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Numero d'incarto:
90.1997.182
Data decisione, Autorità:
07.01.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00182
Lugano
7 gennaio 1998
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso dell' 11 dicembre 1997 di
__________ -__________, __________,
rappr.
da: avv. __________ __________ __________, __________ __________ __________
__________,
contro
la risoluzione governativa n. __________del
__________.10.1997 in materia di accertamento del limite boschivo a confine
con l'area edificabile nel Comune di __________;
visto
la risoluzione 9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato che annulla la
risoluzione qui impugnata e lo scritto al TPT __________.12.1997 delle
ricorrenti che chiede o la sospensione o lo stralcio della vertenza, con
pronuncia nella seconda ipotesi sulle ripetibili
considerato
in fatto e diritto:
che il tribunale procede,
d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico;
che a norma dell’art. 28
LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT può
applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia alla parte soccombente
e, giusta l’art. 31 LPamm, condannarla al pagamento di un’indennità alla
controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il
gravame (desistenza) o comunque si assoggetta, espressamente o implicitamente
alla decisione impugnata;
che il Consiglio di Stato
ha annullato la risoluzione litigiosa, e reso con ciò senza oggetto la presente
vertenza: “preso atto che sui piani sono riportate delle situazioni di fatto
che non corrispondono alla situazione di diritto e che quindi dette situazioni
devono essere corrette e ripubblicate”;
che soccombente, in queste
circostanze, è il Consiglio di Stato, il quale deve di conseguenza versare
congrue ripetibili alla ricorrente, rappresentata da avvocato, mentre che nella
sua qualità di esecutivo cantonale va esente da tasse di giudizio;
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato
dai ruoli.
-
Il Consiglio di Stato
verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________ -__________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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