AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2008.68
Data decisione, Autorità: 10.06.2009, PRPEN
Titolo: Inosservanza del segnale "zona pedonale"
Incarto n. 30.2008.68 6402/804
Bellinzona 10 giugno 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 marzo 2008 presentato da
RI 1, difesa da: Avv. DI 1,
contro
la decisione 7 marzo 2008 n. 6402/804 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 4 aprile 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 14 novembre 2007 in territorio di __________:
"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ ”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, nonché 22c cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con comunicazione 4 aprile 2008 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza del segnale «Zona pedonale» l’elenco allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).
La decisione impugnata si fonda sugli accertamenti eseguiti da un agente della Polizia comunale di __________, il quale ha proceduto a una constatazione di agevole momento nell’ambito del traffico stazionario.
Soggiunge di aver sostato in __________ solo il tempo strettamente necessario, ovvero cinque minuti, per suonare al citofono, avvertire la figlia e i suoi collaboratori e permettere loro di scendere a scaricare e prendere il materiale dalla sua vettura, non potendosi ella permettere, per motivi di salute, di andare allo studio a piedi trasportando il tutto (sebbene nelle osservazioni 15 dicembre 2008 giustifichi la sosta con la necessità di “consegnare i suddetti libri presso lo studio della figlia”).
In proposito, sulla scorta di alcuni certificati medici (peraltro già prodotti nell’ambito di ulteriori procedure contravvenzionali pendenti presso questa Pretura; inc. 30.2007.225 e 30.2007.226), ella specifica che a causa di un grave infortunio della circolazione stradale occorsole il 31 luglio 2005 avverte fitte molto acute nell’atto della deambulazione, come pure nella sollecitazione della schiena con oggetti pesanti, ciò che limita fortemente tutti i suoi movimenti e spostamenti. A fronte di tali problemi ha richiesto e ottenuto dalla Sezione della circolazione un “contrassegno di parcheggio per persone disabili” valido fino al 31.01.2011 – prodotto in fotocopia con il gravame – che dichiara di non aver esposto per distrazione (cfr. ricorso 27 marzo 2008, punto 1, pag. 4).
Il capoverso 4 del medesimo articolo, stabilisce inoltre che il contrassegno di parcheggio per persone disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
Ciò posto, va detto che sebbene i problemi di salute esistevano sin dalla data dell’incidente, il diritto a beneficiare delle facilitazioni di parcheggio di cui all’art. 20a ONC, era subordinato al rilascio del permesso speciale, previa istanza motivata e documentata. Contrariamente a quanto preteso in sede di osservazioni 15 dicembre 2008, non si tratta di una violazione meramente formale, comunque sia punibile (così come del resto la mancata esposizione del disco orario) con una multa di fr. 40.-, bensì di una violazione materiale, e questo a prescindere dall’esistenza, incontestata, dei problemi di saluti.
Ne segue che non essendo ella all’epoca dei fatti titolare di alcun permesso, ella non può appellarsi alle facilitazioni codificate all’art. 20a ONC.
A nulla giova infine all’insorgente appellarsi alla tolleranza e al senso civico dell’agente accertatore, il quale ha agito conformemente ai principi di legalità e parità di trattamento.
In definitiva, la ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, nonché 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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