AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2008.177
Data decisione, Autorità: 28.01.2010, PRPEN
Titolo: Eccesso di velocità su sedime autostradale; polveri fini
Incarto n. 30.2008.177 18755/890
Bellinzona 28 gennaio 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 luglio 2008 presentato da
RI 1, difeso da: Avv. DI 1,
contro
la decisione 4 luglio 2008 n. 18755/890 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 luglio 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1, con decisione 4 luglio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 440.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo TI __________ ha circolato fuori località (recte: sull’autostrada) alla velocità superante 80 km/h prescritti.
Velocità accertata con apparecchio radar: 119 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 113 km/h”.
Fatti accertati il 29 febbraio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b (recte: d) ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 LCStr). Per l’art. 4a lett. d ONC nelle autostrade, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 5).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La CRTE 1 ha multato il ricorrente per aver circolato fuori località (recte: sull’autostrada), in territorio di __________ alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 113 km/h in luogo degli 80 km/h temporaneamente in vigore per motivi ambientali (con riferimento al rapporto di contravvenzione 16 maggio 2008 che indica precisamente le circostanze di luogo della presunta infrazione). L’imprecisione terminologica contenuta nella querelata risoluzione – dovuta manifestamente a una svista, sulla quale l’insorgente non può avere avuto dubbi, tant’è che nulla ha sollevato in proposito – non muta tuttavia la sostanza, atteso che il caso è stato rettamente giudicato come un’infrazione medio grave e non grave ex art. 90 cifra 2 LCStr come avrebbe dovuto essere per un eccesso netto di 33 km/h “fuori località”.
L’insorgente non contesta l’accertamento di velocità né rimette in discussione il limite vigente nel tratto autostradale in questione, peraltro a lui noto.
Egli, a pag. 2 del suo gravame, sostiene nondimeno che “l’imposta limitazione di velocità non poteva essere opposta ai conducenti di veicoli a motore muniti di tali dispositivi tecnici”, con riferimento al filtro antiparticolato di cui è dotata la sua vettura.
In particolare, egli asserisce che:
“La segnaletica così approntata non ha permesso altro al ricorrente di interpretare che l’imposta velocità di 80 km/h fosse limitata ai veicoli produttivi di ‘polveri fini’ (così come peraltro espressamente indicato) e non a tutti i veicoli. In particolare non al veicolo condotto dal ricorrente, che è una __________ con FAP.
Questo è stato il convincimento del ricorrente, che ha dunque rispettato il limite dei 120 km/h usualmente in vigore”. (cfr. ricorso, punto 2)
In via subordinata, invoca un errore sull’illiceità ex art. 21 CP.
L’insorgente non poteva quindi seriamente pretendere di non essere stato soggetto alla suddetta limitazione, giacché alla guida di un veicolo dotato di filtro antiparticolato.
Per gli stessi motivi che precedono l’errore sull’illiceità dev’essere scartato a priori. Infatti, chi è abilitato alla guida non può ignorare che la segnaletica ha la stessa validità per tutti gli utenti a meno che la medesima indichi esplicitamente che è destinata solo a una determinata categoria di essi. Un conducente non può quindi avere dubbi che una limitazione generale della velocità per un determinato tratto stradale deve essere rispettata indistintamente da tutti. Una regolamentazione diversa genererebbe un’intollerabile insicurezza giuridica e sarebbe di conseguenza fonte di pericolo.
Egli non può quindi seriamente sostenere di non avere conosciuto la portata dei cartelli di prescrizione. Qualora fosse ciononostante stato sfiorato da un dubbio non aveva che da assumere le necessarie informazioni, bastando a tal fine una semplice telefonata alla polizia.
In definitiva, egli non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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