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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.68
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00068
Lugano
16 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del __________ novembre 2000
di
Consiglio __________ di __________. __________,
__________ __________,
contro
la decisione __________ marzo 1999 del Gran
Consiglio approvante il Piano generale relativo alla correzione della strada
cantonale (__________e la costruzione del nuovo valico del __________,
nell’ambito del __________ - __________ __________;
visto la risposta 16 maggio 2001 dei Servizi Generali
del DT;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il
PG qui impugnato prevede la costruzione di un nuovo valico doganale in località
__________ , in territorio del Comune di __________ e la correzione
della strada cantonale () tra __________ __________ e il valico in questione.
Come tale, forma parte integrante del Piano dei trasporti del __________
(__________), integrato nel Piano direttore cantonale (PD) attraverso la scheda
di coordinamento no. ., approvata dal Consiglio federale il
20 dicembre 2000.
Le
opere contemplate dal PG in esame sono comprese nel progetto “Potenziamento
__________ __________ - __________ __________ ”, suddiviso in due parti.
La
prima comporta gli interventi sulla ferrovia compresi tra __________ __________
e __________ e segue la procedura federale di approvazione dei piani dalla
Legge federale sulle ferrovie (LFer). Organo competente è l’Ufficio federale
dei trasporti (UFT) che ha autorizzato l’estensione dell’applicazione della procedura
alle opere stradali integranti il potenziamento della ferrovia. Vi fanno parte
la demolizione del viadotto e del ponte doganale attuali.
La
seconda parte concerne invece le opere previste dal qui impugnato PG.
b. Il
ricorrente, premesso che non esiste una convenzione con lo Stato Italiano e
sottolineato anzi la ferma opposizione del comune di __________ __________
__________ a parte dei progetti (demolizione del ponte attuale), nega che i
progetti esposti risolvano il problema della viabilità del __________
__________ e fa valere che “commercialmente __________ __________ Svizzera
perderà importanza, valore e attrattività, in quanto non sarà più paese di
confine.” Richiama quindi lo scambio epistolare avuto col Dipartimento del
Territorio a proposito del rischio di lesioni all’edificio della Chiesa e della
casa Parrocchiale per effetto delle vibrazioni dovute all’opera di perforazione
o di smottamenti del terreno durante i lavori.
c. Nell’udienza
del 19 giugno 2001 il ricorrente precisa che il ricorso non è da intendere come
ricorso vero e proprio ma ha lo scopo di ribadire i concetti e le prese di posizione
già espresse nella sede competente.
in diritto
- Il
TPT, istituito dalla legge 18 maggio 1992 quale Camera della pianificazione del
territorio “che giudica le contestazioni attribuitale dalla legge”, è
competente giusta l’art. 49 LALPT a decidere i ricorsi in materia di PUC.
Dal
canto suo l’art. 13 LStr. del 23.3.83, modificata il 6.2.9.95 con entrata in
vigore il 15.3.95, dichiara applicabile ai piani generali delle strade (PG) la
procedura prevista dalla LALPT per i piani di utilizzazione cantonali (PUC).
Competente a decidere i ricorsi contro i PG è dunque il TPT.
Per
contro l’autorità ricorsuale in materia di progetti definitivi soggetti alla
LFerr è l’UFT.
- L’art.
49 cpv. 3 lett. c LALPT, applicabile per il rimando dell’art. 13 LStr,
riconosce la legittimazione ricorsuale ad ogni ente che dimostri un interesse
degno di protezione.
Col
ricorso non possono essere fatti valere interessi generali, quali ogni
cittadino possa avere idealmente a cuore di tutelare. Ci vuole un rapporto più
stretto, personale con l’oggetto del contendere; il ricorrente deve essere
toccato dalla decisione più di chiunque.
Nella misura in cui il ricorso lamenta gli effetti della demolizione del
viadotto doganale e l’abbattimento del ponte attuale, non è ricevibile in
questa sede per mancanza di oggetto. I provvedimenti in questione sono previsti
non dal PG ma dal Progetto definitivo relativo al potenziamento della ferrovia
__________ - __________ __________. Contro di esso la Parrocchia ha già fatto
valere le sue ragioni presentando opposizione presso l’autorità competente,
l’Ufficio federale dei trasporti. E’ quella in effetti la procedura e la sede
di rito.
Nella
misura in cui accusa genericamente il PG di non risolvere i problemi effettivi
del traffico e invoca analoghi motivi generali, la legittimazione della
Parrocchia, i cui beni non sono in alcun modo toccati dal progetto, non può essere
ammessa, in assenza di un interesse degno di protezione nell’accezione sopra
precisata.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse di giudizio.
-
Intimazione: -
Consiglio __________ di __________. __________,
- Consiglio di Stato, __________
- Dipartimento del territorio, amministra-
zione immobiliare e strade nazionali, Bel-
linzona
Tribunale della
pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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