AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.201
Data decisione, Autorità: 14.08.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00201
Lugano 14 agosto 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria, inc. OA.1996.66 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 5 settembre 1996 da
rapp. dall’avv. __________,
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.10'870.05 oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE __________ UEF di Riviera;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 47'472.60 oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
riconvenzione cui l'attrice si è pure opposta;
vertenza in cui il Pretore, con sentenza 25 settembre 2000, ha accolto entrambe le domande;
appellante l'attrice che, con allegato 17 ottobre 2000, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la riconvenzione, mentre la convenuta non ha presentato osservazioni all'appello;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
considerato
in fatto e in diritto: 1. Con la petizione l'attrice, commerciante nel campo della vernici protettive e di prodotti analoghi, ha chiesto che la convenuta venisse condannata al pagamento dell'importo costituente il saldo scoperto in suo favore (fr. 10'870.-), dipendente da diverse forniture di materiale avvenute nell'inverno / primavera 1995. La convenuta, la cui attività è la preparazione di superfici e di strutture da risanare, vi si è opposta adducendo la cattiva qualità dei prodotti e la carente consulenza da parte del tecnico di controparte nell'ambito di lavori di risanamento presso il __________. Da parte sua ha presentato una domanda riconvenzionale per fr. 47'472.60 pari ai danni causati dalla cattiva qualità dei prodotti forniti che le ha imposto di rifare l'intervento presso lo stesso cliente. Con la replica l'attrice, in merito alla pretesa carente consulenza, ha affermato di non averla potuta nemmeno eseguire poiché quando il suo tecnico, signor __________, si recò sul cantiere di __________ il lavoro era già stato portato a termine. Quo i pretesi difetti della merce, oltre a contestarli nel merito, ha sollevato l'eccezione di tardiva notifica degli stessi, ovvero avendovi proceduto soltanto poco meno di due mesi dopo la posa dell'isolazione. Su questa eccezione la convenuta ha sostenuto la tempestività della notifica, effettuata immediatamente dopo la riconoscibilità dei difetti.
In sede di conclusioni l'attrice ha sostenuto, riferendosi alla perizia giudiziaria, la bontà dei prodotti forniti, addossando alla cliente la responsabilità di un uso inadeguato dei medesimi. Inoltre, ha riproposto l'eccezione di notifica tardiva dei difetti. La convenuta, tra l'altro, imputa all'attrice abuso di diritto per aver sollevato l'accennata eccezione.
Il Pretore non ha affrontato la questione della notifica dei difetti, avendo concluso comunque per l'assenza dei medesimi in base alla perizia giudiziaria. Ha pertanto accolto la petizione. Ma ha accolto anche la riconvenzione, dopo aver considerato l'attività di consulenza separatamente dal contesto della compravendita e dopo aver accertato che l'attrice -per il tramite del tecnico __________ - ha svolto in modo carente il mandato di consulenza tacitamente assunto nei confronti della convenuta.
Con l'appello in esame __________ chiede la riforma della sentenza 25 settembre 2000 del giudice di prime cure nel senso di respingere la domanda riconvenzionale. In sostanza essa nega che accanto alla compravendita le parti abbiano concluso un separato mandato di consulenza, sostenendo che le indicazioni sull'uso delle vernici fanno parte degli obblighi del venditore e che in effetti sono state concretamente fornite. A sostegno della tesi dell'unicità del contratto ricorda la gratuità della propria assistenza e il fatto che l'acquirente fosse una ditta specializzata in lavori simili a quelli effettuati presso il __________. Inoltre l'appellante assevera che non v'è prova dei presupposti di una sua responsabilità a dipendenza dell'assistenza fornita, in particolare ad opera del suo tecnico, signor __________. Questi sarebbe comunque giunto sul cantiere in data 9 febbraio 1995 quando gran parte del lavoro di preparazione del fondo su cui sarebbe dovuto applicarsi il materiale acquistato da __________ era ormai compiuto da parte della convenuta, così che ogni suo intervento era divenuto impossibile. Verrebbe così a mancare qualsiasi prova di qualsiasi consulenza e quindi di un'eventuale errato intervento dell'appellante. Contesta inoltre il calcolo del danno operato dal pretore.
non ha presentato osservazioni all'appello.
Introduttivamente, ancorché non sia oggetto dell'appello, si potrebbe invero avere qualche dubbio sull'impostazione del primo giudice che ha considerato come siano stati pattuiti due diversi contratti fra le parti, in particolare -accanto alla compravendita del materiale fatturato dall'attrice- un mandato di consulenza sull'uso corretto del medesimo. Infatti, è almeno altamente verosimile che, nel caso specifico (e le difficoltà oggettive di un'applicazione adeguata emergono chiaramente dalla perizia giudiziaria) l'informazione sui prodotti e le loro specificità tecniche da parte della venditrice abbiano fatto parte del contratto, ossia degli obblighi di quella stessa parte. E ciò -prescindendo dalle conoscenze del ramo che dovrebbero essere presunte presso l'acquirente- almeno considerando che da parte della stessa vi sarebbe stata una richiesta in tal senso (cfr. Keller / Siehr, Kaufrecht, ed. 3, pag. 20; Giger H., in Comm. di Berna, art. 184 CO, N. 117). La questione potrebbe essere di non poco conto per l'esito della lite, dal momento che -a fronte di un unico contratto di compravendita- potrebbe nuovamente porsi il problema della tempestività della notifica dei difetti ai sensi dell'art. 201 CO. Ma tant'è, poiché -contrariamente all'opinione del primo giudice- la convenuta che ha eccepito il cattivo adempimento del contratto, ossia la carente consulenza tecnica, non è riuscita a provarne i presupposti.
La perizia tecnica allestita al fine di verificare la qualità dei prodotti venduti offre ben pochi spunti per valutare l'obbligo di informazione della venditrice, rispettivamente (seguendo l'impostazione della sentenza impugnata) la consulenza da lei prestata. Anzi, il perito ha precisato che l'assenza di un giornale di cantiere rende difficile l'indagine sui metodi applicativi del rivestimento usati nel caso concreto (perizia, pag. 3), cui si aggiunge l'assenza dagli atti della causa dell'offerta di __________ in relazione all'esecuzione dell'opera e dell'offerta dell'attrice in merito alla fornitura (perizia, pag. 7). Concludendo per la conformità dei prodotti esaminati, il perito individua il difetto della prestazione nell'errata applicazione delle resine, ovvero in condizioni inadeguate allo scopo (perizia, pag. 64), sottolineando l'esigenza di un'esecuzione perfetta del lavoro d'applicazione (audizione perito 19 novembre 1998). In particolare, pur elencando le cause dell'insuccesso (perizia, pag. 52), il perito non dice (perché non ne è stato richiesto) quali informazioni la venditrice avrebbe dovuto fornire all'acquirente perché usasse efficacemente i prodotti di protezione sul pavimento dell'officina e del locale lavaggio del __________. Non si sa quindi -perché non ve n'è prova- quale sia stato l'oggetto della mancata informazione, rispettivamente quale informazione errata sia stata fornita dall'attrice. Elementi fondamentali per poter stabilire una sua responsabilità che nemmeno le prove testimoniali assunte sono in grado di verificare. Anzi, semmai risulta che il signor __________, tecnico dell'attrice, ha informato il responsabile della convenuta, in occasione di una sua visita a Zurigo, sia sul metodo di lavoro, sia sui prodotti da usare, indicandogli di posare dapprima il ponte adesivo, precisando che il giorno successivo in sua presenza si sarebbe proceduto alla posa del pavimento autolivellante (teste __________). Fu così che __________ effettivamente venne ad __________ durante i lavori: su questo punto i testi __________, __________ e __________ (parzialmente) coincidono. Divergono invece (più apparentemente che nella sostanza) sull'attività del tecnico sul cantiere: il teste __________ afferma che in sua presenza procedemmo alla posa del pavimento nel locale lavaggio, lavoro che venne concluso entro sera; mentre il teste __________ ha dichiarato che, quando giunse sul cantiere col signor __________, tutti i lavori di preparazione (Vorarbeiten) così come il trattamento del supporto (Grundierung) erano ormai eseguiti, di modo che non poté più controllare lo stato del sottofondo (Untergrund) con gli usuali mezzi di misurazione. In particolare spiega di non aver più potuto intervenire sul sottofondo, essendo già stato eseguito il trattamento del supporto (Grundierung), di modo che eventuali negligenze al momento della posa non potevano più essere rilevate. Deposizione che non esclude la correttezza delle più generiche affermazioni del teste __________ sulla posa del pavimento nel locale lavaggio. Nulla quindi che indichi negligenza da parte dell'attrice o errori di qualsiasi natura nelle direttive impartite, peraltro descritte in causa in modo molto sommario; certamente nulla, in particolare, che possa creare un nesso causale adeguato fra l'attività informativa della venditrice e le diverse carenze descritte dal perito come cause dell'esito negativo della messa in opera dei prodotti dell'attrice (perizia, pag. 52). Ma nemmeno vi sono elementi per escludere errori nelle operazioni (misurazioni e controlli) compiute preventivamente dalla convenuta (testi __________ e __________), né -peraltro- la convenuta ha saputo non solo provare, ma nemmeno allegare quali fossero le negligenze di natura informativa o di consulenza imputate a controparte; nella sostanza le allegazioni di __________ sono assolutamente insufficienti per costituire un serio rimprovero all'attività informativa di controparte (cfr. risposta, ad 2: La consulenza si è avverata sbagliata; e duplica, ad 3, 4, 5 e 6: La consulenza si è rivelata completamente sbagliata).
In quest'ambito non si possono condividere gli accertamenti
del pretore, in particolare laddove sulla base delle approssimative deposizioni dei testi __________ e __________ afferma che il tecnico __________ ha svolto la sua consulenza anche durante l'esecuzione della pavimentazione: ciò che sulla base delle testimonianze è almeno controverso, non potendosi legittimamente escludere dall'istruttoria la deposizione dello stesso (né il pretore indica i motivi di tale sua scelta), mentre i testi presi in considerazione non sono in grado si specificare quali indicazioni siano o no state fornite dal tecnico. Ma il pretore non può essere seguito nemmeno dove sembra abbracciare la tesi della consulenza errata o carente a dipendenza di una non comprovata responsabilità propria della convenuta durante i lavori preparatori, questione che tuttavia non è oggetto della lite e la cui pretesa rilevanza è frutto di un sillogismo estraneo alle regole dell'onere della prova, pacificamente a carico della convenuta in veste di eccepente dell'inadempienza contrattuale (Guhl T., Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 6, pag. 215); e nemmeno quando (sempre al considerando 5) dà per scontato, sulle sole testimonianze __________ e __________, che il lavoro di preparazione del fondo e d'applicazione dei prodotti -così come non riuscito- sia stato effettuato seguendo alla lettera le indicazioni dell'attrice. Il pretore giunge in sostanza a concludere per una scorretta consulenza (sentenza, pag. 9) a dipendenza della sola presenza del tecnico (in realtà parziale, rispettivamente condizionata dalle circostanze) al momento dei lavori, mancando -come già rilevato- qualsiasi elemento concreto sul merito della consulenza stessa e sull'ampiezza dell'oggettiva possibilità d'intervento.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello 17 ottobre 2000 di __________ é accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 settembre 2000 della Pretura del Distretto di Riviera -immutati i dispositivi n. 1 e 2- viene così riformata:
La domanda riconvenzionale della ditta __________ é respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, di cui fr. 50,- già anticipati dalla parte attrice e le spese di fr. 6'034.75, di cui fr. 5'764.75 già anticipati dalla parte convenuta e attrice riconvenzionale, sono poste a carico di quest'ultima, la quale rifonderà ad __________ l'importo di fr. 5'500.-- a titolo di ripetibili.
II. Le spese e la tassa di giustizia della procedura d'appello per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dall'appellante sono poste a carico di __________ la quale rifonderà inoltre alla controparte fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster