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Numero d'incarto:
90.2000.84
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00084
Lugano
16 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2000 di
__________ e __________ __________, __________ __________,
contro
la decisione __________ marzo 1999 del Gran
Consiglio approvante il Piano generale relativo alla correzione della strada
cantonale (__________e la costruzione del nuovo valico del __________,
nell’ambito del _________ - __________ __________;
visto la risposta 16 maggio 2001 dei Servizi Generali
del DT;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il
PG qui impugnato prevede la costruzione di un nuovo valico doganale in località
Il , in territorio del Comune di __________ e la correzione della
strada cantonale () tra __________ __________ e il valico in
questione. Come tale, forma parte integrante del Piano dei trasporti del
__________ (_________), integrato nel Piano direttore cantonale (PD) attraverso
la scheda di coordinamento no. ., approvata dal Consiglio
federale il 20 dicembre 2000.
Le
opere contemplate dal PG in esame sono comprese nel progetto “Potenziamento
Ferrovia __________ - __________ __________ ”, suddiviso in due parti.
La
prima comporta gli interventi sulla ferrovia compresi tra __________ __________
e __________ e segue la procedura federale di approvazione dei piani dalla
Legge federale sulle ferrovie (LFer). Organo competente è l’Ufficio federale
dei trasporti (UFT) che ha autorizzato l’estensione dell’applicazione della
procedura alle opere stradali integranti il potenziamento della ferrovia. Vi
fanno parte la demolizione del viadotto e del ponte doganale attuali.
La
seconda parte concerne invece le opere previste dal qui impugnato PG.
b. I ricorrenti, premesso che non esiste una convenzione con lo Stato
Italiano e sottolineato anzi la ferma opposizione del comune di __________
__________ __________ a parte dei progetti (demolizione del ponte attuale),
negano che i progetti esposti risolvano il problema della viabilità del
__________ __________, la cui origine è a monte (v. ingorghi quotidiani da Agno
alla stazione __________, a __________) e fanno valere che, perdendo la
frontiera, il comune di __________ __________ perderà sicuramente d'importanza.
Ne deriverà presumibilmente "un isolamento commerciale, sociale ed
economico delle 2 comunità".
In
conclusione i ricorrenti si riservano di chiedere adeguate indennità
risarcitorie qualora la loro proprietà al mapp. __________di __________
__________ risultasse svalorizzata dalla realizzazione del progetto. Si
dichiarano favorevoli per uno svincolo al __________ riservato al traffico
pesante e di transito, ma ritengono che __________ __________ debba "mantenere
un collegamento stradale, anche se di dimensioni ridotte, con __________
__________ __________ Italia e che un accordo con l'Italia sia indispensabile".
c. Nell’udienza del 19 giugno 2001 i ricorrenti precisano che il
ricorso non è da intendere come ricorso vero e proprio ma ha lo scopo di
ribadire i concetti e le prese di posizione già espresse nella sede competente.
in diritto
- Il
TPT, istituito dalla legge 18 maggio 1992 quale Camera della pianificazione del
territorio “che giudica le contestazioni attribuitale dalla legge”, è
competente giusta l’art. 49 LALPT a decidere i ricorsi in materia di PUC.
Dal
canto suo l’art. 13 LStr. del 23.3.83, modificata il 6.2.9.95 con entrata in
vigore il 15.3.95, dichiara applicabile ai piani generali delle strade (PG) la
procedura prevista dalla LALPT per i piani di utilizzazione cantonali (PUC).
Competente a decidere i ricorsi contro i PG è dunque il TPT.
Per
contro l’autorità ricorsuale in materia di progetti definitivi soggetti alla
LFerr è l’UFT.
- La
legittimazione ricorsuale dei qui insorgenti, cittadini attivi del comune di
__________ __________ toccato dai provvedimenti impugnati, è data dall'art. 49
cpv. 3 lett. b LALPT, applicabile per il rimando dell’art. 13 LStr.
Contrariamente
all'opinione espressa dai Servizi Generali nelle loro osservazioni, non
occorre, a norma del citato disposto, un interesse degno di protezione. L'art.
49 cpv. 3 lett. b LALPT apre all'impugnazione dei PUC e quindi dei PG l'actio
popularis che l'art. 35 LALPT prevede in materia di PR.
- Nella misura in cui il ricorso lamenta gli effetti della
demolizione del viadotto doganale e l’abbattimento del ponte attuale, non è
ricevibile in questa sede per mancanza di oggetto. I provvedimenti in questione
sono previsti non dal PG ma dal Progetto definitivo relativo al potenziamento
della ferrovia __________ - __________ __________. Contro di esso i qui
insorgenti hanno già fatto valere le loro ragioni presentando opposizione
presso l’autorità competente, l’Ufficio federale dei trasporti. E’ quella in
effetti la procedura e la sede di rito.
Nella
misura in cui non costituisce, per dichiarazione degli stessi insorgenti, un
ricorso vero e proprio, ma la rienunciazione in questa sede delle critiche e
delle raccomandazioni formulate presso le istanze competenti, il gravame non
può dar luogo a giudizio, questo presupponendo la contestazione di una precisa
decisione (o provvedimento pianificatorio) e la formale domanda di modificarli
rispettivamente annullarli.
Quanto
alle indennità per eventuale perdita di valore della proprietà sono da far
valere nella procedura di espropriazione.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse di giudizio.
-
Intimazione: -
__________ e __________ __________, __________ __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Dipartimento del territorio,
amministrazione immobiliare e strade
nazionali, Bellinzona
Tribunale della
pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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