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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.87
Data decisione, Autorità:
23.12.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00087
Lugano
23 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 16 luglio 1997 di
Comune di __________,
__________,
rappr. da: Municipio di
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 10 giugno 1997 (n. __________) del
Consiglio di Stato che approva alcune varianti al Piano del paesaggio, al
piano delle zone, del traffico e delle AP-EP, nonché alle norme di attuazione
del PR di __________
vista
la risposta 29 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il PR di Iragna è
stato approvato dal Consiglio di Stato il 25 agosto 1987. Nella sua seduta del
21 dicembre 1995 il Consiglio comunale ha deciso l’adozione di una serie di
varianti al piano delle zone, del paesaggio, del traffico e delle aree AP/EP.
b. Le citate varianti
sono state approvate dal Consiglio di Stato con risoluzione del 10 giugno 1997.
Nell’esame di dettaglio, l’autorità governativa ha tuttavia subordinato
l’attuazione della variante che interessa il “Centro raccolta rifiuti-deposito patriziale-canile”
in località “__________ ” al risanamento della discarica esistente, da
effettuarsi tramite rimboschimento dell’area forestale abusivamente dissodata
(cfr. Allegato 2 della risoluzione impugnata).
c. Contro questa
decisione è insorto il Comune di __________, rappresentato dal proprio
Municipio. Questi si oppone all’obbligo di rimboschimento sancito dal Cantone,
facendo notare come l’area forestale del comune assommi già all’80% della sua
superficie totale. Il risanamento della discarica di inerti esistente non
sarebbe inoltre possibile, dal momento che non esistono alla stadio attuale
valide alternative per il deposito de materiali di lavorazione del granito
estratto dalle numerose cave della zona.
d. Nelle sue
osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato ribadisce l’illegittimità della
presente situazione, dal momento che la discarica in contestazione non gode di
nessuna autorizzazione di dissodamento. Le schede settoriali del PD indicano
inoltre che l’area in oggetto fa parte di un paesaggio fluviale protetto (bosco
golenale), per cui ben difficilmente la situazione potrà essere sanata dal
profilo giuridico.
e. In data 13 febbraio
1998 si è tenuta l’udienza in contraddittorio. All’occasione le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
a) LALPT. Inoltrato nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune,
per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico,
questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid.
2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- ll Comune di Iragna
insorge contro la mancata approvazione di una parte della zona AP/EP denominata
“Centro raccolta rifiuti-deposito patriziale-canile”.
In realtà, il Consiglio di
Stato non ha negato l’approvazione della citata variante, ma si è limitato a
chiederne dei correttivi e a subordinarne l’attuazione al risanamento della
discarica esistente nelle vicinanze. A pagina 7 della risoluzione impugnata il CdS
si è infatti così espresso : “come già esposto in modo dettagliato in ambito
di esame preliminare (vedi preavviso UPN) è autorizzata la creazione del centro
raccolta per rifiuti e del canile....Il centro per raccolta per rifiuti deve
essere spostato verso ovest e posizionato a diretto contatto con il canile. Il
deposito patriziale è fattibile nella misura in cui la sua ubicazione rientra
nell’area delimitata ad ovest del canile e ad est dal limite dell’area da
rimboscare.
L’attuazione di questa
variante è subordinata al risanamento della discarica esistente con il
rimboschimento del bosco abusivamente dissodato (vedi Allegato 2)”.
E soprattutto quest’ultima
frase che non trova consenziente il Comune; secondo il ricorrente il
risanamento della discarica, sorta abusivamente nel corso degli anni (nessuno
lo nega) non è possibile al momento attuale poiché non vi sono valide
alternative al deposito del materiale proveniente dalla lavorazione del granito
estratto nelle cave della regione.
3.1. Siamo manifestamente
in presenza di due problematiche che, benché legate in qualche modo, richiedono
un esame separato. Una cosa è l’approvazione della variante di PR che istituisce
una zona AP/EP a scopo di centro raccolta rifiuti comunale-canile-deposito patriziale.
Il CdS ha sostanzialmente approvato il progetto esposto dal Comune, chiedendo tuttalpiù
alcuni correttivi quale lo spostamento di alcuni metri del centro rifiuti in
direzione ovest, a ridosso del canile. L’area oggetto della variante in ogni
caso è stata giudicata idonea alle destinazioni previste, considerato come non
vi sono conflitti con altre possibili utilizzazioni (ed in particolare con
l’area forestale). Come riportato a pag. 5 della risoluzione impugnata, anche
la Sezione forestale ha dato il suo avvallo all’operazione, ritenendo che per
il centro raccolta rifiuti non debba essere presentata alcuna istanza di
dissodamento.
Non è però dato di sapere
per quale motivo il CdS ha subordinato l’attuazione della variante al
rimboschimento della vicina discarica : o la zona AP/EP è in conflitto con
altri generi di utilizzazione, e per questo non può essere approvata, oppure è
ritenuta idonea, e allora deve essere approvata senza ulteriori disquisizioni.
Il CdS non aveva invece la competenza di imporre una simile condizione
sospensiva.
3.2. Quando il CdS decreta
l’impossibilità di costituire una zona AP/EP (o qualsiasi altra zona
edificabile) poiché questa risulta in contrasto con la legislazione federale e
cantonale in materia forestale, agisce sicuramente nella sua qualità di
autorità di vigilanza in materia pianificatoria. Nel caso concreto risulta in
effetti che un tratto di bosco golenale, protetto a livello cantonale (PD), è
stato nel corso degli anni abusivamente disboscato per fare posto ad una
discarica di inerti. Quest’area, che deve essere considerata boschiva a tutti
gli effetti anche se in realtà non presenta nemmeno più un albero, non può
evidentemente essere attribuita ad un’altra utilizzazione. Fin qui la decisione
impugnata non fa’ una grinza e non può essere criticata.
La questione del
risanamento della discarica tramite rimboschimento esula invece dalla procedura
strettamente pianificatoria. E’ questo un ordine che deve emanare dalle
competenti autorità forestali e deve essere indirizzato al proprietario del
fondo (che nel nostro caso risulta essere il Patriziato di Iragna e non il
Comune). Non può essere impartito in margine ad una decisione di approvazione
di una variante di PR, perdipiù in maniera alquanto vaga e sbrigativa, né si
può far dipendere l’attuazione di questa variante (che per altro rispetta tutti
i crismi della pianificazione per ammissione stessa del CdS) dall’operazione di
rimboschimento della discarica.
- Per le predette
considerazioni il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la variante di
PR relativa alla zona AP/EP centro raccolta rifiuti comunali-canile-deposito patriziale
deve essere dichiarata immediatamente esecutiva nella forma approvata dal CdS,
a prescindere dal risanamento della vicina discarica.
Le censure riguardanti
l’obbligo di rimboschimento dell’area della discarica non sono invece ricevibili
in questa sede, esulando dalle competenze del TPT; potranno se del caso essere
riproposte quando (e qualora) fosse avviata l’apposita procedura forestale.
Il Comune di Iragna è
esentato dal pagamento di tasse di giustizia e spese, non avendo agito a tutela
di interessi pecuniari.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é parzialmente
accolto al senso dei considerandi.
-
Non si prelevano tasse di
giudizio né spese.
-
Intimazione: -
Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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