AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.49
Data decisione, Autorità:
05.04.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00049
Lugano
5 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2001 di
Comune di
__________, __________,
rappr. da:
Municipio di __________, __________ __________,
avv.
__________. __________ __________, __________ __________ __________
__________,
contro
la risoluzione 26 giugno 2001 (n° __________), con
la quale il Consiglio di Stato si pronuncia sulle parti del PR di __________
lasciate in sospeso dalla decisione d'approvazione della revisione generale
__________ novembre __________ (n° __________) e che nega segnatamente
l'approvazione della zone edificabili previste in località __________
__________ e __________
vista la
risposta 16 ottobre 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del
Dipartimento del territorio,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti,
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Il
PR di _________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il
13 settembre 1977 con risoluzioni n. _________ e _________. Integrato da alcune
varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in seguito
sottoposto a revisione generale (PR 97) adottata dal Consiglio comunale nella
seduta 23 novembre 1998.
b. Con
risoluzione governativa n. _________ il Consiglio di Stato, approvando il 2
novembre 2000 la revisione del PR, ha espresso l'intenzione di non approvare
alcune delle proposte ivi contenute, segnatamente l'istituzione di una zona
edificabile (AC: artigianato e commerci) in località _________ e di una
medesima zona in località _________, sospendendo quindi la sua decisione su
questo punto e fissando un termine al comune e ai proprietari interessati,
affinché potessero esercitare il loro diritto di essere sentiti presentando in
merito le loro osservazioni.
c. Preso
atto delle considerazioni inoltrate da comune e proprietari, con risoluzione 26
giugno 2001, n. _________, il Governo ha rifiutato l'approvazione dei citati
azzonamenti, escludendo quindi l'istituzione di una zona edificabile in quei
comparti, rinviando gli atti al comune affinché provvedesse ad un riazzonamento
dei terreni, preferibilmente in zona agricola.
d. Avverso
tale decisione il comune di _________ insorge ora davanti al TPT, postulandone
l'annullamento e chiedendo la conferma delle zone AC così come adottate dal
legislativo comunale. Invocando una violazione del diritto, dell'autonomia
comunale, del principio della coordinazione fra PR comunali, censura un
accertamento incompleto dei fatti rilevanti.
e. Nella
risposta 16 ottobre 2001, che verrà ripresa, se del caso, nei considerandi di
diritto, il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del ricorso.
f. In
data 29 novembre 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, all'occasione
della quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande, rinunciando al dibattimento finale. Il giorno precedente, il Tribunale
ha proceduto ad una visita dei luoghi.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L'art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT).
In
concreto la legittimazione attiva del comune di _________ è senz’altro data a
norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente
ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli
una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo
principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune
ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico,
il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg.
consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT
non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è
impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo
contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art.
38 cpv. 2 e 3 LALPT).
3.1 A norma dell'art. 15 LPT la zona edificabile comprende i terreni
idonei all'edificazione, già edificati in larga misura (art. 15 lett. a) LPT) o
prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni
(art. 15 lett. b) LPT).
L’art. 15
LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa
entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso,
a priori. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e
in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si
imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più
zone, prestarsi ad esempio sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere
valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle
altre idoneità.
Spesso
non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono
effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla
costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già
largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei
prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT
intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto
con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è
imprescindibile (DTF 113 Ia 448, consid. 4bc/bd; 114 Ia 250, consid. 5b; 118 Ib
344, consid. 4a).
Tranne,
dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente
l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e
17 LPT vanno relativizzati.
Si consideri
inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi
enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle;
essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
3.2 Premesso
che nel caso concreto non emergono motivi stringenti per non ritenere idonei
all'edificazione i fondi all'esame, fatta comunque riserva per la questione
relativa al carico fonico, data la vicinanza, come si avrà modo di approfondire
in seguito, di importanti e numerosi assi di comunicazione, occorre quindi
esaminare in primo luogo se essi sono inseriti in un comparto che adempie il
presupposto della lett. a) dell'art. 15 LPT, vale a dire quello relativo alla
preesistente ampia edificazione.
Determinante,
a questo fine, non è che siano ampiamente edificate le singole particelle, ma
che lo sia l'intero comprensorio. Le costruzioni devono creare assieme un
gruppo di case, che presenti il carattere di un insediamento unitario. Deve
risultarne un insieme sufficientemente concluso, dal carattere insediativo
abbastanza marcato (Siedlungscharakter), con un minimo di coerenza
formale e funzionale, che ne faccia un nucleo abitativo vitale e non una
casuale disseminazione di costruzioni più o meno ravvicinate.
Facenti
parte dell’insediamento, possono pure essere considerati, a seconda delle
circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken),
o quelle adiacenze, non costruite, che però attengono all’insieme e non devono
per prevalenti motivi avere altra attribuzione (DTF 113 Ia 444, consid. 4d/da).
Si terrà
conto che l’art. 3 LPT, esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo
i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione, pone il principio
della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della
densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è
condannata per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale
che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere
considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale.
(DTF 116 Ia 336, consid. 4; 114 Ia 255, consid. 3c).
In casi
estremi, la giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto il carattere di zona
edificabile marginale, secondaria, a certi gruppi di case, posti al bordo della
zona edificabile, che ne condividono in larga misura la funzione insediativa, o
perché presentano più o meno la stessa sua densità edilizia, o perché le sono
collegati da strade o altri mezzi di comunicazione, o per altri analoghi motivi
(DTF 113 Ia 444, consid. d/da).
3.3 Zona
AC in località _________
3.3.1 Nella
fattispecie, la nuova zona AC delimitata in località _________ risulta in
posizione molto discosta rispetto alle aree destinate all'artigianato e ai
commerci e, più in generale, alle aree edificabili di _________.
In
effetti, dal profilo insediativo il comune di _________ si è territorialmente
sviluppato principalmente a est della linea ferroviaria del _________, alle
pendici del Monte _________, per quanto riguarda la residenza; mentre che ad
ovest della stessa hanno trovato spazio le sue aree produttive. Dal suo nucleo
tradizionale (il Vecchio _________) esso si estende dunque a sud in direzione
della località _________ e a nord, la parte che qui interessa, con insediamenti
residenziali intensivi che si stemperano progressivamente in insediamenti
residenziali estensivi periferici, siti in località _________ _________. Oltre
questo limite, in direzione di _________ e fino ai suoi confini
giurisdizionali, si espande un esteso comprensorio agricolo, cinto lungo la
fascia superiore dall'area forestale del Monte _________ e dal fiume _________
lungo il versante di fondovalle. Questo comprensorio risulta in pratica ancora
inedificato, fatto salvo per gli assi di comunicazione che scorrono al suo
interno, quali l'autostrada, la ferrovia e la strada cantonale. Esso comprende
in sequenza le località _________, _________ e da ultimo _________, nella quale
si insinua, a mo' di scheggia, la controversa zona edificabile.
3.3.2 Questa
zona AC, una striscia rettangolare allungata, si sviluppa lungo la fascia
pedemontana ed è delimitata su tutta la sua lunghezza, a valle, direttamente
dalla strada cantonale per _________, via _________, invece, a monte, da una
fascia boschiva in forte pendenza, alla cui sommità corre l'asse autostradale.
Sia il tracciato della cantonale che quello dell'autostrada sono a loro volta
lambiti sui versanti opposti da due fasce del vasto comparto agricolo che, come
detto, principia a sud in località _________ _________ e termina a nord con i
confini giurisdizionali dei comuni di _________ e _________, oltre i quali si
sviluppa una compatta e diffusa zona edificabile.
La zona
all'esame presenta dal punto di vista orografico un andamento collinare
irregolare con notevoli sbalzi altimetrici, che in alcuni punti determinano una
forte pendenza, scadenzata su quasi tutta la sua lunghezza da terrazzamenti in
gran parte ancora oggi coltivati a vigneto.
Sull'appendice
più a sud del comparto, ove il rilievo del terreno assume un assetto più
pianeggiante e raggiunge la stessa altitudine della strada cantonale, si rileva
la presenza di 4 costruzioni: un'abitazione, un laboratorio per la lavorazione
e lo stoccaggio di prodotti alimentari e due edifici che ospitano un'impresa di
costruzioni, oltre i quali, proprio all'estremità del comparto, vi è un
deposito all'aperto di materiali ed attrezzi da cantiere.
In base a
queste premesse occorre da subito rilevare che dal profilo paesaggistico
l'intero comprensorio, malgrado il frazionamento inferto dalla presenza degli
assi di comunicazione e di qualche edificazione sparsa, mantiene ancora la
propria connotazione agricola e più in generale di zona non edificabile.
In questo
contesto, la definizione di una striscia edificabile ritagliata in profondità
nella parte mediana di questo comprensorio, non appare per niente come lo
sviluppo organico della vasta zona edificabile del comune di _________ con cui
essa confina nel suo apice settentrionale, bensì ne rappresenta piuttosto una
propaggine, un pungiglione conficcato in profondità nel comparto agricolo di
_________. In questo senso va condivisa la visione governativa secondo la quale
la pretesa delimitazione di questa zona "non rappresenta l'ampliamento
organico di una zona già delimitata, ma va ad intaccare un comparto del tutto
discosto dalla zona di attività di _________" (cfr. ris. n. _________,
pag. 8). Inoltre, gli edifici che vi insistono, anche per il loro esiguo
numero, non possono rappresentare che un episodio estraneo, una presenza
spuria, impotente nella sua insignificanza a creare una realtà pianificatoria.
Come ricordato al considerando 3.2, l’istituzione di zone edificabili in simili
contesti è non solo inopportuna ma addirittura contraria al diritto federale,
fondato sulla netta separazione fra zone edificabile e altre utilizzazioni
(agricola, protezione natura, ecc.).
Neppure
giova al ricorrente invocare il principio del coordinamento delle
pianificazioni locali (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 LPT; art. 2 cpv. 1, 3 cpv.
1, 10 cpv. 2 e 24 cpv. 3 LALPT), in quanto, a suo modo di vedere, la prevista
zona AC costituisce la logica continuazione verso sud dell'ampia zona
artigianale posta in diretta adiacenza.
A tale
proposito giova ripetere che il comprensorio agricolo di _________ in località
_________ è solcato da importanti vie di comunicazione e confina con le vaste
zone edificabili dei comuni di _________ e di _________. All'interno di queste
ultime, i suddetti assi viari risultano delimitare pianificatoriamente le varie
zone d'utilizzazione. Orbene, come ha perfettamente rilevato l'Autorità
governativa nella risposta 16 ottobre 2001 la prospettata zona AC in località
_________, posta lungo via _________, confina a nord con una piccola zona mista
residenziale artigianale (Rar3), - una microzona creata ad hoc in funzione di
una preesistente impresa artigianale preposta alla fabbricazione di sedie -, in
territorio di _________, alla quale tuttavia seguono, lungo la strada
cantonale, le zone residenziali R3 ed R4. La zona artigianale di _________, che
si integra poi con quella di _________, si trova invece più a nord, sull'altro
versante della strada cantonale e della ferrovia, occupando le superfici tra
l'area ferroviaria ed il _________. Oltre il _________, in posizione ancor più
discosta, si trova una seconda zona artigianale del comune di _________.
In buona
sostanza, le zone produttive di _________ e di _________ sono ubicate nella
piana del fiume _________, fatta salva la microzona Rar3, che in quanto tale e
per i motivi precedentemente illustrati non può essere presa in considerazione,
mentre che la discussa zona AC si trova nettamente distaccata e ai margini, sulla
fascia pedemontana, in posizione altimetricamente più alta. Si deve pertanto
convenire che in mancanza di una qualsiasi relazione spaziale o funzionale,
risulta del tutto evidente che la nuova zona AC in località _________ non
rappresenta né la logica continuazione della zona artigianale di _________, né
di quella di _________, confermando per contro la propria natura di piccola
zona edificabile avulsa dal proprio contesto.
3.4 Zona
AC in località _________
3.4.1 Anche
in questo caso, non diversamente dalla situazione concernente la località
_________, la nuova zona AC in località _________ risulta in posizione distante
rispetto alle aree destinate all'artigianato e ai commerci e, più in generale,
alle aree edificabili di _________, che si espandono a sud e nord del suo
nucleo tradizionale, ma che poi sono delimitate meridionalmente dal tracciato
della ferrovia prima, da quello dell'autostrada poi. Difatti, per raggiungerla,
occorre imboccare la strada cantonale in direzione di _________, uscire dall'abitato
di _________, superare il viadotto ferroviario e il cavalcavia autostradale,
oltre i quali si apre poi un vasto comprensorio agricolo in pratica
inedificato, per l'appunto la località _________, nel cui angolo estremo
nord-est è stato poi ritagliato il controverso comparto artigianato e commerci.
3.4.2 Questa
zona ha una superficie di ca. 30'000 mq ed è delimitata su tre lati da
importanti assi di comunicazione, quali l'autostrada ad est, il tracciato
ferroviario - a nord-ovest e la strada cantonale per
_________, Via _________, a sud. L'ultimo lato di questo quadrilatero
irregolare confina ad ovest con la vasta zona agricola del comune, che si salda
e si integra con quella del comune di _________. Il comparto è attraversato longitudinalmente
da Via _________, dando luogo a due aree che grossolanamente hanno le medesime
dimensioni: quella compresa tra l'autostrada e la stessa via _________ è
insediata da alcune costruzioni sparse e per questo notevolmente spaziate fra
di loro: tre abitazioni e una pensione con ristorante; invece sul settore che
si sviluppa sull'altro lato di via _________ fino alla zona agricola insistono
una casa d'abitazione, situata sul margine estremo a ridosso del tracciato
ferroviario -, e, sul versante opposto, un grosso capannone
adibito a Garage di rappresentanza con relativa officina meccanica.
Ritenuto
che la pianificazione esige, per quanto possibile, una delimitazione di
comparti omogenei, facilmente riconoscibili mediante limiti naturali,
artificiali o di pianificazione, il comparto in oggetto risulta dal profilo
pianificatorio far parte inequivocabilmente dell'ampio comparto agricolo di
_________: in questo caso l'asse ferroviario, da un lato, e quello
autostradale, dall'altro, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente,
definiscono per l'appunto il limite riconoscibile della zona edificabile del
comune, che, se travalicato come nella fattispecie, viene a dare luogo
inevitabilmente ad una microzona edificata a sé stante, ritagliata nel comparto
omogeneo della _________ in dispregio alla chiara cesura formata dalla vie di
comunicazione succitate. Paesaggisticamente, il comparto in esame si profila
dunque come nettamente staccato dalla zona edificabile (artigianato e commerci)
anche per effetto degli avvallamenti di una certa qual rilevanza approntati
all'epoca per il tracciato ferroviario. Pertanto, a fronte di queste
considerazioni, nessuna portata può avere nemmeno via _________ quale elemento
pianificatorio valido di riferimento per ridefinire l'estensione della zona
edificabile oltre il limite del tracciato autostradale, come invece parrebbe
sostenere il ricorrente: anzi, semmai quest'asse stradale fosse preso in
considerazione, non farebbe che accentuare ancor più la qualità di piccola zona
edificabile ai margini della zona agricola, che, in quanto tale, non sarebbe
comunque ammissibile. Va aggiunto che, con ogni evidenza, gli edifici che vi
insistono, ritenuta la loro attuale destinazione d'uso a larga predominanza
abitativa, costituiscono un elemento di conflitto con un'istituenda zona
artigianato e commerci, oltre che a rappresentare anche caso nel presente un
episodio estraneo, una presenza spuria, impotente nella sua insignificanza a
creare una realtà pianificatoria propria.
3.5 Visto
quanto precede, si deve ritenere che il Consiglio di Stato, nella propria
analisi territoriale di entrambi i comparti in oggetto, ha preso correttamente
in considerazione quegli elementi, per la fattispecie determinanti, che si
rilevano principalmente dal PR di _________, ma anche da quelli dei comuni
viciniori, come _________ e _________ per la località _________ e _________ e
__________ per la località _________; in particolare la delimitazione data
dalle vie di comunicazione, dal comparto agricolo, nonché la morfologia del
territorio.
In
conclusione va riconosciuto che il requisito della preesistente ampia
edificazione fa sicuramente difetto; giustamente il Consiglio di Stato ha
negato l'approvazione delle nuove zone edificabili in località _________ e
_________ comportante l'impianto di piccole zone lontane dalle aree produttive
del comune, contrarie alla LPT.
Quanto
all'urbanizzazione dei comparti, essa non è notoriamente determinante, come
ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza. Si veda per tutti la DTF
21.3.1994 in re S. c/ comune di __________ (1P.__________ /1993), ai cui sensi
possono essere esclusi dalla zona edificabile non solo "terreni situati
nelle immediate vicinanze di fondi edificati o ai margini del territorio
urbanizzato e persino completamente urbanizzati, ma addirittura terreni che si
trovano in aree già edificate, in particolare quando si tratta, come in
concreto (e così nella fattispecie presente; n.d.r.), soltanto di
singoli edifici" (in quel caso due).
- Da
ultimo, a titolo abbondanziale, si osserva che il Consiglio di Stato ha
motivato principalmente la sua decisione di non approvazione dei comparti
all'esame, sostenendo che neppure i presupposti dell'art. 15 lett. b) LPT sono
dati.
L'Autorità
governativa ha ritenuto che le zone edificabili del PR97 sono sovradimensionate
per rapporto ai bisogni di sviluppo futuri. La contenibilità teorica di posti
di lavoro è di 10'450 unità a fronte di 7'276 registrate nel 1990, con un
possibile aumento di ca. il 45 %; mentre che il compendio dello stato di
urbanizzazione evidenzia che la riserva dei fondi non edificati per le attività
produttive è del 37,9 %, corrispondente a 21,4 ha (dato aggiornato a giugno
1999; cfr. ris. gov. 2 novembre 2000, pagg. 19, 21 e 27; ris. gov. 26 giugno
2001, pag. 3).
Frattanto,
tuttavia, secondo il ricorrente la situazione di fatto si sarebbe evoluta al
punto tale che i dati estrapolati dal compendio d'urbanizzazione sarebbero
ormai superati.
In
particolare la riserva dei fondi non edificati per le attività produttive
sarebbe diminuita al 30%, vale a dire a 16,74 ha.
A tal
proposito si osserva che la pretesa diminuzione della riserva di superfici non
ancora edificate destinate all'industria e all'artigianato, non sembrerebbe
trovare a prima vista riscontro in motivi ascrivibili unicamente ad
un'impennata delle attività artigianal-industriali: si pensi ad esempio alle
superfici erose dall'immobile adibito a teatro e a casinò nel comparto
industriale o all'occupazione di notevoli aree per posteggi all'aperto annessi
ad un ben noto centro commerciale.
D'altra
parte, con le dovute premesse, un ampliamento della zona edificabile per il
settore lavoro non può avvenire, per i motivi abbondantemente illustrati nei
considerandi precedenti, con l'istituzione di una nuova e piccola zona
edificabile discosta dalle altre aree produttive del comune, tantopiù se essa,
come del resto è stato più volte sostanziato e questo Tribunale ha verificato,
risulta già in parte edificata, ma semmai attraverso una pianificazione più
organica e attenta ad un uso parsimonioso e razionale del suolo.
- Stando
così le cose, il ricorso è respinto e la decisione del Consiglio di Stato è
confermata. Le spese e la tassa di giudizio seguono la soccombenza: tuttavia,
poiché il comune è insorto per motivi attinenti alla sua funzione e non per
tutelare i suoi particolari interessi, si prescinde dal loro prelievo.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giudizio.
-
Intimazione: -
avv. __________ __________ __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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