AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2007.260
Data decisione, Autorità: 26.01.2009, PRPEN
Titolo: Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; stato di necessità negato
Incarto n. 30.2007.260 21503/809
Bellinzona 26 gennaio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 settembre 2007 presentato da
RI 1, difeso da: Avv. DI 1,
contro
la decisione 24 agosto 2007 n. 21503/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 settembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1, con decisione 24 agosto 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h”.
Fatti accertati il 25 giugno 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, come pure dagli art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato In diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente per avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.
L’insorgente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando di aver agito in uno stato di necessità. In proposito, nello scritto 5 settembre 2007 (invero inoltrato nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a dipendenza dei fatti rimproveratigli e trasmesso dalla Sezione della circolazione a questa Pretura per essere vagliato quale ricorso contro il decreto di multa), egli giustifica di aver circolato a una velocità superiore al consentito a causa di una “situazione di pericolo venutasi a creare con il malore della propria madre __________ domiciliata a __________ e la necessità di trasportarla con urgenza all’Ospedale Regionale di __________, per un sospetto infarto”.
Già in sede di osservazioni 17 luglio 2007 (che, si noti per inciso, sono parte integrante dell’incarto relativo alla procedura penale aperta nei suoi confronti – parallelamente a quella amministrativa – con l’intimazione del rapporto di contravvenzione 6 luglio 2007) egli giustificava l’accaduto, ancorché in modo vago, con l’urgenza di trasportare la madre all’ospedale, producendo a comprova di ciò il certificato medico 16 luglio 2007 del Dr. med. __________, nel quale leggesi quanto segue:
“Così richiesta certifico che la Sig.ra __________ in data 25.6.07 verso le 12.30 è stata urgentemente trasferita all’ospedale __________ dietro mia richiesta”.
In definitiva, le giustificazioni addotte non sono liberatorie e non consentono a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, come pure dagli art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr; 18 CP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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