AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.155
Data decisione, Autorità: 07.03.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00155
Lugano 7 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00110 (già inc. no. 4595) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 16 febbraio 1994 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 45’385.- oltre interessi (pretesa per onorario dell’architetto);
domanda avversata dal convenuto, il quale in via riconvenzionale ha postulato la condanna della controparte a versargli fr. 5’645.10 oltre interessi;
domanda riconvenzionale cui l’attore si è opposto;
preso atto che in sede conclusionale la parte attrice ha ridotto le sue pretese petizionali a fr. 38’370.50, mentre il convenuto le ha ammesse limitatamente a fr. 20’311.90 mantenendo la domanda riconvenzionale;
sulle quali il Pretore con sentenza 2 luglio 1996 si è così pronunciato:
1.1 Di conseguenza il convenuto __________, è condannato a pagare all’attore __________, la somma di fr. 29’596.70 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1994.
1.2 Le spese di fr. 8’887.- (comprese quelle peritali) e la tassa di giustizia di fr. 1’600.-, sono poste a carico di __________ per 2/3 e la rimanenza di 1/3 a carico di __________.
__________ rifonderà a controparte l’importo di fr. 1’900.- a titolo di ripetibili.
2.1 Le spese di fr. 46.- e la tassa di giustizia di fr. 400.-, sono poste a carico di __________, il quale rifonderà alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Appellante il convenuto con atto di appello 10 settembre 1996, con cui in riforma del querelato giudizio chiede l’accoglimento integrale della riconvenzione e quello parziale della petizione limitatamente a fr. 20’311.- oltre interessi, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attore con osservazioni ed appello adesivo 17 ottobre 1996 ha postulato la reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la petizione fosse accolta nella misura di fr. 38’370.50; il tutto, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nella primavera del 1992 __________ incaricò l’arch. __________ di allestire il progetto di una casa unifamiliare da edificarsi sul mappale N. __________RT di __________, di sua proprietà; l’architetto diede ben presto inizio alla progettazione.
Verso fine agosto dell’anno successivo, poco prima che fosse rilasciata la relativa licenza edilizia, il proprietario comunicò al progettista la sua decisione di rinunciare alla prevista edificazione (doc. E1).
B. Con petizione 16 febbraio 1994 l’arch. __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 45’385.- oltre interessi.
Egli afferma che in un primo tempo il proprietario non aveva posto alcun limite di spesa per la costruzione: egli allestì perciò un progetto (con una variante) per il quale nell’autunno 1992, con l’accordo del convenuto, venne inoltrata la domanda di costruzione; in un secondo momento, nei primi mesi del 1993, il proprietario lo informò di voler limitare i costi a fr. 650’000.-, per cui egli provvide ad allestire un nuovo progetto in tal senso, indicato come “casa B”. In questa sede egli postula il pagamento degli onorari a lui dovuti, calcolati sul costo della seconda (e meno onerosa) progettazione di fr. 533’346.85 (fr. 40’373.-), nonché la rifusione del costo per i rilevi (fr. 3’455.-), delle spese di cancelleria (fr. 857.-) e della tassa per il rilascio della licenza edilizia (fr. 700.-), che egli ha provveduto ad anticipare al Comune.
C. Con risposta e domanda riconvenzionale 25 aprile 1994 il convenuto si è opposto alla petizione e, a sua volta, ha chiesto la condanna della controparte a versargli fr. 5’645.10 oltre interessi.
Egli afferma che sin dall’inizio all’architetto era stato fissato un tetto di fr. 600’000.-, aumentato in seguito a fr. 650’000.-. Sennonché l’architetto si rese ben presto conto che il suo progetto avrebbe oltrepassato di gran lunga il limite posto, per cui, di sua iniziativa, decise di allestirne un altro denominato “casa B”, che tuttavia non corrispondeva alle esigenze del convenuto: di qui il rifiuto di quest’ultimo sia al progetto originario, sia a quello successivo. Ciò premesso, è chiaro -a suo dire- che l’attore non poteva pretendere la totalità degli onorari esposti in questa sede, ma unicamente quanto da lui svolto nella fase del progetto di massima: se questi avesse infatti correttamente adempiuto al suo incarico, allestendo in particolare la stima sommaria dei costi di costruzione, il convenuto si sarebbe accorto ben prima dell’impossibilità di restare nei limiti di spesa e già da quel momento avrebbe potuto rinunciare all’edificazione, risparmiando spese inutili, quali quelle di una progettazione in stato avanzato, il tutto non senza dimenticare che l’architetto aveva inoltre anticipato dei lavori che andavano semmai svolti in una fase successiva; quanto alla tassa per il rilascio della licenza edilizia, la stessa doveva restare a carico dell’attore, in quanto a quel momento egli sapeva che il convenuto non aveva più alcun interesse all’edificazione. In via riconvenzionale il convenuto chiede infine la rifusione delle spese, da lui assunte e resesi inutili, per l’intervento di un ingegnere (fr. 4’700.-) e per la modinatura del fondo (fr. 945.10).
D. In sede conclusionale, preso atto delle risultanze della perizia giudiziaria, la parte attrice ha ridotto le sue pretese petizionali a fr. 38’370.50, mentre il convenuto le ha ammesse limitatamente a fr. 20’311.90, mantenendo comunque le richieste di cui alla domanda riconvenzionale.
E. Con sentenza 2 luglio 1996 il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale ed ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 29’596.70 oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che il convenuto avesse provato l’esistenza di un limite di spesa cui l’attore dovesse attenersi nell’elaborazione del progetto; in tali circostanze, il fatto che l’architetto avesse omesso di allestire la stima intermedia dei costi di costruzione e delle scadenze non poteva comportare una sua eventuale responsabilità, in particolare per aver impedito al convenuto di recedere tempestivamente: poiché i costi inizialmente preventivati (doc. 2) non erano aumentati in modo significativo nel preventivo definitivo (doc. S e T), non era in effetti ragionevole supporre che il convenuto, se fosse stato in possesso di tale stima intermedia, avrebbe interrotto i lavori. Era per contro provato che l’architetto aveva anticipato alcuni lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia.
Ciò posto, all’attore poteva essere riconosciuto l’onorario per le prestazioni effettivamente svolte nella fase del progetto di massima (fr. 7’226.40) e nella fase del progetto definitivo (fr. 18’973.30), ma non per l’allestimento dei piani esecutivi, che in base alle norme SIA andavano in effetti eseguiti in una fase successiva; oltre a ciò, gli spettavano altri fr. 2’500.- per i rilevi e fr. 857.- per le spese di cancelleria, mentre il rimborso della tassa per la licenza edilizia non è stato riconosciuto, tale versamento da parte dell’architetto non lasciandosi ricondurre né ad un contratto, né (in quanto avvenuto contrariamente alle istruzioni del padrone) ad una gestione d’affari senza mandato. Non avendo il convenuto provato di aver fissato un limite di costo e che il mancato allestimento della seconda stima fosse determinante sulla sua decisione ad eventualmente continuare o meno la progettazione, la riconvenzionale doveva pure essere respinta: in tali circostanze le spese per l’ingegnere e per la modinatura non erano infatti inutili.
F. Con appello 10 settembre 1996 il convenuto chiede in riforma del querelato giudizio l’accoglimento integrale della riconvenzionale e quello parziale della petizione limitatamente a fr. 20’311.- oltre interessi, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Egli ripropone la tesi secondo cui all’attore sarebbe stato fissato un costo massimo di fr. 600’000.-, poi aumentato a fr. 650’000.-, e che l’attore stesso, non allegando la stima dei costi intermedi, gli avrebbe di fatto impedito di rendersi tempestivamente conto del maggior costo che sarebbe derivato e con ciò di rinunciare ben prima all’edificazione, beninteso anche alle prestazioni dell’architetto stesso: di conseguenza quest’ultimo poteva essere remunerato solo per quanto aveva svolto fino al momento in cui avrebbe dovuto allestire tale stima (fr. 16’954.90), somma a cui andavano aggiunti i risarcimenti per rilievi e spese di cancelleria (fr. 3’357.-). Per lo stesso motivo la riconvenzione doveva essere accolta, per cui l’attore doveva essere condannato a rifondergli fr. 5’645.10: le spese per l’ingegnere e per la modinatura in effetti non sarebbero mai state effettuate, in quanto successive al momento in cui l’architetto avrebbe dovuto allestire la stima dei costi.
G. Con osservazioni ed appello adesivo 17 ottobre 1996 l’attore ha postulato la reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione per la somma di fr. 38’370.50; il tutto, con protesta di spese e ripetibili.
Mentre delle osservazioni al gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi, con il ricorso adesivo l’attore chiede di essere remunerato anche per l’allestimento dei piani esecutivi provvisori, tale prestazione (fr. 8’073.80) essendogli stata affidata dalla controparte almeno per atti concludenti; egli postula inoltre il rimborso della tassa per la licenza edilizia, da lui anticipata (fr. 700.-).
Considerando
in diritto
A questo stadio della lite è del tutto pacifico che il convenuto sia quanto meno tenuto a versare alla controparte fr. 20’311.90, corrispondenti agli onorari relativi alla prima fase della progettazione (art. 4.1 - 4.2.1 SIA 102, fr. 16’954.90) nonché al rimborso per i rilievi effettuati (fr. 2’500.-) e per le spese di cancelleria (fr. 857.-).
Con l’appello principale il convenuto contesta il giudizio pretorile nella misura in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto a favore della controparte fr. 9’284.80 a titolo di onorari per la fase che va dall’allestimento dei documenti per l’ottenimento della licenza di costruzione fino a quello dell’elaborazione dei preventivi definitivi (art. 4.2.3 - 4.2.5 SIA): a suo dire, infatti, tale retribuzione non era dovuta, in quanto da un lato l’architetto non aveva ossequiato il limite di costo impostogli e poiché dall’altro, non allestendo la stima intermedia dei costi, aveva in pratica impedito al proprietario di rinunciare tempestivamente all’edificazione (troppo onerosa), rendendo così inutili tutte le spese successive.
2.1 L’appellante ritiene innanzitutto che l’assegnazione all’architetto di un limite di spesa di fr. 600’000.-, poi aumentato a fr. 650’000.-, era senz’altro da ammettere, poiché l’attore non allestendo la replica aveva da un lato omesso di contestare la circostanza e poiché dall’altro tale assunto era stato reso verosimile da chiari indizi.
La censura è del tutto infondata.
Il fatto che l’attore abbia omesso di presentare l’allegato di replica non può in alcun modo giovare alla controparte. Questa Camera ha infatti già avuto modo di stabilire che all’attore non incombe il compito di contestare le asserzioni espresse dalla parte convenuta nell’allegato di risposta (IICCA 30 marzo 1994 in re R./R., 10 giugno 1994 in re T./R. SA in liq., 22 agosto 1995 in re J./C.), poiché l’obbligo della contestazione e della motivazione della stessa è previsto dal codice di rito solamente a carico del convenuto (art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 170); in altre parole, l’onere della prova sui fatti di risposta sussiste a carico della parte convenuta a prescindere dall’esistenza di una contestazione -implicita già per il fatto che l’attore propone in petizione una fattispecie diversa e la conferma in sede di udienza preliminare- che ne definisca l’esigenza e la portata come genericamente indica l’art. 184 cpv. 2 CPC (IICCA 10 giugno 1994 in re T./R. SA in liq.).
È evidente che nel caso di specie l’esistenza di un tale limite di spesa è rimasta allo stadio di puro parlato e non può perciò essere ammessa: lo stesso appellante nel suo gravame ammette candidamente come al proposito non vi sia alcuna prova assoluta -documenti o testi- che lo possa confermare (appello p. 5), limitandosi per contro ad esporre alcuni indizi in tal senso, basati però unicamente su un’interpretazione soggettiva di alcune cifre estratte dai vari preventivi.
L’infondatezza della tesi di parte convenuta, oltre che per l’assenza di prove che la possa suffragare (mentre la prova indiziaria sarebbe stata eventualmente ammessa solo in casi di natura eccezionale -che qui non ricorrono- quando cioè una prova completa non sia oggettivamente possibile: cfr. Rep. 1974 p. 128; IICCA 12 dicembre 1989 in re M./H.), è stata in ogni caso confermata dall’istruttoria ed in particolare dall’interrogatorio formale dell’attore (il quale, ad 1, ricorda “di aver allestito un primo preventivo di massima ... per una cifra di circa fr. 750’000.-” e che “il committente non pose condizioni, accettando la mia proposta di progetto che divenne poi oggetto di domanda di costruzione”).
Vero è che a un certo momento, e meglio nella primavera del 1993, il convenuto fissò all’attore un limite di fr. 650’000.-: tale circostanza non è tuttavia determinante per la presente fattispecie, atteso come a quel momento tutta la progettazione era già stata portata a termine.
2.2 L’appellante contesta allo stesso modo il fatto che il Pretore abbia concluso per l’esistenza di un suo accordo al preventivo di fr. 758’860.- (doc. 2).
La censura è infondata per motivi analoghi a quelli appena menzionati: il convenuto -contrariamente a quanto da lui asserito- non ha infatti assolutamente provato di aver accettato solo una parte di quel preventivo, venendo così meno all’onere della prova che gli incombeva; al contrario l’istruttoria ha chiaramente permesso di accertare come il convenuto stesso fosse stato d’accordo con quel preventivo (cfr. interrogatorio formale dell’attore ad 3: “viene ostenso all’interrogato il doc. 2: ... si tratta del primo preventivo ... Vi fu accettazione da parte del committente; prova ne è che in seguito si procedette a formulare la domanda di costruzione (sottoscritta dal committente) proprio sulla base di questo preventivo di massima”).
2.3 In tali circostanze, assodato che il convenuto era d’accordo con un preventivo di fr. 758’860.- (doc. 2), il Pretore ha giustamente ritenuto che il mancato allestimento da parte dell’architetto di una stima intermedia dei costi -pur espressamente prevista dalle normative SIA all’art. 4.2.2- non poteva (ancora) essere causale per un’eventuale decisione in buona fede del proprietario di rinunciare all’edificazione.
In base alle norme SIA al momento dell’allestimento della stima sommaria dei costi -corrispondente al doc. 2 (perizia p. 16)- l’architetto dispone di un margine di approssimazione di +/- 25%, per cui l’aumento di fr. 32’695.30 che ne è derivato per raffronto al preventivo definitivo (di fr. 791’555.30, doc. S e T) risulta relativamente contenuto, poco significativo (4.3%) e tutto sommato accettabile; se anche, per ipotesi, l’architetto avesse allestito la stima intermedia, la situazione non sarebbe invero mutata in modo sostanziale: a quel momento, infatti, sarebbe stata possibile un’approssimazione (ridotta) del +/- 20%, di modo che anche in questo caso la somma di cui al preventivo definitivo (doc. S e T) sarebbe rientrata nei margini di tolleranza.
Non è quindi ragionevole e con ciò consono ai principi della buona fede che un proprietario rinunci ad un’opera del costo (rilevante) di circa fr. 758’000.- a seguito di un aumento (relativamente contenuto) di poco più di fr. 32’000.-: in una situazione del genere sarebbe infatti stato più che sufficiente rivolgersi all’architetto, affinché questi -con alcune modifiche del progetto- avesse a ridurre i costi entro i limiti inizialmente preventivati; a meno che la rinuncia non fosse la conseguenza del mancato allestimento della stima dei costi intermedi e quindi dei maggiori costi evidenziati (ma anche in tal caso il proprietario avrebbe dovuto retribuire l’architetto per le prestazioni svolte).
Visto quanto sopra, non essendo cioè stata provata dal convenuto l’esistenza di un limite di spesa ed essendo per contro dimostrato un suo accordo al preventivo (doc. 2) e la sostanziale ininfluenza del mancato allestimento della stima intermedia, ben si può ammettere che tali importi debbano rimanere a carico del proprietario, trattandosi in entrambi i casi di spese che a quel momento erano ritenute necessarie, in particolare per l’ottenimento della domanda di costruzione (cfr. perizia p. 17 e seg.).
Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Con l’appello adesivo l’attore chiede a sua volta che gli vengano retribuiti i lavori per l’elaborazione dei piani esecutivi provvisori (art. 4.3 SIA) per un ammontare complessivo di fr. 8’073.80. La censura non può essere accolta.
La dottrina è infatti del parere che l’architetto possa “anticipare” l’esecuzione di talune prestazioni (che correttamente andrebbero effettuate in una fase successiva) unicamente nel caso in cui il proprietario dell’opera gliel’abbia richiesto in modo esplicito e, cumulativamente, se egli a sua volta lo ha in precedenza informato dei rischi che tale modo di procedere potrebbe comportargli (segnatamente il rischio che tali spese possano essere rese vane per motivi subentrati nel frattempo; cfr. BR 1981 p. 12 e seg.; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, Friborgo 1986, N. 613).
Ora, nel caso di specie, l’attore non ha assolutamente provato di aver ricevuto in modo esplicito un tale incarico, il fatto che lo stesso gli sia eventualmente stato dato indirettamente -avendo il convenuto incaricato un ingegnere di allestire i capitolati d’appalto, il che presupponeva che l’attore preparasse a sua volta i piani esecutivi provvisori- non potendo evidentemente essere ancora sufficiente per ammettere un suo esplicito consenso. D’altro canto, l’attore neppure ha dimostrato di aver informato la controparte -che non era esperta del ramo- sui rischi economici che l’anticipazione di alcune prestazioni avrebbe causato.
È innanzitutto pacifico che la procedura per l’ottenimento della licenza si è conclusa dopo che il convenuto aveva comunicato all’attore di rinunciare all’edificazione; pure pacifico è che il convenuto non voleva ritirare l’incarto alla cancelleria comunale, pagando la relativa tassa, e che ciò sia di conseguenza stato fatto dall’architetto (per correttezza con l’Autorità).
Chiaro che nella fattispecie l’architetto non abbia agito in base ad un contratto, lo stesso essendogli stato revocato in precedenza; non avendo inoltre agito secondo la presumibile intenzione del padrone, egli non può d’altro canto richiamarsi alle norme della gestione d’affari senza mandato (e con ciò all’art. 422 CO che regola il risarcimento delle spese assunte dal gestore). Il suo comportamento, avendo agito nell’interesse della controparte, ma contro le sue chiare istruzioni, configura invece un caso di gestione d’affari “irregolare” (“irreguläre” o “unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag”): la dottrina dominante esclude che in un tal caso il gestore possa chiedere il risarcimento delle spese assunte a favore della controparte in base all’art. 423 CO (Bucher, Skriptum zum Obligationenrecht - BT, 2. ed., Zurigo 1983, p. 196; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 9 alle note preliminari all’art. 419 - 424 CO; Schmid, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Friborgo 1992, p. 204 e segg.), ma lascia tuttavia aperta la possibilità di un suo risarcimento secondo le norme dell’indebito arricchimento (Tercier, Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, N. 4508; Engel, Contrats de droit suisse, Berna 1992, p. 531; ZH-Kommentar, N. 151 e seg. ad art. 423 CO; Schmid, op. cit., p. 209 e segg.), pretesa quest’ultima che viene tuttavia ammessa restrittivamente (ZH-Kommentar, op. cit., N. 152 ad art. 423 CO), a meno che il gestore abbia tuttavia pagato un debito incontestato del padrone (essendo in tale caso chiaro che quest’ultimo risulterebbe arricchito dal risparmio a suo favore che ne è derivato: cfr. Schmid, op. cit., p. 212 n. 781 con rif.).
Nel caso concreto è indiscutibile che la tassa per la licenza edilizia, non contestata davanti al Consiglio di Stato, sia regolarmente cresciuta in giudicato: la stessa, per costante giurisprudenza, è pertanto parificata ad una sentenza esecutiva giusta l’art. 80 LEF (Scolari, Commentario della Legge edilizia del Canton Ticino, Cadenazzo 1991, N. 5 ad art. 52 vLE), di modo che il proprietario dell’immobile era senz’altro tenuto a pagarla; a scanso di equivoci, essa sarebbe stata di principio dovuta anche in caso di ritiro della domanda di costruzione (RDAT 1980 N. 41). Il fatto che il padrone non volesse quindi ritirare l’incarto giacente presso la cancelleria non toglie che egli fosse comunque obbligato a pagare la tassa.
Essendo il debito incontestato, è perciò chiaro che il convenuto sia stato arricchito dal pagamento da parte dell’architetto: ciò consente a quest’ultimo di ottenere il risarcimento ex art. 62 e segg. CO.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado e della procedura di appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il parziale accoglimento dell’appello adesivo non è comunque tale da comportare una modifica del dispositivo di primo grado inerente le spese e le ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 580.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 600.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 17 ottobre 1996 dell’arch. __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 2 luglio 1996 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, viene così riformata:
1.1 Di conseguenza il convenuto __________, è condannato a pagare all’attore __________, la somma di fr. 30’296,70 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1994.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico della controparte.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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