AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.102
Data decisione, Autorità:
22.01.2003, TPT
Incarto n.
90.2001.102
Lugano
22 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2001 di
__________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________
rappr. da: avv. __________ __________, __________
contro
la risoluzione __________ottobre 2001 (n.
__________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di _________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. _________, di
proprietà della comunione ereditaria fu _________ _________ composta da
_________ e _________ _________, _________ _________ e _________ _________, è
stato attribuito al comparto speciale Csp 1, denominato quartiere San
_________. Il mapp. _________, situato in via _________ di _________, risulta
edificato con una costruzione di tre piani e presenta una superficie di 397 mq.
B. I
proprietari sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo, in via principale, la non approvazione del piano regolatore
di _________ e, in via subordinata, la non approvazione degli art. 50, 53 e 59
NAPR. Essi hanno censurato segnatamente la destinazione di zona e le
prescrizioni edilizie del comparto speciale Csp 1, sancite dall'art. 50 NAPR,
l'obbligo di eliminare i posteggi eccedenti il numero consentito dalla
regolamentazione sui posteggi privati, previsto dall'art. 53 cifra 8 NAPR e,
infine, la facoltà per il municipio di imporre deroghe (art. 59 NAPR).
C. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore e ha respinto integralmente l'impugnativa dei ricorrenti con
motivazioni, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto (cfr.
risoluzione impugnata, pag. 78 segg.).
D. Con
ricorso 19 novembre 2001, i proprietari insorgono innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento. In
particolare, essi contestano in merito all'art. 50 NAPR: l'obbligo di destinare
all'abitazione il 50% della superficie utile lorda (SUL) e il divieto di
attività commerciali e di attività amministrative, quest'ultime soltanto se in
contrasto con la destinazione residenziale della zona (art. 50 cifra 2.1 NAPR);
il divieto di edificare costruzioni accessorie e l'eliminazione di quelle
preesistenti (art. 50 cifra 1 NAPR), nonché la definizione di costruzione
accessoria data dall'art. 5 cifra 9.1 NAPR; l'ubicazione imposta alle nuove
costruzioni e il divieto di contiguità per gli edifici principali (art. 50
cifra 1 e 2.2 NAPR); l'obbligo di mantenimento e di ripristino degli elementi
delimitanti lo spazio pubblico (art. 50 cifra 2.2 NAPR); la limitazione della
formazione degli accessi pedonali e veicolari alle proprietà (art. 50 cifra 2.3
NAPR); l'obbligo di arredare a giardino le fasce di ogni fondo che si
affacciano sulla pubblica via (art. 50 cifra 2.4 NAPR) e di utilizzare
vegetazione indigena (art. 10 cifra 1 NAPR); infine, il limite massimo del 30%
della superficie del fondo per la pavimentazione in duro (art. 50 cifra 2.4
NAPR). Per quanto concerne l'art. 53 NAPR censurano l'obbligo di soppressione
dei posteggi privati eccedenti il numero consentito dalla norma stessa e le
modalità circa un loro possibile mantenimento con una riduzione della SUL (art.
53 cifra 8 NAPR). Da ultimo, contestano l'art. 59 NAPR, nella misura in cui
permette al municipio di imporre delle deroghe e non solo di concederle. A
sostegno della loro impugnativa e a seconda delle censure sollevate, i
ricorrenti lamentano dapprima la carenza di motivazione della decisione del
Consiglio di Stato, che non si sarebbe espresso su tutte le contestazioni sollevate
in prima istanza, in seguito la violazione della garanzia della proprietà,
della libertà economica, della parità di trattamento e del principio della non
retroattività delle leggi.
E. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, nella misura in cui vien chiesto
l'annullamento della cifra 8 dell'art. 53 NAPR, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne chiede la reiezione integrale.
F. Il
17 settembre 2002 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante i quali i rappresentanti del comune hanno prodotto alcune fotografie
raffiguranti il mappale dei ricorrenti. Le parti hanno quindi confermato le
rispettive allegazioni e domande.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
I
ricorrenti lamentano la motivazione carente della decisione impugnata. A tal
proposito si osserva che corrisponde ai principi generali del diritto pubblico
e in particolare al diritto di essere sentito che i motivi della decisione
debbano essere resi noti all’interessato. In linea con questo principio,
l’art. 26 cpv. 1 PAmm prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta
la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli
argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi
ai punti essenziali ai fini del giudizio. È quanto è avvenuto nel presente
caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee essenziali, per ogni singola
censura sollevata, i motivi per i quali ha respinto il gravame e confermato i
vincoli impugnati (cfr. risoluzione impugnata, pag. 78 segg.). Ciò è bastato
d’altronde ai ricorrenti per presentare un ricorso circostanziato. La censura
deve, dunque, essere respinta.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- Come evidenziato in narrativa, i ricorrenti censurano
integralmente l'art. 50 NAPR, sia dal profilo della garanzia della proprietà,
sia della libertà economica, salvo alcune prescrizioni edilizie, quali l'indice
di sfruttamento, l'altezza massima per gli edifici e le distanze dal confine e
tra edifici. L'art. 50 NAPR, che regolamenta il comparto speciale San _________
e ne sancisce quindi l'azzonamento, prevede:
"1.
Principio
Nei
Comparti dei Quartieri S. _________ (Csp 1), via V. __________ (Csp 2) e
_________ (Csp 3) sono da valorizzare i contenuti ambientali esistenti e quegli
elementi caratteristici ritenuti vincolanti per la salvaguardia dell'unitarietà
qualitativa degli spazi pubblici costruiti e di quelli arredati a verde e per
il loro utilizzo.
Non
sono ammesse edificazioni di costruzioni principali in contiguità e costruzioni
accessorie. Eventuali accessori preesistenti (vedi art. 5 punto 9.1 depositi
attrezzi e simili) vanno eliminati in caso di interventi edificatori quali
ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici principali.
Prescrizioni edificatorie
2.1.
Nelle zone citate, in caso di modifica di destinazione, trasformazione o nuove
costruzioni, almeno il 50% della superficie utile lorda sfruttata deve essere
destinata all'abitazione.
Non
sono ammesse attività commerciali.
Non
sono ammesse attività amministrative o di servizio in contrasto con la
destinazione residenziale della zona.
I.S. 1.00
H
max 13.50 ml
D
dal confine e tra edifici: vedi art. 6
2.2.
L'ubicazione delle nuove costruzioni dovrà riproporre quelle dell'edificio
precedente con l'allineamento sulle strade, con il mantenimento o ripristino di
elementi delimitanti lo spazio pubblico (muri, inferriate, cancelli, ecc.).
2.3.
Per ogni proprietà potrà essere concesso solamente un accesso pedonale e uno
veicolare non abbinabile nel rispetto dell'obiettivo citato (larghezza massima
ml. 3.00 per il veicolare, ml. 1.80 per il pedonale).
Eccezioni
possono essere concesse in situazioni particolari dove l'esecuzione tecnica di
questa prescrizione non è realizzabile.
2.4.
Le fasce di ogni fondo affacciantesi sulla pubblica via devono essere arredate
a giardino ad eccezione degli accessi.
Le
pavimentazioni in duro potranno essere pari al massimo al 30% della superficie
del fondo."
- Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost. e con la libertà economica sancita dall'art. 27
Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse
pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non ne
intacca l'essenza e, per ciò che concerne la garanzia della proprietà, dà luogo
a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.).
Nel
caso di specie le restrizioni di diritto pubblico all'esame non toccano
l'essenza dei menzionati diritti fondamentali. Eventuali pretese espropriative
esulano dalle competenze giurisdizionali di questo Tribunale. L'azzonamento del
comparto in discussione e i vincoli a cui è sottoposto sono infine palesemente
sorretti da una base legale (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT, art. 29 cpv. 1 lett.
a, b, g e cpv. 2 lett. a LALPT; art. 50 NAPR). L'oggetto del contendere si
riduce pertanto ad una verifica dell'esistenza di un interesse pubblico e del
rispetto del principio della proporzionalità.
5.1.
I ricorrenti negano la sussistenza di un interesse pubblico a sostegno delle
misure pianificatorie impugnate. In particolare, essi considerano la quota
minima del 50% della SUL da destinare all'abitazione e il divieto di attività
commerciali o di attività amministrative in contrasto con la destinazione
residenziale della zona, oltre che incisivi e restrittivi, inadeguati per un
quartiere che di fatto ospita un cospicuo numero di attività amministrative e
di servizio, nonché alcune attività commerciali, e la cui ubicazione nelle
adiacenze della stazione ferroviaria e del relativo viale conferma la sua vocazione
per il settore terziario. I ricorrenti rilevano inoltre come il rapporto di
pianificazione sia carente; a tal riguardo, richiamano la risoluzione del 22
dicembre 1993, con la quale il Consiglio di Stato, approvando una variante
riguardante il quartiere San _________ adottata dal comune transitoriamente, in
attesa di essere confermata dalla presente revisione generale del piano
regolatore [variante poi annullata da questo Tribunale, che l'ha ritenuta
prematura (cfr. sentenza TPT 5 maggio 1995, inc. ..__________)],
aveva segnalato la necessità di approntare degli studi pianificatori specifici
riguardanti il quartiere.
5.2.
Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse
pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone
esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico
l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa
che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni.
V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio
quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito
dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, art.
22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici
e privati in giuoco. Se per restringere la proprietà può essere invocato, senza
aprioristica preclusione, qualsiasi ordine di motivi, è invece escluso che
considerazioni di politica economica condizionino la libertà economica. Se
quindi la restrizione di tale libertà, compatibile con la garanzia della
proprietà e dettata da valide esigenze di pianificazione del territorio, non
lede l'art. 27 Cost., lo viola invece quella che, pur fondandosi su misure
pianificatorie territoriali, persegue in realtà finalità interventistiche,
volte a influire sul mercato, alterando il meccanismo della libera concorrenza
a favore, rispettivamente a discapito di determinate categorie di operatori
economici. Specie se la componente territoriale è largamente posta in
sottordine, sicché la misura pianificatoria appare più come veicolo di finalità
estranee che strumento dedicato alla migliore organizzazione del territorio, la
limitazione che ne deriva alla libertà di commercio e d'industria è
illegittima. Diverso il discorso se i motivi di politica economica giocano un
ruolo secondario nell'economia della misura pianificatoria, che trova nelle sue
specifiche, autonome finalità la sua piena ragione di essere. Qui occorre in
linea di massima procedere ad una ponderazione degli interessi "per
stabilire se l'esigenza pianificatoria su cui si fonda la misura giustifica la
limitazione della libertà d'industria e di commercio che essa involontariamente
comporta" (Bianchi, Della possibilità di introdurre destinazioni d'uso
limitate e speciali nei PR, RDAT 1983, pag. 239 segg., 247).
5.3. Il comune di _________, individuate le problematiche e i conflitti
sorti negli ultimi 20 anni in seguito a mutamenti intervenuti essenzialmente a
livello socioeconomico ed edilizio, ha adottato il nuovo piano regolatore allo
scopo di rafforzare l'importanza della città a livello cantonale e regionale,
curando la salvaguardia dei contenuti storici e culturali, attraverso precise
scelte urbanistiche e la valorizzazione ambientale del territorio, che, con
l'obiettivo di migliorare la qualità di vita, consolidino la preminenza
residenziale, nell'ottica di una città "a misura d'uomo". Tra gli
indirizzi pianificatori del nuovo piano regolatore atti a realizzare questi
obiettivi figurano, per quanto qui interessa, la suddivisione coordinata dei
comparti sul territorio giurisdizionale, con particolare attenzione all'integrazione
della cintura perimetrale del centro storico, valorizzando la qualità abitativa
dei quartieri edificati tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo (ad
esempio: quartiere San _________, via _________); l'impostazione di uno schema
viario principale di accesso alle attività e servizi a carattere cantonale e
regionale, avuto riguardo alle peculiarità delle zone residenziali; la
riqualificazione e ricomposizione delle fasce territoriali adiacenti all'asse
stradale nord-sud; un miglior sfruttamento delle potenzialità del settore
turistico, facendo riferimento ai valori storici, culturali e paesaggistici
della città, quali i castelli, il __________ __________ e il centro storico con
i loro amabili tratti di fruizione distensiva e rigeneratrice (cfr. rapporto di
pianificazione, pagg. da 19 a 23).
In
particolare, riconosciuta l'esigenza di un miglioramento della qualità di vita
secondo un'immagine di città che ribadisce concetti tendenti alla
valorizzazione ambientale e spaziale del territorio costruito ed in evoluzione,
è stato messo a punto un concetto urbanistico di recupero (Concetto
urbanistico, aprile 1989), che comporta il riassetto del contesto urbano
attraverso l'impianto di spazi attrattivi, privati e pubblici, sia dal profilo
ambientale che sociale, favorendo, laddove necessario, l'incremento della
densificazione abitativa. Questo concetto individua gli elementi costitutivi
dell'ossatura del nuovo piano regolatore cittadino nella cintura perimetrale
del centro storico, nei quartieri particolari, nei centri di quartiere, nei
piani di quartiere e nella fascia dell'asse attrezzato nord-sud (cfr. rapporto
di pianificazione, pag. 25 e allegato F5). Quest'ultimo elemento, formato in
sequenza da via San _________, via _________, viale _________ e via _________,
tagliando longitudinalmente l'intera città, ne costituisce la spina dorsale,
quale asse principale di scorrimento. Sia per la sua ubicazione specifica, sia
per la necessaria compatibilità con le normative federali sull'inquinamento
fonico, esso diviene punto cardine di riferimento per l'insediamento prevalente
delle attività commerciali e amministrative, le quali risultano a diretto
contatto con i retrostanti comparti abitativi (cfr. rapporto di pianificazione,
pag. 35). La funzione residenziale risulta così concentrata e suddivisa in due
ampie fasce territoriali, di cui una si estende ad ovest fino al limite dato
dall'area mantenuta verde a ridosso della golena del _________, l'altra ad est,
comprendente il centro storico e la sua cintura perimetrale, fino alla fascia
collinare di _________ e _________. Individuate quindi le principali funzioni
all'interno del territorio cittadino e la loro conseguente localizzazione, per
garantire un corretto equilibrio e, laddove opportuna, una loro separazione,
oltre che per assicurare coerenza pianificatoria al concetto urbanistico testé
illustrato, sono state previste per ogni singola zona delle quote di SUL
abitativa minime, rispettivamente delle quote commerciali-amministrative
massime (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 16).
Il
quartiere San _________ è ubicato nella fascia territoriale abitativa est, fra
l'asse di scorrimento e il centro storico. Il concetto urbanistico ne rileva,
come pure in altri quartieri (via __________ e _________), l'importanza quale tipico
esempio di urbanizzazione residenziale della fine '800 inizio '900, i cui
elementi caratteristici ed ordinatori, quali il reticolo stradale, i muri e le
recinzioni, meritano di essere salvaguardati a valorizzazione della qualità
abitativa (cfr. rapporto di pianificazione pag. 24 e 35). Fra gli strumenti,
propri della disciplina urbanistica, atti a realizzare questi intendimenti
figurano le linee d'arretramento, di costruzione (con permesso o divieto di
contiguità), la qualità e la localizzazione delle aree inedificabili, i
parametri edificatori minimi, ecc.. Sull’interesse pubblico in genere delle
distanze dalle strade (arretramenti o allineamenti che siano), volte a
ridefinire e ristrutturare le adiacenze delle stesse, è inutile dilungarsi:
tali vincoli, noti ed applicati da lungo tempo, possono avere svariate
giustificazioni. In particolare tutelano la sicurezza della circolazione
stradale, assicurano la possibilità di attuare future correzioni stradali,
permettono uno sviluppo armonioso degli agglomerati, danno il necessario
respiro ai quartieri (aria, luce, tutela dalle immissioni), migliorano
l’estetica dei centri urbani, facilitano la creazione di aree verdi e spazi
riservati ai pedoni, contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita
della popolazione (DTF 109 Ib 116 e relativi rinvii; A. Scolari, Commentario,
ad art. 25 LE, n. 1026 segg.). Il piano regolatore può limitarsi a prescrivere
delle distanze minime dalle strade, imponendo delle linee di arretramento,
oppure stabilire un obbligo di costruire lungo le stesse, fissando le
cosiddette linee di costruzione o di allineamento (cfr. art. 13 cpv. 2 RLALPT).
Inoltre la regolamentazione delle aree di svago, di ricreazione o a verde deve
almeno prevedere che per gli edifici con più di sei appartamenti siano
riservate aree di una superficie minima pari al 15% della SUL utilizzata per
l'abitazione (cfr. art. 12 cpv. 2 RALPT). Quanto alla determinazione di una
percentuale di SUL da destinarsi alla residenza, costituisce anch'essa una
misura pianificatoria, oltre che di politica sociale, di interesse pubblico
preponderante, riconosciuta tale da una consolidata giurisprudenza (DTF 111 Ia
93, cons. 2 b, inoltre 112 Ia 268, cons. 2 b; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 99). Difatti, la conservazione della funzione abitativa permette di
rivitalizzare i centri urbani, diversifica le attività lavorative, favorisce il
mantenimento di pigioni accessibili e riduce il flusso del pendolarismo.
5.4.
Nel caso specifico, il quartiere San _________ è ubicato, come rilevato in
precedenza, a ridosso del centro storico e costituisce, quindi, una delle
componenti della sua cintura perimetrale. Questo quartiere rappresenta la prima
zona d'espansione urbanistica in tempi moderni della città. Esso si estende fra
l'omonima chiesa, la stazione e l'area delle officine FFS, ed è strutturato
secondo uno schema caro alla città borghese ottocentesca: la scacchiera, il cui
elemento di lettura è costituito dalla rete viaria organizzante un quadrilatero
(viale __________, via __________ __________ __________, via __________
__________ e via San _________), al cui interno si pone un crocicchio formato
dall'intersezione di via _________ di _________ e via __________. Il
sopralluogo esperito da questo Tribunale ha permesso di appurare che questa
zona costituisce un quartiere eminentemente residenziale. Pur essendo
parzialmente a contatto, sul lato di viale __________, con un'area a forte
flusso veicolare, che il Consiglio di Stato non ha approvato per motivi che qui
non interessa riassumere (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.2.4, pag. 31
segg.), nel suo interno non è attraversato da traffici importanti, risultando
quindi particolarmente tranquillo. Dal profilo della sostanza edilizia si è
accertata la presenza ancora massiccia di edificazioni originali, di mediamente
3 e 4 piani d'altezza (edifici a funzione abitativa risalenti ad un periodo che
va dalla fine del XIX fino alla prima trentina d'anni del XX secolo; a tale proposito
cfr. INSA, Inventario Svizzero di Architettura 1850-1920, _________, pag. 293
segg.), i cui caratteristici volumi cubici sono allineati e scadenzati
all'interno di giardinetti recintati con siepi, muri di pietra, inferriate in
ferro battuto, per la maggior parte originali e la cui fattura risulta di un
certo pregio. Situazione che si riscontra con ogni evidenza in via _________ di
_________, ove è ubicato il villino dei ricorrenti di 3 piani, edificato nel
1909, che, con la costruzione consorella adiacente, è perfettamente allineato
con gli altri edifici che danno sulla via e, come questi ultimi, delimitato da
un'inferriata a mezza altezza, sormontata da una siepe di sempreverde.
5.5.
Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano
regolatore, occorre riconoscere la sussistenza di un interesse pubblico alla
salvaguardia della tipologia di un quartiere come quello in esame. Per tutte le
ragioni esposte nel rapporto pianificatorio e riassunte nei considerandi
precedenti, il comparto costituisce un'area pregiata del territorio cittadino
che ben si presta all'originaria funzione abitativa, per la quale fu a suo
tempo progettato, essendo rimasto una piccola enclave di pace e tranquillità
nella cintura perimetrale del centro storico, risparmiata e schermata dai
flussi di traffico di viale della Stazione e di viale _________. La funzione
residenziale viene accentuata dal particolare equilibrio tra edificazioni a
contenuti architettonici di pregio e aree verdi piantumate ed è completata
dalle infrastrutture scolastiche, per la pratica dello sport e per il tempo
libero, che si trovano nelle immediate vicinanze. Le misure pianificatorie
messe in campo, correlate fra di loro, non fanno altro che rafforzare e
consolidare la tipologia delle costruzioni e la sistematica dei rapporti
spaziali tra proprietà privata e pubblica, ancora oggi riconoscibili,
determinanti la qualità residenziale del quartiere. In questo senso si
giustificano pienamente le linee di costruzione con divieto di contiguità,
l'obbligo di mantenere e, se del caso, ripristinare gli elementi di recinzione.
Fanno da corollario a questi vincoli: il divieto di edificare costruzioni
accessorie, in quanto estranee alla tipologia dei manufatti del quartiere; le
restrizioni sugli accessi veicolari e pedonali alla proprietà privata, poiché
occorre evitare la frammentazione degli elementi divisori fra area pubblica e
privata; l'obbligo di arredare a giardino le fasce a contatto con la via
pubblica con vegetazione indigena, giacché, oltre che per motivi di disegno
urbanistico e di miglioramento della qualità della vita, proprio a questo scopo
sono intese le linee di costruzione; infine, il limite massimo del 30%, invero
più che sufficiente, della superficie del fondo consentito per la pavimentazione
in duro, a garanzia del mantenimento a verde delle altre aree libere da
costruzioni. Tali vincoli si giustificano pure in considerazione dell'elevata
densità dei parametri edificatori (indice di sfruttamento di 1.00 e altezza
massima di 13,5 m) e dal fatto che le NAPR non prevedono, nella fattispecie, né
l'imposizione di un'area verde minima, né un indice di occupazione, che
determini un equilibrio fra aree edificate e non edificate (cfr. A. Scolari,
op. cit., ad art. 37 LE n. 1118): vi è indubbiamente un interesse pubblico a
definire e localizzare delle aree di stacco lungo le strade per mezzo di linee
di costruzione. Esse si rivelano conformi al principio pianificatorio, che
prescrive di inserire negli insediamenti spazi verdi e alberati (art. 3 cpv. 3
lett. e LPT).
Se
appare quindi assodato l'interesse pubblico a mantenere e a consolidare la
qualità abitativa del quartiere, occorre pure che tale funzione sia
effettivamente preservata, senza con ciò estromettere quelle attività
compatibili con la funzione residenziale che garantiscono un certo grado di
vitalità all'insediamento. Da ciò discende la scelta coerente del comune di
assegnare al quartiere San _________ una destinazione mista, istituendo nel
contempo una quota di SUL a protezione della residenza (cfr. rapporto di
pianificazione, pag. 16). Scelta più che legittima, considerata la progressiva
terziarizzazione del quartiere, rilevata per altro dagli stessi ricorrenti,
che, se non arginata e tenuta sotto controllo, porrebbe altrimenti in serio
pericolo la funzione naturale di questo comparto urbano. Con ciò, tuttavia, il
comune non preclude l'insediamento di attività lavorative, come per altro
avviene in altri settori residenziali della città. Difatti, sono ammesse quelle
attività amministrative o di servizio che sono compatibili con la destinazione
residenziale, come ad esempio studi medici, d'avvocatura, fiduciarie ecc., che
garantiscono quella ricchezza e varietà di relazioni umane che fanno viva e
vitale una città, senza per questo compromettere le peculiarità dalla zona.
Sono pertanto escluse le attività commerciali, il cui insediamento, essendo già
di per sé stesso scoraggiato dagli elementi strutturali e tipologici
(recinzioni e giardinetti a separazione dalle strade), non appare idoneo alla
natura pur sempre tranquilla che deve conservare questo quartiere. Queste
attività trovano per altro ampio spazio nei comparti ubicati nelle immediate
adiacenze del quartiere San _________. Difatti, più a monte, collegato da una
scalinata, corre il viale della Stazione, importante asse centrale del nucleo
storico e quindi sede deputata anche per le attività commerciali. Mentre ad
ovest del quartiere, è posto il viale _________, che, facente parte dell'asse a
forte traffico veicolare attraversante l'intera città, per questioni di
inquinamento fonico è destinato ad accogliere in prevalenza attività
commerciali ed amministrative a sgravio dei retrostanti quartieri residenziali.
È sicuramente d'interesse pubblico creare le premesse per equilibrare lo sviluppo
degli insediamenti in determinate parti del proprio territorio (art. 1 cpv. 2
lett. b e art. 3 cpv. 3 lett. a LPT). Tale obiettivo è stato d'altronde
perseguito con coerenza anche in altre zone dell'agglomerato urbano (vedi ad
esempio nel comparto via __________ e _________). In siffatte circostanze, la
riserva di una parte della SUL da destinare all'abitazione e l'esclusione di
alcune attività lavorative rivestono, dal profilo della garanzia della
proprietà, un eminente interesse pubblico.
È
indubbio che la limitazione delle attività lavorative nel quartiere San
_________ abbia per conseguenza di limitare la libertà di commercio. Il
proprietario che volesse destinare o locare l'intero immobile ad attività
amministrative o anche solo parzialmente ad attività commerciali non lo
potrebbe fare. Non è però contestabile che questa conseguenza, per altro non
particolarmente incisiva, è l'inevitabile corollario del provvedimento e non il
motivo trainante che l'ha posto in essere. La precedente disamina dimostra
incontrovertibilmente che lo statuto pianificatorio del quartiere San _________
non persegue alcun fine di politica economica, né i ricorrenti, tranne a
sollevare genericamente la censura, adducono elementi che dimostrino il
contrario. La regolamentazione in esame concede comunque l'insediamento di
alcune attività lavorative senza per contro istituire un grado esclusivo in
favore della sola residenza. In questo caso, viene soltanto preteso che nel
quartiere venga assicurata, nell'interesse pubblico, una quota minima da
destinare all'abitazione (50% della SUL), ritenuta la taglia contenuta del
comparto, le sue peculiarità e, non da ultimo, la sua vicinanza con aree più
idonee per accogliere il genere di attività vietate o limitate nello stesso.
- Verificata
la presenza di un interesse pubblico alle misure pianificatorie in
contestazione, occorre ora esaminare se, per rapporto alle circostanze
concrete, i vincoli così adottati dal comune risultano ragionevoli, attuabili e
sopportabili; segnatamente se non sacrificano sproporzionatamente l'interesse
privato contrapposto. Se così fosse, queste misure violerebbero il principio
della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). A tale proposito, i ricorrenti
sostengono che la quota del 50% di SUL riservata all'abitazione è
sproporzionata, ritenuto che nessun'altra zona del piano regolatore, né del
piano particolareggiato del centro storico, contiene norme altrettanto
restrittive.
6.1.
Innanzitutto, si considera come i vincoli in contestazione sono globalmente
necessari ed idonei al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico che il
comune si è prefissato, vale a dire la valorizzazione e il mantenimento delle
qualità peculiari del quartiere San _________ e la sua funzione preminentemente
abitativa. Come rilevato in precedenza, il nuovo ordinamento pianificatorio non
fa che consolidare una situazione tipologica già compiuta, che non necessita in
principio di essere attuata: gli edifici sono difatti, salvo alcuni casi
sporadici, tutti allineati, non sono contigui, dispongono di giardini e le
fasce adiacenti alle strade sono arredate a verde e recintate. Parimenti, la
quota minima abitativa del 50% è uno strumento idoneo e necessario per
salvaguardare la residenza laddove è già esistente, ma che rischia di essere sovrastata
da altre destinazioni, oppure laddove è necessario ristabilire un equilibrio
rottosi a suo sfavore, come si verifica per l'appunto in entrambi i casi nel
quartiere San _________. Nel caso specifico dei ricorrenti si rileva che il
loro edificio, oltre a incarnare perfettamente la tipologia della costruzione
che il piano ritiene di salvaguardare, rispecchia gli intendimenti
pianificatori anche dal profilo delle destinazioni, essendo il pian terreno
adibito a studio medico e gli altri due piani ad abitazione.
6.2.
Da ultimo, occorre esaminare se sussiste un rapporto ragionevole tra il
risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo
conseguimento. Occorre dapprima considerare che il nuovo ordinamento
pianificatorio ha considerevolmente aumentato i parametri edificatori di zona
rispetto al piano previgente: difatti, il fondo dei ricorrenti, che era incluso
in zona residenziale intensiva B2, è ora attribuito al comparto speciale Csp 1
comportante un incremento dell'indice di sfruttamento dello 0,2 (ora pari a 1)
e l'abolizione dell'indice di occupazione massimo del 25%, valore molto
restrittivo per una zona che si definiva intensiva. Nella fattispecie, un
edificio che tenesse conto delle linee di costruzione, delle distanze minime
dai confini (art. 6 cifra 2.1 NAPR: 5 m) e fosse di 4 piani di altezza (altezza
massima consentita: 13,5 m), esaurirebbe integralmente l'indice di sfruttamento
a disposizione. Di conseguenza, i vincoli in contestazione non pregiudicano le
potenzialità edificatorie del fondo dei ricorrenti, risultando così
proporzionati. Al cospetto di questi dati, pure la quota da riservare
all'abitazione risulterebbe a tutti gli effetti poco incisiva, in quanto ben 2
piani del suddetto edificio potrebbero essere adibiti alle destinazioni
extra-abitative consentite dall'ordinamento di zona.
-
In conclusione, l'ordinamento del quartiere San
_________ assoggettante il mapp. _________ non prefigura una violazione del
principio della proporzionalità. Pertanto, essendo giustificato da un
prevalente interesse pubblico, è conforme alla garanzia della proprietà e della
libertà economica sanciti dalla Costituzione federale.
-
La
controversa pianificazione nemmeno è costitutiva di una disparità di
trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.). Innanzitutto, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una
portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori.
Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora
prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare
differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi
per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con
il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve
fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001
n. 49 consid. 5a).
Ora,
in concreto, i motivi che fondano un trattamento particolare per il quartiere
San _________, dati dalla rilevanza delle sue peculiarità urbanistiche,
architettoniche, di taglia e d'ubicazione sono senza dubbio oggettivi e
ragionevoli, come vagliato nel dettaglio nei considerandi precedenti. Meritano,
pertanto, conferma. Va inoltre ritenuto che pure determinati quartieri, quali
via __________ e _________, di analoghe caratteristiche al quartiere San
_________, sono retti dall'art. 50 NAPR e da tutto ciò che ne consegue.
Inoltre, per ciò che riguarda la quota minima da destinare all'abitazione, il
piano regolatore prevede alcune zone nelle quali si applicano percentuali più
alte di quella lamentata dai ricorrenti; come ad esempio i Centri di quartiere
CQ (art. 49 NAPR) e –soprattutto - la zona residenziale intensiva (zona B, art.
44 NAPR), dove i 2/3, rispettivamente i 4/5, della SUL devono essere destinati
alla residenza.
-
Una
considerazione a parte merita l'art. 50 cifra 2.2 NAPR, che dispone l'obbligo
per le nuove costruzioni di riproporre l'ubicazione di quella "dell'edificio
precedente con l'allineamento sulle strade". I ricorrenti rilevano
un'incongruenza in questa norma, qualora l'edificio preesistente non fosse
allineato con la strada: la norma non chiarisce se determinante per il nuovo
stabile sia l'ubicazione dell'edificio preesistente o la linea di costruzione
lungo le strade. A tal riguardo questo Tribunale considera quanto segue. Se è
pur vero che la maggior parte degli edifici esistenti nel quartiere sono
perfettamente allineati sulle linee di costruzione tracciate nel piano del
traffico, almeno quattro edifici se ne discostano notevolmente. Nel loro caso
la norma risulta effettivamente poco chiara e contraddittoria. Tuttavia,
ritenuto che la linea di costruzione rappresenta un indubbio elemento
vincolante per la determinazione dell'ubicazione dei nuovi edifici e
considerato, per contro, che il riferimento all'ubicazione dell'edificio
preesistente, mancando nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore
un'indicazione specifica, non determina una superficie vincolata - quest'ultima
potrebbe oltretutto, in qualche caso, porsi in contrasto con la norma
determinante le distanze minime dal confine e fra edifici (cfr. art. 6 NAPR
applicabile in forza del richiamo esplicito dell'art. 50 cifra 2.1 NAPR) - tale
menzione non ha portata per quei fondi i cui edifici si discostano dalla linea
di costruzione. Il ricorso va pertanto accolto su questo punto e la risoluzione
del Consiglio di Stato annullata, nella misura in cui approva l'obbligo di
rispettare l'ubicazione dell'edificio preesistente. Gli edifici devono di
conseguenza rispettare solo la linea di costruzione con contiguità non ammessa
indicata nei piani.
-
I
ricorrenti mettono in seguito in discussione l'art. 53 NAPR, regolamentante i
posteggi, indubitabilmente la norma di attuazione del piano regolatore più
contestata. Dopo aver censurato in modo affatto generico, e pertanto
irricevibile, la limitazione dei posteggi che possono, rispettivamente, devono
essere eseguiti nella zona Csp, essi contestano la cifra 8 delle norma, che
prevede l'obbligo di eliminare i posteggi eccedenti il numero consentito dalla
stessa. Invocano una lesione della protezione della situazione di fatto
(Besitzstandsgarantie).
10.1. L'obbligo di costruire dei posteggi
sulla proprietà privata, sancito all'art. 53 NAPR, costituisce, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, una restrizione della proprietà che vincola il proprietario ad una prestazione.
Quest'obbligo non viene talora avvertito come tale dal proprietario, ma
piuttosto come un'opportunità. Il numero dei posteggi al servizio di una
costruzione può essere, a sua volta, limitato per motivi di interesse pubblico
preponderanti (cfr. Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 29 LALPT n.
267 seg. con rinvii).
La cifra 1 dell'art. 53 NAPR stabilisce che
nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione di
edifici esistenti devono soddisfare il fabbisogno di posteggi su area privata
fissato dalla stessa.
Punto
di partenza è il cosiddetto fabbisogno teorico, ovvero il numero di posteggi -
di principio - necessari. Questo è determinato come segue - per quanto qui può
interessare - alla cifra 3.2 della disposizione: per abitazioni, 1 posto auto
ogni 100 mq di SUL o frazione eccedente, comunque almeno 1 posto auto per
appartamento; per abitazioni monofamiliari è autorizzato un posteggio
supplementare (lett. a); per uffici, negozi e laboratori, 1 posto auto ogni 50
mq di SUL (lett. b); per le attività produttive di tipo
artigianale-industriale, 1 posto auto ogni 2 addetti o 500 mc di volume
edificato (lett. c); per ristoranti, caffè, bar, e simili, 1 posto auto ogni 10
mq di SUL (lett. d); per alberghi, motel, pensioni e simili, 1 posto auto ogni
camera (lett. e).
Il
numero di posteggi realizzabile (numero massimo) è invece definito, per le
singole zone, alla cifra 3.3 della norma, tenendo conto del carico accettabile
sulla rete stradale, dell'impatto ammissibile sull'ambiente e degli aspetti
urbanistici (cfr. cifra 3.1). Questa fissa anche il numero di posteggi da realizzare
(numero minimo).
La
cifra 8 dell'art. 53 NAPR prevede infine l'obbligo di eliminare i posteggi
eccedenti il numero consentito dalla stessa. I posteggi eccedenti possono
essere mantenuti mediante aggravio di un "malus" sull'indice di
sfruttamento del fondo, in ragione di 25 mq per ogni posto auto. L'eliminazione
dei posteggi in eccesso - stabilisce il capoverso 3 di questa cifra - viene
attuato attraverso una specifica ordinanza, contestualmente alla messa in
funzione dei posteggi pubblici ed ai rispettivi raggi di influenza.
10.2.
Il Consiglio di Stato ha respinto le censure rivolte all'art. 53 cifra 8 NAPR,
adducendo che l'obbligo di eliminare i posteggi sorge solo quando viene
inoltrata una domanda di costruzione. In buona sostanza esso ha pertanto, in
realtà, accolto in larga misura le contestazioni mosse dagli insorgenti contro
la disposizione in oggetto. Le conclusioni del Consiglio di Stato, nella misura
in cui possono ancora essere oggetto di contestazione in questa sede, non
possono tuttavia essere completamente condivise.
10.3.
Ai fini del giudizio non appare anzitutto necessario prendere posizione sulle
censure sollevate dai ricorrenti, ma in particolare sull'asserita violazione
della protezione della situazione di fatto (Besitzstandsgarantie).
Quest'obiezione non è peraltro priva di pregio, dal momento che in un inciso di
un recente giudicato il Tribunale federale ha lasciato intendere, richiamandosi
proprio a questo principio, che non è lecito pretendere la diminuzione del numero
dei posteggi di impianti esistenti, ma solo di quelli nuovi (DTF 125 II 129,
consid. 10b, pag. 150 in fine, criticata, su questo argomento, da Alain
Griffel, Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, Zurigo 2001, n.
47 a piè di pag. 374). In effetti - com'è appena stato spiegato - già il
Consiglio di Stato, in veste di autorità di approvazione, ha drasticamente
ridimensionato la portata della disposizione, adducendo che l'obbligo di
eliminare i posteggi esistenti sorge solo quando viene inoltrata una domanda di
costruzione. Questa considerazione impone tuttavia una precisazione, nel senso
che - in quest'ordine di idee - il vincolo di eliminazione dei posteggi può
nascere al più, a titolo di coerente completamento, a seguito di interventi che
implicano l'obbligo di realizzare dei posteggi secondo la nuova normativa,
ovvero di quegli interventi indicati alla cifra 1 dell'art. 53 NAPR: nuovi
edifici, ricostruzioni, ampliamenti, cambiamenti di destinazione. Una
costruzione che viene modificata al punto tale da dover essere assimilata ad un
nuovo edificio non beneficia difatti più della protezione della situazione di
fatto e deve, pertanto, ossequiare il nuovo diritto: può, di conseguenza,
essere oggetto di una riduzione del numero dei parcheggi conforme a
quest'ultimo (cfr. Haas, Staats- und verwaltungsrechtliche Probleme bei der
Regelung des Parkierens von Motorfahrzeugen auf öffentlichem und privatem
Grund, insbesondere im Kanton Bern, tesi, Berna 1994, cifra 8.1.3, pag. 102
seg., con rinvii). Tutti gli altri propositi edilizi sul fondo, ancorché
assoggettati a licenza, non possono invece dar luogo ad un ricalcolo del numero
dei posteggi ammissibili secondo il nuovo diritto finalizzato alla soppressione
di quelli in esubero rispetto a quest'ultimo. A maggior ragione, come ha già
stabilito il Governo nel giudizio impugnato - e, pertanto, non può nemmeno
essere oggetto di contestazione e di giudizio in questa sede - l'obbligo di
eliminazione dei posteggi non entra in linea di conto nei confronti dei proprietari
che non realizzano interventi edilizi sul loro fondo. Nel caso in esame, poi,
il piano del traffico della città di _________ non fornisce i dati concernenti
ubicazione e quantitativo dei posteggi pubblici (e privati ad uso pubblico) da
mantenere, realizzare o sopprimere: il Consiglio di Stato li ha sollecitati,
esigendo la presentazione di una variante del piano regolatore (cfr.
risoluzione impugnata, pag. 41 seg.), in modo da potersi poi esprimere in
merito alla loro approvazione. Non sussistono pertanto nemmeno delle
informazioni attendibili, a livello di piano regolatore, circa la reale
possibilità di mettere a disposizione un numero adeguato di posteggi pubblici
che potrebbe eventualmente legittimare la riduzione generalizzata del numero
dei posteggi privati, ovvero nei confronti di tutti i proprietari ed
indipendentemente dall'esecuzione di un qualche intervento edile sul fondo,
prospettata dall'art. 53 cifra 8 capoverso 3 NAPR. Già per questo semplice
motivo quest'ultimo capoverso non potrebbe essere tutelato con riferimento alle
esigenze della base legale e dell'interesse pubblico. Non meraviglia pertanto
che il municipio si associ alla domanda di annullare l'intera cifra 8, viste le
difficoltà cui è stato subito confrontato nel tentativo di attuarla sotto
questo specifico aspetto. Si impone pertanto l'annullamento del terzo capoverso
della cifra 8 dell'art. 53 NAPR, di modo che risulti immediatamente che
l'obbligo di eliminare i posteggi in eccedenza possa concernere solo i casi
contemplati alla cifra 1 della stessa disposizione.
- Da
ultimo, i ricorrenti contestano l'art. 59 NAPR, norma generale in materia di
deroghe alle disposizioni pianificatorie contenute nelle NAPR. Essi non
censurano tale disposizione nella misura in cui, realizzate le condizioni
cumulative poste alla cifra 2 della stessa, autorizza il municipio a concedere
una deroga ove una situazione particolare lo richieda. Con ciò si consente di
temperare la rigidità delle norme e di risolvere situazioni, nell'interesse
stesso della pianificazione, che spesso richiedono soluzioni specifiche. Gli
insorgenti si aggravano contro la possibilità concessa al municipio d'imporre
deroghe, sancita dalla cifra 1. Oltre a ritenere tale disposto un non senso
giuridico, essi lamentano una violazione del principio della legalità, della
separazione dei poteri e della sicurezza del diritto.
11.1.
Il Consiglio di Stato ha approvato la norma comunale e respinto le censure
ricorsuali argomentando che la facoltà concessa al municipio di imporre deroghe,
quindi di discostarsi esso stesso dalle regole, costituisce un parallelismo
formale a tutela dell'interesse pubblico, qualora l'applicazione delle NAPR, in
un caso concreto, non dovesse corrispondervi. Il Governo osserva che anche in
questo caso l'esecutivo comunale sarebbe tenuto a rispettare le condizioni
cumulative dell'art. 59 cifra 2 NAPR.
11.2.
Il Tribunale non può condividere l'opinione dell'Esecutivo. L'istituto della
deroga ha lo scopo di consentire eccezioni quando una rigida applicazione del
regime ordinario si riveli eccessivamente gravosa per il singolo senza che
l'interesse pubblico o quello dei vicini lo giustifichi. Con questo istituto si
introduce un elemento di flessibilità al fine di evitare che, in singoli casi,
la legge divenga inutilmente rigorosa e quindi ingiusta (A. Scolari, op. cit.,
ad art. 2 LE, n. 692 segg.). Trattasi quindi di eccezioni in favore di coloro
ai quali l'ordinamento pianificatorio impone delle restrizioni rivelatesi
troppo gravose: l'autorità d'applicazione, il municipio, è quindi chiamata, a
determinate condizioni e con un certo potere di apprezzamento, a porvi rimedio.
Ben diverso è il quadro che istituisce la norma contestata, che, concedendo la
facoltà al municipio d'imporre deroghe, gli consentirebbe di inasprire il
regime giuridico, estendendo quindi le restrizioni che il piano già impone, o
addirittura di adottarne delle nuove, ad ulteriore sfavore di coloro che ne
sono assoggettati, invertendo con ciò i termini dell'equazione. L'istituto
della deroga non permette tuttavia all'autorità di imporre al singolo degli
obblighi che non sono già prescritti dall'ordinamento giuridico (cfr. Ruch,
Commentario LPT, ad art. 23 n. 12). In realtà, quindi, nella misura in cui
conferisce al municipio la facoltà di imporre delle deroghe, l'art. 59 cifra 1
NAPR rappresenta una inammissibile delega generale in favore dell'esecutivo di
creare, caso per caso, dei vincoli non previsti dal piano regolatore. Di
conseguenza, le censure dei ricorrenti vanno accolte e il passaggio "o
imporre" deve essere espunto dall'art. 59 cifra 1 NAPR.
- Il
ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio e le
spese devono essere poste carico degli insorgenti proporzionalmente al grado di
soccombenza (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono commisurate al successo
dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§
La risoluzione ________ottobre 2001 (n._______)
con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di _________ è
annullata nella misura in cui approva l'art. 53 cifra 8 capoverso 3 NAPR, i
passaggi "quelle dell'edificio precedente con" dell'art. 50
cifra 2.2 NAPR e "o imporre" dell'art. 59 cifra 1 NAPR.
2.I ricorrenti sono condannati al pagamento
in solido delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 1'500.-
(millecinquecento). Il comune di _________ è condannato a versare ai ricorrenti
fr. 500.-- (cinquecento) per ripetibili.
- Intimazione
a:
- _________ _________, ____________________,
_________, ____________________, _________
_________, ____________________, _________ _________,
rappr. da avv. __________
_________, __________
__________ __________,
Municipio di
_________, __________
__________o, 6500 _________
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona
Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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