattia dal 9 al 27 ottobre (fr. 2’200.-); preso atto che a favore del lavoratore andavano riconosciuti questi importi, egli ha quindi concluso che quest’ultimo poteva legittimamente trattenere a titolo di ritenzione gli oggetti che il datore di lavoro gli aveva a suo tempo messo a disposizione, tranne gli abiti da lavoro, per i quali il dipendente stesso risultava acquiescente.
D. Con appello 16 maggio 1997 il datore di lavoro chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la somma dovuta al dipendente venga ridotta a fr. 2’500.- oltre interessi e che quest’ultimo sia tenuto a restituirgli anche l’apparecchio natel; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene innanzitutto di aver puntualmente contestato che il dipendente avesse effettuato 60 ore lavorative nei primi 12 giorni di dicembre: in assenza di qualsiasi prova circa la loro effettuazione, il Pretore non avrebbe perciò dovuto riconoscere come dovuta la corrispondente somma di fr. 1’500.-; quanto al risarcimento per la malattia del dipendente, l’appellante osserva come a suo tempo controparte avesse sottoscritto un documento in cui confermava di esser stata tacitata per le preteste salariali di ottobre con un pagamento di fr. 1’300.-, il che escludeva di poterle riconoscere ora un’ulteriore somma di fr. 2’200.- per perdita di guadagno, importo per altro manifestamente eccessivo; contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, inoltre, in prima istanza il lavoratore non aveva mai affermato di trattenere il natel in virtù di un diritto di ritenzione, per cui non vi era alcun motivo per rifiutare la sua restituzione; il giudizio di prime cure era infine errato anche per quanto riguardava le ripetibili, le quali, stante la reciproca soccombenza delle parti, avrebbero semmai dovuto essere compensate.
Con decreto 21 maggio 1997 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto.
Considerando
in diritto
1.1 La nostra procedura civile esige che il convenuto dia riscontro ai fatti della petizione o dell’istanza. Ciò implica un certo onere di allegazione dei fatti a carico del convenuto, che è pertanto tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore/istante con indicazioni concrete e, se del caso, fornendo la propria descrizione dei fatti: la mancanza dei citati requisiti porta alla conseguenza che la resistenza del convenuto su determinate allegazioni è inesistente, con la conclusione -nel giudizio di merito- di dover poi ammettere totalmente la domanda dell’attore/istante (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 170); analoga soluzione si impone nel caso in cui la contestazione da parte del convenuto sia soltanto generica e non puntuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3 ad art. 170; IICCA 17 settembre 1993 in re T. SA/G., 30 marzo 1994 in re E. SA/F. e llcc., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 18 ottobre 1995 in re G. Srl/B. Snc, 18 marzo 1996 in re T./I. Snc).
1.2 Nel caso di specie, è ben vero che in sede di risposta il datore di lavoro ha innanzitutto affermato che nel periodo di validità del contratto il lavoratore “doveva ed è stato remunerato per le prestazioni orarie effettivamente fornite” (ad. 1 p. 2): tale affermazione costituisce tuttavia una semplice considerazione di principio, tanto è vero che è stata formulata all’inizio dell’allegato responsivo, senza far alcun riferimento alle pretese vantate dal dipendente. In realtà, è soltanto al considerando ad 3 di risposta che il datore di lavoro ha preso concretamente posizione sulle singole pretese di controparte: dopo aver contestato di dovere al dipendente lo stipendio per il periodo dal 13 al 31 dicembre e la metà della gratifica, il datore di lavoro ha esaminato le richieste inerenti i salari di ottobre e di novembre, precisando nel dettaglio i motivi per i quali gli stessi non erano dovuti -per il mese di novembre, ha tra l’altro esplicitamente affermato che controparte era già stata remunerata in conformità del contratto-; per quanto riguarda il salario di dicembre (e meglio, i primi 12 giorni del mese), egli si è per contro limitato a dire che “niente è dovuto all’istante”.
A giudizio di questa Camera, la contestazione relativa allo stipendio dei primi 12 giorni di dicembre è troppo generica, per cui è senz’altro a ragione che il Pretore ha concluso per ammettere la pretesa dall’istante.
Reggesse il ragionamento dell’appellante, secondo cui la contestazione circa la reale effettuazione del lavoro risulterebbe già dal considerando ad. 1, non si vede proprio per quale motivo il datore di lavoro stesso avrebbe riproposto questa tesi con riferimento allo stipendio del mese di novembre, per poi tuttavia lasciarla nuovamente cadere per quanto riguardava quello di dicembre; tanto più che, in tali circostanze, controparte poteva senz’altro ritenere in buona fede che il mancato versamento di quest’ultimo stipendio fosse semmai dovuto ad altri motivi, non meglio precisati.
2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il fatto che a suo tempo il lavoratore abbia sottoscritto un documento in cui confermava di aver ricevuto “in saldo del salario di ottobre” un importo di fr. 1’300.- (doc. 2) non esclude di principio che accanto al salario per i giorni effettivamente lavorati gli possa spettare un ulteriore importo quale retribuzione per il periodo di malattia: nella misura in cui con tale scritto egli avrebbe infatti rinunciato (parzialmente o completamente) al salario nel periodo di malattia, lo stesso sarebbe in effetti nullo (art. 341 cpv. 1 CO).
2.2 Giusta l’art. 324a CO se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, in particolare per malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (cpv. 1): nel primo anno di servizio, se non è stato previsto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare il salario per almeno tre settimane (cpv. 2).
Nel caso concreto, essendo il contratto concluso per la durata fissa di 9 mesi, è pacifico il diritto del lavoratore a percepire il salario nel periodo di malattia (Boner, Teilzeitarbeit, Berna 1985, p. 97; Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Zurigo 1996, p. 48 e seg.; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 324a/b CO): atteso tuttavia che nella fattispecie l’attività del lavoratore era irregolare, dipendendo dalle necessità del datore di lavoro (doc. A), il salario a lui dovuto in quel periodo andava determinato operando una media di quanto egli aveva percepito nei mesi precedenti (Staehelin, Commentario zurighese, 1986, N. 49 ad art. 324a CO; Boner, op. cit., p. 96 e 97), oppure, in assenza dei dati relativi ai mesi precedenti, in quelli successivi: essendo risultato che egli ha guadagnato in novembre fr. 2’000.- e in dicembre fr. 1’500.-, ne discende che per il periodo dal 9 al 27 ottobre gli poteva spettare un importo di circa fr. 1’000.-.
Per sapere se ed eventualmente in quale misura al lavoratore possa essere riconosciuto nel mese di ottobre un importo eccedente i fr. 1’300.- percepiti (doc. 2), è perciò determinante accertare quanto gli sarebbe spettato per le ore effettivamente svolte: mentre il lavoratore ha affermato che quel versamento corrispondeva solo alle ore lavorative effettuate (e meglio, dal 1° all’8 ottobre), il datore di lavoro, sia in sede di risposta (p. 4) sia in sede di appello (p. 6), pur ammettendo che in tale somma oltre all’indennità per malattia fosse compresa anche la retribuzione per il lavoro effettivamente svolto, non ha tuttavia precisato quante fossero le ore prestate e pertanto la retribuzione ad essa relativa.
L’istruttoria non ha assolutamente permesso di chiarire la questione: non avendo il lavoratore -cui incombeva l’onere della prova (art. 8 CC, Staehelin, op. cit., N. 35 ad art. 322 CO)- dimostrato il numero delle ore da lui effettivamente prestate (nemmeno a grandi linee, così da eventualmente permettere a questa Camera di determinarle facendo capo all’art. 42 cpv. 2 CO), rispettivamente che le stesse potessero comportare una retribuzione superiore a fr. 300.-, ogni sua richiesta a questo titolo deve essere respinta.
3.1 È ben vero -come afferma l’appellante- che in prima istanza il lavoratore mai aveva sostenuto di trattenere il natel in forza di un diritto di ritenzione, per cui il giudizio pretorile che gli riconosceva proprio per questo motivo la facoltà di trattenere l’apparecchio era privo di fondamento.
Nondimeno, lo stesso è corretto, seppure per altri motivi.
3.2 Nel corso dell’udienza di discussione il lavoratore ha dichiarato di opporsi alla restituzione del natel in quanto lo stesso non gli era stato semplicemente messo a disposizione dal datore di lavoro, bensì gli era stato regalato dalla signora __________ i pochi indizi agli atti sembrano invero confortare questa tesi, tanto è vero che da una precedente bozza di contratto tra il lavoratore e la signora __________ risultava che quest’ultima avrebbe dovuto dare in proprietà al dipendente il natel (doc. I); il fatto che dal contratto sottoscritto in seguito tra le parti (doc. A) non si evincesse più nulla al proposito del natel, non prova assolutamente nulla e in particolare non significa ancora che la precedente bozza di pattuizione fosse semplicemente decaduta, prova ne é che, nonostante l’assenza di qualsiasi menzione circa il natel nel contratto di cui al doc. A, di fatto l’apparecchio è comunque stato consegnato al dipendente.
Non essendo stato possibile stabilire con certezza a che titolo il natel sia stato consegnato al lavoratore -essendo semmai più verosimile la tesi che lo stesso gli sia stato ceduto in proprietà-, la questione deve essere risolta a sfavore della parte cui concretamente incombeva l’onere della prova, cioè del datore di lavoro che pretendeva la restituzione dell’oggetto (Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1983, § 28 N. 10).
Il parziale accoglimento del gravame, che così ne discende, implica parimenti di modificare il dispositivo sulle ripetibili di prima istanza.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 maggio 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 maggio 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
In parziale accoglimento dell’istanza di __________ in __________, la __________ in __________ è condannata a pagare all’istante la somma di fr. 4’000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1997.
rifonderà alla __________ la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello.
La parte appellata rifonderà all’appellante fr. 50.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster