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Numero d'incarto:
90.2002.27
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00027
Lugano
30 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2002 di
__________ e __________ __________, __________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) del
Consiglio di Stato di approvazione del Piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di
proprietà di __________ e __________ __________, è stato assegnato alla zona
residenziale estensiva (zona F). Il mapp. __________presenta una superficie di
4'562 mq ed è ubicato in località __________, che fa parte dell'area collinare
sopra la città.
B. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'estensione
delle zone edificabili rispetto al precedente piano regolatore, nella quale era
incluso il mapp. __________.
C. Con
ricorso 15 gennaio 2002 __________ e __________
insorgono innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione
governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo l'attribuzione alla zona
edificabile del comparto comprendente il loro fondo, così come prevedeva il
piano regolatore in approvazione. I ricorrenti affermano che il fondo in
parola, oltre ad essere sprovvisto di una vocazione strettamente agricola, è
idoneo all'edificazione, giacché parzialmente edificato, è urbanizzato ed
inserito in un contesto già edificato a connotazione residenziale.
D. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne chiede la reiezione.
E. In
data 29 agosto 2002 il Tribunale ha esperito una visita dei luoghi, in
occasione della quale sono state scattate alcune fotografie del mappale dei
ricorrenti, in seguito acquisite agli atti. Il 3 settembre 2002 si è tenuta
l'udienza, durante la quale le parti hanno confermato le rispettive allegazioni
e domande, rinunciando al sopralluogo in contraddittorio.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate
di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti
(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di
questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,
ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi
richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
I
piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75
cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono,
secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati
edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed
urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze
va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale
degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a
salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,
parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT
I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione
di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma
una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della
pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché
soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno
interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
-
Il
Consiglio di Stato non ha approvato - in generale - l'estensione delle zone
edificabili rispetto al precedente piano avuto riguardo, in primo luogo, alla
contenibilità del nuovo piano regolatore (art. 15 lett. b LPT; cfr. risoluzione
impugnata cifra 4.2.3., in particolare pag. 21 segg.). Dal rapporto di
pianificazione (pag. 59) esso ha desunto che la contenibilità teorica del nuovo
piano regolatore corrispondeva a di 45'000 unità insediative, di cui 28'000
abitanti e 17'000 posti di lavoro. Questo risultato veniva conseguito
applicando un grado di attuazione del piano estremamente basso (del 50%) e,
inversamente, un alto rapporto superficie utile lorda/unità insediative (di 50
mq): adottando i parametri usuali (grado di attuazione del 70-80%
rispettivamente rapporto superficie utile lorda/unità insediative di 40-45 mq),
la contenibilità teorica del nuovo piano si attestava, in realtà, a
70'000-80'000 unità insediative. Il Governo ha indi accertato che la
popolazione residente nel comune, nel 1999, era di 16'906 persone, i posti di
lavoro 12'369 (dati del 1998) e i posti per il turismo 500: in totale 29'775
unità insediative. Ne ha concluso che la contenibilità teorica del piano
regolatore superava largamente le prevedibili necessità di sviluppo demografico
ed edilizio nell'arco dei 15 anni, rendendo possibile oltre il raddoppio delle
unità insediative. Questa valutazione merita di essere condivisa, per quanto
concerne particolarmente l'evoluzione del numero di abitanti, che qui
interessa. In effetti, anche volendo adottare le (quantomai parziali)
proiezioni formulate dal comune, il nuovo piano regolatore permetterebbe
comunque sia di insediare, nei prossimi 15 anni, almeno ulteriori 11'094
abitanti sul territorio comunale, pari ad un aumento della popolazione del 66%,
ovvero di 2/3, di quella attuale. Per contro, la popolazione residente nel
comune non è in sostanza aumentata negli ultimi trent'anni. Secondo i dati
riportati nell'Annuario statistico ticinese (Comuni, anno 2000, pag. 46 seg.),
ripresi dai censimenti federali, la popolazione economica residente a
__________ assommava nel 1970 a 16'979 unità, nel 1980 a 16'743 unità e nel
1990 a 16'849 unità (cfr. inoltre il grafico alla pagina 7 del rapporto di
pianificazione): queste cifre corrispondono alla popolazione legale permanente
al 31 dicembre 1999 accertata dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
Avuto pertanto riguardo all'aumento oggettivamente pronosticabile della
popolazione, la contenibilità teorica del nuovo piano regolatore appare
eccessiva. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha, pertanto, negato
l'estensione delle zone fabbricabili a scopi residenziali rispetto al perimetro
del piano regolatore precedente, approvato dallo stesso il 18 maggio 1977.
Questa soluzione appare, in concreto, ulteriormente giustificata dai dati
forniti nel rapporto di pianificazione (pag. 59), dai quali risulta che il
piano regolatore precedente avrebbe già permesso di conseguire una popolazione
di 27'000 abitanti, ossia di soli 1'000 abitanti inferiore a quella del piano
in esame ed inoltre che quest'ultimo prevede, rispetto al precedente, un
incremento dell'indice di sfruttamento all'interno della zona edificabile.
Sussiste difatti un interesse generale ad impedire la formazione di zone
edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Queste considerazioni
devono, di conseguenza, essere applicate anche al fondo dei ricorrenti.
-
In
concreto, nemmeno è adempiuto il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Con
terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio
costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle
inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in
genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.
cit., n. 319). Il fondo dei ricorrenti, ubicato in località __________, in
posizione discosta rispetto ai nuclei di __________ ed __________, fa invece
parte di un ampio territorio, in gran parte inedificato. Sullo stesso sono
presenti, in ordine sparso, alcune abitazioni. La costruzione di tali edifici
risale ad un'epoca anteriore al previgente piano regolatore, che aveva
assegnato quest'area alla zona inedificabile. Essa non può pertanto essere
considerata come edificata in larga misura nel senso restrittivo inteso dalla
giurisprudenza.
-
Nell'ambito
di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3), oltre al già
ricordato obiettivo di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste
(cfr. consid. 4), va poi ricordato che il comparto collinare all'esame è
caratterizzato dalla diffusa presenza di vigneti, constatati anche sul mappale
dei ricorrenti, che, intercalati da strisce di bosco ed estensioni prative,
concorrono altresì a formare un paesaggio di pregio, in equilibrio con le edificazioni
presenti (cfr. su quest'ultimo aspetto la risoluzione impugnata, pag. 22). Si
giustifica pertanto appieno di preservare questo territorio da un'ulteriore
edificazione anche per motivi di ordine agricolo e paesaggistico; va, da
ultimo, sottolineata l'imprescindibile necessità di salvaguardare sufficienti
spazi liberi per le future generazioni.
-
La
risoluzione impugnata pone pertanto il piano regolatore in consonanza con
l'ordinamento giuridico. Essa non è, di conseguenza, nemmeno lesiva dell'autonomia
comunale. Il ricorso va, dunque, respinto.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico degli insorgenti (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
spese per complessivi fr. 900.- (novecento).
-
Intimazione: -
__________ e __________ __________, Via _________ __________, __________
Municipio di __________ , __________ __________, __________ __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________ __________
Divisione della pianificazione
territoriale, __________ __________.
__________ __________,
Il presidente Il
segretario
Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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