AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.273
Data decisione, Autorità: 17.06.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00273
Lugano 17 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. no. 563 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizone 29 agosto 1988 da
__________ ora __________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 81’318,90 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha postulato la condanna dell’attore al pagamento di fr. 70’715,80 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 21 dicembre 1995 ha accolto la petizione per fr. 76’318,65 oltre interessi e ha respinto la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello 10 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre la convenuta con osservazioni 10 novembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. La convenuta è attiva nella progettazione, costruzione, fabbricazione e messa in commercio di apparecchi elettrici, soprattutto trasformatori.
Verso la fine del 1987, vista la necessità di completare il proprio organico con un nuovo direttore di vendita, essa si è rivolta all’agenzia d’intermediazione di personale __________ di __________, la quale l’ha messa in contatto con l’attore __________
Il curriculum vitae di __________ (doc. 4) menzionava, tra le altre, le seguenti attività lavorative svolte dopo l’ottenimento della laurea in economia aziendale a __________:
agosto ‘68/aprile ‘72 : direttore di vendita della __________
gennaio ‘72/dicembre ‘73 : pratica nel campo fiduciario e revisione presso la __________
gennaio ‘74/dicembre ‘77 : socio direttore della __________
gennaio ‘78/ dicembre ‘80 : direttore generale della ________
gennaio ‘81/ luglio ‘82 : vice direttore della __________
agosto ‘82/ ottobre ‘87 : direttore generale della _________
Nel curriculum l’attore precisava di essere rientrato in Svizzera nell’agosto 1987 per ragioni legate alla salute dei suoi genitori.
B. Il 18 dicembre 1987 si è tenuto il colloquio tra il direttore __________, delegato del consiglio d’amministrazione della __________, ed il signor __________, il quale è stato assunto quello stesso giorno in qualità di direttore marketing e vendita, ripettivamente vice-presidente marketing & sales, al rango di procuratore con firma collettiva a due e possibilità di nomina al rango di vice direttore entro la fine del 1988. Quale controprestazione sono stati pattuiti un salario annuo di fr. 130’000.--, un bonus a seconda dei risultati conseguiti dalla ditta, il pagamento dei costi di esercizio della vettura di __________ e il versamento di fr. 8’000.-- annui per il suo ammortamento (doc. A e B).
C. L’attore ha iniziato la propria attività lavorativa il 4 gennaio 1988, ma già il 30 marzo il signor __________ gli ha comunicato di non essere soddisfatto del suo lavoro. Le parti hanno deciso di continuare il rapporto di lavoro con un periodo di prova durante i mesi di aprile e maggio, con possibilità di rescindere il contratto alla fine di aprile con un termine di disdetta di 4 mesi (doc. 2).
D. Il 6 aprile 1988 il signor __________ ha presentato al signor __________ la versione definitiva del bollettino n. 2 della __________, del quale era responsabile. I prospetti, di cui aveva già spedito 1500 copie, sono stati ritenuti inutilizzabili per i troppi errori ivi contenuti.
Dopo un animato alterco, la convenuta ha deciso di rinunciare alla collaborazione dell’attore a partire dal 6 aprile 1988 disdicendo il contratto per il 30 agosto 1988 (doc. C).
Il 18 aprile la convenuta ha comunicato all’attore di trattenere ogni versamento in suo favore (doc. E), mentre il 26 aprile essa ha dichiarato che il contratto era da considerare rescisso in tronco con effetto al 6 aprile in conseguenza delle inesattezze contenute nel curriculum (doc. G).
E. Con la petizione l’attore ha contestato il fondamento del licenziamento in tronco, chiedendo il versamento di fr. 81’318,90 oltre interessi, somma che avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta.
La convenuta si è opposta alle domande attoree, sottolineando il comportamento doloso della controparte che le avrebbe fornito indicazioni false, causali alla conclusione del contratto, il quale sarebbe così viziato da errore essenziale. Essa ha comunque rilevato l’esistenza di motivi gravi atti a giustificare la rescissione immediata del contratto e ha fatto valere pretese per un totale di fr. 70’715,80 per danni derivanti dall’assunzione di __________, somma richiesta in via riconvenzionale.
F. In seguito al decesso dell’attore __________ nel dicembre 1992, è subentrato in causa suo figlio __________.
G. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha negato sia l’esistenza dei vizi di volontà invocati dalla convenuta che la presenza di motivi gravi atti a giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore, e in applicazione dell’art. 337c CO ha accolto le pretese attoree per fr. 76’318,65 oltre interessi.
H. Con tempestivo gravame datato 10 ottobre 1995 la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale.
Rimprovera al Pretore di non aver sufficientemente tenuto conto delle prove fornite dalla __________, le quali dimostrerebbero che attore l’ha deliberatamente ingannata al momento della conclusione del contratto.
Ribadisce inoltre che il contratto sarebbe nullo per errore essenziale e che sarebbe ad ogni modo stata giustificata la sua risoluzione immediata per motivi gravi.
I. Delle osservazioni 10 novembre 1995 dell’attore, che chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
La convenuta ripropone in questa sede la tesi secondo cui la validità del contratto di lavoro potrebbe essere messa in discussione per effetto di un vizio di volontà, segnatamente per dolo dell’attore o per errore essenziale.
Secondo l’art. 28 cpv. 1 CO vi è dolo quando una parte determina l’altra a concludere il contratto inducendola volutamente in errore o sfruttando illecitamente un errore già esistente del quale avrebbe dovuto renderla attenta.
Nell’ambito del contratto di lavoro, l’obbligo di informare spontaneamente si estende unicamente a qualità del lavoratore la cui esistenza o mancanza determina l’assoluta non idoneità del lavoratore per l’attività lavorativa in questione, e che rappresentano perciò il motivo fondamentale della conclusione del contratto di lavoro. Il lavoratore ha inoltre un incondizionato obbligo della verità quando fornisce informazioni spontaneamente, o in risposta a domande legittime, in particolare riguardanti la sua istruzione, poste dal datore di lavoro (Rehbinder, Berner Kommentar. n. 37 ad art. 320 CO).
Il lavoratore non è per contro tenuto a riferire al datore di lavoro dei suoi precedenti penali se essi non gli impediscono di ottemperare ai propri obblighi contrattuali (Rehbinder, opera citata, n. 32 e 35 ad art. 320 CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 10 ad art. 320 CO).
L’eventuale inganno messo in atto dal lavoratore per essere giuridicamente rilevante deve essere stato causale per la stipulazione del contratto.
Bisogna di conseguenza esaminare se il datore di lavoro nel caso in cui non fosse stato ingannato non avrebbe assunto il dipendente in questione (dolus causam dans), o se l’avrebbe assunto a condizioni diverse (dolus incidens), a lui meno favorevoli (DTF 99 II 309, 81 II 219; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 83/90 ad art. 28 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 14 ad art. 28 CO).
Spetta alla parte ingannata dimostrare l’esistenza dei presupposti del dolo (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 26 ad art. 28 CO). Tuttavia la dimostrazione del fatto che la controparte ha operato con inganno genera la presunzione dell’esistenza del nesso causale. Diventa perciò compito della controparte fornire le prove che il partner contrattuale avrebbe concluso il contratto in questione alle stesse condizioni indipendentemente dal proprio comportamento doloso (Schmidlin, op. cit., ad art. 28 CO, N. 171). Eccezioni valgono solo quando l’inganno ha per oggetto punti secondari, che non sono normalmente idonei a determinare la volontà contrattuale (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. edizione, Zurigo, 1988, pag. 221).
Se si verificano le suddette condizioni, la vittima del dolo ha la facoltà di sottrarsi agli effetti del contratto notificando la sua intenzione entro un anno dalla scoperta dell’inganno (Rep. 1993, pag. 172; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 6. edizione, Zurigo, 1995, n. 854 e segg.).
L’errore è in particolare essenziale anche quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 20 marzo 1995 in re I. SA/E. SA; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 20-23 ad art. 24 CO).
la data del rientro in Svizzera da__________ __________;
la firma e il contenuto dell’attestato ____________________;
la firma e il contenuto della __________;
la durata e i termini dell’impiego presso la __________;
l’esistenza di una condanna penale:
Nei propri allegati introduttivi essa non ha per nulla spiegato quali caratteristiche e quale formazione avrebbe dovuto avere a mente sua un potenziale direttore delle vendite. Dalle deposizioni in atti risulta però che sarebbe stata auspicabile una solida formazione di tipo tecnico (______________________________), il che è del resto ovvio ai fini della necessaria conoscenza del prodotto da vendere.
L’attore, del cui curriculum si dirà più avanti, non possedeva invece alcuna formazione tecnica nel campo di attività dell’attrice, né pretendeva di possederne.
Anche sulle circostanze dell’assunzione, le allegazioni delle parti e l’istruttoria sono state carenti: risulta comunque che l’attore fu immediatamente assunto dopo un unico colloquio, ed è implicito che il suo curriculum non fu in alcun modo verificato.
Non è per contro dato di sapere se la convenuta prese in considerazione altri candidati e, se del caso, quale era la loro formazione.
Ad un esame critico, quale dovrebbe essere quello del potenziale datore di lavoro, risaltano a prima vista quali elementi importanti in favore dell’attore l’assolvimento di studi superiori in economia aziendale, la conoscenza di quattro lingue e l’età ideale di circa 35 anni, che costituisce agli occhi di un datore un ideale compromesso tra dinamismo giovanile e maturità di carattere, e rende inoltre possibile che si possieda già una discreta esperienza lavorativa.
Il potenziale datore di lavoro avrebbe però d’altro canto dovuto avvedersi che le esperienze lavorative vantate, seppure ad un asserito livello dirigenziale, non erano a prima vista di particolare qualità.
Vi figura infatti una lunga militanza in aziende di famiglia (alla quarta generazione, doc. 4, pag. 2 in alto), il che non sorprende, costituendo tale fatto secondo l’ordinario andamento delle cose una sorta di sbocco naturale per un figlio diplomato in economia aziendale.
Avrebbe invece dovuto sorprendere il fatto che l’attore ha abbandonato rapidamente l’azienda di famiglia nonostante gli fossero state attribuite mansioni dirigenziali, lasciandola nel dicembre del 1980, a 28 anni, con l’asserita qualifica di direttore generale.
Inoltre, venendo all’esame degli ultimi anni di attività, cioè del periodo più significativo nell’ottica del potenziale nuovo datore di lavoro, avrebbe di certo meritato maggiore attenzione da parte della convenuta, o almeno una richiesta di spiegazioni, il fatto che l’attore di punto in bianco è andato a cercare fortuna in __________, lavorando per sconosciute ditte americane sulle quali -proprio perché sconosciute- sarebbe stato opportuno prendere qualche informazione.
Doveva indurre a qualche sospetto il fatto che “__________ ” , datrice di lavoro nell’attore nel 1981, è il nome “__________ ” scritto al contrario, dal che si poteva desumere che la società faceva capo all’attore medesimo, che era in sostanza il datore di lavoro di se stesso.
Inoltre lo stesso campo di attività scelto dall’attore -immobiliarista nella __________ degli anni ‘80- poteva lasciare perplessi, dovendo essere noto a chi come la convenuta deve essere attenta alla situazione economica generale, che si trattava di un periodo e di un’attività di grandi speculazioni, in cui non era raro imbattersi in persone con pochi scrupoli e desiderose di denaro facile.
Se ne deve concludere che il curriculum dell’attore così come era stato presentato, se letto con occhio critico lasciava aperti numerosi interrogativi, legati in particolare all’assenza di esperienze lavorative presso aziende di riconosciuta importanza, interrogativi che avrebbero perciò meritato un notevole approfondimento, vista l’importanza -enfatizzata dalla stessa convenuta- della carica che essa si apprestava ad affidare all’attore.
La convenuta ha invece agito frettolosamente, rinunciando a qualsivoglia verifica, e questo anche in seguito, quando è stata confrontata con le asserite insufficienti prestazioni dell’attore sul posto di lavoro.
Solo dopo avere disdetto il rapporto di lavoro, ma a quel punto
-secondo il principio dell’affidamento- con l’unico evidente scopo di costruirsi un motivo di licenziamento in tronco, la convenuta ha eseguito una verifica delle referenze dell’attore, per giungere, a torto, alla conclusione di essere stata ingannata.
Si tratta tuttavia di indicazione relativa a più di dieci anni prima dell’assunzione presso la convenuta, e relativa ad occupazione che nessuna delle parti ha preteso essere identica o simile a quella della convenuta, così da poter essere stata valutata in maniera particolare al momento dell’assunzione.
In relazione al certificato della __________ (doc. V), va osservato che il signor __________ era presidente della società nel periodo corrispondente alla data del certificato. La firma illeggibile di un’altra persona quale presidente della __________ è spiegabile con il fatto che l’attore non voleva rilasciarsi lui stesso un certificato favorevole. Sulle perplessità che avrebbe dovuto sollevare nella convenuta la sconosciuta __________ si è già detto al considerando precedente, di modo che la circostanza addotta dalla convenuta in merito al certificato in questione è lungi dal poter essere ritenuta significativa.
Analogo discorso deve valere per il certificato della __________ (doc. Z): è addirittura futile l’accertamento del fatto che esso è stato firmato da tale __________ nel ruolo di presidente della società mentre risulta essere stata presidente della società in quel periodo la signora __________ (doc. 31), legata da oltremodo stretta amicizia al signor __________.
Ciò che doveva essere valutato dalla convenuta, dopo le opportune e preventive indagini, era piuttosto il fatto che il suo futuro direttore delle vendite di una ditta con 180 dipendenti aveva lavorato per 6 anni non già per un’importante multinazionale, ma per una ditta di sua proprietà (o della sua amica) che impiegava due o tre persone (interrogatorio formale, risposta 5) e che aveva sede al suo indirizzo privato (interrogatorio formale, risposta 6).
Se l’attore, interrogato da un datore di lavoro che assume personale a ragione veduta, sulla natura del suo lavoro presso la __________, avesse mentito su queste circostanze, si potrebbe senz’altro parlare di dolo causale per la sua assunzione o per le condizioni contrattuali, ma dalla sola firma di una persona non autorizzata su un certificato che comunque non vale nulla non si può dedurre alcun diritto per la convenuta.
Vi è poi l’imprecisione in relazione alla data di rientro in Svizzera dell’attore: nel curriculum vitae prodotto dalla convenuta risulta che l’attore sarebbe rientrato in Svizzera nell’agosto 1987 (il che è comunque in contrasto con l’indicazione nello stesso curriculum secondo cui sarebbe rimasto alle dipendenze della __________ in __________, fino alla fine di ottobre), mentre è invece accertato che egli ha domiciliato a __________ già durante i mesi di febbraio e marzo del 1987, che si è in seguito trasferito temporaneamente a __________ per poi prendere definitivo domicilio a __________ solo il 1° novembre 1987.
Anche questa circostanza è però priva di rilevanza all’atto pratico. Non convince in effetti, specie a fronte di tanta precipitazione da parte sua, l’affermazione della convenuta secondo cui dal fatto che l’attore si sarebbe concesso qualche mese di pausa dall’attività lavorativa -desiderio peraltro comprensibile anche solo per ambientarsi al rientro dopo parecchi anni passati in __________ - essa ne avrebbe tratto conclusioni negative circa le sue qualità, e avrebbe perciò scelto un altro candidato o avrebbe stipulato con l’attore in termini diversi.
Infine, come già osservato dal Pretore, l’attore non era tenuto a menzionare al proprio datore di lavoro d’essere stato dichiarato colpevole negli __________ del reato di istigazione a commettere aggressione aggravata, non dovendosi ammettere che tale precedente ostasse all’esecuzione in maniera soddisfacente tutti i compiti affidatigli dalla convenuta nell’ambito del rapporto di lavoro.
Diversa sarebbe ovviamente stata la valutazione in caso di reati patrimoniali, quali il furto o l’appropriazione indebita (cfr. consid. 2).
Stante l’assenza di causalità tra l’assunzione dell’attore (o i termini contrattuali della sua assunzione) e la situazione di errore che può essere stata ingenerata dal curriculum in questione, ne deve seguire anche in questa sede la reiezione delle eccezioni di dolo e errore essenziale sollevate dalla convenuta.
Per tale evenienza la convenuta contesta la decisione del Pretore di ritenere privo di causa grave il licenziamento in tronco da lei pronunciato.
Dall’evoluzione della corrispondenza intercorsa tra le parti nell’aprile del 1988 si evince che il 7 aprile la convenuta, adducendo la scarsa qualità del lavoro del dipendente, ha dichiarato di sciogliere il rapporto di lavoro per il 30 settembre 1988 (doc. C) (intendendo con ciò il 30 agosto: doc. 2), dispensando il lavoratore dal fornire la propria prestazione durante il periodo di disdetta.
Il 14 aprile la convenuta ha nuovamente scritto per avanzare una pretesa di risarcimento danni di fr. 1’964.10 e per chiedere la restituzione della carta di credito (doc. D).
Il 18 aprile essa ha invece lamentato alcune imprecisioni formali della documentazione annessa al curriculum vitae, richiedendo alcune informazioni e documenti supplementari, e annunciando per questo motivo la sospensione dei pagamenti (doc. E), il che a prima vista non era per nulla giustificabile dalle mancanze formali lamentate e costituiva perciò l’avvio di una manovra ritorsiva nei confronti del dipendente.
Il 26 aprile, infine, lamentando “Unstimmigkeiten” del curriculum dell’attore, la convenuta l’ha licenziato in tronco per questo solo motivo, con effetto al 6 aprile 1988 (doc. G).
Si tratta di un comportamento che non merita protezione: essendo stato accertato che le informazioni inveritiere fornite dall’attore non sono state causali per la conclusione del contratto, esse non possono nemmeno costituire motivo di licenziamento in tronco (Streiff/von Känel, opera citata, n. 5c ad art. 337 CO), specie se si considera che era già stato pronunciato il licenziamento ordinario e il dipendente era esonerato dal lavoro.
In simili circostanze, infatti, non si pone più il problema -in sé decisivo- costituito dalla possibile mancanza della fiducia necessaria a consentire al dipendente di terminare il periodo di disdetta, ma piuttosto il significato pratico della sanzione del licenziamento in tronco si riduce ad una questione esclusivamente di natura economica. Ed infatti, come già detto, risulta addirittura manifesta fin dalle lettere 14 e 18 aprile (doc. D ed E) l’intenzione della convenuta di rivalersi sull’attore dal profilo finanziario, atteggiamento che non è però compatibile con il tenore e lo spirito dell’art. 337 CO, e non merita perciò protezione.
10.1 I costi del __________.
È stato confermato dai testi che lo stampato in questione è risultato inutilizzabile (cfr. deposizioni di __________ e __________) per le sue imprecisioni di carattere tecnico. Le stesse non possono però essere addebitate all’attore: il signor __________ ha sempre saputo di non aver assunto un tecnico e che questi non sarebbe stato inizialmente all’altezza in ambito tecnico-scientifico. Incombeva perciò al superiore dell’attore una maggiore sorveglianza del suo nuovo dipendente, confrontato con un compito manifestamente superiore alle sue iniziali possibilità nella nuova azienda.
Inoltre, come già evidenziato dal Pretore, la documentazione a sostegno del danno subìto presenta delle incongruenze tali da non permettere di considerarlo provato: la fattura doc. 11 da un lato non permette di stabilire che si tratti di spese sostenute in relazione al __________, potendo l’aggiunta __________ scritta a mano essere stata apposta a posteriori. D’altro canto la fattura doc. 14 richiama un bollettino di consegna per una data in cui __________ non lavorava già più per la ditta, e anch’essa, a prescindere dalla significativa dicitura “A cosa servono ?”, è collegabile al __________ solo grazie ad un’indicazione manoscritta della stessa convenuta.
10.2 I costi del prospetto ____________________
Le sole, confuse segnalazioni sul prospetto sono insufficienti a provare la responsabilità dell’attore, e comunque valgono le considerazioni di cui al punto precedente sul fatto che le carenze tecniche dell’attore erano note alla convenuta, che non l’ha sorvegliato adeguatamente.
10.3 Le spese per libri e riviste.
La __________ non appare danneggiata poichè alla spesa è corrisposta l’acquisizione di libri e riviste di pari valore. Ogni ulteriore valutazione è resa impossibile dall’assenza di adeguati elementi probatori.
10.4 La fattura __________.
Non avverandosi la nullità del contratto, o una fattispecie di motivo grave giustificante il licenziamento immediato, il rischio che il personale proposto dietro compenso dalla __________ non fosse adeguato alle esigenze della convenuta deve essere sopportato dalla convenuta medesima e non dall’attore.
Manca in sostanza un comportamento anticontrattuale dell’attore tale da giustificare la messa a suo carico di questa spesa.
10.5 L’aumento di stipendio al signor __________.
Risulta dagli atti che l’aumento non sarebbe stato valido senza il consenso del signor __________, che ha di fatto ratificato l’agire dell’attore. Il preteso danno è perciò da ricondurre al comportamento della stessa convenuta, che non ne può di conseguenza più chiedere il risarcimento all’attore.
10.6 Le spese dell’autoveicolo dell’attore.
Il doc. 26 non costituisce una prova efficace a sostegno di questo danno. Si tratta comunque di prestazioni alle quali l’attore aveva contrattualmente diritto e che perciò, in queste circostanze, non possono formare l’oggetto di una domanda di risarcimento.
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L'appello del 10 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. La tassa di giustizia di fr. 2’450.-- e le spese di fr. 50.-- della procedura di appello, per complessivi fr. 2’500.--, già anticipati dall’appellante in misura di fr. 1’700.--, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attore fr. 4’500.-- a titolo di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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