AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2003.38
Data decisione, Autorità:
16.01.2004, TPT
Incarto n.
90.2003.38
90.2003.39
90.2003.40
90.2003.42
90.2003.43
90.2003.44
90.2003.45
Lugano
16 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi di
RI0 __________ __________;
__________ __________, __________ __________;
__________ e __________ __________, __________ __________;
__________ e __________ __________, __________ __________;
__________ e __________ __________, __________ __________;
del 24 marzo 2003
__________ e __________ __________ __________, __________ __________,
patr. da: avv. __________ __________, __________
__________;
__________ __________, __________ __________;
del 25 marzo 2003
contro
la risoluzione __________ febbraio 2003 (n.
__________) con cui il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi degli
insorgenti contro la decisione 25 marzo 2002 del dipartimento del territorio
di approvazione di una variante di poco conto del piano regolatore di comune
di __________ (modifica dell'art. 58 NAPR);
viste le risposte:
-
8 aprile 2003
sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo e 14 aprile 2003 del
Dipartimento del territorio;
-
11 aprile 2003
sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo e 18 aprile 2003 del Comune
di __________;
-
20 maggio 2003
sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo e 30 maggio 2003 della
__________ SA;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il piano
regolatore di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 14 maggio
1987. L'art. 58 NAPR regolamenta come segue la possibilità di ampliare i
fabbricati al servizio di industrie ubicate nelle zone residenziali:
"Per le aziende esistenti all'interno delle
zone residenziali valgono le seguenti disposizioni:
a) qualora si procedesse ad un cambiamento
del tipo di produzione o in caso di miglioramenti sostanziali di natura
tecnologica con forti investimenti di capitali le aziende dovranno essere
spostate nella zona artigianale / industriale. I fabbricati esistenti possono
essere utilizzati per attività compatibili con la residenza;
b)
nel caso di potenziamento dell'attività produttiva esistente che non rientra
nei casi soprammenzionati, può essere autorizzato un ampliamento dei fabbricati
esistenti secondo le seguenti disposizioni:
b1) ampliamento in orizzontale:
·
per l'industria sul
mappale __________ (-) l'espansione è solo possibile sul
mappale __________
·
per l'industria sul
mappale __________ (__________SA) l'espansione è solo possibile sul mappale
·
per l'industria sul
mappale __________ (__________SA) l'espansione è solo possibile su parte del
mappale __________
·
per l'industria sul
mappale __________ (__________) l'espansione è solo possibile all'interno dello
stesso mappale
·
per l'industria sul
mappale __________ (__________) l'espansione è solo possibile all'interno dello
stesso mappale
·
per l'industria sul
mappale __________ (__________) l'espansione è solo possibile all'interno dello
stesso mappale
b2)
ampliamento in verticale:
·
l'altezza massima del
fabbricato è di 7.00 ml
b3)
parametri urbanistici:
·
indice di edificabilità
massima 3.5 mc/mq
·
indice di occupazione
massimo 50%
·
distanza minima da
confine 5.00 ml
b4)
compatibilità ambientale:
secondo le
disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente
Il Municipio, in accordo con le competenti
autorità cantonali, può ordinare qualsiasi misura di carattere
estetico-architettonica (volumetrica, orientamento degli edifici, tipo e colore
dell'intonaco, aperture, ecc.) alfine di garantire un opportuno inserimento
paesaggistico e per la salvaguardia degli obiettivi del piano."
B. Con istanza
19 febbraio 2002 il municipio di __________ ha sollecitato il dipartimento del
territorio ad approvare, secondo la procedura della variante di poco conto, una
modifica dell'art. 58 NAPR volta a permettere l'ampliamento dell'attività della
__________ SA. La proposta di modifica della lett. b1 di tale norma avrebbe permesso
l'espansione di tale società, oltre che sul mapp. __________, anche "sul
nuovo mappale ricavato dalla riunione delle particelle __________
(quota-parte), __________, __________, __________, __________ e
__________". La modifica interessava anche l'altezza massima delle
costruzioni (lett. b2 dell'art. 58 NAPR) che, per quanto concerneva la
proprietà __________ SA, sarebbe stata di 8 m.
Con
decisione 25 marzo 2002 il dipartimento ha approvato la variante. Questa è
successivamente stata pubblicata dall'8 aprile al 7 maggio 2002.
C. Gli
insorgenti indicati in ingresso si sono aggravati contro la menzionata variante
al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla. Essi hanno
sostenuto che la modifica non poteva essere approvata seguendo la procedura
della variante di poco conto, che questa non fosse inoltre giustificata da un
cambiamento delle circostanze e che fosse infine contraria all'art. 70 LALPT.
Con
risoluzione 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto i gravami.
D. Con ricorsi
separati i già insorgenti hanno impugnato la risoluzione governativa dinanzi a
questo Tribunale, riproponendo le domande e gli argomenti già sottoposti al giudizio
dell'istanza inferiore. Hanno inoltre domandato che alle impugnative fosse
conferito l'effetto sospensivo.
La
divisione della pianificazione territoriale, il municipio di __________ e
__________ SA hanno postulato la reiezione del gravame.
E. L'8 ottobre
2003 il Tribunale ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo.
F. Il 27
ottobre 2003 il Tribunale ha fissato alle parti un termine di 30 giorni per
presentare le conclusioni. Nessuna parte ha fatto capo a questa possibilità.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
Il ricorso è dunque ricevibile.
-
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate
di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti
(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1. I
piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello
comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art.
14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione
all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità
incaricate della pianificazione (cfr. Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n.
11 con rinvii; art. 28 cpv. 2 LALPT lett. a-d LALPT). Il territorio
fabbricabile dev'essere, ad ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive
necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria,
del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero
ecc.. Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti.
Oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, tali zone devono ossequiare
gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale in vista - soprattutto -
di promuovere la qualità della vita (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT;
Flückiger, ibidem; inoltre Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, n. 510, Hänni, Planungs-, Bau- und
besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2002, pag. 159). In quest'ottica occorre,
in particolare, ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al
lavoro e preservare, per quanto possibile, i primi da immissioni nocive o
moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti (art. 3 cpv.
3 lett. a e b LPT).
3.2. Il
piano regolatore di __________, approvato dal Consiglio di Stato il 14 maggio
1987, suddivide il territorio edificabile comunale in varie zone: nucleo del
villaggio, centro di nuova formazione, residenziale (intensiva, semi-intensiva,
estensiva, speciale), mista, artigianale/industriale, grotti, per attrezzature
ed edifici di interesse pubblico (art. 48 NAPR). L'art. 58 NAPR stabilisce, per
ciascuna industria che è venuta a trovarsi nella zona residenziale attraverso
l'emanazione del piano regolatore, la possibilità di ampliare i fabbricati
esistenti a quella data entro precisi limiti orizzontali (indicazione delle
particelle sulle quali può essere autorizzato un ampliamento), verticali
(altezza massima di 7 m) e parametri edificatori (indice di edificabilità di
3,5mc/mq, indice di occupazione del 50%, distanza da confine di 5 m),
riservando altresì il rispetto della disposizioni della legislazione federale
sulla protezione dell'ambiente. E questo allo scopo di permettere il
potenziamento in loco dell'attività produttiva. Sono tuttavia esclusi da questo
beneficio i cambiamenti del tipo di produzione o i miglioramenti sostanziali di
natura tecnologica che implicano forti investimenti di capitali; avverandosi
questa ipotesi la produzione dev'essere necessariamente spostata nella zona
artigianale/industriale appositamente predisposta. L'art. 58 NAPR prevede, per
la __________ SA, la cui fabbrica insisteva - al momento dell'emanazione del
piano regolatore - sul mapp. __________, la possibilità di espansione sul
confinante mapp. __________.
3.3. La
__________ SA, fondata nel __________, è un'azienda specializzata nella
fabbricazione di contatti destinati alla costruzione e alla manutenzione di
apparecchiature elettriche. La sua attività si sviluppa principalmente in
quattro settori: fabbricazione di contatti elettrici di qualsiasi marca,
fabbricazione di contatti e componenti per la trazione elettrica, fabbricazione
di __________ di , commercializzazione di materiale __________
-. Lo stabilimento d'impresa era originariamente posto al mapp.
__________ di __________: a seguito di riunione con il mapp. __________,
iscritta a registro fondiario il __________ __________ 1989, l'edificio di
produzione, frattanto rinnovato, risulta ora posto su quest'ultima particella,
di complessivi 3'027 mq.
3.4. La
controversa variante interessa un ampio settore destinato all'abitazione, all'interno
del quale è ubicata un'area, isolata, parzialmente
destinata all'artigianato ed all'industria e parzialmente ad attrezzature ed
edifici di interesse pubblico, delimitata a nord da via __________ ed a sud da
via __________ __________. La particella __________ e quelle alla stessa
adiacenti, che qui interessano particolarmente e che verranno precisate appena
sotto, sono ubicate nelle località di __________ e __________, lungo il lato
nord di via __________, proprio di fronte alla menzionata zona
artigianale/industriale, e sono assegnate alla zona residenziale estensiva R2.
Nella stessa sono vietate anche le attività poco moleste; l'indice di
sfruttamento è di 0,4, quello di occupazione del 25%, l'altezza massima delle
costruzioni di 7 m e la distanza da confine di 3 m (art. 54 NAPR).
Il 3
luglio 2001 la __________ SA ha inoltrato al municipio di __________ una domanda
di licenza edilizia allo scopo di poter estendere la propria attività ai mapp.
__________, __________, __________, __________, __________ e __________, di complessivi
1'914 mq, di proprietà della __________ __________ SA: fondi dirimpettai al
mapp. __________, dal quale sono separati dalla strada comunale via __________.
L'intenzione dell'istante era di ampliare il fabbricato ubicato ai succitati
fondi, inutilizzato, nel quale avrebbe inserito i magazzini, un ufficio, gli
spogliatoi e la mensa dell'azienda. Lo stabile al mapp. __________ avrebbe, di
conseguenza, potuto essere riservato interamente all'attività produttiva. I due
fabbricati sarebbero stati collegati con una passerella posta sopra via
__________ __________. Il progetto indicava indebitamente, tra i fondi coinvolti
nell'ampliamento, anche il mapp. __________, di mq 113, una coattiva solo
parzialmente di proprietà della summenzionata società e per di più prevista dal
piano viario quale superficie stradale per la sistemazione di via __________,
già realizzata. La domanda, pubblicata nel periodo 30 luglio/13 agosto 2001, ha
suscitato svariate opposizioni, tra cui quella di alcuni dei qui ricorrenti,
che hanno eccepito la non conformità del progetto con la destinazione
residenziale della zona in cui veniva proposto e l'impossibilità di far capo
all'art. 58 NAPR. L'autorità cantonale ha a sua volta chiesto una completazione
della documentazione, volta a definire, tra l'altro, l'inquinamento fonico
dovuto all'esercizio della costruzione. La domanda di costruzione non ha tuttavia
avuto un seguito, ancorché non risulti al Tribunale che sia stata formalmente
ritirata.
Frattanto
il municipio di __________, intenzionato a permettere il controverso insediamento,
ha ritenuto di dover promuovere la variante in esame, allo scopo di creare le
necessarie premesse pianificatorie che lo legittimassero. Attraverso la
modifica dell'art. 58 NAPR, proposta attraverso la procedura di variante di
poco conto, il municipio ha pertanto previsto la possibilità, per la __________
SA, di estendere l'attività produttiva non solo sul mapp. __________, ma anche
ai mapp. __________ (erroneamente, com'è appena stato spiegato), __________, __________,
__________, __________, __________ e __________. Allo scopo di permettere la
realizzazione della passerella di collegamento tra lo stabile esistente al
mapp. __________ e quello, ampliato, ai suddetti fondi, esso ha inoltre
stabilito la possibilità di elevare gli edifici a 8 m di altezza.
La
proposta municipale, condivisa dal dipartimento del territorio, che l'ha
approvata, e dal Consiglio di Stato, che ha respinto i ricorso inoltrati contro
di essa, è osteggiata dai ricorrenti indicati in ingresso - tutti proprietari
di abitazioni poste nelle vicinanze, tranne __________ __________, che agisce
in quanto cittadino attivo - che contestano l'applicabilità della procedura
della variante di poco conto, sostengono inoltre che la modifica del piano regolatore
non appare giustificata da un cambiamento delle circostanze e, infine, che essa
sia contraria all'art. 70 LALPT.
- L'art. 70
LALPT, che a seguito della modifica della LALPT 25 febbraio 2003, in vigore dal
- giugno 2003, è diventato - senza modifica alcuna - l'art. 73 LALPT, regolamenta,
in particolare, la possibilità di intervenire su edifici ed impianti la cui
destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
in cui si trovano (RDAT I-1998 n. 35 consid. 3, II-1995 n. 36 consid. 2.1, 37
consid. 2.2; Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT n. 513).
Tali edifici od impianti possono difatti, di principio, essere semplicemente
conservati; sono autorizzati solo lavori di manutenzione indispensabili (cpv.
1). Ampliamenti e migliorie tecniche nel processo produttivo possono essere eccezionalmente
autorizzati a condizione che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla
zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del piano
(cpv. 2). Il piano regolatore può, per motivi di interesse pubblico, prevedere
misure più restrittive (cpv. 3). Qualora il contrasto con la destinazione della
zona di utilizzazione sia grave e non diversamente sanabile, può anche essere
ordinata la cessazione dell'attività (cpv. 4).
L'art. 73
LALPT trova applicazione diretta nell'ambito della procedura di rilascio della
licenza edilizia. Esso costituisce difatti, nel nostro Cantone, la base legale,
espressamente riservata dall'art. 23 LPT, per il rilascio di autorizzazioni
edilizie eccezionali volte a permettere l'ampliamento di edifici od impianti
ubicati all'interno della zona fabbricabile che non sono conformi, per funzione,
a quella della zona in cui sorgono. Questa norma spiega tuttavia, nello stesso
tempo, dei manifesti effetti in materia di pianificazione del territorio,
limitando in maniera sostanziale le possibilità, per i comuni, di regolamentare
autonomamente tali situazioni attraverso i piani regolatori, come conferma lo
stesso testo del capoverso 3 della norma. Dal 13 novembre 1990, data di entrata
in vigore della LALPT, bisogna pertanto ritenere che questa materia è, di
principio, regolamentata in maniera esaustiva dal (solo) diritto cantonale,
attraverso l'art. 73 LALPT; da tale data i comuni possono unicamente prevedere,
attraverso i piani di utilizzazione locali, delle ulteriori restrizioni
rispetto alla possibilità, definita dalla predetta disposizione legale
cantonale (e segnatamente dal suo capoverso 2), di ampliare gli edifici con siffatte
caratteristiche: restrizioni che possono, al limite, sfociare nel divieto di
ogni ampliamento. Ai fini del presente giudizio poco importa, invece,
determinare quale fosse la situazione legale determinante preesistente
all'entrata in vigore della LALPT: la legittimità dell'art. 58 NAPR, così come
approvato dal Consiglio di Stato il 14 maggio 1987, in vigenza dell'or abrogata
LE 1973, non è infatti in messa in discussione - né peraltro potrebbe esserlo -
in questa sede.
In
concreto la controversa variante dell'art. 58 NAPR è volta, come si può
chiaramente dedurre dal testo della modifica della norma, a permettere
l'insediamento di un'attività industriale, tale quella della __________ SA, su
di un complesso di fondi ubicati nella zona residenziale: insediamento che
avrebbe luogo attraverso l'ampliamento dell'edificio già insistente sulle
predette particelle. Tale modifica del piano regolatore non si limita pertanto
a porre delle restrizioni rispetto a quanto potrebbe essere autorizzato secondo
l'ordinamento cantonale pertinente, ovvero l'art. 73 LALPT, ma - per contro -
vuol assurgere a pieno titolo a base legale dell'autorizzazione eccezionale
stessa. Essa viola, di conseguenza, il diritto cantonale, di rango superiore.
La variante dev'essere dunque annullata già per questo semplice motivo. Non devono,
di conseguenza, essere esaminati gli ulteriori argomenti addotti dai ricorrenti.
-
l ricorsi
devono essere accolti e le risoluzioni impugnate annullate. Il presente giudizio
rende superfluo quello sulle domande di conferimento dell'effetto sospensivo ai
gravami.
-
La tassa
di giudizio e le spese devono essere poste a carico della resistente __________
SA (art. 28 PAmm), la quale viene inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti
assistiti da un avvocato delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§
Di conseguenza sono annullate la risoluzione __________ febbraio 2003 (n.
__________) del Consiglio di Stato e la decisione 25 marzo 2002 del dipartimento
del territorio di approvazione di una variante di poco conto del piano
regolatore di comune di __________ (modifica dell'art. 58 NAPR)
2.La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, è posta a carico della
__________ SA, la quale è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti __________ e
__________ __________ -__________ identico importo per ripetibili.
- Intimazione
a:
__________ e __________ __________, __________ __________;
__________ __________, ____________________;
__________ e __________ __________, ____________________;
__________ e __________ __________, ____________________;
__________ e __________ __________, __________ __________;
__________ e __________ __________ __________, __________
__________,
patr. da: avv. __________ __________,
____________________;
__________ __________, ____________________;
__________ __________SA, __________ __________;
patr. da: avv. __________ __________,
____________________;
__________ __________ SA, ____________________,
patr. da: avv. __________ __________,
____________________;
Comune di __________,
rappr. da: municipio, ____________________;
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Dipartimento del territorio Div. pianificazione
territoriale, 6501 Bellinzona.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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