AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.220
Data decisione, Autorità: 25.09.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00220
Lugano 25 settembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1994.00253 (già 2733 ORD) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 326'366.- oltre interessi nonché l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani sulla part. n. __________ RFD di __________;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di 139'213.05 oltre interessi, somma aumentata a fr. 169'213.05 con la replica riconvenzionale e ridotta a fr. 109'856.95 in sede conclusionale;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 20 ottobre / 6 novembre 2000, con cui ha accolto la petizione per fr. 129'990.- oltre interessi ed accessori e respinto la riconvenzionale;
appellanti entrambe le parti: l'attrice con atto di appello 21 novembre 2000 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta con atto di appello 22 novembre 2000 con cui chiede la modifica della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale pure protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
viste le osservazioni 8 rispettivamente 11 gennaio 2001 con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1990 la __________ (in seguito: __________), proprietaria della part. n. __________ RFD di , ha appaltato a __________ i lavori per l'edificazione del complesso immobiliare "".
L'appaltatrice, il 13 settembre 1990, ha quindi subappaltato alla ditta __________ le opere da sanitario, riscaldamento, ventilazione, lattoniere ed impermeabilizzazione per un importo globale forfetario di fr. 4'290'000.- (doc. 1).
B. Nel novembre-dicembre 1992 la proprietaria, preso atto delle difficoltà economiche in cui versava __________, è subentrata in qualità di committente nei contratti con i singoli artigiani, tra cui quello con la __________. Ritenuto che a quel momento quest'ultima per le sue prestazioni aveva già percepito acconti per fr. 1'600'000.-, l'importo a carico della proprietaria, una volta terminati i lavori, sarebbe dunque stato di fr. 2'690'000.-.
C. Il 24 maggio 1993, preso atto della sospensione dei lavori decisa il 19 maggio dalla __________ a seguito del rifiuto della controparte di versarle un ulteriore acconto di fr. 100'000.- (doc. Z), la proprietaria è immediatamente receduta dal contratto (doc. 5). Da qui la presente causa.
D. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 326'366.- oltre interessi nonché l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani, nel frattempo già annotata in via provvisoria, sul fondo oggetto degli interventi: la somma di cui si chiede il pagamento corrisponde al saldo della fattura finale di fr. 2'736'366.- (doc. B, di cui fr. 2'591'000.- per le opere previste a contratto e fr. 145'366.- per le opere supplementari), dedotti gli acconti di fr. 2'410'000.-.
E. La convenuta si è opposta alla petizione, ritenendo non provate le pretese di controparte e tardiva la domanda di iscrizione dell'ipoteca legale. In via riconvenzionale, asserendo che la controparte aveva già incassato più di quanto le spettava, essa ha inoltre chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 139'213.05, somma aumentata a fr. 169'213.05 con la replica riconvenzionale: ai fr. 250'000.- teoricamente ancora dovuti alla controparte (a fronte di una mercede globale di fr. 2'690'000.- gli acconti versati erano stati in effetti già di fr. 2'440'000.-), essa contrapponeva fr. 226'710.- fatturati dalla ditta __________ per l'ultimazione delle opere lasciate incompiute dall'attrice, fr. 77'220.- per deduzioni varie previste dal capitolato d'appalto, fr. 5'283.05 per la regolazione di alcune scossaline difettose, fr. 60'000.- per la necessità di ritinteggiare le facciate a seguito del difetto e altri fr. 50'000.- per tutti i ritardi ed inconvenienti a lei causati; in sede conclusionale, abbandonando gran parte delle sue pretese, essa ha ridotto le sue richieste a fr. 109'856.95, precisando che la completazione delle opere contrattualmente a carico dell'attrice da parte della __________ le aveva causato un maggior spesa di fr. 79'856.95, mentre i ritardi nella conclusione del cantiere avevano causato una maggior fatturazione da parte della direzione lavori quantificabile in fr. 30'000.-.
F. Il Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione per fr. 129'990.- e respinto la riconvenzionale.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato la tempestività della domanda d'iscrizione dell'ipoteca legale. Quanto agli importi dovuti all'attrice, egli, sulla base del referto del perito giudiziario, ha dapprima appurato che le opere previste nel contratto e rimaste incompiute ammontavano a fr. 149'724.-, dal che un suo credito di fr. 130'276.- (fr. 280'000.- ./. fr. 149'724.-); nulla poteva invece essere riconosciuto all'attrice per eventuali opere supplementari, la cui esecuzione ed il cui valore non erano stati provati. Quanto alle pretese avanzate dalla convenuta, mentre la richiesta di risarcimento dei maggiori costi fatturati dalla direzione lavori non poteva essere ammessa, il ritardo nella conclusione del cantiere non avendo in effetti comportato una maggior spesa, la completazione delle opere incompiute, se fosse avvenuta, previo concorso, al miglior offerente, avrebbe tutt'al più causato un danno di soli fr. 286.-, somma che andava perciò dedotta dai crediti dell'attrice.
G. Entrambe le parti hanno inoltrato appello contro la sentenza.
L'attrice chiede di ammettere integralmente la petizione, sottolineando in particolare di aver dimostrato il valore delle opere supplementari eseguite (fr. 145'366.- o quanto meno fr. 97'166.-). La convenuta chiede invece di respingere la petizione, rilevando come l'attrice fosse stata inadempiente rispettivamente contestando che la controparte avesse provato l'ammontare della mercede a suo favore; essa chiede parimenti di accogliere la riconvenzionale in ragione di fr. 109'856.95, riproponendo le pretese di fr. 79'856.95 (o almeno fr. 26'802.-) per l'avvenuta completazione delle opere da parte della ditta __________ e quella di fr. 30'000.- per il prolungamento dell'attività da parte della direzione lavori; pure contestato, infine, è il giudizio su spese e ripetibili della domanda principale.
H. Delle osservazioni con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
È senz'altro vero che, qualora la rescissione fosse imputabile alla convenuta, quest'ultima ai sensi dell'art. 377 CO avrebbe dovuto tener indenne la controparte d'ogni danno, e che nel caso di specie, avendo l'attrice rinunciato a postulare un eventuale importo a titolo di perdita di guadagno, la questione sarebbe priva di rilevanza pratica; è però altrettanto vero che, se la rescissione fosse invece dovuta alla mora dell'attrice (art. 107 cpv. 2 CO), quest'ultima ai sensi dell'art. 109 cpv. 2 CO avrebbe dovuto risarcire alla controparte gli eventuali danni derivanti dal mancato contratto (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 659 e segg. e in particolare N. 661; cfr. pure IICCA 7 giugno 1996 in F. S.n.c./C. SA): è pertanto unicamente in questa seconda eventualità - e non invece nel primo caso - che la convenuta potrebbe far valere il risarcimento dei danni da lei subiti (Gauch, op. cit., N. 683). Di qui la particolare rilevanza della questione.
Nel caso di specie l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che la sospensione dei lavori da parte dell'attrice a seguito del mancato versamento di un acconto di fr. 100'000.- (doc. Z) non era giustificata. Ritenuto che il contratto d'appalto (doc. 1) prevedeva il pagamento d'acconti secondo l'andamento dei lavori in ragione del 90% di quanto eseguito e che al momento della rescissione del contratto l'attrice aveva effettuato lavori per fr. 2'736'366.-, avendo già percepito fr. 2'410'000.- a titolo di acconti, essa avrebbe tutt'al più potuto pretendere un ulteriore acconto di fr. 52'729.40 (90% di fr. 2'736'366.- ./. fr. 2'410'000.-), ma non invece un acconto di fr. 100'000.-; la situazione non sarebbe stata diversa nemmeno nell'ipotesi in cui la convenuta avesse ripreso l'intero contratto di cui al doc. 1: a fronte di una mercede forfetaria di fr. 4'290'000.- rispettivamente di una fatturazione di fr. 4'336'366.- l'avvenuto versamento di acconti per fr. 4'010'000.- (ben oltre al 90% di tali importi) rendeva in effetti vana qualsiasi richiesta di ulteriori acconti. La rescissione del contratto non è quindi imputabile alla convenuta.
Essa è in definitiva dovuta al fatto che l'attrice, pur diffidata a terminare le opere entro il 21 maggio 1993 (doc. 3 e 4), non ha dato seguito all'ingiunzione ed anzi ha provveduto a sospendere - come detto, ingiustificatamente - i suoi lavori. Alla convenuta, giusta l'art. 109 CO, è dunque di principio permesso far valere eventuali pretese di risarcimento danni.
sull'appello della convenuta
La censura, ancor prima che infondata deve essere dichiarata irricevibile, in quanto sollevata dalla parte per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; l'exceptio non adimpleti contractus non potendo essere vagliata d'ufficio dal giudice: cfr. Schraner, Zürcher Kommentar, N. 202 ad art. 82 CO; Jeanprêtre, Remarques sur l'exception d'inexécution, in Mélanges Deschenaux p. 271 e segg., in particolare p. 275 e seg.; DTF 76 II 299, 79 II 279; ICCTF 2 agosto 1996 in re M./G. SA). Ad ogni buon conto la rescissione del contratto per mora dell'appaltatore non esclude a priori il diritto di quest'ultimo al pagamento della mercede sino a quel momento maturata (cfr. Gauch, op. cit., N. 685 e segg.): l'impostazione stessa della domanda riconvenzionale da parte della convenuta - modificata, tardivamente, in sede conclusionale - con il riconoscimento di un saldo teorico a favore dell'attrice di fr. 280'000.-, a suo dire poi compensato, confermava del resto che la convenuta riteneva di essere debitrice della controparte di determinati importi nonostante il suo eventuale inadempimento. Quanto alla garanzia prevista dal contratto, la convenuta sino ad oggi non l'ha mai pretesa.
La censura deve essere disattesa già per il semplice fatto che la stessa convenuta, pur avendo genericamente sollevato tale contestazione, nel gravame ha tuttavia esplicitamente ammesso che in particolare per le opere rimaste incompiute l'attrice avrebbe dovuto fatturare fr. 149'438.- ("visto l'entità dell'appalto forfetario conferito alla __________, il perito ha ritenuto giustamente che per l'ultimazione delle opere commissionatele la stessa attrice avrebbe fatturato un importo di fr. 149'438.-", appello p. 8, cfr. pure conclusioni p. 8), tanto più che l'importo in questione risultava pure dalla perizia giudiziaria (p. 11). Ne discende che per le opere previste dal contratto, regolarmente eseguite e risultate non difettose, l'attrice poteva legittimamente fatturare fr. 2'540'562.- (fr. 2'690'000.- ./. fr. 149'438.-) con un saldo a suo favore, quindi, di fr. 130'562.-, importo superiore a quello accertato dal Pretore in fr. 130'276.-, che può pertanto essere confermato.
Il perito giudiziario ha chiaramente indicato che gli importi fatturati dalla ditta __________ erano ampiamente superiori a quelli del mercato e che, con un'offerta in concorrenza, la convenuta avrebbe certamente potuto spuntare dei prezzi più vantaggiosi (perizia p. 5-11): non è dunque possibile riconoscere a quest'ultima il maggior costo tra quanto fatturato dalla ditta __________ e quanto sarebbe stato fatturato dall'attrice, tanto più che la stessa convenuta non ha assolutamente provato che la scelta di ditte concorrenti avrebbe comportato un ritardo nell'esecuzione dei lavori. Atteso che il costo per l'esecuzione delle opere lasciate incompiute dall'attrice, previo concorso in concorrenza, sarebbe stato - come giustamente ritenuto dal Pretore - di fr. 149'724.- (perizia p. 11) e non di fr. 176'240.-, il danno risarcibile alla convenuta deve essere confermato in fr. 286.-.
È vero che la rescissione del contratto e la conseguente ultimazione delle opere lasciate incompiute dall'attrice ha causato un ritardo di un mese, un mese e mezzo nel cantiere (teste __________ p. 3); altrettanto vero è che per ogni giornata lavorativa in più la direzione lavori fatturava alla convenuta fr. 1'000.- (teste __________ p. 3). Ritenuto tuttavia che in quel periodo la direzione lavori ha potuto continuare a svolgere le proprie attività al 100%, sorvegliando quanto svolto degli altri artigiani (teste __________ p. 3), se ne deve concludere che tale ritardo non ha causato alcun danno: essa, a quel momento già attiva al 100%, non sarebbe in effetti stata in grado di seguire - a meno di aumentare gli effettivi - anche l'attività dell'attrice; d'altro canto, si deve ritenere che in quel mese, mese e mezzo in più in cui ha dovuto rimanere nel cantiere per seguire i lavori della __________ essa non doveva occuparsi al 100%, ma unicamente in una percentuale molto più ridotta, di tale ditta; ad ogni buon conto è evidente che l'esecuzione dei medesimi lavori da parte dell'attrice piuttosto che da parte della ditta __________ non può aver causato un maggior dispendio di tempo da parte della direzione lavori: diverso è il discorso per eventuali offerte supplementari, sopralluoghi, ecc. che essa potrebbe essere stata chiamata ad eseguire a seguito della rescissione del contratto, ma la convenuta non ne ha postulato il risarcimento, essendosi limitata a chiedere in questa sede la rifusione del maggior importo fatturato dalla direzione lavori per il fatto che il cantiere si era protratto più a lungo (come detto irrilevante).
L'accoglimento della petizione per fr. 129'990.- a fronte di una richiesta iniziale di fr. 326'366.- sanciva in effetti una chiara soccombenza dell'attrice (per 3/5) rispetto alla convenuta (2/5), che andava sanzionata con riferimento alla tassa di giustizia ed alle spese, riconoscendo a favore di quest'ultima un'indennità ripetibile. Il giudizio di prime cure, che caricava alle parti in ragione di metà ciascuna gli oneri giudiziari, compensando le ripetibili, appariva invece eccessivamente generoso con l'attrice.
Nonostante il parziale accoglimento del gravame, di fatto limitatamente alla ripartizione degli oneri processuali e all'indennità per ripetibili di primo grado, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede devono essere poste a carico della convenuta qui appellante, soccombente in maniera pressoché integrale (art. 148 CPC).
sull'appello dell'attrice
Non avendo la parte assolutamente spiegato per quale motivo la soluzione adottata dal primo giudice non sarebbe corretta, né le ragioni per cui si dovrebbe invece far capo a quella da lei indicata, la censura dev'essere dichiarata irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
La giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che in assenza di una perizia giudiziaria - e, per analogia, anche nel caso, come quello che ci occupa (cfr. perizia p. 15), in cui quest'ultima non è in grado di chiarire i fatti rilevanti - il giudice può senz'altro attingere a una perizia di parte valutandola alla luce dell'art. 90 CPC, nella misura in cui gli argomenti ricavati da una tale perizia, quantunque non assunta secondo i crismi della procedura civile, non possono aprioristicamente essere inficiati di parzialità e disattesi senza un valido e fondato motivo di sospetto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 90).
Nel caso di specie l'ing. __________ è stato incaricato di verificare la correttezza della fattura finale allestita dall'attrice (doc. B): egli ha proceduto a convocare entrambe le parti al sopralluogo di verifica delle opere, ove esse hanno potuto esprimersi (doc. N), prima di allestire in tutta imparzialità il suo referto; le parti hanno inoltre potuto presentare le proprie osservazioni al rapporto peritale (cfr. doc. 7), che il perito ha prontamente esaminato, salvo poi confermare le proprie conclusioni (cfr. lettera 13 ottobre 1993, in plico doc. EE). Viste le modalità di allestimento del rapporto peritale __________, che si avvicinano a quelle imposte da una vera e propria perizia giudiziaria, questa Camera ha raggiunto l'intimo convincimento che lo stesso non può essere semplicemente ignorato per il solo fatto che il perito giudiziario non è stato in grado di confermarne le conclusioni. Ritenuto anzi che lo stesso è stato allestito su richiesta della convenuta (teste __________ p. 1), che ne ha pagato il costo (teste __________ p. 1), e che dunque esso semmai costituirebbe una perizia della parte convenuta, le sue conclusioni potrebbero tutt'al più essere considerate sospette nella misura in cui giovano a quella parte, ma non certo nella misura in cui riconoscono all'attrice il diritto ad eventuali remunerazioni. Il fatto che la convenuta abbia contestato le risultanze peritali e che l'attrice, dopo averle apparentemente contestate per intero (petizione p. 4), abbia in seguito limitato la sua contestazione alle deduzioni di fr. 48'200.- operate dal perito (replica p. 4 e risposta riconvenzionale p. 9), non sminuisce la rilevanza probatoria dello stesso.
Ciò premesso, avendo l'ing. __________ accertato che la mercede per le opere supplementari fatturata dall'attrice in ragione di fr. 145'366.- era giustificata limitatamente alla somma di fr. 126'916.- (deduzione di fr. 850.- alla pos. 2.11, deduzione di fr. 5000.- alla pos. 2.12, deduzione di fr. 600.- alla pos. 2.13, deduzione di fr. 12'000.- alla pos. 2.15 e deduzione di fr. 4'500.- alla pos. 2.16), è quest'ultimo l'importo che può esserle riconosciuto.
Infondata, siccome priva di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), è infine la richiesta della parte attrice di modificare il tasso degli interessi di mora (al 7%) e la loro decorrenza (al 19 maggio 1993), riconosciuti dal primo giudice.
L'appello dell'attrice è pertanto parzialmente accolto, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
ricapitolazione
Il parziale accoglimento dell'appello della convenuta con riferimento alle spese e alle ripetibili della prima sede non le è di fatto di alcun giovamento. La modifica dell'importo da lei dovuto nella petizione ha infatti comportato una diversa soccombenza delle parti (art. 148 CPC): il nuovo giudizio su spese e ripetibili della sede pretorile tiene dunque conto che l'attrice è risultata vincente per 3/4 e soccombente per 1/4.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. In parziale accoglimento dell’appello 21 novembre 2000 di __________ e dell’appello 22 novembre 2000 di __________ la sentenza 20 ottobre 2000 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 __________ è condannata a versare a __________ fr. 256'906.- oltre interessi al 5% dall'11 agosto 1993.
1.2 L'iscrizione dell'ipoteca legale a carico della part. __________ RFD __________ (di cui al decreto 12 agosto 1993 della Pretura di Mendrisio-Sud) è confermata in via definitiva per l'importo di fr. 256'906.- oltre interessi al 5% dall'11 agosto 1993.
II. Le spese relative all’appello di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 3’500.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico della convenuta, che inoltre verserà alla controparte fr. 1'500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Le spese relative all’appello di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 3’500.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 4'000.- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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