AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.147
Data decisione, Autorità: 07.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00147
Lugano 7 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria appellabile, inc. no. 1881 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 26 febbraio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
tutti rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna dei convenuti __________ e __________ al pagamento di fr. 27'771.55 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 1992, nonché del __________ al pagamento di fr. 12'060.---, quest'ultimo importo aumentato in sede di replica a fr. 15'180.---, oltre interessi al 5% dal 29 settembre 1992, con protesta di spese e ripetibili;
domanda alla quale si sono opposti i convenuti __________ e __________, che sollevano in ordine la mancanza di legittimazione passiva, con protesta di spese e congrue ripetibili, mentre tutti i convenuti, nel merito, sollevano la prescrizione, rispettivamente la perenzione, pure con protesta di spese e ripetibili;
in cui il pretore, decidendo in limine litis (art. 181 CPC) ha pronunciato:
"1. La petizione 26 febbraio/1. marzo 1993 contro __________, __________ e __________, __________, è respinta per intervenuta prescrizione.
1.1. La tassa di giustizia in fr. 1'800.--- e le spese, da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico. L'attore rifonderà pure l'importo di fr. 2'400.---, in ragione di metà ciascuno, ai convenuti __________, __________ e __________, __________.
2.1. La tassa di giustizia riguardante la decisione sull'eccezione di perenzione viene fissata in fr. 300.--- più spese, a carico del Comune di __________, che rifonderà pure l'importo di fr. 500.--- a titolo di ripetibili all'attore";
appellante __________ con atto ricorsuale 26 aprile 1995 contro la decisione pretorile 6 aprile 1995, di cui chiede la riforma nel senso che l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti __________ e __________ venga respinta e pure vengano modificati i dispositivi 1.1 e 2.1 su spese e ripetibili;
richiamato il decreto 19.6.1995 di questa Camera che ha stralciato dai ruoli l'appello adesivo del Comune di __________ per mancato versamento dell'anticipo;
lette le Osservazioni dei resistenti all'appello;
esaminati gli atti dell'incarto;
Ritenuto
in fatto:
A. __________ è proprietario del mappale no. 928 RF di __________ su cui sorge un rustico.
In data 11 giugno 1990 il Municipio di __________ intimò all'attore l'immediata sospensione dei lavori di riattazione del rustico. Contro tale decisione, il 22 giugno 1990 l'attore interpose ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della decisione impugnata nel senso di essere autorizzato a proseguire i lavori di riattazione (doc. B). In data 5 ottobre 1990, il Municipio di __________ decise la revoca della sospensione dei lavori (doc. D), divenendo così il gravame di __________ presso il Consiglio di Stato privo di oggetto, con il conseguente stralcio dai ruoli dello stesso e l'attribuzione in suo favore di fr. 100.--- a titolo di ripetibili (doc. E).
L'attore riprese i lavori di riattazione nella primavera-estate 1991, comunicando la loro ultimazione al Municipio di __________ il 10 ottobre 1991 (doc. F).
In data 16 giugno 1993 Il Municipio di __________ rilasciò all'attore il permesso di abitabilità, previo attestato medico del 22 aprile 1993 (doc. T).
B. Con la petizione in esame l'attore chiede la condanna di __________, sindaco di __________ e __________ i, segretario comunale, al pagamento in suo favore dell'importo di fr. 27'771.55 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 1992, addebitando loro la responsabilità dei danni subiti dall'ingiustificata decisione di sospensione dei lavori dell'11 giugno 1990.
Postula inoltre la condanna del Comune di __________ al pagamento dell'importo di fr. 12'060.--- oltre interessi, ritenendolo responsabile dell'ulteriore danno subito, poiché il Municipio non avrebbe proceduto tempestivamente al rilascio del permesso di abitabilità, impedendogli di locare il rustico fino al giugno 1993. L'attore si è pure riservata l'azione di risarcimento per i danni susseguenti all'inoltro della petizione, quantificati in sede di replica nell'aumento dell'importo di condanna nei confronti del Comune di __________ da fr. 12'060.--- a fr. 15'180.---.
C. Con risposta 31 dicembre 1993, __________, __________ e il Comune di __________ postulano la reiezione della petizione di controparte. I primi due sostengono di non essere legittimati passivamente, poiché le azioni giudiziarie fondate su decisioni municipali dovrebbero essere intentate congiuntamente contro tutti i municipali che le hanno votate e non solo contro le persone che le hanno firmate, vale a dire il sindaco e il segretario comunale.
Inoltre, sollevano eccezione di prescrizione, rispettivamente di perenzione, per quanto concerne il Comune di __________. Eccezioni che l'attore ha puntualmente contestate.
D. Con la sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto tutte le pretese attoree (maggior costo dei lavori di riattazione, rincaro dei costi di canalizzazione, sgombero della neve, onorario del legale e perdita della pigione) tardive e il credito dell'attore estinto per prescrizione ex art. 60 cpv. 1 e 2 CO, lasciando invece indecisa la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva.
Con la medesima decisione, il Pretore ha respinto l'eccezione di perenzione sollevata dal Comune di __________;
ma la questione non è controversa in questa sede.
E. Con tempestivo appello l'attore l'attore contesta le conclusioni del primo giudice, ribadendo che le proprie pretese non sarebbero prescritte ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 e 2 CO, e sostenendo -per la prima volta in questa sede- che sarebbe venuto a conoscenza delle persone responsabili del danno solo all'audizione testimoniale dei municipali (pag. 6 del gravame); relativamente alla fissazione delle spese di giustizia e ripetibili, rileva una manifesta disparità di trattamento.
Di ogni altra allegazione e delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerato
in diritto:
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva e l'eccezione di prescrizione sono eccezioni di merito che possono essere oggetto di un giudizio giusta l'art. 181 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, N. 2 e 4 ad art. 181 CPC).
Anche in questa sede la vertenza è limitata a questi temi.
Per l'art. 32 cpv. 1 della stessa legge essa si applica agli eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore. Ciò significa in particolare che per gli eventi manifestatisi prima, resta applicabile il Codice delle Obbligazioni (DTF 90 II 274).
Nel caso concreto, per il preteso danno causato dalla sospensione dei lavori dell'11 giugno 1990 -anteriore al 1° luglio 1990-, risultano applicabili gli art. 41 e segg. CO.
Il termine di un anno stabilito dall'art. 60 CO comincia a decorrere da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid 1c con rinvii); l'inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435). Inoltre, la prova di tale conoscenza incombe a colui che invoca l'eccezione di prescrizione (DTF 111 II 58).
L'evento determinante, causa del preteso danno complessivo di fr. 27'771.55, è la decisione di sospensione dei lavori dell'11 giugno 1990.
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato ("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF 92 II 4, consid 3), per cui, come nella fattispecie, il termine di prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno, bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l'ultimo elemento del danno.
Contrariamente all'opinione dell'appellante,.egli disponeva di elementi sufficienti per fondare e motivare un'azione giudiziaria oltre un anno prima dell'inoltro della petizione.
L'appello non affronta la tempestività dell'azione se non per riguardo a una posta del credito, ossia quella dei maggiori costi dei lavori d'impresario.
Da questo si deve intendere che le conclusioni del pretore concernenti gli altri aspetti del credito non sono oggetto dell'appello, rispettivamente che -soltanto relativamente ai maggiori costi esposti dalla ditta __________ - il danno sarebbe stato conosciuto dal creditore in un tempo conforme alla tempestività della petizione.
Su questo punto è giusto dare atto all'appellante che la sola ricezione della liquidazione non può costituire -di per sé- elemento atto a conoscere il preteso danno né lo costituisce la differenza fra la liquidazione, e il preventivo (offerta 22 gennaio 1990 - doc. 13): è infatti circostanza corrente che le liquidazioni superino le offerte, così come già un sommario confronto della documentazione porta a constatare che non v'è identità completa fra le prestazioni previste e quelle eseguite.
Ma è altrettanto fuori luogo, come pretende l'appellante, che sia lo stesso creditore a scegliere arbitrariamente il termine per far sorgere la conoscenza del danno, così come ha fatto chiedendo all'impresario __________ il rilascio della dichiarazione, doc. G, che reca la data del 29 agosto 1992 ("Mehrkosten wegen Bauverzögerung für 1991"). Disponendo della liquidazione -per altro non contestata- già nell'ottobre del 1991, tanto che provvedeva al suo saldo in valuta 22 ottobre 1991, il creditore avrebbe potuto chiedere immediatamente a __________ quale parte della differenza fra liquidazione e offerta dovesse essere fatta risalire al ritardo nel compimento dei lavori: salva indicazione contraria, egli -in data 5 ottobre 1991- non conosceva il proprio danno, ma gli elementi che gli permettevano di ottenere le precisazioni necessarie per promuovere la causa. Orbene, al proposito non si conoscono passi intrapresi dall'appellante in tal senso prima dell'agosto 1992 (test __________), né egli sostiene l'esistenza di momenti oggettivi che l'abbiano impedito di ottenere più tempestivamente le informazioni avute soltanto a fine agosto 1992.
Sta di fatto che la sua diligenza è messa in causa poiché sulla base della liquidazione egli avrebbe potuto ottenere subito, ovvero entro fine anno (1991) un esposto analogo al doc. G: che poi il teste __________ abbia alluso all'inesattezza di quei dati poco importa, non potendosi pretendere una calcolazione esatta del danno (DTF 111 II 57).
Né é di rilevanza alcuna che lo stesso Schmid avrebbe avvertito l'appellante "degli aumenti che sarebbero intervenuti", senza poterli tuttavia quantificare, poiché l'avvertimento dev'essere fatto risalire a un tempo precedente la fine dei lavori e non può coincidere con l'emanazione della liquidazione, a meno di non potergli attribuire significato alcuno. Per questi motivi la conclusione del pretore sulla prescrizione del credito deve essere condivisa.
Inammissibile in questa sede -in virtù dell'art. 321 CPC- è poi il fatto nuovo secondo cui, solo nel corso della procedura, l'appellante avrebbe saputo con esattezza chi fossero i responsabili del danno. A prescindere dall'insostenibile sillogismo proposto, si oppone alla censura la norma procedurale citata, poiché mai prima d'ora il signor __________ ha sostenuto qualcosa di simile.
Nella presente fattispecie il Pretore -pur senza ricorrere a una vera e propria motivazione- ha respinto a ragione anche la pretesa attorea tendente a ritenere un termine di prescrizione di 10 anni derivante dal diritto penale.
Sia in prima sede, sia in appello il signor __________ sostiene che il sindaco e il segretario comunale di __________ avrebbero agito in modo conforme alla fattispecie dell'art. 312 CP. Secondo quella norma i membri di un'autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Secondo l'appellante l'abuso di potere si concretizzerebbe nell'aver preso una decisione di sospensione dei lavori al di fuori delle proprie competenze poiché in materia edilizia -fuori dalle zone edificabili- ogni potere è riservato all'autorità cantonale.
Orbene, a prescindere dal fatto a sapere se il preteso errore di competenza (cfr. petizione) -per altro rimediato spontaneamente dal Comune con decisione 5 ottobre 1990, -esista o no, al comportamento dei convenuti manca, seppure a livello di indizi, il presupposto soggettivo dell'intenzionalità di arrecare un pregiudizio (materiale o ideale) all'attore: egli non ha infatti saputo rendere nemmeno verosimile che i convenuti sapessero e volessero nuocergli (cfr. Stratenwerth G., Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil 2, ed. 4, § 56, N. 11 e 12).
Non vi fosse l'esigenza di tale presupposto, qualsiasi ordine errato di un'autorità amministrativa o giudiziaria potrebbe costituire senz'altro un abuso di potere e comportare conseguenze penali per i membri o i titolari dell'autorità agente.
Ma dalle conclusioni (per altro solo a titolo abbondanziale) in poi, quindi anche in questa sede, l'appellante si spinge a intravedere elementi di carattere penale nei fatti descritti, perché la decisione municipale sarebbe stata presa senza verbalizzazione, ciò che ne comporterebbe la nullità, e perché la stessa non sarebbe stata preceduta da sopralluogo: quasi che il rispetto della procedura di formazione interna della volontà del Municipio potesse conferire rilievo penale al merito della decisione. L'unico presupposto di diritto penale cui invece accenna l'appellante è quello soggettivo, sostenendo che i convenuti avrebbero commesso un atto di ritorsione nei confronti di un cittadino "scomodo". I motivi di tutto questo restano ignoti al giudice, onde non v'è motivo di dar seguito alla censura.
A titolo abbondanziale vale la pena di evidenziare che la petizione va respinta anche -e ancor prima- per l'accoglimento di questa eccezione di merito, almeno nei confronti del convenuto __________, segretario comunale.
Infatti, la decisione di sospendere i lavori (doc. A) è indubitabilmente stata presa dal Municipio di __________, formato allora di tre persone, i signori: __________, sindaco, nonché __________, vicesindaco, e __________ (teste __________).
La loro decisione, presa in riunione oppure seguendo altra via, formalmente fors'anche censurabile, configura una decisione dell'esecutivo comunale. Ogni sua decisione emana dal collegio laddove vale come decisione collegiale il voto della maggioranza (Schwarzenbach H.R., Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, ed. 9, p. 233).
Il segretario comunale non fa parte del Municipio e non è organo del Comune. Le sue competenze infatti sono limitate a quelle descritte agli art. 137 e 138 LOC.
Non è possibile negare al segretario comunale un ruolo preponderante nell'assolvimento dei compiti legati all'amministrazione Comunale, ma tale suo ruolo centrale non può, in diritto, essere confuso con le competenze riservate dalla legge agli organi Comunali. Né la sua firma apposta, accanto a quella del sindaco, su tutti gli atti del Comune, ha altro significato, se non quello di attestare e certificare gli stessi, conferendo loro il crisma dell'ufficialità (Ratti, op. cit., p. 1206).
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da __________ dev'essere pertanto accolta.
Nel caso concreto i dispositivi su tassa di giustizia e ripetibili presentano invero una inspiegabile sproporzione dei rispettivi oneri che il pretore non ha ritenuto di giustificare.
Tuttavia non è possibile riformare la sentenza impugnata per quanto riguarda gli obblighi del Comune di __________ nei confronti dello Stato, poiché il merito di quella decisione sulla riconvenzionale è ormai definitivo e l'attore non ha alcun interesse per lamentarsi dell'entità della tassa di giustizia caricata a controparte. Possono per contro essere rettificate le ripetibili dovute dal Comune all'attore che -al limite minimo della TOA- si fissano in fr. 1'200.-- (art. 9 TOA), tenuto conto che il valore di causa determinante è quello della petizione per quanto rivolta al Comune (fr. 15'000.-- ca.). Possono inoltre essere ridotte, a dipendenza del valore litigioso le tasse caricate all'attore nel dispositivo 1.1. Tale, parziale accoglimento dell'appello non giustifica una ripartizione delle spese di questa sede.
Per questi motivi,
Richiamati gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L'appello di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza, immutati gli altri dispositivi, la sentenza 6 aprile 1995 del pretore di Vallemaggia è così riformata:
1.1 La tassa di giustizia di fr. 1'300.-- e le spese, da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico. (Per il resto, invariato).
2.1 La tassa di giustizia riguardante la decisione sull'eccezione di perenzione viene fissata in fr. 300.-- più spese, a carico del Comune di __________, che rifonderà all'attore l'importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
II. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 600.--, anticipati dall'appellante, restano a suo carico.
Egli verserà inoltre a __________ e __________ -in ragione di ½ ciascuno- la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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