AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2008.88
Data decisione, Autorità: 11.08.2009, PRPEN
Titolo: Omissione di portare gli occhiali come prescritto dalla licenza di condurre
Incarto n. 30.2008.88 10906/803
Bellinzona 11 agosto 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 aprile 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 18 aprile 2008 n. 10906/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 aprile 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 18 aprile 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo;
“Ha circolato con il veicolo TI __________ omettendo di portare gli occhiali a stanghetta o le lenti a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre.”
Fatti accertati il 28 gennaio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione dell’art. 95 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Per l’art. 95 cifra 1 LCStr chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni speciali cui è subordinata la sua licenza è punito con la multa.
La CRTE 1 – in applicazione della predetta disposizione – rimprovera al multato di aver circolato senza portare gli occhiali o le lenti a contatto, benché la sua licenza prevedesse questa condizione.
Il ricorrente non contesta il fatto, ma osserva di essersi sottoposto nell’anno 2000 a intervento chirurgico per la correzione della vista e di non necessitare più da allora di occhiali. Rileva di essersi attivato subito dopo essere stato fermato dalla polizia per procurarsi gli indispensabili certificati al fine di procedere alla modificazione della licenza, cosa che è puntualmente stata fatta allo sportello della CRTE 1. Ritiene pertanto di essersi comportato in maniera sollecita e corretta.
Con il ricorso produce copia dei certificati che attestano la sua attuale capacità visiva e comprovano la sua idoneità alla guida senza occhiali o lenti a contatto.
Tuttavia, il ricorrente non può essere esentato da qualsiasi pena. Infatti, l’art. 26 cpv. 1 OAC impone al titolare di una licenza di condurre o di un permesso speciale di annunciare entro 14 giorni, presentando il documento, ogni circostanza che esige la sostituzione della licenza o del permesso.
Per l’omissione della notifica o la notifica tardiva di una circostanza che esige la modifica o la sostituzione della licenza di condurre l’allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.- (infrazione n. 106.1).
All’insorgente, che a distanza di otto anni dall’intervento non aveva ancora notificato il fatto, deve essere inflitta questa sanzione.
per questi motivi visti gli art. 95 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 20.- senza l’aggiunta di tassa di giustizia e spese.
Non si prelevano né tasse né spese
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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