AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.75
Data decisione, Autorità:
19.07.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00075
Lugano
19 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del __________ dicembre 2000
di
__________, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n°
__________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR
di __________ (____________________),
viste le
osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11
maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento
del territorio,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il
PR di _________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il
13 settembre 1977 con le risoluzioni n. _________ e _________. Integrato da
alcune varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in
seguito sottoposto a revisione generale (PR 97) adottata dal Consiglio comunale
nella seduta del 23 novembre 1998.
b. Contro
il nuovo PR è insorto il 3 marzo 1999 davanti al Consiglio di Stato il signor
_________ _________, proprietario del mapp. n. _________ RFD di _________, sito
in località _________, di superficie 4'380 mq e libero da costruzioni,
contestando l'attribuzione del proprio fondo alla zona agricola e postulandone
quindi l'inclusione nella zona residenziale R2.
c. Con
decisione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato il PR 97 e
respinto il ricorso del signor _________ con motivazioni che verranno in seguito
riprese, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
d. Dissentendo
da tale decisione, il signor _________ si è aggravato al TPT con ricorso
__________dicembre 2000. Riprendendo e ampliando le argomentazioni di prima
istanza, il ricorrente censura in ordine la motivazione carente e il mancato
esperimento del sopralluogo. Nel merito, fa notare che il suo terreno, oltre ad
essere completamente urbanizzato e perfettamente idoneo all'edificazione, è
inserito in un comparto ampiamente edificato, risultando di conseguenza
inidoneo all'agricoltura. In questo senso lamenta una disparità di trattamento
rispetto ai fondi viciniori che sono già stati edificati. Contesta inoltre
l'affermazione secondo la quale il piano delle zone edificabili sarebbe
sovradimensionato: il Consiglio di Stato sarebbe giunto a tale conclusione
sulla base di dati relativi alla popolazione poco aggiornati e non ufficiali.
Da ultimo, rileva che l'esclusione dalla zona edificabile per questioni di
ordine fonico non è pertinente, dato che la legislazione federale in materia
prescrive l'obbligo, a carico di chi inquina, di realizzare alla fonte gli
interventi per limitare le immissioni.
e. Nelle
rispettive risposte, il Comune di _________ aderisce di principio al ricorso,
rimettendosi tuttavia alla decisione di questo Tribunale, mentre che la
Divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del Territorio
chiede l'integrale reiezione dell'impugnativa.
f. In
data 25 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio: le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale e a presentare conclusioni.
g. Il
26 giugno 2001 il Tribunale ha proceduto d'ufficio ad esperire un sopralluogo.
in diritto
- La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG,
introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei
fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di
Stato (cpv. 4 lett. c).
La
legittimazione attiva del ricorrente, già insorto in prima sede, per gli stessi
motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- In
ordine
2.1 Il
ricorrente lamenta la motivazione carente della decisione impugnata, laddove il
Consiglio di Stato ha reputato inutile la disamina di alcune censure
ricorsuali, come ad esempio la tematica relativa alle immissioni foniche.
A
proposito si osserva che corrisponde a principi generali del diritto pubblico e
in particolare al diritto di essere sentito, che i motivi della decisione
debbano essere noti all’interessato. “S’egli infatti non conosce i fatti e
le norme ritenute decisive dall’autorità decidente non potrà spesso farsi un
quadro dell’effettiva portata della decisione. Per di più non potrà
adeguatamente impugnarla, giacché né lui né l'autorità ricorsuale avranno gli
elementi per controllarne la fondatezza“ (DTF 98 Ia 460 ss, trad. ns.). In
linea con questo principio, l’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo
dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per
giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli
argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi
ai punti essenziali ai fini del giudizio (cfr. DTF 112 Ia 110). E’ quanto è
avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee
essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso, malgrado le
censure ricorsuali, la mancata assegnazione della proprietà dei ricorrenti alla
zona edificabile. Ciò è d’altronde bastato al signor _________ per presentare
un più che circostanziato ricorso.
2.2 Per
quanto attiene al mancato esperimento del sopralluogo, che comporterebbe
parimenti una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, si
rileva che l'estensione di tale diritto viene così circoscritta: “Il diritto
di essere sentito - inteso in senso lato - serve da un lato all’accertamento
dei fatti e costituisce, dall’altra, la facoltà per il cittadino di partecipare
all’emanazione di una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica, e
permette, segnatamente, prima che venga adottata una decisione, di offrire
mezzi di prova relativi a fatti rilevanti o per lo meno di esprimersi sul risultato
dell’assunzione delle prove quando ciò sia idoneo a influenzare la decisione da
emanare" (DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvii). L’estensione del diritto
viene definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale. Se tale tutela
risulta insufficiente, si applicano le regole procedurali deducibili
direttamente dall’art. 29 Cost. che garantiscono al cittadino diritti di difesa
minimi in ogni vertenza.
Come già
esaminato sopra, nella fattispecie il ricorrente ha potuto proporre in questa
sede tutte le sue censure e sostanziarle ampiamente. Esse sono di natura a
poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. E’ censurato in
particolare l’interesse pubblico della mancata attribuzione del mapp. n°
_________ RFD alla zona edificabile e una violazione del principio della parità
di trattamento; il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla base legale,
sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto del principio
dell'uguaglianza, ecc., temi tutti che rientrano nel suo potere cognitivo. E'
privo di rilevanza in questo contesto che il Tribunale non disponga del
sindacato di opportunità. Orbene, nelle circostanze concrete può essere
lasciato aperto il quesito se davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto
agli atti istruttori richiesti, atteso che al vizio è stato semmai posto
rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti
procedurali e assumendo le prove ritenute necessarie, tra cui l'udienza in
contraddittorio e il sopralluogo del 26 giugno 2001. All’inconveniente della
perdita del doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di
economia processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si
oppongono al rinvio della vertenza alla precedente istanza.
- Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il
diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna.
Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Il TPT
non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è
impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo
contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art.
38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopi e principi della pianificazione
Entrando
nel merito della vertenza, va anzitutto ricordato che scopo essenziale della
pianificazione è di assicurare "un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio"
(art. 75 Cost.).
La LPT
riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere
utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo
armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle
condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve
proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il
bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT
il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per
l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti
naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue
funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare
l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di
inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta
di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà
solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi
in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse
utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento
equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più
specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle
aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339
consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
In questo
senso l'art. 3 cpv. 1 OPT prescrive alle autorità che "dispongono di
margine d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza
territoriale" di verificare quali sono gli interessi in causa, valutare
se sono compatibili - e semmai con quali implicazioni - con lo sviluppo territoriale
auspicato per quindi tener conto “nel miglior modo possibile di tali interessi,
sulla base della loro valutazione”.
- Zone di
utilizzazione
La
pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il piano di
utilizzazione comunale (PR), il quale, giusta l’art. 14 LPT, disciplina l’uso
ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole
e protette.
Secondo
l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione
che sono "già edificati in larga misura" (lett. a) o che saranno
"prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici
anni" (lett. b).
Quanto
alle zone agricole, giusta l'art. 16 LPT, nuovo testo entrato in vigore dal 1°
settembre 2000, che codifica una consolidata giurisprudenza circa la
definizione multifunzionale della zona agricola, comprendono: a) i terreni
idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che,
nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura; con
l'avvertenza che nella misura del possibile devono essere delimitate ampie
superfici contigue.
Infine
l'art. 17 LPT indica i valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere
con l'istituzione di apposite zone.
Queste le
zone prescritte dal diritto federale; i Cantoni possono tuttavia prevederne
delle altre (art. 18 LPT). Nel Canton Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT dà
facoltà al comune di "precisare la destinazione delle zone edificabili
destinate all'abitazione e al lavoro prevedendo segnatamente zone per residenze
esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o
artigianali con adeguati servizi. All'interno delle zone possono essere
previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di
utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago".
Occorre
tener presente che la definizione delle diverse zone ha essenzialmente valenza
negativa. Se il difetto di elementi costitutivi di una zona esclude che le si
attribuisca un determinato comparto, la loro presenza non lo comporta
necessariamente. Non è infrequente che un comprensorio risponda alla
definizione legale di più zone, si presti sia all’edificazione sia
all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici che ne impongano la
protezione a dispetto della conformità con altre destinazioni.
In simili
circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista,
elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una
ponderazione degli interessi che in simili casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne,
dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente
l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e
17 LPT vanno relativizzati.
Si
consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i
criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti, non a
singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine
superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni
isolati.
- Zona
edificabile
L'insorgente
postula l’integrale inclusione in zona edificabile della sua particella,
ritenendo come questa disponga di tutti i requisiti legali per essere
attribuita a detta zona (idoneità, urbanizzazione del fondo, preesistente ampia
edificazione,..). A ulteriore suffragio della propria tesi osserva che la
superficie considerata non si presta ad un uso agricolo.
6.1. Idoneità
6.1.1. L’idoneità
va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua attribuzione
a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art.
1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato
dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre
tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF
114 Ia 251 consid. 5c).
6.1.2. In
concreto.
Dall’esame
degli atti e dalle risultanze del sopralluogo non emergono motivi per ritenere
il fondo n. _________ RFD di per sé inidoneo all’edificazione.
Il
sedime, un quadrilatero non edificato situato alle pendici del Monte
__________, è costituito da una porzione prativa in leggero declivio seguita da
alcuni terrazzamenti sostenuti da muretti in pietra a secco, ricoperti in parte
da una popolazione di arbusti che s'infittisce progressivamente fino a formare
un'area boschiva. In posizione soleggiata, è accessibile ad ovest direttamente
dalla via pubblica: la strada cantonale che porta in direzione di __________.
Ritenuto
che il requisito dell’idoneità é senz’altro soddisfatto, occorre esaminare se
sono adempiuti anche i presupposti della lett. a) o della lett. b) dell’art. 15
LPT.
6.2. Preesistente
ampia edificazione: art.- 15 lett. a) LPT
6.2.1. Per
stabilire se un comparto è già ampiamente edificato si tiene conto delle
costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle
infrastrutture presenti, delle licenze edilizie rilasciate per progetti
pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc.
Entrano
in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle: il requisito va esaminato per rapporto a tutto il
comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato (purché non a scopo agricolo).
Non basta
peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare
assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme
sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo
di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una
casuale disseminazione di costruzioni più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto
(Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e
non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà
conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo
i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio
della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della
densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è
condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto
territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato
può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al
diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va
tuttavia ricordato che il requisito della preesistenza di un’ampia
edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta
solo in senso negativo, serve cioè unicamente a escludere l’attribuzione a zona
edificabile di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i
requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF
113 Ia 450 ss consid. 4 dda).
6.2.2. Dal
profilo insediativo-residenziale si rileva che il Comune di _________ si è
territorialmente sviluppato principalmente a est della linea ferroviaria del
San Gottardo, alle pendici del Monte __________. Dal suo nucleo tradizionale
(il Vecchio Borgo) esso si estende a sud in direzione della località Campagna
__________ e a nord, la parte che qui interessa, con insediamenti residenziali
intensivi che declinano progressivamente in insediamenti residenziali estensivi
periferici, siti in località __________ di __________. Oltre questo limite, in
direzione di __________, si estende il comparto territoriale _________, che
include appunto il fondo del ricorrente.
6.2.3. Questo
ampio comprensorio, di conformazione collinare, è delimitato nella parte alta
dalla fascia boschiva, che degrada dal Monte __________, e si sviluppa a valle
verso il tracciato della ferrovia, con una successione di vigneti estensivi
intercalati da ampie superfici prative. Dal profilo della sostanza edilizia
domina a monte un agglomerato compatto costituito dalle __________ di
_________, delimitate a valle da una corona di edifici che insistono sul mapp.
n. __________, contornati a loro volta da un vasto parco alberato che declina
in forte pendenza fino alla strada cantonale. Sul versante opposto della strada
è sito un distributore di benzina e uno stabile adibito a deposito. A circa 200
m dallo stesso, sempre in prossimità dell'asse stradale in direzione di
__________, troviamo quattro edifici così localizzati: a monte della strada,
sul fondo n. __________, insiste uno stabile di notevoli dimensioni, vale a
dire un palazzo abitativo di tre piani, che ospita un esercizio pubblico. A
circa 50 m, a valle della strada, sono siti gli altri tre edifici: due case
unifamiliari, ubicate rispettivamente sulle part. n. __________e __________,
una casa di due piani sul mapp. n. __________, anch'essa a scopo abitativo. Più
discosti sono i due subalterni che sorgono sul fondo n. __________e, a 100 m da
questi ultimi, il capannone che ospita la concessionaria __________ (mapp. n.
__________). Il fondo n. _________ del ricorrenti è ubicato a confine con il
mapp. n. __________, anch'esso non edificato, che a sua volta è limitrofo al
fondo n. __________.
Riassumendo:
l'agglomerato delle cantine di _________, poiché costituisce un insieme di
edifici a carattere rurale di valore tradizionale e storico, emarginato inoltre
dagli altri immobili per la notevole distanza (ca. 200 m) e per il
considerevole dislivello, forma una sostanza edilizia autonoma che non deve
entrare in considerazione per determinare se il comprensorio sia ampiamente
edificato. A tal fine risultano quindi determinanti soltanto i sette edifici
precedentemente individuati.
6.2.4 Nel
caso concreto si deve convenire che le condizioni sopra enunciate ben difficilmente
possono essere adempiute. Il comparto in oggetto non presenta quelle
caratteristiche insediative minime per poter assurgere a zona edificabile ai
sensi dell'art. 15 LPT. Difatti le costruzioni che la compongono, di cui
soltanto quattro a carattere residenziale, non appaiono invero come un gruppo
di edifici raccolti, formanti un'unità insediativa coerente e chiaramente
distinta ("Siedlungscharakter"). Il loro sorgere in zone discoste
dalle aree di più antico insediamento del comune é avvenuto, al pari di
numerose altre, anteriormente all’entrata in vigore delle norme pianificatorie
oggi conosciute, senza perciò rispondere ad un disegno unitario o ad una
volontà di creare nuovi nuclei di aggregazione umana e sociale. Si tratta
infatti di un gruppo di edifici dalle tipologie palesemente eterogenee: un
deposito, un distributore, una carrozzeria-garage, un palazzo e alcune
villette, dispersi casualmente lungo la fascia pedemontana. In certi casi
(mapp. __________/mapp. __________), alcuni edifici sono separati da una
distanza superiore ai 100/200 ml. Privi di particolari pregi
storico-architettonici, non formano alcun complesso unitario chiaramente individuabile sul terreno. Contornati a
monte dall'area forestale e abbondantemente intercalati da terreni vignati e da
prati, a valle, entrano in contatto con la linea ferroviaria e con il tracciato
autostradale.
A fronte
di questa situazione, non essendovi motivi per privilegiare un eventuale
sviluppo di una sostanza edilizia, che rappresenta uno scampolo sparso nel
territorio non costruito, l'istituzione di una zona edificabile in un simile
contesto è non solo inopportuna ma addirittura contraria al diritto federale,
fondato sulla netta separazione fra zona edificabile ed altre utilizzazioni
(agricola, protezione della natura, ecc.). In definitiva va riconosciuto che
nella fattispecie il requisito della preesistente ampia edificazione fa
sicuramente difetto; giustamente il Consiglio di Stato ha negato l'inserimento
del fondo del signor _________ in zona edificabile, pena l'istituzione di una
piccola zona lontana dall'abitato contraria alla LPT.
6.3. Corretto
dimensionamento delle zone edificabili di PR (art. 15 lett. b LPT)
Un
ulteriore argomento a sostegno della risoluzione governativa, ancorché secondario
nella valutazione complessiva vista la modesta influenza del fondo sulla
contenibilità complessiva del piano, è costituito dal sovradimensionamento
delle zone edificabili del PR di _________, che il ricorrente fermamente
contesta.
I dati
riportati nel rapporto di pianificazione (p. 62) indicano in 22'450
unità insediative (UI) il limite quantitativo del nuovo piano (revisione PR97),
suddivise in 11'200 potenziali abitanti , 800 posti turistici e 10'450
posti di lavoro. Ciò equivale ad una riserva di 5'160 unità abitative, dal
momento che la popolazione economica permanente a fine 1998 era di soli
6'040 abitanti (fonte Ustat), corrispondente, nei 15 anni di cui all'art.
15 LPT, ad un possibile aumento della popolazione di circa il 186 %.
Aumento difficilmente giustificabile alla luce del trend demografico di questi
ultimi decenni. La popolazione, in costante progressione dagli anni '50, ha
conosciuto in questi ultimi tre decenni un lungo periodo di stagnazione,
caratterizzato da una trascurabile fluttuazione del tasso d'incremento. Difatti
già dalla metà degli anni '70 il comune contava una popolazione di poco
superiore ai 6'000 residenti.
Si deve
osservare che il PR approvato nel 1977 (concepito quindi in anni di forte
sviluppo edilizio e demografico) rifletteva con evidenza il dinamico andamento
della popolazione di _________ nel periodo precedente, prevedendo quindi una
capacità teorica di 10'400 abitanti. Questa impostazione ha avuto come
conseguenza che gran parte del territorio comunale si presentasse già
largamente edificato ed urbanizzato a tal punto che con il nuovo PR non fosse
praticabile un'adeguata correzione attraverso un significativa opera di
dezonamento. Considerato inoltre l'obiettivo della densificazione razionale
degli insediamenti promossa dal PD, che in principio favorisce un aumento della
capacità insediativa della zona edificabile, il PR 97 è risultato
considerevolmente sovradimensionato. Va inoltre segnatato che la valutazione
della popolazione teorica che la disponibilità edificatoria del PR può
consentire (11'200 abitanti), è stata calcolata con un grado di attuazione
oscillante tra il 70 e l'80 % (cfr. Rapporto di pianificazione, pagg. 61 e 62).
A fronte
di questi dati appare evidente che la riserva di terreno edificabile sembra più
che adeguata e non si giustifica certo un'ulteriore espansione delle ZE.
- Infine,
l’impugnata risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che
presiedono all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta
l’art. 16 cpv. 1 LPT, i terreni idonei alla coltivazione agricola o
all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti
dell'agricoltura e quelli che, nell'interesse generale, devono essere coltivati
dall'agricoltura; per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici
contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre
alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura
sufficienti superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica
amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente importante ed
attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di
motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, ma anche la
protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime
generazioni). Né la legislazione cantonale né quella federale, e tanto meno la
giurisprudenza, prescrivono di attribuire alla zona agricola solo i comparti
territoriali fertili, vasti e pianeggianti. Certo, questi, ed in particolare le
aree SAC, sono i primi da inserire in zona agricola. Anche terreni meno idonei
possono però senz’altro esservi inclusi, se ciò è nell'interesse generale.
Nel caso
concreto, il sopralluogo ha evidenziato che l’inserimento in zona agricola della
porzione del fondo che qui ci concerne è assolutamente conforme all’art. 16
LPT; l’area all’esame non è infatti né improduttiva né tanto meno sterile.
Il
terreno é di natura essenzialmente prativa (adatto allo sfalcio quindi) nella
sua parte inferiore ed è contiguo al fondo n. __________, della medesima
natura. Questo Tribunale ha potuto inoltre direttamente constatare la
conformazione a terrazzamenti della porzione superiore, adatta quindi ad
accogliere un vigneto, come dimostra d'altronde la part. n. __________, per
l'appunto vignata, che per posizione, conformazione ed arredo è del tutto
simile a quella del ricorrente. Inoltre, il compendio delle superfici idonee
all’attività agricola elaborato per conto del comune di _________ l'inserisce,
assieme agli altri fondi della località _________, in zona idonea alla
viticoltura (cfr. Rapporto di pianificazione,
allegato A.2a).
- Priva
di fondamento é infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che
rispetto ad altri fondi (part. n. __________, __________, __________,
__________, __________) quello dei ricorrenti sarebbe l'unico ancora
inedificato.
A questo
proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il
principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con
prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in
posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e
facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura
pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il
singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato
dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al
problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4
e citazioni).
Simili
circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo
Tribunale non risulta infatti che la scelta dell'Autorità comunale di escludere
il fondo dei ricorrenti dalla zona residenziale sia stata determinata da
criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari.
Le motivazioni addotte a suffragio di questa scelta, riassunte con dovizia nei
considerandi precedenti, sono tuttavia più che valide e convincenti, e meritano
piena riconferma in questa sede. Si osserva al proposito che anche le part. n.
__________, __________, __________, __________, __________, pur se già
edificate, sono state escluse dalla zona edificabile per gli stessi motivi ed
incluse nella zona agricola.
Stando
così le cose e per i predetti motivi, il ricorso, nella misura in cui chiede l'inserimento
del fondo in zona edificabile, deve essere respinto, senza che occorra
esaminare la questione delle immissioni foniche. Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é respinto.
-
Il
ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).
-
Intimazione: -
avv. __________ _________, ____________________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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