AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.121
Data decisione, Autorità: 30.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00121
Lugano 30 gennaio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00100 (già 3856) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 14 marzo 1990 da
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dal __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 154’287.30 oltre interessi (pretesa derivante da un contratto di architetto);
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento di fr. 200’000.- oltre interessi;
domanda riconvenzionale cui l’attore si è opposto;
sulle quali il Pretore con sentenza 21 marzo 1997 si è così pronunciato:
1.1 Di conseguenza il convenuto __________ è tenuto a versare all’attore arch. __________, la somma di fr. 49’239.45 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1990.
1.2 Le spese di fr. 14’950.50 (compresa la quota parte di quelle peritali) e la tassa di giustizia di fr. 4’100.- sono poste a carico del __________ in ragione di 1/3 e per la rimanenza di 2/3 a carico di __________, il quale rifonderà a controparte l’importo di fr. 4’000.- a titolo di indennità.
2.1 Le spese di fr. 12’480.- (compresa la quota parte di quelle peritali) e la tassa di giustizia di fr. 4’500.- sono poste a carico del __________, il quale rifonderà a controparte fr. 11’000.- a titolo di ripetibili.
Appellante l’attore con atto di appello 24 aprile 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente il convenuto con atto ricorsuale 5 giugno 1997 con cui chiede la reiezione dell’appello principale e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la petizione sia accolta limitatamente alla somma di fr. 29’239.45; il tutto, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attore con osservazioni 30 giugno 1997 ha postulato la reiezione dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto A. Con contratto 15 giugno 1988, allestito su formulario SIA, il ____________________rappresentato dal __________ o, ha affidato all’arch. __________, che per altro si era già occupato dell’allestimento del relativo progetto di massima e di quello definitivo, tutte le prestazioni d’architetto concernenti la ristrutturazione della __________, sita in Via __________a a __________: secondo gli accordi, l’onorario dell’architetto sarebbe stato calcolato in base al costo dell’opera e meglio sulla base degli importi della liquidazione finale (doc. A).
Dopo l’apertura del cantiere, ben presto i rapporti tra le parti iniziarono a deteriorarsi, tant’è che il 6 giugno 1989 la committenza, rimproverando all’architetto tutta una serie di manchevolezze, decise la revoca del mandato, tranne per quanto riguardava la direzione architettonica (doc. 3.17).
B. Con la petizione che qui ci occupa l’arch. __________ chiede la condanna del __________ al pagamento di fr. 154’287.30 oltre interessi, osservando in sostanza come il saldo della sua nota d’onorario di complessivi fr. 443’530.05 (così formata: fr. 337’031.65 onorario per prestazioni in tariffa A, fr. 75’278.40 onorario tariffa B, fr. 23’874.30 nota rilievi e fr. 7’345.70 rimborso spese; cfr. doc. C) non sia stato soluto dal committente.
Il convenuto resiste in lite, ritenendo di già aver pagato quanto effettivamente dovuto (salvo poi riconoscere in sede conclusionale, sulla base delle risultanze della perizia giudiziaria, la somma di fr. 29’239.45); in via riconvenzionale, egli ha inoltre chiesto la condanna di controparte al versamento di determinati importi, rimproverando all’architetto tutta una serie di mancanze, in particolare per non aver previsto la necessità di sostituire le solette, ciò che avrebbe comportato gravi ritardi e un notevole aumento dei costi.
C. Con sentenza 21 marzo 1997 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 49’239.45 e ha respinto la domanda riconvenzionale.
Per la quantificazione dell’onorario dovuto all’attore, oggetto dell’azione principale, il giudice di prime cure ha innanzitutto fatto riferimento al referto allestito dal perito giudiziario: atteso che quanto indicato da quest’ultimo era sostanzialmente corretto -in particolare il costo dell’opera determinante- egli ha pertanto fatto propria la sua valutazione in merito all’onorario per le prestazioni in tariffa A (fr. 277’856.30); nondimeno, atteso che il perito -che al momento dell’emanazione del suo rapporto non disponeva ancora delle testimonianze- aveva erroneamente ritenuto che i piani esecutivi erano imprecisi, non utilizzabili o non eseguiti, il primo giudice ha deciso in via equitativa di aumentare tale importo di altri fr. 20’000.-. Aggiungendo alla somma così ottenuta (fr. 297’856.30) il costo delle prestazioni in tariffa B e le spese (quantificati dal perito complessivamente in fr. 40’625.90) e dedotti gli acconti sino ad ora già percepiti dall’architetto (fr. 289’242.75), ne risultava un saldo a favore dell’attore di fr. 49’239.45, importo per cui in definitiva la petizione è stata accolta.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa non ha trovato accoglimento, in quanto non era risultato che l’architetto avesse negligentemente disatteso -nemmeno per quanto riguardava la questione delle solette- i suoi obblighi contrattuali, tanto più che l’attore riconvenzionale nemmeno era stato in grado di provare l’entità del danno subito.
D. Con appello 24 aprile 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene in sostanza, come già in sede conclusionale, che bisognava fare astrazione dal referto peritale, da lui definito contraddittorio e lacunoso. Il Pretore, che al contrario nella sentenza aveva parzialmente fatto propria la perizia, seppur aumentando di fr. 20’000.- l’onorario per le prestazioni in tariffa A, era pertanto giunto ad una conclusione errata. Quattro sono in definitiva i rimproveri mossi al perito: aver ritenuto che determinati piani e soprattutto piani di dettaglio non erano stati eseguiti, aver riconosciuto a favore dell’attore una percentuale di prestazioni fatturabili ridotta (61.7% invece che 68.9%), non aver preso in considerazione -se non per la fase definita “progetto con nuove solette”- l’importo di cui alla liquidazione finale e aver infine considerato nella tariffa B un importo ridotto. L’accoglimento delle censure imporrebbe evidentemente -sempre a suo dire- di accogliere la petizione: in tali circostanze, l’onorario in tariffa A andrebbe infatti fissato in fr. 415’963.05, il quale, sommato a quello in tariffa B di fr. 40’625.90 accertato dal perito o in subordine a quello fatturato dall’attore (con l‘aggiunta del costo dei rilievi e delle spese) di complessivi 106’498.40, e dedotti gli acconti di fr. 289’242.75, darebbe sempre e comunque un importo superiore a quello fatto valere con la petizione.
E. Con osservazioni ed appello adesivo 5 giugno 1997 il convenuto chiede la reiezione de gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la petizione sia accolta limitatamente a fr. 29’239.45; il tutto, con protesta di spese e ripetibili.
Mentre gli argomenti in merito all’appello principale verranno ripresi più oltre, per quanto necessario, con l’appello adesivo il convenuto contesta il fatto che il Pretore si sia parzialmente discostato dalla perizia giudiziaria, in particolare aumentando di fr. 20’000.- l’onorario dovuto all’architetto per le prestazioni in tariffa A: era in effetti senz’altro a ragione che il perito aveva appurato che i piani esecutivi e i progetti erano parzialmente mancanti, carenti e comunque necessitavano di precisazioni.
F. Delle osservazioni 30 giugno 1997 con cui l’attore ha postulato la reiezione dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Considerando
in diritto 1. Con l’appello principale l’attore si è in pratica limitato a riprodurre testualmente, o quasi, il suo allegato conclusionale, ignorando con ciò di prendere posizione sulla decisione del Pretore.
Ci si potrebbe pertanto legittimamente chiedere se il gravame, che omette una puntuale critica del giudizio di primo grado, non debba eventualmente essere dichiarato irricevibile (Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 20 ad art. 309; sulla particolare problematica della ricevibilità dell’appello che ripropone le conclusioni, cfr. IICCA 24 febbraio 1995 in re R. SA/K.). La questione può tuttavia rimanere indecisa, atteso che l’appello deve comunque essere respinto nel merito.
La censura è infondata.
2.1 Quanto alla presunta contraddittorietà della perizia, nel gravame l’appellante invero non evidenzia alcun elemento a sostegno di questa tesi, di modo che già per questo motivo la stessa deve essere disattesa.
2.2 Diverso è il discorso per quanto attiene alla censura di lacunosità della perizia, lacunosità che l’appellante ravvisa nel fatto che il perito in sede di complemento di perizia abbia omesso di rispondere alla domanda 8.
Confrontato con una domanda estremamente complessa, con cui in sostanza l’attore gli chiedeva di indicare in quali punti i suoi piani non fossero conformi alle prescrizioni professionali, il perito ha risposto di non potere (e di non volere) insegnare all’architetto come si dovevano presentare dei piani; egli ha tuttavia invitato l’attore a confrontare se del caso la norma SIA 400 e, all’indirizzo del giudice, ha allegato alcuni fogli che indicavano a mo’ d’esempio come i piani avrebbero dovuto essere allestiti. Egli ha in ogni caso concluso ribadendo quanto affermato a p. 9 della perizia, cioè in pratica che per la prima fase di progettazione (fino a settembre 1988) non esistevano veri e propri piani definitivi in base alla norma SIA, quelli esistenti, computati quali provvisori, essendo incompleti, mancando di misure, di dettagli, di indicazioni e di prescrizioni riguardanti i materiali.
Ora, se è ben vero che il perito da un punto di vista formale non ha puntualmente risposto al quesito, è comunque altrettanto vero che egli ha comunque preso posizione in merito, tant’è che da quanto da lui asserito risulta inequivocabilmente che egli riteneva non conformi alle regole professionali i piani allestiti. Tutto sommato, ciò è più che sufficiente per confutare la tesi di lacunosità della perizia, tanto più che la questione oggetto della domanda di completazione, e meglio le presunte carenze dei piani, poteva essere evasa -come vedremo più oltre (sub cons. 3.2)- con riferimento ad altre prove agli atti.
In sostanza egli contesta il fatto che le prestazioni fatturabili (fattore q) gli sono state riconosciute in maniera ridotta (- 7.2%); che in particolare il perito avrebbe accertato a torto che determinati piani e soprattutto piani di dettaglio non erano stati eseguiti; che infine il calcolo del perito sarebbe stato eseguito senza prendere in considerazione -se non per la fase definita “progetto con nuove solette”- l’importo di cui alla liquidazione finale (fattore B), il solo determinante in base agli accordi contrattuali.
3.1 Mentre il perito giudiziario, e con lui il Pretore, hanno riconosciuto all’architetto prestazioni fatturabili in tariffa A nella misura del 61.7%, quest’ultimo in questa sede pretende di aver svolto prestazioni pari al 68.9% (cfr. la fattura di cui al doc. C). La differenza tra le due percentuali è dovuta alle posizioni “piani esecutivi definitivi” (riconosciuti dal giudice al 4.5% invece che al 9%), “direzione architettonica” (1.8% invece di 2%) e “direzione dei lavori” (1.7% invece di 5.4%), ritenuto che l’appellante, ovviamente, non censura il fatto che nella posizione “piani esecutivi provvisori” gli sia stato attribuito più di quanto da lui indicato (13.2% invece di 12%).
Non avendo tuttavia l’appellante minimamente spiegato nel suo gravame come mai il diverso accertamento del perito giudiziario, e del Pretore, in merito alle posizioni “direzione architettonica” e “direzione dei lavori” sarebbe errato -mentre la problematica dei piani esecutivi definitivi, oggetto di una specifica contestazione, verrà esaminata qui di seguito- non può che discenderne la reiezione della censura, insufficientemente motivata.
3.2 Secondo l’appellante, il perito avrebbe accertato a torto che determinati piani e soprattutto piani di dettaglio non erano stati eseguiti, quando in realtà la loro effettuazione in modo completo era confermata dalle testimonianze agli atti: implicitamente pretende quindi che la posizione “piani esecutivi definitivi” venga ammessa nella sua integrità (9% invece che 4.5%).
3.2.1 Come accennato, per la posizione “piani esecutivi definitivi” era prevista a contratto e dalle norme SIA 102 una retribuzione pari al 9% del totale fatturabile. La prestazione di base per tale posizione comprende la direzione dell’attività degli specialisti, imprenditori e fornitori, con il controllo della concordanza dei loro piani e di quelli di fabbricazione e officina con quelli dell’architetto; l’aggiornamento dei piani di coordinamento e dei risparmi secondo le indicazioni tecniche degli specialisti, per quanto non di loro competenza; la scelta definitiva dei materiali, degli apparecchi e simili in collaborazione con il committente; la messa a punto dei dettagli architettonici e costruttivi; l’elaborazione in scala appropriata dei piani esecutivi e dei dettagli definitivi; la messa a punto della descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi costruttivi (ad esempio, schede descrittive per ogni locale). Per poter fornire a regola d’arte le prestazioni di base, l’architetto deve preventivamente disporre degli studi di dettaglio, dei piani esecutivi provvisori, dei contratti con gli imprenditori e con i fornitori, dei piani e dei documenti degli specialisti, imprenditori e fornitori (art. 4.4.2 SIA 102).
3.2.2 Nel caso di specie è ben vero che diversi testi hanno confermato di aver potuto disporre dei piani allestiti dall’architetto. Ciò tuttavia non significa ancora -come invece vorrebbe l’appellante- che la posizione “piani esecutivi definitivi” possa essere riconosciuta nella sua integrità del 9%.
Già si è detto infatti che l’allestimento dei piani esecutivi definitivi - fossero anche completi- non è l’unica prestazione compresa nella posizione “piani esecutivi definitivi” di cui all’art. 4.4.2 SIA 102; il riconoscimento dell’onorario per la stessa prevede invece l’effettuazione di tutta una serie di altre prestazioni.
Ora, non è innanzitutto contestato -ed anzi ne da atto lo stesso attore nella sua fattura (doc. C p. 10)- che la posizione “contratti con gli imprenditori e fornitori”, che come detto è una premessa per poter fornire a regola d’arte la prestazione di cui all’art. 4.4.2 SIA 102, è stata effettuata solo parzialmente e meglio in misura del 50% (0.5% invece di 1%): già per questo motivo, non è oggettivamente possibile riconoscere all’architetto la totalità della percentuale.
Il perito giudiziario ha inoltre chiaramente precisato che i piani esecutivi definitivi allestiti dall’attore non erano completi; mancavano molti piani di dettaglio; mancavano le indicazioni sui materiali; gli apparecchi non erano stati scelti; mancavano i piani di coordinamento (perizia p. 11, 20).
L’esame dei documenti agli atti permette senz’altro di confermare tale assunto. Innanzitutto, nel doc. 3.16 l’attore conferma di non aver potuto ultimare, per mancanza delle necessarie indicazioni da parte dei progettisti degli impianti, i piani di dettaglio inerenti i servizi. Nel doc. U, che è la risposta al doc. 3.17 con cui controparte gli faceva notare che i piani 1:50 consegnati non erano ancora stati elaborati in tutti i loro dettagli rispettivamente gli rimproverava la mancanza dei piani di dettaglio e di alcuni capitolati di concorso, l’architetto non ha contestato la prima osservazione, mentre con riferimento agli altri due rimproveri -da lui contestati, per altro parzialmente, e solo per quanto riguardava alcuni capitolati- si è limitato a controbattere come la responsabilità in proposito non fosse sua, ma di altri: lo scritto è decisivo, in quanto attesta senz’ombra di dubbio che -indipendentemente dalla questione della responsabilità per le carenze- al momento della revoca del mandato quelle prestazioni non erano state fornite in modo completo e impeccabile (tant’è che nel medesimo doc. U l’architetto così conclude “... confermo la mia disponibilità di terminare e consegnare dettagli e capitolati “mancanti””). Nei suoi allegati introduttivi, parimenti, l’attore stesso ha ammesso che a quel momento non era stato allestito ancora tutto e che anzi vi erano ancora dettagli che dovevano essere curati (“in realtà, a quel momento quasi tutto era pronto; mancavano solo alcuni dettagli a causa dell’assenza di informazioni circa determinati materiali da impiegare ...”, replica e risposta riconvenzionale p. 6). Se ciò non bastasse, confrontando -come dalle indicazioni del perito (complemento perizia p. 9)- gli esempi di piani esecutivi allestiti in base alla norma SIA 400 con i piani esecutivi e di dettaglio di cui ai doc. NNN e OOO, appare chiaro come questi ultimi non siano del tutto conformi a quanto previsto dal regolamento SIA (cfr., ad es., la mancanza pressoché generalizzata nei piani esecutivi e di dettaglio -tranne forse per i piani n. 95, 126 - 127, 141 e 143 e qualche altro- della descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi costruttivi, come pure la mancanza di buona parte delle misure nei piani di dettaglio n. 119 - 125 relativi a docce e servizi).
3.2.3 Visto quanto precede, questa Camera ritiene di dover senz’altro far proprio quanto accertato dal perito, cioè che la posizione “piani esecutivi definitivi” in realtà era stata eseguita dall’attore solo parzialmente e meglio in ragione del 50% circa (da cui una percentuale retributiva del 4.5% invece del 9%).
3.3 L’appellante ritiene inoltre che la sua remunerazione andava calcolata, come previsto dal contratto, sulla base del costo di liquidazione; il calcolo proposto dal perito, che aveva suddiviso il mandato in due fasi, prendendo come riferimento per la prima (il cosiddetto “progetto approvato”) l’importo di preventivo e solo per la seconda (il cosiddetto “progetto con nuove solette”) il dato dei cui alla liquidazione finale, era di conseguenza errato.
Il rilievo è infondato.
Vero è che il contratto prevedeva una retribuzione in base al costo dell’opera, e meglio sul valore della liquidazione.
Il perito (perizia p. 5 e segg., complemento perizia p. 2) ha tuttavia ritenuto -e il ragionamento può essere senz’altro condiviso- che in realtà l’architetto aveva lavorato su due progetti ben distinti: il primo, prevedeva la ristrutturazione dell’istituto senza la sostituzione delle solette con un costo contenuto; il secondo, molto più caro, prevedeva invece la sostituzione delle solette, ciò che ha tra l’altro comportato una ristrutturazione interna dei locali con le relative migliorie. Ora, atteso che la prima fase della progettazione (fase del progetto di massima, del progetto definitivo e parte della fase di preparazione dell’esecuzione e dei contratti con gli imprenditori) era stata sviluppata nell’ambito del primo progetto e che quest’ultimo non è stato eseguito, è evidente che giusta l’art. 8.5 SIA per la remunerazione delle prestazioni assolte fino ad allora fosse determinante l’ultima stima dei costi (IICCA 5 novembre 1997 in re C./P. e llcc.), ovvero in casu il dato del preventivo; le rimanenti prestazioni (parte della fase di preparazione dell’esecuzione e della fase esecutiva), che invece sono state svolte con riferimento al progetto con le nuove solette, realmente eseguito, sono state per contro calcolate in base al costo di liquidazione (art. 8.4 SIA 102).
Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame (p. 4), non è vero che il perito avrebbe affermato che il calcolo della fatturazione secondo il tempo impiegato era corretto. A p. 4 del referto, egli ha per contro affermato che ad essere corretta era semmai la tariffa oraria applicata, ma che l’architetto aveva esposto in tariffa B tutta una serie di prestazioni che in realtà erano già comprese nella tariffa a costo. Da qui la riduzione a fr. 40’625.90 (comprensivi delle spese e del costo dei rilievi, perizia p. 14) degli importi dovuti con la tariffa a tempo.
In tali circostanze, è chiaro che l’appello principale deve essere respinto con accollo all’attore di tassa di giustizia, spese e ripetibili.
Con l’appello adesivo il convenuto rimprovera al Pretore di essersi parzialmente discostato dalla perizia giudiziaria, in particolare aumentando di fr. 20’000.- l’onorario dovuto all’architetto per le prestazioni in tariffa A. Tale somma era stata riconosciuta in via equitativa dal primo giudice, in quanto a suo giudizio il perito avrebbe erroneamente appurato che i piani esecutivi ed i progetti erano parzialmente mancanti, carenti e comunque necessitavano di precisazioni.
Ora, essendo stato appurato ai considerandi precedenti (in particolare sub cons. 3.2) -alle cui motivazioni si può senz’altro rimandare- che in realtà la valutazione effettuata dal perito in merito alla posizione “piani esecutivi definitivi “ (da lui riconosciuta in misura del 4.5%) era del tutto corretta, non vi è assolutamente spazio per attribuire all’architetto quell’importo supplementare, che va conseguentemente defalcato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di primo grado e dell’appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 aprile 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’980.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 2’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 3’000.- per ripetibili d’appello.
III. L’appello adesivo 5 giugno 1997 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 marzo 1997 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di conseguenza il convenuto __________ è tenuto a versare all’attore arch. __________, la somma di fr. 29’239.45 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1990.
1.2 Le spese di fr. 14’950.50 (compresa la quota parte di quelle peritali) e la tassa di giustizia di fr. 4’100.- sono poste a carico del __________ in ragione di 1/6 e per la rimanenza di 5/6 a carico di __________, il quale rifonderà a controparte l’importo di fr. 8’500.- a titolo di indennità.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, sono poste a carico all’appellato adesivamente, il quale sarà pure tenuto a versare alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili della procedura di appello adesivo.
V. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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