AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.61
Data decisione, Autorità:
02.09.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.61
Lugano
2 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso dell'11 marzo 2002 di
__________ __________,
rappr. da: avv. __________ __________ __________,
contro
la risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto, in
fatto:
A. __________
__________ è proprietario del mapp. __________ di __________. Il fondo, di
complessivi mq 9253, è inedificato e parzialmente boschivo. E' ubicato in località
a-, immediatamente sopra la strada cantonale che collega
__________ a __________.
B. Nella
seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione del piano regolatore. La parte non boschiva del mapp. __________ è stato
assegnata, prevalentemente alla zona R2 (residenziale estensiva). La porzione
sud della particella è tuttavia stata gravata da una zona di ripristino
ecologico, mentre che sul lato confinante con la strada cantonale è stato
istituito un vincolo per la realizzazione di un posteggio pubblico (PPu 7/18).
L'intero fondo è inoltre stato incluso nel perimetro delle zone esposte a
pericoli naturali: più precisamente nella zona II, a rischio medio.
Con
ricorso 3 luglio 2000 __________ __________ è
insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo
una correzione del limite della zona di ripristino ecologico, sollecitando un
intervento del comune presso i proprietari dei fondi posti a monte della sua
particella per eliminare le fonti di pericolo naturale e censurando, quantomeno
prudenzialmente, il vincolo di posteggio. L'insorgente ha inoltre chiesto la
modifica degli art. 13 NAPR, regolamentante il piano di quartiere, e l'art. 31
NAPR, che reggeva l'edificazione nelle zone esposte a pericoli naturali.
C. Con
risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte
pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato
d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti.
Per
quanto qui interessa il Governo ha rilevato che il problema delle zone esposte
a pericoli naturali, più precisamente alla caduta di sassi, non era stato
affrontato e risolto in maniera soddisfacente. Per questo motivo esso ha
sospeso la decisione di approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile
dei terreni esposti a tali pericoli nel comparto . __________
-, accertati attraverso uno studio di dettaglio allestito il 19
luglio 1999, e fissato al comune un termine di tre anni per realizzare i
necessari interventi di premunizione; in assenza di questi ultimi
l'approvazione dell'assegnazione alla zona edificabile di quei fondi sarebbe
stata negata (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.4.3, lett. a, pag. 24 segg.).
Il Consiglio di Stato ha, di conseguenza, sospeso anche la decisione di
approvazione dell'art. 31 NAPR, il quale regolamentava l'edificazione nelle zone
esposte a tali pericoli.
A
seguito di tale decisione il Governo ha sospeso la decisione sul ricorso di
__________, il cui fondo era compreso nel settore . __________
-, fino al momento in cui avrebbe deciso se approvare o meno la zona
edificabile esposta a pericoli naturali situata in tale comparto. Esso ha
tuttavia evaso ed accolto il gravame per quanto concerneva la domanda di
spostamento della zona di ripristino ecologico, la contestazione del vincolo di
posteggio pubblico e, quantomeno, ai sensi dei considerandi, la richiesta di modifica
dell'art. 13 NAPR (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.4.2, pag. 54 segg.).
D. Con
ricorso 11 marzo 2002 __________ _________ insorge innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa. Il ricorrente domanda che le
zone edificabili previste nel comparto . __________ -
soggette a pericoli naturali, tra cui figura il mapp. __________, vengano
immediatamente approvate. Rimprovera in particolare allo Stato di essere venuto
meno nell'adempimento dei compiti che gli affida la legge sui territori
soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN), addossando i relativi
oneri al comune. Mette inoltre in dubbio l'interesse pubblico e la
proporzionalità del provvedimento impugnato; una referto di consulenza geotecnica
fatto eseguire dallo stesso in vista dell'edificazione del fondo indica difatti
solo l'esistenza di due blocchi pericolanti sul pendìo sovrastante il mapp.
__________, che devono essere sottomurati.
E. La
divisione della pianificazione territoriale chiede la reiezione
dell'impugnativa. Il municipio di __________ ne postula invece l'accoglimento.
F. In
data 11 aprile 2003 il Tribunale ha tenuto un'udienza, in occasione della quale
le parti hanno confermato le rispettive posizioni. L'insorgente ha indi
ribadito argomenti e domande con conclusioni del 15 maggio 2003.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). La
risoluzione di sospendere la decisione di approvazione delle zone edificabili
comprese nel settore . __________ - esposte a pericoli naturali
parrebbe costituire non tanto una decisione finale bensì una decisione
incidentale, che può essere impugnata solo se causa al ricorrente un danno non
altrimenti riparabile (art. 44 PAmm). Il Consiglio di Stato non ha infatti
ancora emesso la sua decisione su questo oggetto in applicazione dell'art. 37
cpv. 1 LALPT, anche se anticipa già, a chiare lettere, che non approverà la
zona edificabile interessata, qualora il comune non dovesse ottemperare alla
richiesta di approntare le necessarie opere di premunizione. Ai fini della
ricevibilità del gravame non occorre tuttavia indagare oltre circa la natura
esatta della risoluzione impugnata e chiedersi, segnatamente, se essa possa essere
considerata, quanto agli effetti, alla stregua di una decisione di non approvazione
della predetta zona edificabile, che potrebbe essere revocata qualora il comune
adempisse determinati oneri. In effetti, anche avverandosi l'ipotesi più
favorevole per il ricorrente - ovvero che il comune provveda all'esecuzione
delle opere di premunizione richieste dal Governo - la decisione governativa
impugnata avrebbe comunque sia l'effetto di rimandare nel tempo l'approvazione
dell'assegnazione del suo fondo alla zona fabbricabile e, pertanto, la sua
edificazione; ciò basta per riconoscere la sussistenza di un danno a
pregiudizio dell'insorgente, che egli non potrebbe completamente eliminare
nemmeno nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse, in seguito, approvare la
controversa zona edificabile e che, pertanto, esso cerca di scongiurare
mediante il ricorso in esame. Il gravame è, dunque, ricevibile anche se la
risoluzione impugnata dovesse essere considerata incidentale.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,
piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili
comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono
già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari
ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b).
3.2.
Un terreno è idoneo all'edificazione quando le sue caratteristiche soddisfano
le esigenze richieste dall'utilizzazione prevista per lo stesso. Oltre al
requisito dell'edificabilità del terreno dal profilo tecnico, che al giorno
d'oggi è quasi sempre soddisfatto, per decidere in merito all'idoneità di un
terreno alla costruzione devono essere presi in considerazione, anzitutto, gli
scopi ed i principi che reggono la pianificazione del territorio (art. 1 e 3
LPT). L'assegnazione di un terreno alla zona residenziale deve pertanto, in
primo luogo, rispondere alla necessità di creare e conservare degli
insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT) ed al principio di
salvaguardare, per quanto possibile, i luoghi destinati all'abitazione da
immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. b LPT). L'esposizione di un
terreno a pericoli naturali può pertanto pregiudicare la sua idoneità
all'edificazione e, di conseguenza, la possibilità di includerlo nella zona
edificabile (Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. 42-49, con rinvii;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 317, pure con rinvii). In sintonia con la
legislazione federale gli obiettivi pianificatori cantonali del piano
direttore, adottati dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 12 dicembre
1990, stabiliscono, a questo riguardo, l'obbligo di "predisporre i
necessari provvedimenti pianificatori per evitare insediamenti in zone critiche
e fissare le condizioni per un adeguato uso del suolo in tali zone"
(cfr. obiettivi in materia di pericoli naturali, A.4. lett. d).
3.3.
Anche l'obbligo per i Cantoni, sancito all'art. 6 cpv. 2 lett. c LPT, di
designare nei fondamenti del piano direttore i territori che sono minacciati in
misura rilevante da pericoli naturali dev'essere messo in relazione con la
delimitazione dei terreni idonei all'edificazione ai sensi dell'art. 15 LPT
(Flückiger, ibidem). Nel nostro Cantone gli studi di base svolti in questo
ambito hanno indotto il Consiglio di Stato ad adottare la scheda di
coordinamento n. 4.1 del piano direttore, di risultato intermedio, avente come
oggetto proprio i territori soggetti a pericoli naturali ed il cui scopo consiste
nell'attuazione a livello pianificatorio di adeguate misure di prevenzione, al
fine di aumentare a lungo termine la sicurezza delle persone e delle cose, di
permettere l'uso adeguato del suolo, come pure di ridurre i costi sociali
provocati dai pericoli naturali. Le modalità di coordinamento prevedono che il
Cantone, nell'ambito dell'allestimento del catasto cantonale dei territori
soggetti a pericoli naturali conformemente alla relativa legge del 29 gennaio
1990, porta a termine l'approfondimento e la puntualizzazione delle conoscenze
sui territori soggetti a pericoli naturali rappresentati graficamente nel piano
direttore e verifica inoltre il grado di rischio del rimanente territorio
potenzialmente soggetto a pericolo. I comuni forniscono a questo scopo al
Cantone tutte le informazioni e conoscenze di cui dispongono su detti pericoli.
Le misure pianificatorie di prevenzione devono essere successivamente
consolidate dai comuni interessati tramite le necessarie modifiche dei piani
regolatori.
3.4.
La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN),
che attua il coordinamento previsto attraverso la scheda n. 4.1 del piano
direttore, disciplina l'accertamento, la premunizione ed i risanamento dei
territori esposti o colpiti da pericoli naturali, come pure il sussidiamento
dei necessari provvedimenti (art. 1 LTPN).
L'accertamento
dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato mediante
l'allestimento di un piano (in origine definito catasto) delle zone soggette a
pericolo (PZP; art. 2 cpv. 1 LTPN). Esso comprende il catasto degli eventi
conosciuti e la carta dei pericoli potenziali (art. 2 cpv. 3 LTPN). Il mancato
inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità (art. 2
cpv. 2 LTPN). Il PZP serve quale base per il disciplinamento degli interventi
di premunizione e risanamento (art. 3 cpv. 1 LTPN). Il Cantone, i comuni e le
Regioni devono inoltre tenerne conto nell'ambito delle loro pianificazioni
territoriali e dei programmi di sviluppo regionali (art. 3 cpv. 2 LTPN).
Sono
iscritti nel PZP i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente quelli
soggetti a spostamenti di terreno permanenti, a caduta di valanghe, frane,
crolli di roccia, alluvionamenti e inondazioni (art. 4 LTPN). Il PZP è
costituito da piani in scala non inferiore a 1:10'000 e da una relazione
tecnica (art. 5 cpv. 1 LTPN). I piani descrivono in scala adeguata i territori
esposti a pericoli e riportano graficamente gli eventi conosciuti, i rilievi effettuati
e le zone soggette a pericolo. Essi indicano segnatamente il genere e il grado
di pericolo. All'interno delle superfici edificabili e nelle immediate
vicinanze le zone soggette a pericoli vengono riportate su un piano
particellare (art. 2 RLTPN). Nella relazione tecnica viene esposto il riassunto
delle ricerche eseguite e sono elencati i pericoli naturali rilevati (art. 3
RLTPN).
Il
PZP è allestito dal dipartimento del territorio in collaborazione con i servizi
statali interessati, previa consultazione dei municipi (art. 6 cpv. 1 LTPN;
art. 1 RLTPN), di regola su scala comunale; può tuttavia essere elaborato a
tappe, per singoli comprensori, decisi dal dipartimento (art. 4 RLTPN). La
popolazione partecipa all'allestimento attraverso periodiche riunioni
informative convocate dal dipartimento (art. 6 cpv. 2 LTPN). Il PZP è
pubblicato per un periodo di tre mesi presso i comuni interessati (art. 7 LTPN;
art. 5 RLTPN). Gli enti pubblici, le Regioni e i privati interessati hanno la
facoltà di ricorrere contro il PZP al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla
scadenza del periodo di pubblicazione (art. 8 LTPN). Il Consiglio di Stato
decide inappellabilmente i ricorsi e adotta il PZP (art. 9 LTPN). L'inclusione
di un fondo al PZP è menzionata a registro fondiario a cura del dipartimento
(art. 9a LTPN). Le norme sull'adozione del PZP si applicano anche alla sua
modifica (art. 10 LTPN).
La
premunizione ed il risanamento dei territori soggetti a pericoli naturali sono
pianificati nel piano cantonale di premunizione e risanamento (PCPR; art. 11
LTPN). Il PCPR indica (art. 12 cpv. 1 LTPN): i concetti ai quali deve
uniformarsi la sistemazione idraulica, idrogeologica e valangaria del Cantone
(cifra 1); le opere di premunizione, di risanamento e di manutenzione, con il
loro grado di priorità, intese alla protezione, da catastrofi naturali, della
vita umana e di beni materiali ragguardevoli (cifra 2); i tempi di attuazione
(cifra 3); i compiti delle Regioni (cifra 4); gli enti pubblici incaricati
degli studi esecutivi e dell'attuazione, come pure i consorzi, istituiti o da
istituire conformemente all'apposita legislazione (cifra 5); le valutazioni di
spesa (cifra 6). Il PCPR, che dev'essere coordinato con il piano direttore e il
piano finanziario (art. 12 cpv. 2 LTPN), è costituito da un rapporto corredato
dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche (art. 13
LTPN). Il relativo progetto è allestito dal Consiglio di Stato (art. 14 LTPN),
che lo notifica a comuni, consorzi e Regioni, i quali possono presentare
osservazioni e proposte (art. 15 LTPN). Il Consiglio di Stato esamina le
osservazioni e le proposte ed adotta il PCPR (art. 16 LTPN), che entra
immediatamente in vigore (art. 17 LTPN). Le norme sull'adozione del PCPR si applicano
anche alla sua modifica (art. 18 cpv. 1 LTPN).
Gli
enti designati dal PCPR provvedono all'attuazione degli interventi (art. 19
LTPN), che possono essere sussidiati dal Cantone e dalla Confederazione (art.
da 21 a 24 LTPN).
" Zone
esposte a pericoli naturali
-
Il PR riporta a titolo
provvisorio (stato degli studi fino al luglio 1999) tre zone soggette
principalmente al pericolo di caduta sassi e blocchi. Il comune coordina con
l'Istituto cantonale di scienze della terra le misure di protezione necessarie.
-
Le possibilità edificatorie sono definite come segue:
a) Zona I a "rischio alto":
b) Zona II a "rischio medio":
- sono vietate nuove
costruzioni che comportano assembra-
mento di persone;
- nuove costruzioni o
cambiamenti di destinazione per case
unifamigliari sono possibili alle seguenti condizioni
che
devono essere soddisfatte simultaneamente:
- per le deformazioni
gravitative profonde verifica dell'entità dei
movimenti ed esecuzione degli accorgimenti tecnici
costruttivi
atti a limitare il più possibile gli effetti degli
spostamenti;
Il costo delle verifiche e degli interventi citati sono a
carico del
proprietario.
c) Zona III a "rischio basso":
- l'edificazione è
condizionata all'allestimento di una perizia
geologica che accerti la situazione locale e
definisca gli
interventi di premunizione necessari per ridurre in
modo
adeguato i potenziali pericoli; detti interventi
vanno svolti
unitamente all'edificazione e sono a carico del
proprietario."
4.2.
In sede di esame, il Consiglio di Stato non ha condiviso la soluzione proposta
dal comune per risolvere i problemi posti dall'incombenza di pericoli naturali
su parte delle zona edificabile definita dal piano regolatore, ritenendola
insufficiente.
Il
Governo ha rilevato che un terreno esposto a un pericolo medio di caduta di
sassi poteva ancora essere considerato idoneo alla costruzione ai sensi
dell'art. 15 LPT, alla condizione che fossero realizzate, da parte del comune,
le necessarie opere di premunizione. Per il settore studiato approfonditamente
tramite il menzionato rapporto del , il quale si estendeva dal limite
ovest del nucleo (zona del municipio e della chiesa) sino alla località di
__________ e che è stato riduttivamente designato nella risoluzione impugnata
come comparto . -, il Consiglio di Stato ha
pertanto sospeso la decisione di approvazione dell'attribuzione alla zona
edificabile dei terreni esposti a tali pericoli e fissato al comune un termine
di tre anni per realizzare i necessari interventi di premunizione; in assenza
di questi ultimi esso ha anticipato che avrebbe negato l'approvazione
dell'assegnazione alla zona edificabile di quei fondi. Il Consiglio di Stato
ha, di conseguenza, sospeso anche la decisione di approvazione dell'art. 31
NAPR, regolamentante l'edificazione nelle zone esposte a tali pericoli.
La
decisione governativa merita tutela.
4.3.
Intanto è utile rilevare che - per quanto qui interessa - la zona edificabile
proposta dal comune coincide in larga misura con quella già prevista dal piano
regolatore approvato dal Governo il 2 luglio 1991. Nelle località in oggetto
l'ampliamento del perimetro della zona edificabile si esaurisce,
essenzialmente, nell'inclusione nel territorio fabbricabile delle superfici che
erano state escluse dalla foresta nell'ambito della procedura di accertamento
del bosco a confine con l'area edificabile, oggetto di risoluzione governativa
25 giugno 1997. Trattasi dunque nel complesso di aree che, al presente, sono
prevalentemente edificate con abitazioni.
Com'è
stato spiegato, l'esposizione di un determinato territorio a pericoli naturali
può pregiudicare l'idoneità all'edificazione dello stesso ai sensi dell'art. 15
LPT. Per questo motivo l'accertamento puntuale, di natura tecnica, di tali
pericoli deve precedere la decisione di attribuire il territorio interessato
alla zona edificabile. La conoscenza, in particolare, del genere e del grado di
pericolo che incombe sul territorio interessato costituisce difatti un
imprescindibile elemento di valutazione di cui l'autorità di pianificazione
deve disporre onde poter compiutamente determinarsi in merito all'idoneità
all'edificazione dello stesso e, di conseguenza, alla sua attribuzione alla
zona fabbricabile. Tale assegnazione può peraltro implicare, quale
indispensabile requisito per riconoscere l'idoneità all'edificazione, l'esecuzione
di opere di premunizione e risanamento. Queste opere devono già essere adeguatamente
pianificate, per quanto possibile, in sede di piano regolatore, non solo in
vista di una loro tempestiva e razionale realizzazione, la quale presuppone
anche la definizione dell'ente pubblico incaricato della stessa, ma anche
perché i relativi oneri per il comune rientrano nei costi delle opere
contemplate dal piano regolatore giusta l'art. 30 LALPT e devono, di
conseguenza, essere ricompresi nel programma di realizzazione previsto dalla
medesima norma; non dev'essere inoltre esclusa, in queste previsioni, l'esame
della possibilità di recupero di parte delle spese presso i proprietari
interessati tramite l'imposizione di contributi di miglioria.
La
legislazione cantonale istituisce una procedura specifica per accertare compiutamente
i pericoli naturali cui è rispettivamente può essere esposto il territorio: quella
di adozione del PZP. Questa procedura fornisce all'ente pianificante le informazioni
necessarie onde poter predisporre un'utilizzazione del territorio rispettosa
della protezione delle persone e dei beni materiali, senza dover far fronte a
costosi interventi di premunizione e risanamento, rispettivamente, dove
necessario, serve quale base per il disciplinamento di tali interventi (art. 3
cpv. 1 LTPN). Essa assicura inoltre la partecipazione della popolazione e la
tutela dei diritti dei proprietari interessati. In concreto lo svolgimento di
questa procedura non ha avuto luogo prima che il consiglio comunale di
__________ decidesse di confermare rispettivamente estendere la zona
edificabile residenziale nelle località sopra menzionate, malgrado fosse noto
che queste ultime o una loro parte fossero esposte a pericolo di caduta di sassi;
circostanza peraltro pubblicamente attestata - tranne che per la località di
__________, che qui non interessa - dallo stesso piano del paesaggio, sul quale
erano state riportate le zone di pericolo definite dallo studio di dettaglio
del __________ in applicazione dell'art. 28 cpv. 2 lett. l LALPT. Nemmeno, di
conseguenza, la determinazione dell'autorità di pianificazione ha tenuto in
considerazione, in quest'ambito, la necessità di dover realizzare delle opere
di premunizione.
4.4.
Ferme queste fondamentali carenze, a ragione il Consiglio di Stato non poteva
tutelare l'assegnazione al territorio edificabile delle aree interessate. Nelle
concrete circostanze, la risoluzione governativa di sospendere la sua
decisione, su questo oggetto, sino alla realizzazione delle necessarie opere di
premunizione costituisce già una soluzione di compromesso improntata al
pragmatismo, che risulta addirittura più vantaggiosa per il comune e per i
proprietari interessati che non un diniego puro e semplice dell'approvazione
della zona edificabile esposta a pericoli naturali ed il rinvio degli atti al
comune per la presentazione, previa adozione del PZP, di una variante
finalizzata allo stesso scopo, che contempli anche le opere di premunizione
necessarie, come imporrebbe la stretta osservanza delle competenti disposizioni
legali. Se, pertanto, il Governo poteva legittimamente adottare la controversa
soluzione è quesito che, alla fin fine, può rimanere irrisolto per il motivo
che - comunque sia - il Tribunale non potrebbe modificare la situazione a pregiudizio
dell'insorgente (art. 65 cpv. 4 PAmm).
Invano
il ricorrente rimprovera allo Stato di essere venuto meno nell'adempimento dei
compiti che gli affida la legge sui territori soggetti a pericoli naturali del
29 gennaio 1990 (LTPN), addossando i relativi oneri al comune. Nella misura in
cui pone a carico di quest'ultimo l'incombenza di eseguire delle opere di
premunizione la risoluzione governativa dev'essere difatti considerata
definitiva e la sua contestazione è, di conseguenza, improponibile. Com'è stato
spiegato (consid. 3.4), la decisione circa l'ente pubblico incaricato
dell'attuazione delle opere di premunizione e risanamento dei territori
soggetti a pericoli naturali spetta al Consiglio di Stato nell'ambito del PCPR
ed è definitiva, ovvero non impugnabile con rimedio di diritto ordinario (cfr.
art. 11, 12 cpv. 1 cifra 5, 16 e 17 LTPN). La circostanza secondo cui il
Governo abbia voluto inserire, in concreto, questa decisione nel contesto della
risoluzione di approvazione del piano regolatore non permette evidentemente di
modificare l'ordinamento delle competenze e di conferire autorità a questo
Tribunale per dirimere un oggetto che sfugge alla sua cognizione. Il fatto
invece che, come sostiene il ricorrente, i competenti organi dello Stato non abbiano
provveduto a far approvare il PZP relativo al comune depone semmai
ulteriormente, come è appena stato spiegato, a sfavore delle richieste ricorsuali.
Pure
a torto l'insorgente tende a minimizzare i pericoli. La perizia geotecnica
datata 17 marzo 2000 e prodotta dallo stesso, allestita dall'ing. __________
__________, il quale aveva curato il già menzionato studio di dettaglio dei
pericoli naturali incombenti nel settore di __________, riferisce in effetti
dell'esposizione del mapp. __________alla caduta di sassi e di due blocchi e
consiglia, per la tutela del fondo, una serie di interventi come la sottomurazione
dei due blocchi pericolanti, la posa di un sistema di protezione a monte della
particella (reti), eventualmente su due linee, la riduzione delle aperture
sulle pareti a monte delle costruzioni, in particolare di quelle poste in alto,
infine il rinforzo delle pareti a monte di tutte le case. Un ulteriore
intervento, siccome i sassi possono avere delle traiettorie molto alte,
consiste nel prevedere, almeno per le case a monte, una soletta sottotetto
rinforzata (cfr. documento citato, pag. 8). Questo referto conferma pertanto
pienamente la necessità di realizzare delle opere di protezione anche a monte
del fondo, per poter ossequiare il requisito dell'idoneità all'edificazione
dello stesso. Va peraltro ricordato che, com'è stato messo in luce in
precedenza, il pericolo di caduta di sassi incombe su un territorio relativamente
ampio, oltretutto prevalentemente già edificato con abitazioni. Con ogni
evidenza questo pericolo non può pertanto essere semplicemente scongiurato
tramite l'imposizione di particolari provvedimenti di sicurezza per i soli
edifici di nuova costruzione o per i quali viene mutata la destinazione, come
si limita a prescrivere l'art. 31 NAPR proposto dal comune. L'intervento di realizzazione
delle opere di tutela della zona fabbricabile deve pertanto abbracciare
l'intero territorio interessato dai pericoli; donde la necessità che tale
intervento venga compiutamente e complessivamente studiato, in primo luogo, dal
comune. L'obbligo del proprietario di realizzare sul suo fondo dei
provvedimenti protettivi al momento dell'edificazione assume, invece, un ruolo
subalterno e complementare rispetto all'intervento di premunizione generale che
dev'essere promosso dall'ente pubblico. La risoluzione impugnata non disattende
pertanto né il principio dell'interesse pubblico né quello della proporzionalità.
- In
quanto ricevibile il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di
giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.La tassa di giudizio, di fr. 2'000.--, è
posta a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
__________, __________
__________, ____________________
rappr. da: avv. __________
__________ __________,
__________ __________. __________
__________, ____________________;
Municipio di
__________, ____________________;
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________;
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ __________.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster