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Numero d'incarto:
90.2001.56
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00056
90.2001.00058
Lugano
27 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sull'istanza di restituzione in intero 25
settembre 2001 e sul ricorso 3 ottobre 2001 di
__________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________
__________ __________ __________,
contro
la risoluzione __________marzo 2001 (n° ) del Consiglio di Stato, che approva il
piano particolareggiato di Via __________ __________ () del comune
di __________;
viste le osservazioni 14 novembre 2001 del Municipio di __________
e 21 dicembre 2001 della Divisione della pianificazione territoriale,
letti ed esaminati gli
atti,
esperiti i necessari
accertamenti,
r i t e n u t o,
in fatto:
B. Affinati
degli studi e la disciplina relativa alla contiguità, nella seduta del 26
aprile 1999 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il __________,
prevedendo in particolare all'art. 6 cpv. 3.1 NAPP, concernente le deroghe alle
linee di edificazione:
Nel caso di edificazioni su due fondi
contigui non realizzate contemporaneamente, ed in difetto di accordi fra i
privati confinanti, il Municipio deroga all'obbligo di costruzione fino a
confine, ordinando che le nuove edificazioni rispettino le seguenti distanze
minime dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante:
° m.
1.50 verso le facciate senza aperture;
° m.
6.00 verso le facciate con aperture.
Avverso
i contenuti del piano, pubblicato presso la cancelleria comunale di __________
dal 12 luglio al 10 agosto 1999 e sul FU n° __________-del __________
luglio 19, __________ __________ non ha interposto ricorso.
C. Venuto
a conoscenza del gravame inoltrato al Consiglio di Stato dalla proprietaria del
fondo contermine (mapp. n° __________ RF), che verteva fra l'altro sul tenore
dell'art. 6 cpv. 3.1 NAPP, il 2 settembre 1999 __________ __________ chiedeva
al Governo di poter prendere posizione in merito.
D. Senza
dar seguito alla richiesta, con ris. gov. 14 marzo 2001, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato il PP1, apportando alcune modifiche
e correzioni, fra cui la sostituzione d'ufficio all'art. 6 cpv. 3.1 NAPP della
frase: "(…) il Municipio deroga all'obbligo di costruzione fino a
confine (…)" con la frase: "(…) il Municipio può concedere la
deroga all'obbligo di costruzione fino a confine (…)". Avverso tale
modifica, pubblicata presso la cancelleria comunale dal 9 luglio al 7 agosto
2001 e sul FU n° __________-__________del giugno 20, il
signor __________ non ha interposto ricorso.
E. Sostenendo
di esser venuto a conoscenza della risoluzione governativa solo il 20 settembre
2001, con istanza 25 settembre 2001 __________ __________ ha chiesto al TPT la
restituzione in intero del termine di ricorso, invocando una violazione del suo
diritto di essere sentito.
F. Censurando
la mancata notifica personale da parte del Governo e sottolineando la sua
qualità di parte al procedimento, in data 3 ottobre 2001 __________ __________
si è aggravato davanti al TPT, postulando l'annullamento della modifica
apportata all'art. 6 cpv. 3.1 NAPP - contraria, a sua detta, agli intendimenti
del comune - e chiedendo il ripristino della norma nella sua versione
originaria.
Nelle
osservazioni il Municipio e il Consiglio di Stato hanno postulato la reiezione
del ricorso, mettendone in dubbio la ricevibilità.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di
Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L'art.
38 LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT). In
concreto si pone il problema della
tempestività del gravame. Il ricorrente asserisce di essere venuto a conoscenza
della risoluzione 14 marzo 2001 solo il 20 settembre 2001 dal fratello, che a sua
volta sarebbe stato edotto in merito dal vice-sindaco, signor __________
__________. Il ricorso risulterebbe senz'altro tempestivo, poiché introdotto
entro 30 giorni dal momento in cui ha appreso dell'esistenza della contestata
decisione. In qualità di proprietario del mapp. n° __________RF, toccato dal
__________, egli sostiene infatti di possedere un interesse legittimo ad
aggravarsi contro la risoluzione governativa, che, modificando a suo sfavore
l'art. 6 cpv. 3.1 NAPP, avrebbe dovuto essergli notificata personalmente. Tale
obbligo scaturirebbe dall'art. 37 cpv. 2 LALPT e della sua istanza 2 settembre 1999, intesa
a formulare delle osservazioni in merito al ricorso presentato al Governo dalla
proprietaria del mapp. n° __________RF. Sotto questo profilo, egli lamenta
pertanto una flagrante violazione del suo diritto di essere sentito. Il
problema circa la tempestività del ricorso può, ad ogni buon conto, rimanere
irrisolto giacché, per i motivi che seguono, esso andrebbe comunque respinto
nel merito.
- 2.1.
Fra i vari strumenti messi in atto per ottenere la riqualifica di Via
__________ __________, il __________ prevede delle linee di costruzione, di
arretramento e, per taluni mappali, degli obblighi di costruzione in
contiguità, "(…) in modo che le nuove costruzioni abbiano un ritmo
equilibrato, parallelo alla strada (…)" (Rapporto di pianificazione,
p. 6). L'area del PP1 viene quindi suddivisa e assegnata a quattro comparti (A,
A2, A3 e B), organizzati in base ad una combinazione dei diversi tipi di linee,
disciplinate all'art. 6 cpv. 2 NAPP. Dove previsto, l'obbligo di costruire in
contiguità, ossia "(…) l'obbligo di costruire fino a confine della
particella e di accettare la costruzione in contiguità sul fondo
confinante" (cfr. art. 6 cpv. 2.2.2 NAPP), viene mitigato al cpv. 3.1
della norma, modificata d'ufficio dal Governo. L'obbligo di contiguità, così come formulato all'art. 6 cpv. 2.2.2 NAPR,
impone in sostanza di costruire sino a confine con facciate prive di aperture
(muro d'attesa), creando in questo modo le premesse per un futuro ordine
contiguo. La norma non lascia dubbi sul risultato finale che il legislatore
intende conseguire (fronte compatto e allineato lungo Via __________
__________). Data la presenza, in questa zona, di edifici ancora in buono stato
di conservazione non conformi alle prescrizioni del piano, che rimandano a
lunga scadenza il conseguimento dell'obiettivo pianificatorio, questa norma
determinerà inevitabilmente la costruzione di edifici destinati ad integrarsi
con quelli adiacenti soltanto quando questi verranno demoliti e ricostruiti in
modo conforme al piano particolareggiato. Malgrado i risultati intermedi
verosimilmente insoddisfacenti dal profilo estetico, architettonico ed
urbanistico, l'obiettivo perseguito da questa disposizione, al di là dei
risultati temporanei che potrà determinare, non è manifestamente
irrealizzabile, e si rivela quindi sorretto da valide ragioni pianificatorie.
2.2. La rigidità insita
in questo tipo di ordinamento è stata recepita dal comune, il quale ha cercato
di mitigarla, prevedendo la disciplina di cui all'art. 6 cpv. 3.1 NAPP. Ora,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ad un'attenta analisi la
soluzione adottata dal comune, che istituisce un vero e proprio regime
alternativo all'ordine contiguo, appare inadeguata dal profilo pianificatorio e
quindi sprovvista di sufficiente interesse pubblico: essa si rivela infatti in contrasto con gli scopi
perseguiti con il PP1, che impongono al contrario, e salvo casi eccezionali, di
attenersi scrupolosamente al principio della contiguità sul fronte di Via
__________ __________, per evitare che il conseguimento dell'obiettivo del
piano, che già di per sé richiede tempi molto lunghi, venga ulteriormente
differito in seguito alla concessione di licenze per nuove costruzioni in
deroga a tale obbligo dipendenti semplicemente dalla mancanza di un accordo tra
i proprietari interessati. La modifica effettuata dal Governo mira così a
correggere i difetti della disciplina, appena evidenziati, ponendola in
sintonia con l'istituto giuridico della deroga, istituto volto a mitigare le
conseguenze negative derivanti dall'applicazione rigorosa di una norma nei soli
casi, eccezionali, in cui l'interesse pubblico da essa tutelato non giustifichi
il sacrificio imposto all'amministrato (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung V. ed N. 39). Alla luce di queste considerazioni,
nella misura in cui corregge d'ufficio l'art. 6 cpv. 3.1 NAPP, la decisione del
Consiglio di Stato merita di essere tutelata.
- Visto quanto precede il ricorso, per quanto ricevibile,
dev'essere respinto. La domanda di restituzione in intero va invece dichiarata
priva d'oggetto. Le spese, la tassa di giudizio seguono la soccombenza (art. 28
Pamm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Per
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
-
L'istanza
di restituzione in intero è dichiarata priva d'oggetto.
-
__________ è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 600.-- (seicento).
- Intimazione: -
avv. __________ __________, __________ __________ __________,
Municipio di _________, __________
- Consiglio di Stato, Residenza
governativa, Bellinzona
- Divisione della pianificazione
territoriale, Viale S. Franscini 17,
Bellinzona
Tribunale della
pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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