AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.133
Data decisione, Autorità: 13.01.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00133
Lugano 13 gennaio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Zali, quest’ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente a giudicare il ricorso per cassazione 15 giugno 1998, presentato nella forma dell'appello da
(rappr. dall'avv. __________)
Contro
la sentenza 25 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città nella causa civile (inc. no. IU.98.08) in materia di concorrenza sleale, promossa nei confronti della ricorrente da
(rappr. dall'avv. __________)
con cui il primo giudice ha accolto l'istanza, facendo divieto alla ricorrente di utilizzare la denominazione __________, con la comminatoria dell'art. 292 CP;
letta la risposta al ricorso presentata da __________;
preso atto della decisione 9 dicembre 1998 della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello con cui ha constatato la competenza di questa Camera;
preso atto altresì dell'istanza 5 gennaio 1999 con cui la ricorrente postula la concessione dell'effetto sospensivo alla sua impugnazione, effetto sussistente per legge fin tanto che essa era considerata formalmente come appello;
considerato
in fatto e in diritto:
La vertenza s'incentra sul fatto che la convenuta (qui ricorrente), la cui ragione sociale è , esercita la propria attività usando la denominazione abbreviata "". L'istante ravvede in questa circostanza un comportamento contrario alle norme sulla concorrenza: così facendo controparte farebbe sorgere nell'utenza -e in particolare fra chi conclude con le radio private contratti pubblicitari- la falsa impressione di diffondere i programmi su tutto il territorio cantonale, rispettivamente di essere un'emittente in qualche modo privilegiata poiché la denominazione __________ è atta piuttosto a designare il Cantone che non l'omonimo __________.
La sentenza impugnata, respinta l'eccezione di perenzione dell'azione e ammessa preliminarmente la legittimazione attiva dell'istante, considera il principio dottrinale secondo cui risulta ingannevole che una ditta iscritta a Registro di commercio faccia uso di tutt'altra denominazione nei suoi rapporti commerciali. Nel caso concreto accerta che la convenuta si presenta regolarmente con una designazione diversa dalla ragione sociale, ossia in tutte le attività promozionali dell'emittente e anche nei contratti pubblicitari dove l'apparenza grafica della denominazione "__________" prevale sull'indicazione della ragione sociale completa. Ciò fa in modo che l'utente (ascoltatore, rispettivamente potenziale cliente) che presti un'attenzione media ai programmi radiofonici può essere indotto a credere che la convenuta sia un'emittente statale o comunque diffusa su tutto il territorio cantonale. Questa situazione è lesiva sia delle norme sulla concorrenza, sia degli art. 45 e 46 ORC. Per quanto riguarda la piccola pubblicità locale, il primo giudice avverte che la denominazione della convenuta le garantirebbe una teorica precedenza nel sottoporre la propria offerta agli inserzionisti e che, comunque, le sue condizioni contrattuali non sarebbero sufficientemente chiare rispetto all'identità dell'azienda. Ne deriverebbe per l'istante sia un danno d'immagine, sia un danno economico.
In sede di ricorso, __________ -senza entrare qui nel merito delle censure- ha riproposto l'eccezione di perenzione dell'azione e di carenza di legittimazione attiva da parte dell'istante. Nel merito ha riproposto in buona sostanza le argomentazioni già esposte in prima sede.
Della risposta al ricorso -che comunque ne propone la reiezione e ne postula la nullità formale- si dirà, se necessario, nel seguito.
Nel caso concreto, la ricorrente ha ripetutamente censurato a carico del primo giudice sia una manifesta errata applicazione della LCSl, quindi del diritto sostanziale, sia un'errata valutazione delle risultanze di causa: ciò che può configurare il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. g CPC. Sarebbe pertanto errato di considerare nullo il ricorso in esame.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto sostanziale o formale, oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta e riconosciuta o riconoscibile a prima vista; arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, mentre è dato se la soluzione adottata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
In materia di concorrenza sleale, la dottrina ammette la possibilità della perenzione dei diritti garantiti dalla legge con esplicito riferimento all'abuso di diritto. In particolare questa situazione potrebbe verificarsi quando l'attore per lungo tempo e senza motivo ha tardato nel procedere, tanto da aver indotto controparte a ritenere -secondo il principio dell'affidamento- che avesse rinunciato ai suoi diritti o che considerasse legittima la fattispecie. Se il tempo trascorso è di molti anni, l'intervento della perenzione dipenderà dai motivi di tale attesa. Comunque essa appare riservata a una chiara lesione dell'art. 2 CC (cfr. David L., Schweizerisches Wettbewerbsrecht, ed. 3, n. 662; Pedrazzini M., Unlauterer Wettbewerb, Berna 1992, p. 211).
Nel caso concreto, il primo giudice ha escluso l'intervento della perenzione dei diritti di , prendendo diligentemente in considerazione la sua attività nel contestare la legittimità della denominazione litigiosa con riferimento esplicito all'eventualità di una definizione giudiziaria della controversia; e ciò in particolare a partire dal mese di novembre del 1996. La ricorrente invece considera abusivo del diritto il comportamento di controparte con esplicito riferimento alla sua inattività a far data dal 3 marzo 1995 in poi, ossia appunto fino al novembre dell'anno successivo. Essa sembra tuttavia dimenticare la situazione del tutto incerta in cui, proprio in quel lasso di tempo, si è trovata la sua emittente radiofonica e la persona giuridica, non ancora definita, che l'avrebbe gestita. Si pensi in particolare che già la concessione d'esercizio a __________ da parte dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) porta la data del 25 settembre 1995 e che a tale atto ha fatto seguito un certo numero di procedure ricorsuali, fase che la stessa convenuta afferma essersi conclusa soltanto il 23 ottobre 1996. Ma va ricordato anche che ancora in data 25 novembre 1996 (doc. B), l'avv. __________ rispondeva all'istante di non poter rispondere a nome di __________ e che quale persona di riferimento della stessa "se così si può dire, è piuttosto l' "; avvertendo che "nei prossimi mesi" sarebbe stata costituita una società anonima quale titolare della concessione, rinviava controparte all'indirizzo dei promotori, signori __________ e __________. Tutto ciò basta da solo a escludere tassativamente l'ipotesi di un abuso di diritto e quindi della pretesa perenzione dell'istanza: ne consegue che la relativa censura non può trovare accoglimento.
La ricorrente critica il giudizio pretorile anche per quanto riguarda in particolare la legittimazione attiva di __________ a proporre l'azione in esame; al proposito rileva l'inesistenza di un rapporto di concorrenza fra le parti in causa. Si tratta tuttavia di un problema strettamente legato al merito della causa che va quindi trattato in quel contesto. In particolare non è errata la considerazione generale espressa dal pretore sulla relativizzazione del concetto di concorrenza, così come presente nella nuova legge, né la conclusione secondo cui -detto in parole diverse- appare come una delle caratteristiche della fattispecie in esame proprio quella di individuare le possibili interferenze economiche fra le due emittenti radiofoniche.
Nel merito, il primo giudice fonda il suo giudizio sull'art. 3 lett. b LCSl: considera cioè che, usando la denominazione "__________", la ricorrente dà un'indicazione inesatta su sé stessa poiché diversa dalla proprio ragione sociale. Su questo aspetto della decisione -peraltro fondata su esatti riferimenti dottrinali- il ricorso è silente; comunque, al di là delle considerazioni del primo giudice ma a sostegno delle sue conclusioni, val la pena di ricordare l'atteggiamento della convenuta al momento di ottenere l'approvazione della sua ragione sociale da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio. In quella sede infatti, tenuto conto delle limitazioni poste dalla legge a una ditta contenente una designazione geografica, gli stessi promotori
a) mentre hanno dapprima sostenuto la necessità di ottenere la ragione sociale __________ "per non ingenerare confusione negli ascoltatori e nei partner commerciali", visto come quella designazione fosse ormai "acquisita" (esposto 18.11.1996 all'UFRC dell'avv. __________);
b) in un secondo tempo hanno acconsentito ad adottare l'attuale ditta, in considerazione delle riserve formulate sul primo nome dai responsabili della Camera di commercio i quali hanno ritenuto che la ragione sociale "__________ corrisponderebbe meglio ai criteri di chiarezza e ai principi che hanno condotto i promotori ad identificare la società con una ben determinata regione geografica" (comunicazione 8.1.1997 dello stesso avv. __________ al medesimo ufficio).
Il primo giudice, al proposito, ha però considerato correttamente le risultanze istruttorie; per il resto egli ha motivato il suo giudizio nell'ambito di un potere d'apprezzamento che è addirittura caratteristico di tutto il settore giuridico, comunemente indicato come proprietà intellettuale. Così facendo egli è giunto alla conclusione che l'indicazione inesatta della convenuta costituisca concorrenza sleale, creando a suo favore un illecito vantaggio sull'istante: conclusione che può essere discutibile, ma che è oggettivamente sostenibile senza configurare arbitrio. Al proposito si pensi anzitutto al fatto che la convenuta, offrendo le sue prestazioni di tramite pubblicitario sotto la denominazione litigiosa, dà l'impressione che il suo raggio d'azione sia più ampio di quello effettivo poiché oggettivamente il nome "__________" è immediatamente riferibile al Cantone e non all'omonimo __________ che scorre nel Sopraceneri. Cade così la premessa che il nome usato dall'emittente sia indicativo dei limiti posti alla sua concessione; anzi finisce per dare di sé un'indicazione fallace ai sensi dell'art. 3 lett. b LCSl. Inoltre, i limiti territoriali di ricezione delle emissioni radiofoniche imposti a entrambe le parti non sono tali da escludere un certo rapporto di concorrenza diretta: basti pensare al fatto che, se tali circoscrizioni sono fisse, non lo sono tutte le stazioni radiofoniche riceventi che possono essere rapidamente spostate da una zona di diffusione all'altra, più volte al giorno, in seguito agli spostamenti dei rispettivi ascoltatori, per cui rapidamente l’ascoltatore può passare da una zona di ricezione all’altra, divenendo destinatario quasi contemporaneamente dei messaggi pubblicitari dell’una e dell’altra emittente. E' vero che questa particolarità non è sempre data, ma è certamente presente a dipendenza della vicinanza dei territori attribuiti alle parti in causa che addirittura appartengono a un'unica regione sociale, politica, linguistica ed economica.
A dipendenza di queste considerazioni, non è possibile concludere all'accoglimento del ricorso per cassazione nemmeno in merito a una pretesa scorretta applicazione del diritto sostanziale.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 giugno 1998 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.-, già anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. Essa verserà a __________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
La domanda di effetto sospensivo 5 gennaio 1999 della ricorrente è divenuta priva d'oggetto.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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