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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.128
Data decisione, Autorità: 03.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00128
Lugano 3 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretaria:
Petrini
sedente per giudicare nelle congiunte cause inc. n. 9/1992 e 16/1992 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promosse con petizione 16 gennaio e 3 febbraio 1992 da
__________ già rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr. 95’638.08 (inc. 9/1992) e di un debito di fr. 161’700.-- (inc. 16/1992);
Domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione delle petizioni e che in via riconvenzionale (inc.9/1992) ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 13’620.-- e di fr. 1’250.-- oltre interessi, e di interessi al 2% su vari importi in capitale;
Il Pretore con sentenza 5 settembre 1994 ha respinto le petizioni e parzialmente accolto la riconvenzionale, condannando l’attrice al pagamento di interessi al 2%
su fr. 112’000.-- dal 31.08.1990 al 24.12.1991;
su fr. 67’500.-- dal 15.11.1990 al 24.12.1991;
su fr. 90’000.-- dal 15.03.1991;
-su fr. 157’000.-- dal 18.10.1991.
Appellanti entrambe le parti:
l’attrice con atto di appello del 26 settembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio in ordine nel senso di congiungere le azioni con la causa proposta direttamente in appello inc. n. 2637 di questa Camera, e nel merito nel senso di accogliere le petizioni;
la convenuta con gravame datato 23 settembre 1994 chiede invece la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la riconvenzionale anche in ordine a fr. 18’420.-- in capitale oltre a interessi al 7% dal 1° novembre 1991;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Considerato
in fatto ed in diritto
che le parti il 27 febbraio 1989 hanno sottoscritto un documento denominato “convenzione” (doc. F in entrambi gli incarti) in virtù del quale la convenuta a partire dal 10 marzo 1989 concedeva in locazione all’attrice l’albergo __________ a __________ alle condizioni di cui ad un precedente contratto di locazione;
che oggetto delle azioni di disconoscimento è il preteso credito del locatore di fr. 90’000.-- oltre interessi per i canoni di locazione del periodo novembre 1990-febbraio 1991 (inc. 9/1992) e di fr. 157’000.-- oltre interessi per i canoni del periodo aprile 1991-ottobre 1991 (inc. 16/1992);
che oggetto della domanda riconvenzionale sono determinate prestazioni supplementari previste dal contratto di locazione precedente e richiamato dalla convenzione, la differenza del 2% tra il tasso di interesse accordato in sede di rigetto provvisorio dell’opposizione e quello del 7% pagato dalla convenuta alla sua banca, e le spese e ripetibili della procedura sommaria;
che la causa riguarda perciò un rapporto di locazione di locali commerciali;
che il litigio è nato in un momento (nel corso del 1992) in cui le norme introdotte dalla LF del 15 gennaio 1989, in vigore dal 1° luglio 1990, erano applicabili;
che la giurisprudenza relativa agli art. 274 e segg. CO ha oramai accertato l’obbligatorietà della procedura avanti all’ufficio di conciliazione per ogni controversia in materia di conciliazione, ivi compresi i casi per i quali detta competenza non è espressamente prevista dalla legge (DTF 118 II 307; II CCA 29 settembre 1993 in re P.I. AG/M.; 3 maggio 1994 in re G. SA/R.; 17 maggio 1994 in re P./M. e llcc.);
che l’obbligo della procedura di conciliazione riguarda perciò anche i casi di azione di disconoscimento del debito conseguenti alla procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (II CCA 11 gennaio 1995 in re E. SA/P., 16 dicembre 1994 in re F. SA/A.G. SA; Jdt. 1994, III, pag. 24 e nota a pag. 27; Droit du bail, 1993, 31 n. 8; Roberti, Rechtsöffnungsverfahren-Mietrechtliches Schlichtungsverfahren in: mp 1994, pag. 115);
che tale obbligo concerne parimenti le pretese fatte valere in via riconvenzionale (II CCA 13 ottobre 1994 in re A./G.);
che nel caso che ci occupa è pacifico che attrice e convenuta hanno omesso di far precedere le rispettive domande dalla procedura avanti all’ufficio di conciliazione;
che detta omissione concerne il presupposto processuale dell’ammissibilità di un atto processuale (art. 97 cifra 5 CPC);
che la nullità della petizione che ne consegue (art. 142 lit. a CPC) comporta la nullità di tutti gli atti successivi da essa dipendenti (art. 144 cpv. 1 CPC), tra cui necessariamente quella del giudizio qui impugnato;
che il fatto che la parte convenuta non abbia eccepito tale carenza, che il Pretore non l’abbia avvertita e che la procedura abbia avuto luogo nella sua interezza sino alla decisione di merito del primo giudice non impedisce a questa Camera di rilevare d’ufficio l’irregolarità e di sanzionarla;
che la nullità della pregressa procedura non comporta tuttavia la decadenza del diritto dell’attrice di iniziare l’azione di inesistenza del debito dal momento che, secondo giurisprudenza (DTF 109 III 49; II CCA 16 dicembre 1994 in re F. SA/A.G. SA), il termine supplementare dell’art. 139 CO -che è però in questo caso di 10 giorni- si applica anche al debitore quando, come nella specie, l’azione di inesistenza del debito è stata male introdotta;
che per quanto riguarda le spese, concorrono giusti motivi per esentare le parti dal sopportare tasse di giustizia e per compensare le ripetibili di ogni grado di giurisdizione;
Per i quali motivi
pronuncia
La sentenza 5 settembre 1994 nelle congiunte cause inc. n. 9/1992 e 16/1992 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è dichiarata nulla, e così tutti gli atti di procedura, comprese le petizioni 16 gennaio 1992 e 3 febbraio 1992.
Non si prelevano tasse o spese di giudizio per entrambe le sedi giudiziarie, compensate le ripetibili.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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