AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.79
Data decisione, Autorità:
21.01.2002, TPT
Incarto n.
90.2000.00079
Lugano
21 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2000 di
SA, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n°
__________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR
di __________ (____________________),
viste le
osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11
maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento
del territorio,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il
PR di _________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il
13 settembre 1977 con risoluzioni n. _________ e _________. Integrato da alcune
varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in seguito
sottoposto a revisione generale (PR 97) adottata dal Consiglio comunale nella
seduta del 23 novembre 1998.
b. Contro
il nuovo PR è insorta davanti al Consiglio di Stato la _________ SA,
proprietaria delle particelle n. _________, _________ RFD di _________, ubicate
in località -, e di quella n. _________, sita in località
albergo _________.
Per ciò
che concerne i mapp. n. _________ e _________, entrambi contigui, si oppone
alla formazione prevista dal PR di un viale alberato lungo via _________,
laddove confinano i suoi fondi. Ritenendo tale misura essenzialmente
paesaggistica e di natura meramente estetica, ne contesta l'interesse pubblico.
Denuncia inoltre il pregiudizio che l'alberatura comporterebbe sia agli utenti
della strada, sia a quelli dei suoi fondi: nel primo caso, ad esempio, lamenta
la riduzione della visibilità del campo stradale, nel secondo, l'intralcio delle
manovre di accesso e di fuoriuscita dai fondi per i veicoli pesanti e
l'immissione indesiderata di fogliame. Rileva da ultimo che la larghezza
insufficiente dei marciapiedi impedisce di accogliere convenientemente i filari
alberati. Ciò comporterebbe necessariamente un loro allargamento a scapito
della larghezza del campo stradale, che porrebbe via _________ in evidente
contrasto con la propria funzione di strada di raccolta. Chiede pertanto
l'esclusione del viale alberato su via _________, con la conseguente rettifica
dei piani interessati.
In merito
invece al mapp. n. _________ l'insorgente si oppone al vincolo di destinazione
alberghiero-turistica sancito dal nuovo PR.
c. Con
decisione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato il PR e accolto il
ricorso ai sensi dei considerandi relativamente alla part. n. _________. Per
quanto concerne invece l'opposizione al viale alberato, il Governo ha respinto
il ricorso con motivazioni che verranno in seguito riprese, nella misura del
necessario, nei considerandi di diritto.
d. La
_________ SA è insorta al TPT con atto di ricorso 11 dicembre 2000 contro la
decisione del Consiglio di Stato, nella misura in cui conferma il vincolo di
viale alberato. Riproponendo nella sostanza le censure e le argomentazioni già
sollevate in prima istanza, lamenta inoltre la carenza di motivazione della
decisione impugnata e la conseguente violazione del diritto di essere sentita.
e. Nelle
rispettive risposte, il comune e la Divisione della pianificazione territoriale
del Dipartimento del territorio concludono per la reiezione del gravame.
f. In
data 25 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale
il patrocinatore della ricorrente e il comune hanno convenuto di sospendere la
procedura, al fine di verificare se vi fosse spazio per una transazione in
merito alla questione litigiosa.
g. Il
26 giugno 2001 il Tribunale ha proceduto d'ufficio ad una visita dei luoghi.
h. Con
scritto 27 luglio 2001 la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di
riconfermare integralmente il proprio gravame.
in
diritto
- La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG,
introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei
fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di
Stato (cpv. 4 lett. c).
La
legittimazione attiva della ricorrente, già insorta in prima sede, per gli
stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT).
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
-
In
ordine, la ricorrente lamenta la motivazione carente della decisione impugnata.
A tal proposito si osserva che corrisponde ai principi generali del diritto
pubblico e in particolare al diritto di essere sentito, che i motivi della
decisione debbano essere noti all’interessato. “S’egli infatti non conosce i
fatti e le norme ritenute decisive dall’autorità decidente non potrà spesso
farsi un quadro dell’effettiva portata della decisione. Per di più non potrà
adeguatamente impugnarla, giacché né lui né l'autorità ricorsuale avranno gli
elementi per controllarne la fondatezza“ (DTF 98 Ia 460 ss, trad. ns.). In
linea con questo principio, l’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo
dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per
giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli
argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi
ai punti essenziali ai fini del giudizio (cfr. DTF 112 Ia 110). E’ quanto è
avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee
essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e confermato, malgrado
le censure ricorsuali, il vincolo di filare alberato lungo via _________. Ciò è
bastato d’altronde alla ricorrente per presentare un più che circostanziato
ricorso.
-
Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e rife_________).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il
diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna.
Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Il TPT
non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è
impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo
contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art.
38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Giusta
l'art. 75 della Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per
assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità
del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato
all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e
valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una
procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e
partecipazione democratica (art. 4 LPT). ). Il PR disciplina l'uso ammissibile
del suolo (art. 14 segg. LPT) e attua il contenuto del PD, rendendolo
vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Compito fondamentale del PR è
la delimitazione delle zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2
LPT).
Ai sensi dell’art. 26 LALPT, un PR si compone di un rapporto di
pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un
programma di realizzazione.
Le
rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici (art. 28 LALPT). In particolare esse fissano la
rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con
la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i
sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Fissano inoltre
i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in
particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei
contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio
storico-culturale o della vista panoramica (art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT).
Il
vincolo in contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed
esplicita.
- Una
restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base
legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è
particolarmente grave, DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un
interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità,
non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena
indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia
249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nel caso
di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale
istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze
giurisdizionali del TPT. Risolto al considerando precedente il quesito della
base legale, rimane dunque da esaminare nella fattispecie se il vincolo di
alberatura impugnato è sorretto da un eminente interesse pubblico e, in caso di
risposta affermativa, se la restrizione della proprietà è proporzionata al fine
perseguito. A tale proposito va sottolineato che in linea generale è pubblico
l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua parte
significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle
sue funzioni. Si può dire che v'è interesse pubblico ad un provvedimento di
pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno
importante, chiaramente recepito dalla collettività (cfr. G. Müller,
Commentaire de la Const. féd., art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere
sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
5.1 Innanzitutto,
occorre rilevare che il comune di _________, allo scopo di consolidare la
prevalente funzione residenziale sino ad ora svolta in ambito regionale, ha
adottato con il nuovo PR alcuni obiettivi e indirizzi pianificatori intesi a
migliorare la qualità di vita, l'aspetto urbano e la rivalorizzazione degli
ambienti esistenti (rapporto di pianificazione pagg. 26 a 29). Fra gli
strumenti atti a concretizzare questi intendimenti vi sono i viali alberati e
le piantagioni, che, oltre a caratterizzare i diversi quartieri con un nuovo
disegno urbano degli spazi pubblici, svolgono una funzione di recupero
paesaggistico e naturalistico (habitat per diverse specie animali ed assi di
collegamento ecologico, cfr. rapp. di pianificazione pag. 31) finalizzata a
creare un ambiente urbano più vivibile per gli abitanti __________.
Gli
interventi più importanti riguardano le tratte di via __________ e via
__________, dove è prevista una piantumazione di alberi su entrambi i
marciapiedi ai lati della carreggiata stradale, al fine di trasformarle in
viali alberati. Per contro, lungo le strade che costituiscono nel complesso gli
assi di scorrimento interno, rispettivamente di penetrazione del tessuto
cittadino, l'alberatura è prevista su di un lato, all'esterno del marciapiede,
sulla proprietà privata, come per l'appunto è il caso che riguarda via _________.
Comune e
Consiglio di Stato sottolineano di conseguenza come l'alberatura contestata non
possa essere considerata come mero elemento estetico puntuale, bensì ritenuta
quale intervento essenziale in termini di funzionalità e di assetto urbanistico
dell'intera tratta stradale menzionata, che contribuisce significativamente a
riqualificare funzionalmente il tessuto edilizio del comparto in cui è
inserita.
Non va
difatti trascurato che il comparto -, lambito e circoscritto
su tutto il fronte ovest da via _________, presenta un certo degrado per la
presenza promiscua di edifici a carattere residenziale ed artigianale, della
linea ferroviaria e, più discosto, del tracciato autostradale. Nonostante il
Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, abbia preannunciato di non
approvare la destinazione d'uso a residenziale semi-intensiva R4 - intenzione
poi confermata con risoluzione n. __________del 26 giugno 2001 -, ha comunque
riconosciuto gli importanti contenuti residenziali presenti nel comparto, di
cui il comune dovrà tener conto nell'allestimento della variante.
5.2 A
fronte di quanto precede, occorre riconoscere nella fattispecie la sussistenza
di un interesse pubblico alla formazione di un filare alberato lungo via
_________, che, caratterizzando in modo marcato il prospetto dell'asse
stradale, contribuisce alla qualifica e al recupero urbano dell'area
circostante. Questa misura garantisce inoltre un adeguato stacco dalla strada e
si rivela conforme al principio pianificatorio, che prescrive di inserire negli
insediamenti spazi verdi e alberati (art. 3 cpv. 3 lett. e LPT).
5.3 Verificata
la presenza di un interesse pubblico alla misura in contestazione, occorre ora
esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, il vincolo così adottato
dal comune risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non
sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto. Se così fosse,
il vincolo violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 400).
Come si
rileva dai piani, la misura prospettata è senz'altro idonea al raggiungimento
dello scopo prefisso. In concreto, va precisato che il filare alberato lungo
via _________, esteso ca. 800 ml, sarà realizzato con messa a dimora di alberi
nell'area compresa tra il confine stradale e le linee di edificazione (art. 14
cpv. 1.1 NAPR): area che nella fattispecie è profonda almeno 4 ml, dato che,
mancando queste linee nel piano, le costruzioni devono rispettare per lo meno
questa distanza dal confine (attuale o previsto dal PR) tra proprietà pubblica
e privata (art. 9 cpv. 4 NAPR). E' vero che in un caso isolato, proprio sul
mappale della ricorrente (n. _________ RFD), l'edificio subalterno D potrebbe
intralciare l'esecuzione concreta dell'opera, data la sua vicinanza alla
strada. Ciò costituisce tuttavia un effetto marginale, giacché ostacolati
sarebbero soltanto ca. 20 ml di alberatura su complessivi 800 ml.
In
aggiunta al fatto che, salvaguardata la possibilità della messa a dimora di
alberi e rispettate le prescrizioni del PR, l'area oggetto della misura rimane
a tutti gli effetti usufruibile dal privato, anche per il calcolo delle
quantità edificatorie (cfr. art. 14 cpv. 1.3 NAPR), il vincolo all'esame, oltre
che effettivamente idoneo a raggiungere lo scopo di riqualifica urbana
ricercato, risulta pure oggettivamente ragionevole.
La
ricorrente teme che l'alberatura possa arrecare intralcio agli accessi, in
special modo a quelli della particella n. _________ RFD, già utilizzata come
piazzale di manovra e di posteggio. A tal riguardo si osserva che oggetto di
questa procedura è la pianificazione del filare alberato lungo via _________,
non la sua esecuzione che sarà di pertinenza, con la definizione di tutti i
dettagli connessi, di una ulteriore e successiva procedura: in tale sede si
dovrà in particolar modo tener conto degli accessi ai fondi privati e operare
di conseguenza la scelta delle specie arboree che si intende utilizzare, le
loro dimensioni, l'ubicazione, nonché la cadenza della piantumazione.
Pure di
pertinenza della fase di realizzazione risulta la tematica relativa alla
sicurezza stradale. Per ciò che concerne la fase pianificatoria, oltre a non
risultare dagli atti alcun preavviso sfavorevole in questo senso della
competente autorità cantonale, già sin d'ora si può affermare che la prevista
piantumazione di alberi, già per il fatto che si svilupperà a lato del
marciapiede, sulla proprietà privata, quindi con un certo margine dalla
carreggiata stradale, consentirà senz'altro di formulare una soluzione
esecutiva compatibile con il grado di sicurezza che una strada deve garantire
ai propri utenti.
Infine,
in merito alla caduta e alla sedimentazione delle foglie sul fondo dei privati,
questo Tribunale, ben comprendendo quali disagi ciò possa comportare per la
ricorrente, osserva che giusta l'art. 14 cpv. 1.2 NAPR "le spese
risultanti (dal vincolo di alberatura), compresa la manutenzione, sono a
carico del Comune".
5.4 In
conclusione, le circostanze dinanzi descritte non prefigurano una violazione
del principio della proporzionalità. Pertanto, essendo la misura pianificatoria
all'esame giustificata da un prevalente interesse pubblico il ricorso deve
essere respinto.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
La
ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 800.- (ottocento).
-
Intimazione: -
avv. __________ __________, ____________________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster