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Numero d'incarto:
90.1997.28
Data decisione, Autorità:
17.09.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00028
Lugano
17 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
il ricorso del 17 aprile 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________ __________ __________,
contro
la risoluzione 26 febbraio 1997 del Consiglio di
Stato che approva alcune varianti del PR di __________;
letti ed esaminati gli atti;
r
i t e n u t o,
in
fatto ed in diritto:
-
che con messaggio
municipale no. __________/1996 il Municipio di __________ ha chiesto al Consiglio
Comunale l’adozione di alcune varianti del PR, ratificate da quest’ultimo nella
seduta del 22 aprile 1996;
-
che tra queste varianti
figurava la soppressione del vincolo EP per la realizzazione di alloggi a
pigione moderata in zona “__________ ” con conseguente attribuzione dei mappali
no. ,,__________e __________interessati alla zona
residenziale R4;
-
che con decisione 26
febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato questa variante del PR,
subordinando però l’edificabilità dei fondi in questione all’obbligo di un loro
riordino fondiario;
-
che la signora __________
__________, proprietaria del mappale no. __________oggetto di variante, è
insorta in data 17 aprile 1997 contro la suddetta decisione governativa davanti
a questo Tribunale, censurando l’imposizione del riordino fondiario per il suo particellare;
essa ha al proposito rilevato che il suo fondo già risulta edificabile data la
sua forma rettangolare regolare e il suo accesso diretto alla strada comunale;
essa ha quindi chiesto una rettifica della risoluzione governativa nel senso
che il nuovo azzonamento R4 previsto per il suo particellare esplichi
immediatamente effetto, senza nessuna restrizione quanto all’edificabilità
effettiva;
-
che il Comune di
__________, con osservazioni al ricorso del 10 giugno 1997, rileva di
condividere le affermazioni della ricorrente circa l’imposizione del riordino
fondiario, evidenziando come esso può sicuramente essere limitato agli altri
mappali del comparto; l’autorità comunale si dichiara quindi d’accordo di
riconsiderare la sua posizione nel senso di quanto proposto dalla ricorrente,
auspicando un’analoga decisione da parte dell’autorità governativa;
-
che con risposta del 23
giugno 1997 la Divisione della pianificazione territoriale, per conto del
Consiglio di Stato, osserva che la competente Sezione delle bonifiche fondiarie
e del catasto non si oppone a quanto richiesto dalla ricorrente in quanto la
particella no. __________ha forme e dimensioni tali da permettere un’edificazione
razionale e che di conseguenza una sua esclusione dall’assoggettamento al
riordino fondiario non comprometterebbe la possibilità di una migliore
configurazione degli altri mappali interessati; essa conclude quindi che il
vincolo posto sulla particella no. __________può senz’altro essere tolto e che
pertanto possono essere accolte le richieste ricorsuali;
-
che da quanto precede
altro non si può concludere che le autorità preposte alla pianificazione
propongono in concreto l’accoglimento del ricorso;
-
che non si ravvisano
motivi per dubitare della congruità e fondatezza di questa concorde proposta
che dà piena adesione alla domanda ricorsuale;
-
che a norma dell’art 31 LPAm,
applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la
parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
-
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata;
decreta e pronuncia:
-
Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura in cui impone
l’assoggettamento al riordino fondiario del particellare no. __________di
proprietà della ricorrente, il quale risulta quindi assegnato alla zona R4
senza l’imposizione di alcun vincolo.
-
Non si prelevano tasse né
spese. Il Comune verserà Fr. 500.-- di ripetibili alla ricorrente, patrocinata
da un avvocato.
-
Intimazione: -
Avv. __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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