Appeal declared inadmissible as premature in zoning matter

90.1998.26Autre juridiction1 avr. 1999Dismissed

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Résumé

The appellant challenged the State Council’s approval of a zoning revision and detailed plan affecting land inherited from his sister. He filed the appeal to the Tribunal while a request for restitution of the appeal deadline was still pending and before any merits decision by the State Council. The Tribunal held that the appeal was premature under the two-tier review scheme of the LALPT and could not be treated as a misdirected filing. It therefore declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay CHF 300 in costs.

Regest

Art. 35 cpv. 1 and Art. 38 cpv. 1 LALPT; admissibility of appeal against planning approval decisions; an appeal to the Tribunal of territorial planning is admissible only after a prior cantonal appeal decision has been notified and within the statutory time limit. A filing lodged before definitive resolution of a restitution-of-time request and before the merits decision of the State Council is premature and therefore inadmissible. Such a filing cannot be recharacterized as a mere transmission to the wrong authority unless the content objectively supports that conclusion (Art. 4 LPAmm). Costs follow the outcome.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 90.1998.26

Data decisione, Autorità: 01.04.1999, TPT

Incarto n. 90.98.00026

Lugano 1 aprile 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

vicecancelliera

Matea Pessina

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 1998 di

__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,

contro

la risoluzione __________ dicembre 1997 (n° ) del Consiglio di Stato, che approva la revisione 1995 del PR di __________ e il PP del nucleo tradizionale di __________ (PP-)

viste le osservazioni 1° aprile 1998 del Consiglio di Stato e 29 aprile 1998 del Municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

r i t e n u t o

in fatto e in diritto

  • che il Consiglio comunale di __________ ha deciso nelle sedute del 1° e 2 aprile e del 25 luglio 1996 la revisione del PR e l'adozione del PP-__________. La pubblicazione è avvenuta dal 16 settembre al 15 ottobre 1996;

  • che con ris. gov. __________ dicembre 1997, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato entrambi gli atti pianificatori e deciso i ricorsi;

  • che il PP-__________ prevede la creazione di un giardino attorno all'oratorio di __________. __________ e destina a questo scopo parte del mapp. n° __________RFD;

  • che nel periodo di pubblicazione e fino al __________marzo 1997, data della sua morte, il fondo apparteneva alla signora __________ __________, che ha lasciato quale unico erede testamentario il fratello, qui ricorrente;

  • che il signor __________, entrato in possesso dell'eredità, conosciuta la risoluzione di approvazione del PR e appresa l'esistenza del vincolo a carico del fondo ormai di sua proprietà, ha presentato il 31 dicembre 1997 al Consiglio di Stato un'istanza di restituzione del termine di ricorso contro il piano, istanza respinta il 1° aprile 1998 dal Consiglio di Stato, l'11 maggio 1998 dallo statuente Tribunale e il 18 febbraio 1999 dall'alta Corte federale;

  • che, senza attendere l'evasione della predetta istanza, il signor __________ ha presentato il 31 dicembre 1997 un ricorso al Consiglio di Stato contro la pubblicazione del nuovo PR e il 21 gennaio 1998 un ricorso al TPT, con cui chiede in via principale l'accoglimento del ricorso contro la pronuncianda decisione del Consiglio di Stato e in via subordinata l'accoglimento del ricorso contro la ris. gov. __________dicembre 1997;

  • che il sistema di protezione giuridica previsto dalla LALPT prevede due gradi di controllo: secondo l'art. 35 cpv. 1 LALPT contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le decisioni di quest'ultimo è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro trenta giorni dalla notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);

  • che il presente ricorso, presentato prima dell'evasione definitiva dell'istanza di restituzione dei termini di ricorso e prima dell'eventuale emanazione della decisione di merito da parte del Consiglio di Stato, e quindi senza conoscerne né le motivazioni né le conclusioni, risulta improponibile in quanto prematuro;

  • che viste le richieste contenute nel gravame nemmeno si può ipotizzare che l'atto sia stato inviato per errore all'istanza sbagliata (cfr. art. 4 LPAmm);

  • che infine e a maggior ragione, visto l'esito negativo dell'istanza di restituzione dei termini, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;

  • che le spese, la tassa di giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabile alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e delle tasse di giudizio per complessivi fr. 300.-- (trecento).

  3. Intimazione: - avv. __________ __________,


  • Municipio di __________
  • Consiglio di Stato, Bellinzona
  • Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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