AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.248
Data decisione, Autorità: 19.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00248
Lugano 19 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nelle cause a procedura speciale in materia di contratto di lavoro -inc. no. DI.96.00126 e DI.96.00200 della Pretura del distretto di Bellinzona- promosse con istanze 17 rispettivamente 21 maggio 1996 da
rappr. dal __________
contro
rappr. dall’avv. __________
volte ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18’892.55 oltre interessi, rispettivamente di fr. 1’474.40 oltre accessori;
domande cui la convenuta si è opposta e sulle quali il Pretore con sentenza 10 dicembre 1996 si è così pronunciato:
1.1 Tasse e spese a carico dello Stato.
1.2 L’istante rifonderà alla convenuta la somma di fr. 1’200.- a titolo di ripetibili.
2.1 Tasse e spese a carico dello Stato.
2.2 La convenuta rifonderà all’istante la somma di fr. 100.- a titolo di ripetibili.
Appellante l’istante __________ con atto di appello 20 dicembre 1996 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la convenuta sia condannata a versargli la somma di fr. 13’558.39 oltre interessi, con protesta di ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la parte convenuta con osservazioni 2 gennaio 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando le ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto A. Con contratto 19 ottobre 1995 __________ è stato assunto dalla __________ in qualità di falegname: nel contratto, oltre a prevedere una retribuzione mensile lorda di fr. 3’800.- (aumentata a fr. 3’900.- dopo il periodo di prova), si precisava che le sue principali mansioni sarebbero state la consegna ed il montaggio di mobilio di ogni genere, così come lo svolgimento di ogni altra attività atta a finalizzare lo scopo sociale della società (doc. B).
B. Ritenendo che la sua attività lavorativa dovesse essere regolata dal CCL per il mestiere del falegname, di cui il Consiglio federale aveva decretato l’obbligatorietà generale, il 21 febbraio 1996 il dipendente per il tramite del suo sindacato ha chiesto al datore di lavoro che il suo contratto fosse adeguato a quanto previsto dal CCL ed in particolare per quanto riguardava lo stipendio e l’orario di lavoro (doc. D.)
Il 26 febbraio 1996 il datore di lavoro ha disdetto il contratto di impiego con effetto dal 29 marzo successivo (doc. F), disdetta cui il lavoratore si è opposto (doc. G).
C. Con istanza 17 maggio 1996 __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 18’892.55 oltre interessi. Ritenendo che al suo rapporto di lavoro si dovesse applicare il CCL per il mestiere del falegname, egli postula il versamento delle differenze salariali (fr. 7’171.05) e delle ore supplementari (fr. 1’424.59); a ciò va aggiunta una trattenuta (fr. 371.42) illecitamente operata dal datore di lavoro a seguito di una sua malattia, nonché -stante il chiaro carattere abusivo del licenziamento, notificato in conseguenza del fatto che erano state avanzate in buona fede delle richieste derivanti dal contratto di lavoro- un’indennità per licenziamento abusivo pari a 2 mensilità (fr. 9’925.50).
Con istanza 21 maggio 1996 la __________, in applicazione dell’art. 29 LADI, ha a sua volta chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’474.40, cioè di quanto essa aveva anticipato al lavoratore disoccupato.
D. Nel corso dell’udienza di discussione del 14 ottobre 1996 la convenuta si è opposta ad entrambe le istanze, postulandone l’integrale reiezione.
A suo dire, il CCL non sarebbe in concreto applicabile, l’istante non avendo mai svolto presso di lei l’attività di falegname; il lavoratore avrebbe inoltre commesso un chiaro abuso di diritto, accettando dapprima la remunerazione offertagli, per avanzare in seguito richieste ben più sostanziose. In tali circostanze il licenziamento non poteva nemmeno essere considerato abusivo, tanto più che la specifica richiesta era stata inoltre formulata tardivamente.
E. Con sentenza 10 dicembre 1996 il Pretore, accogliendo integralmente l’istanza della __________ e accogliendo parzialmente quella di __________, ha condannato la convenuta a rifondere loro fr. 1’474.40 e rispettivamente fr. 1’681.80 oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso l’applicabilità del CCL alla fattispecie, atteso come la convenuta non producesse in proprio i mobili che rivendeva e come i lavori svolti dall’istante si limitassero in sostanza alla consegna ed al montaggio di mobilio, mentre l’esecuzione di adattamenti sul posto o altri lavori da falegname erano solo sporadici: da qui la reiezione delle pretese per differenze salariali e per ore supplementari. Non applicandosi il CCL, nemmeno si poteva ritenere abusivo il licenziamento, tanto più che il provvedimento stesso era da considerarsi del tutto legittimo, essendo stato pronunciato in quanto l’istante si era rifiutato di eseguire i piccoli aggiustamenti. Osservando tuttavia che nel periodo di disdetta il dipendente si era ammalato per 3 giorni, il Pretore gli ha riconosciuto il salario per un ulteriore mese, il termine di disdetta essendosi prolungato fino al mese successivo: al dipendente spettavano quindi fr. 4’225.- lordi, da cui andavano tuttavia dedotti fr. 861.95 da lui guadagnati in quel periodo e le indennità di disoccupazione percepite (fr. 1’681.25), il che dava un saldo a suo favore di fr. 1’681.80.
F. Con appello 20 dicembre 1996 __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la convenuta sia condannata a versargli la somma di fr. 13’558.39 oltre interessi, con protesta di ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, nella misura in cui la convenuta costituiva un’azienda di montaggio, il CCL in questione era senz’altro applicabile: da qui la richiesta volta all’ottenimento delle differenze salariali (fr. 4’751.50) e delle ore supplementari (fr. 1’424.59); per lo stesso motivo la somma riconosciuta in conseguenza del prolungamento del periodo di disdetta andava aumentata (fr. 2’419.55). Oltre a ciò, si imponeva il riconoscimento a suo favore di un’indennità per licenziamento abusivo, somma che in questa sede viene limitata ad un salario mensile (fr. 4’962.75).
G. Delle osservazioni 2 gennaio 1997 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame protestando le ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto 1. A questo stadio della lite due sono le questioni che restano litigiose: l’applicabilità alla fattispecie del CCL per il mestiere del falegname (con le conseguenze che ne deriverebbero, sub cons. 2) e l’esistenza di un licenziamento abusivo (cons. 3).
Nel caso di specie si tratterà pertanto di esaminare se al datore di lavoro possa essere concretamente attribuita la qualifica di fabbrica di mobili, di mobilificio o ancora di azienda che esegue solo il montaggio di lavori di falegnameria (impresa di montaggio) ai sensi della normativa, mentre le altre ipotesi per poter far capo al CCL non entrano in linea di conto.
2.1 Diversamente dal caso pubblicato in JAR 1987 p. 319, nella fattispecie che qui ci occupa il datore di lavoro non fabbrica mobili, né può essere considerato un mobilificio: ciò è provato da un lato dalle testimonianze versate agli atti (testi __________ e __________) e dall’altro dall’ispezione a RC operata d’ufficio da questa Camera in applicazione dell’art. 322 lett. a CPC, dalla quale in effetti è risultato che lo scopo sociale della ditta convenuta era solo il “commercio di mobili di ogni genere, tendaggi e tappeti a macchina e a mano, biancheria da letto, tessuti di arredamento, lampade, quadri, soprammobili e in genere di tutti gli oggetti che servono all’arredamento e alla decorazione di case di abitazione, uffici, edifici pubblici; commercio e posa di moquette di ogni qualità, di pavimenti in tessuto o materiale plastico; lo studio, la consulenza e la progettazione di soluzioni ambientative; assunzione di rappresentanze di società operanti in campi corrispondenti o affini”.
2.2 Esclusa così la qualifica di fabbrica di mobili o di mobilificio, va ora esaminato se alla convenuta non possa eventualmente essere riconosciuta quella di azienda che esegue soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (o impresa di montaggio).
La questione, anche in questo caso, deve essere risolta per la negativa.
L’istruttoria ha chiaramente provato che compito dell’istante era unicamente la consegna ed il montaggio di mobili e simili; i lavori di montaggio vero e proprio e quelli più specifici di adattamento delle parti in legno (questi ultimi, assai limitati; cfr. testi ____________________ e __________) non necessitavano di un falegname, tanto è vero che gli stessi venivano effettuati da altri dipendenti della convenuta, non qualificati, ma semplicemente dotati di un po’ di esperienza, e ciò, prima, durante e dopo che l’istante fu alle dipendenze della ditta (testi ____________________ __________, __________ e __________).
In tali circostanze, ben si può concludere che la convenuta non costituiva un’impresa di montaggio di opere di falegnameria ai sensi della normativa, l’attività di adattamento di parti in legno svolta nell’azienda essendo oltretutto sporadica e marginale e non necessitando in ogni caso dell’opera di un falegname.
2.3 La mancata applicazione del CCL, che così ne discende, comporta la reiezione delle pretese formulate dall’appellante per differenze salariali, per ore supplementari e per maggior salario nel periodo di disdetta prolungato.
La censura merita accoglimento.
3.1 Secondo l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO la disdetta è abusiva se viene data perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro.
3.2 Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non è assolutamente vero che la disdetta sarebbe legittima, il lavoratore essendosi rifiutato di eseguire i piccoli lavori di adattamento: a parte il fatto che la convenuta mai in prima sede aveva sostenuto che il licenziamento fosse stato significato per tale motivo (il che è un chiaro indizio per l’inesistenza della circostanza di fatto), è evidente che il giudice di prime cure ha manifestamente frainteso la testimonianza __________ (la quale così si era espressa: “l’aumento ... era stato concesso .... Il signor __________ aveva spiegato all’istante quali erano le sue mansioni. __________ rispose che per quel salario si sarebbe limitato a montare i mobili e nulla più. Si trattava del lavoro che aveva eseguito fino a quel momento”), non potendosi assolutamente concludere dalla stessa che il datore di lavoro a quel momento avesse avuto qualcosa da rimproverare al lavoratore per quanto aveva o non aveva fatto, né tanto meno quindi che il licenziamento fosse stato eventualmente dato per quel motivo.
3.3 La convenuta aveva per contro contestato il carattere abusivo del licenziamento, affermando che lo stesso era stato significato in quanto il lavoratore avrebbe preteso un adattamento del suo contratto al CCL, in realtà non applicabile, abusando manifestamente del suo diritto, dopo che in precedenza aveva accettato salari più bassi ed un diverso orario settimanale.
Sennonché, così facendo, essa ha candidamente ammesso che la disdetta è stata la conseguenza della richiesta del dipendente, il che costituisce per l’appunto un caso scolastico di disdetta abusiva.
L’appellata non può d’altro canto rimproverare alla controparte un comportamento contraddittorio (e con ciò un abuso di diritto) per il fatto che questi abbia chiesto l’applicazione del CCL dopo aver in precedenza accettato condizioni di lavoro più sfavorevoli: la dottrina e la giurisprudenza hanno infatti già ammesso che -in assenza di ulteriori circostanze, qui nemmeno evocate, quali ad esempio la certezza che la pretesa non esiste o il pregiudizio grave per il datore di lavoro in conseguenza della richiesta (IICCA 25 agosto 1994 in re C./M., 29 novembre 1995 in re G./A. SA; Rehbinder, Commentario bernese, N. 24 ad art. 341 CO con rif.)- un tale comportamento del lavoratore non configura assolutamente un abuso di diritto (DTF 105 II 42, 110 II 171; ICCTF 8 giugno 1993 in re H./A. SA; IICCA 11 febbraio 1994 in re G./B. SA, 25 agosto 1994 in re M./C., 29 novembre 1995 in re G./A. SA; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 4 ad art. 341 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, N. 8 ad art. 341 CO; Rehbinder, op. cit., ibidem) e ciò per il semplice fatto che il mantenimento della precedente pattuizione, nella misura in cui -come nella fattispecie- essa è contraria a norme imperative del CCL (il salario minimo per un falegname qualificato ivi previsto essendo di fr. 25.45 all’ora, cioè di fr. 4’581.- mensili, cfr. art. 11-12b CCL), violerebbe l’art. 341 CO e di conseguenza sarebbe nullo (IICCA 11 novembre 1993 in re B./S. SA, 30 gennaio 1996 in re Z./__________. SA; JAR 1981 p. 191,1991 p. 416; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 5 ad art. 341 CO; Rehbinder, op. cit., N. 22 ad art. 341 CO; Brühwiler, op. cit., N. 4 e 7 ad art. 341 CO).
Il fatto -come detto- che il CCL non fosse in concreto applicabile non muta inoltre il carattere abusivo del licenziamento: la richiesta del lavoratore, anche se infondata, è stata infatti formulata in buona fede (la quale oltretutto è presunta: art. 3 cpv. 1 CC; Staehelin, Commentario zurighese, N. 24 ad art. 336 CO; Brühwiler, op. cit., N. 5 ad art. 336 CO; JAR 1992 p. 359; Plädoyer 4/1991 p. 62), senza cioè che la stessa fosse per lui riconoscibilmente infondata (IICCA 30 gennaio 1996 in re Z./__________. SA; Troxler, Der sachliche Kündigungsschutz nach Schweizer Arbeitsvertragsrecht, Zurigo 1993, p. 97; Geiser, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, in BJM 1994 p. 185; Staehelin, op. cit., ibidem), tanto è vero che dal tenore del contratto di lavoro -ove si parla di lavoro da falegname e di attività di montaggio di mobilio (doc. B)- egli poteva ragionevolmente ritenersi legittimato a far capo al CCL.
La censura circa la tardività della richiesta di indennità per licenziamento abusivo è infine del tutto infondata: già con la lettera 28 febbraio 1996 (doc. G), intimata pacificamente entro i 30 giorni dalla disdetta, il lavoratore aveva infatti dichiarato di opporsi al provvedimento, mentre la legge -contrariamente a quanto ritenuto dall’appellata- non impone che in quello scritto venga evidenziato il carattere abusivo della disdetta (Brühwiler, op. cit., N. 1 ad art. 336b CO; Rehbinder, op. cit., N. 2 ad art. 336b CO; Staehelin, op. cit., N. 4 ad art. 336b CO).
3.4 Stante il chiaro carattere abusivo del licenziamento, in applicazione dell’art. 336a cpv. 1 CO appare equo assegnare al lavoratore -come da lui richiesto con il gravame- un’indennità pari ad una mensilità (fr. 4’225.-, comprensivi della quota parte della tredicesima), somma da riconoscersi al lordo degli oneri sociali (Brühwiler, op. cit., N. 1 ad art. 336a CO; Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 336a CO; Staehelin, op. cit., N. 4 ad art. 336a CO). Gli interessi su tale importo decorreranno dalla data della presente sentenza, costitutiva del diritto vantato dall’istante (IICCA 15 settembre 1994 in re R./M.SA).
Le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 dicembre 1996 ____________________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.2 L’istante rifonderà alla convenuta la somma di fr. 600.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura di appello.
L’appellante rifonderà all’appellata fr. 150.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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