AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2007.378
Data decisione, Autorità: 03.06.2009, PRPEN
Titolo: Circolare senza le targhe prescritte
Incarto n. 30.2007.378 30211/809
Bellinzona 3 giugno 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 dicembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 23 novembre 2007 n. 30211/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 25 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 23 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 70.-, per i seguenti fatti accertati i 22 aprile 2007 in territorio di __________:
"Ha circolato con il veicolo marca (recte: targa) TI __________ senza le targhe prescritte”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr (recte: 10 cpv. 1 e 96 cifra 1 cpv. 1 LCStr, poiché la fattispecie non riguarda le modalità con cui sono apposte le targhe o il fatto che non siano leggibili, bensì la loro assenza; tale svista non inficia tuttavia la validità della decisione impugnata, atteso che l’addebito mosso al ricorrente nel rapporto di contravvenzione, sul quale egli ha avuto modo di esprimersi, è chiaro); 96 e 219 cpv. 1 OETV.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle osservazioni 25 gennaio 2008, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Per l’art. 10 cpv. 1 LCStr i veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. In particolare, gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, delle targhe previste (art. 96 OETV).
Chiunque conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste è punito con la multa (art. 96 cifra 1 cpv. 1 LCStr). Per siffatta infrazione l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 140.- (infrazione n. 404).
La CRTE 1 rimprovera al multato di aver circolato alla guida del veicolo __________ senza le targhe prescritte (con riferimento al rapporto di contravvenzione 3 luglio 2007).
Il ricorrente ammette di aver circolato con il veicolo in questione senza la targa anteriore, ma si giustifica invocando un presunto furto: “Con la presente dichiaro che è stata effettuata denuncia ma non inoltrata a Camorino dal Sig. __________ /o collega (Pol. Cantonale __________). La questione è stata risolta visto il ritrovamento recente (sett. scorsa) e già mostrata (autovettura) in regola. Vi prego di prendere contatto con la gendarmeria di __________ per ev. chiarimenti in merito. Vi ritorno la documentazione relativa; multa + cedolino” (cfr. ricorso 11 dicembre 2007).
Nelle osservazioni 2 luglio 2007, ammettendo pacificamente i fatti, egli affermava invece quanto segue, senza peraltro accennare alla circostanza evocata nel gravame: “Come parlato in data 10.05.07, sono in attesa di una vostra convocazione per mostrare l’automobile con le targhe e tutte le disp. [disposizioni, ndr] a norma di legge. In data 22.04.07 circolavo a __________ senza targa anteriore, l’auto è stata ritirata dalla carr. __________ il 19.04 e sono rimasto in attesa di completare il lavoro fino al 25.04 (da quella data l’auto è ok). Se possibile chiedo di presentarmi a mostrare il mio veicolo in ordine”.
Chiamato a esprimersi sulle giustificazioni addotte dall’insorgente, l’agente accertatore ha riconfermato il rapporto di contravvenzione, precisando che:
“Il veicolo era in circolazione sprovvisto della targa anteriore, e non si è trattato della prima volta in quanto già in un’altra occasione il sottoscritto lo aveva multato per la medesima infrazione” (cfr. rapporto di contro-osservazioni 24 ottobre 2007).
In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli 10 cpv. 1 e 96 cifra 1 cpv. 1 LCStr; 96 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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