AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2001.12
Data decisione, Autorità:
14.09.2001, TPT
Incarto n.
_________.2001.00012
Lugano
14 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2001 di
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________ __________,
__________,
-
__________ __________, __________,
1.,2.,3.
__________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ dicembre 2000 (n° )
del Consiglio di Stato che nega l'approvazione della zona edificabile
prevista in località __________ - dal PR di __________
viste le
osservazioni 28 marzo 2001 del Municipio di __________ e 18 maggio 2001 della
Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Nella
seduta del 29 ottobre 1997 il Legislativo comunale di _________ ha adottato la
revisione generale del locale PR, prevedendo in particolare l'attribuzione di
alcuni fondi (mapp. n° _________, _________, _________, _________, _________,
_________ e _________ RF), situati in località -, alla zona
edificabile.
b. Con
ris. gov. 14 gennaio 2000, n° _________, il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione, sospendendo la decisione in merito all'azzonamento previsto per il
mapp. n° _________ RF, ritenuto privo di ragioni pianificatorie
sufficientemente valide.
Il comune
ed i signori _________, comproprietari del fondo, sono stati invitati ad
esprimersi in merito all'intenzione di non approvare la proposta.
c. Preso
atto delle loro osservazioni, con ris. gov. 20 dicembre 2000, n° _________, il
Governo ha rifiutato l'approvazione del citato azzonamento.
d. Avverso
tale decisione, i signori _________ insorgono ora davanti al TPT, postulandone
l'annullamento e limitando le loro richieste all'attribuzione parziale della
loro proprietà alla zona edificabile: censurando l'arbitrarietà delle
motivazioni del Governo e contestando l'idoneità agricola del fondo, essi
invocano in particolare una violazione del principio della parità di
trattamento.
Nelle
osservazioni il comune ha chiesto l'accoglimento del ricorso, mentre il
Consiglio di Stato ne ha chiesto la reiezione.
e. In
data 13 giugno 2001 si è tenuto il sopralluogo e l'udienza in contraddittorio,
durante la quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L'art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT).
In
concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è senz’altro data a norma
dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT.
Presentato
entro il termine di 30 giorni, assegnato con decreto 19 febbraio 2001 da questo
Tribunale a seguito dell'istanza 31 gennaio 2001 di restituzione in intero dei
termini, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
- L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune,
conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello
cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione
ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. _________, pag. 45 segg., in
part. 55).
- Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare
è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge, la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 segg. e art. 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1, 2a frase, e art. 2 cpv. 1 LPT) e
nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33
segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT) e attua il contenuto del piano
direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
4.1 Determinanti, ai fini del presente giudizio, sono essenzialmente
le disposizioni relative all’istituzione dei vari tipi di zona ed in particolare
della zona agricola e della zona edificabile.
A norma
dell'art. 15 LPT, le zone edificabili comprendono i terreni idonei
all'edificazione, già edificati in larga misura, o prevedibilmente necessari
all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni. Ciò significa che non
tutti i terreni potenzialmente edificabili possono essere attribuiti a tale
zona. D'altronde, secondo la giurisprudenza, nemmeno l'urbanizzazione adeguata
di un fondo basta a giustificarne l'inserimento in una zona edificabile (DTF
116 Ia 235 consid. 4; 113 Ia 366 consid. 2b con i richiami; RDAF _________ p.
235): determinante a tal fine è la situazione pianificatoria globale. Pure il
fatto che un fondo confini con la zona edificabile non è un motivo sufficiente,
affinché il proprietario possa esigere la sua inclusione nella medesima (DTF
107 Ia 243). Inoltre, per prassi costante, sussiste un interesse generale ad
impedire, rispettivamente a ridurre, la formazione di zone edificabili troppo
vaste (DTF 115 Ia 384; 107 Ia 242 consid. 3a; 107 Ib 335 consid. 2b), che sono
inopportune e in contrasto con la legge (DTF inedita del 13 dicembre 1988, in
re Ferrari; DTF del 2 febbraio 1982 in: ZBl. 1982, pag. 353 consid. 3c; cfr.
pure DTF 111 Ia 22). Va infine rilevato che il criterio del bisogno di terreni
edificabili nei quindici anni (art. 15 lett. b) LPT) non è il solo
determinante: altri interessi presiedono alla creazione di zone edificabili e
fra questi le esigenze della protezione del paesaggio (Nicolas Michel, Journées
du droit de la construction, Fribourg 1993, p. _________ e riferimenti, in
particolare RDAF 19_________ p. 233 segg.).
Ai sensi
dell’art. 16 cpv. 1 lett. a) LPT, le zone agricole comprendono i terreni idonei
all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli che, nell'interesse
generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b); per quanto
possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2
LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a) LPT prescrive alle autorità incaricate di compiti
pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltive
idonee.
4.2 In
forza dei principi pianificatori sopra evocati, postulanti un uso parsimonioso
e razionale del territorio per uno sviluppo armonioso del paese, è giocoforza
comporre i conflitti tra i diversi tipi di utilizzazione possibili in base alle
rispettive definizioni, procedendo ad un'attenta ponderazione degli interessi
in gioco. Non basterà che un terreno risulti idoneo all'edificazione,
rispettivamente all'agricoltura, per attribuirlo senz'altro alla relativa
zona, ma si dovrà tener conto di tutti i fattori, da cui dipende una
realizzazione del piano conforme agli obiettivi, mediando le contrastanti
esigenze (in questo senso: DTF 115 Ia 339, consid. 5). Né ci si fermerà
unicamente ai fattori che interessano direttamente la pianificazione, ma si
considereranno le esigenze, che pone di _________ in _________ la protezione
dell'ambiente, della natura, delle acque, del bosco, ecc., in applicazione
delle relative disposizioni legali (DTF 113 Ia 461, consid. 5a). Il piano dovrà
inoltre rispettare le altre norme cantonali, interessanti direttamente o
indirettamente la pianificazione del territorio. Tra queste assume un indubbio
rilievo la legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre
1989.
5.1 Nel caso concreto, la contestazione verte sulla mancata attribuzione
alla zona edificabile (con o senza limitazioni d'altezza: cfr. petitum) della
parte settentrionale del mapp. n° _________ RF. La particella, che ricopre una
superficie complessiva di ca. 2'700 mq, è posta a nord/ovest del nucleo di
_________ ed è costeggiata a nord da una strada di servizio, oltre la quale si
trovano i fondi dichiarati edificabili dalla revisione. La proprietà,
confinante ad est con la cantonale, si situa, per chi sale da __________, dopo
il cimitero, da cui dista ca. 50 ml, e precede di ca. 30 ml la chiesa di
__________ __________, posta in prossimità della curva, oltre la quale, in
posizione avvallata, è situato il nucleo. Da notare che l'area in contestazione
(ca. 1'500 mq), pianeggiante e situata ad una quota inferiore di ca. 3.50/4.00
ml dal ciglio della cantonale, è già occupata, per ca. _________0 mq, da una
casa d'abitazione bifamiliare, con un ampio accesso asfaltato (sub. d), e dal
suo giardino, oltre il quale il terreno scoscende repentinamente verso sud, per
poi congiungersi con la zona di protezione paesaggistica del nucleo e della
chiesa di __________ __________. Gli insorgenti, sottolineando come
l'appezzamento sia edificato, urbanizzato e confini a nord con la zona
edificabile, ne contestano l'idoneità agricola. Rilevando poi come esso risulti
escluso del comprensorio di valore paesaggistico, essi censurano la
delimitazione, a loro detta arbitraria, della zona edificabile.
5.2 A
mente di questo Tribunale invece, la decisione del Governo deve essere tutelata
e ciò in base ai principi sopraevocati.
Infatti,
gli ampliamenti della zona edificabile di _________, condivisi dal Consiglio di
Stato, concernono tutti fondi, situati in località _________ e per lo più
costruiti, posti in prossimità del cimitero. Essi mirano in sostanza a
correggere il perimetro della zona edificabile, rendendolo più compatto e
consono alla situazione reale. Diverso il discorso per quanto attiene al mapp.
n° _________ RF, situato al di là della strada di servizio, che delimita il
confine fra la località _________ da un lato e le località _________ e
__________ dall'altro. Tale proprietà si trova infatti, dal profilo morfologico
e funzionale, in un contesto diverso rispetto a quello delle particelle
summenzionate: come dimostra il suo andamento orografico, il fondo -
verosimilmente alterato nella sua parte iniziale, per permettere l'edificazione
della casa - risulta fortemente correlato al comprensorio posto più a sud, che
circonda il nucleo di _________ e la chiesa di __________ __________. In base a
tali considerazioni, il Governo ha quindi ritenuto, a giusto titolo, che il
fondo in esame andasse mantenuto in zona agricola, ponendo chiaramente il limite
sud della zona edificabile in località _________ in corrispondenza della strada
di servizio. La destinazione agricola del fondo s’inserisce coerentemente nelle
scelte pianificatorie adottate per il territorio circostante, e infatti i
terreni posti a sud e ad ovest del fondo in questione risultano tutti assegnati
alla zona agricola. Ciò considerato, questo Tribunale ritiene senz’altro
rispondente ad interesse pubblico la decisione di limitare il più possibile il
perimetro edificabile, ritenuto inoltre che la contenibilità teorica prevista
dal PR è già ampiamente commisurata ai bisogni di sviluppo futuri, siccome
prevede un migliaio di abitanti rispetto alle 524 unità registrate nel 1997
(cfr. ris. gov. 14 gennaio 2000, p.to 3.4.1, confermata su questo punto dalla
STF 5 febbraio 2001 in re L). Del resto, come già detto, né l’urbanizzazione
adeguata di un fondo, né il fatto che un fondo confini con la zona edificabile
implicano un’automatica inclusione in zona edificabile. Determinante a tal fine
è la situazione pianificatoria globale, che, nel caso concreto, impone di
confermare la decisione presa dal Governo.
- Priva
di fondamento è infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che,
rispetto ai fondi confinanti, quello in esame sarebbe l’unico escluso dalla
zona edificabile.
A questo
proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il
principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con
prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in
posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e
facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura
pianificatoria è così insostenibile, quando la discriminazione che tocca il
singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato
dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al
problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3; 107 Ib 339 consid. 4a; 103 Ia 257 consid. 4
e citazioni).
Simili
circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo
Tribunale non risulta infatti che la decisione del Governo di non approvare la
scelta delle autorità comunali sia stata determinata da criteri discriminatori,
manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari. Le motivazioni
addotte nella decisione impugnata, riassunte nel dettaglio nei considerandi
precedenti, sono valide e convincenti, meritando quindi piena conferma in
questa sede.
- Stando
così le cose, il ricorso è respinto.
Tassa di
giudizio e spese seguono la soccombenza. Tuttavia poiché il comune è comparso
in causa, senza successo, per motivi attinenti alla sua funzione e non per
tutelare i suoi particolari interessi, si prescinde dal prelievo di spese e
tassa di giudizio a suo carico.
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).
-
Intimazione: -
__________ _________, ____________________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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