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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.73
Data decisione, Autorità:
20.11.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00073
Lugano
20 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del __________ dicembre 2000
di
- __________ e __________ __________,
__________ __________ di __________,
- __________ e __________ __________,
__________,
1.,2.
__________. __________, __________ __________ __________. __________,
- __________ __________, __________
__________. __________,
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n°
__________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR
di __________ (____________________)
viste le
osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11
maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento
del territorio,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti,
r i t e n u t o
in fatto
a. Il
PR di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e
il 13 settembre 1977 con risoluzioni n. __________e __________. Integrato da
alcune varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in
seguito sottoposto a revisione generale (____________________) adottata dal
Consiglio comunale nella seduta del 23 novembre 1998.
b. Con
risoluzione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione.
Annunciando tuttavia l'intenzione di non approvare alcuni contenuti del PR, tra
i quali la zona R4 del vasto comparto in località __________ -__________, il
Governo ha sospeso al riguardo la decisione, invitando il comune e i
proprietari interessati a presentare osservazioni al proposito nei termini
indicati dal dispositivo.
c. Senza
attendere l'emanazione della decisione governativa, con atto di ricorso
congiunto 2 dicembre 2000 sono insorti al TPT i proprietari di alcuni terreni
situati in località __________ -__________, citati in epigrafe. Essi
condividono e appoggiano la proposta comunale che inserisce questo comparto in
zona R4, osservando che gran parte della sua superficie è già stata edificata
con costruzioni residenziali, non da ultimo i loro mappali, sui quali sono in
fase di ultimazione sei abitazioni unifamiliari.
d. Nelle
osservazioni il comune, ritenendo il ricorso prematuro, in quanto il Consiglio
di Stato ha sospeso la propria decisione sul comparto e-,
ne ha trasmesso una copia all'Autorità governativa, a valere quale osservazioni
degli interessati a volersi esprimere in merito all'intenzione di non approvare
la proposta comunale. Dal canto suo, il Consiglio di Stato nella sua risposta
ha dichiarato di tenere in debito conto le censure dei ricorrenti ai fini
dell'emanazione della decisione di merito.
e In
data 22 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, all'occasione
della quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande, rinunciando al dibattimento finale.
in diritto
- La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG,
introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione.
L'art. 38
LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (cpv. 4 lett. c).
- A
tal proposito si rileva che il sistema di protezione giuridica previsto dalla
LALPT prevede due gradi di controllo: secondo l'art. 35 cpv. 1 LALPT contro il
contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le decisioni
di quest'ultimo è dato ricorso al TPT.
I
ricorrenti non contestano la sospensione della decisione da parte del Consiglio
di Stato in quanto tale, bensì l'eventuale non approvazione del comparto che
interessa i loro fondi, ancor prima dell'emanazione della decisione di merito
da parte di detta autorità, e quindi senza conoscerne né le motivazioni né le
conclusioni. Il loro gravame risulta prematuro e quindi irricevibile per
mancanza di una decisione impugnabile presso il TPT.
Va
rilevato che il gravame è già stato trasmesso al Consiglio di Stato, quale
osservazione all'annunciata intenzione di non approvazione della zona
interessata.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano tasse di giudizio.
-
Intimazione: -
__________ __________, __________ __________. __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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