AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.175
Data decisione, Autorità:
07.07.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00175
90.97.00176
Lugano
7 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
i ricorsi del 5 dicembre 1997 di
__________. __________
__________, _________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
Condominio __________
_________ di _________
rappr. da avv. __________
__________, __________
contro
la risoluzione __________ novembre 1997 nr.
__________ del Consiglio di Stato che approva alcune varianti di Piano
Regolatore del Comune di __________;
r i l e v a t o
in fatto
a. Il PR del Comune di _________,
approvato il 23.12.1987 dal Consiglio di Stato, divide longitudinalmente in
due fasce il comprensorio delimitato ad est da via del _________ e via
_________, a ovest da via _________ e via _________. Via _________ lo taglia
trasversalmente in due settori: quello nord corre parallelo al campo di
aviazione, quello sud al campo di _________.
Tra via del _________ e il
campo di aviazione è interposta una stretta striscia edificabile e così tra via
_________ e il campo da _________.
Mentre la fascia che dà su
via del _________ e su via _________ è inserita, unitamente a questa striscia,
in zona R2, l'altra è posta in zona R3.
Quanto alla fascia R2 del
settore nord trova simmetrico corrispettivo nella zona R2 istituita dal PR
all'opposto lato del campo d'aviazione.
b. I proprietari delle
particelle _________ e _________, site in zona R2 comparto nord,
ricorsero al Gran Consiglio contestando, tra l'altro, la delimitazione fra la
zona R3 e R2 in corrispondenza delle loro particelle. Con risoluzione 24.6.1991
il Gran Consiglio accolse su questo punto i gravami e ordinò al Comune di
_________ "di elaborare e pubblicare una variante di PR che riconsideri
la delimitazione fra zona R2 e R3 nell'intero comparto ove sono ubicati i
mappali n. _________ e _________."
La variante in
contestazione ha riveduto il confine tra le zone R2 e la R3 relativamente alla
particella n. _________, lasciando per contro invariato il regime della
particella n. _________.
c. Con l'occasione il
Comune è pure intervenuto nel comparto sud, allargando la zona R3 a
spese della zona R2.
__________ __________,
proprietario della part. __________, in zona R2, ricorre presso il Consiglio di
Stato contestando la ridefinizione della zona R3: chiede la sua estensione
all'intera zona R2 o, in caso contrario, il ripristino dei primitivi confini.
Anche il Condominio
Residenza _________, proprietario della part. n. __________, pure in zona R2,
ricorre contro la nuova ripartizione delle zone R2 e R3, chiedendo che la variante
sia annullata.
Respinti i gravami dal
Consiglio di Stato, i ricorrenti insorgono in questa sede con le stesse domande
e allegazioni.
Nella sua risposta il
Consiglio di Stato e così nelle proprie osservazioni il Comune chiedono il
rigetto dei ricorsi.
I proprietari dei fondi
interessati dalla variante - sud sono stati chiamati in causa dal TPT. Hanno
preso posizione __________ __________ (mapp. __________), __________
__________, rappr. dall'avv. __________ __________ (mapp. __________), __________
__________ (mapp. __________) chiedendo la reiezione del ricorso.
Dei motivi
delle parti diremo all'occorrenza nei considerandi.
d. Con variante g) è
stato soppresso il passo pedonale previsto dal PR tra le proprietà private di
Via _________ e il campo di _________.
contesta lo stralcio del passo e ne chiede il ripristino.
Il Consiglio di Stato pur
riconoscendo l'interesse pubblico di simili collegamenti pedonali approva la
variante in nome dell'autonomia comunale "dando però compito al Comune di
valutare, nella sede adeguata, la possibilità di inserire un percorso pubblico
attraverso il _________ e il sovrastante campo d'aviazione.
Il Municipio se da un lato
può condividere il principio della conservazione dei percorsi pedonali
dall'altro "sottolinea le difficoltà pratiche di realizzabilità e il
relativo onere richiesto dalla tratta in esame", ricordando che lo
stralcio era stato richiesto dal Consiglio comunale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva dei ricorrente, già insorti in prima sede, per gli stessi
motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Modifica confine tra
zona R2 e R3
2.1. Il motivo per cui il
PR prima e la variante poi hanno fatto seguire alla zona residenziale semi-intensiva
R3 una zona residenziale semi-estensiva in corrispondenza del campo di
aviazione e del _________ va cercato nell'obiettivo, squisitamente urbanistico,
di creare un graduale passaggio da un'edificazione più densa ad una più
diradata "all'avvicinarsi alle estese superfici pubbliche e di svago"
costituite dal campo di __________ e di _________ (cfr. rapporto di
pianificazione e modifica dei piani, variante III. pacchetto, ottobre 1996,
pag. 3). A ciò si aggiunge l'intento di ottenere fronti equivalenti sui due
lati stradali (via del _________ e _________).
Il Comune considera
irrinunciabile questa impostazione, che ha trovato l'adesione del Dipartimento
in sede di esame preliminare e, in sede approvativa del PR e della presente
variante, del Consiglio di Stato.
Sconvolge questi principi,
avverte il Comune, la decisione del Gran Consiglio che, in accoglimento dei
ricorsi concernenti il comparto nord, non ritiene sufficienti i motivi a
giustificazione del limite tra le due zone. Secondo il Gran Consiglio, questo
"taglia arbitrariamente un comprensorio omogeneo, a scapito delle
proprietà dei ricorrenti." E neppure vi sono "motivazioni di
ordine fisico dello stato dei luoghi", dalla planimetria risultando
come "l'altimetria del comprensorio non corrisponda affatto al confine
di zona". Quanto al mappale n. _________ il Gran Consiglio osserva che
"il confine tra la zona R3 e R2 segue e ricalca i limiti delle
proprietà fondiarie che interessa. E ciò lungo l'intero asse tra le due zone,
con l'eccezione quasi esclusiva del mappale del ricorrente." Ora non
v'è circostanza alcuna che "giustifichi una soluzione differente da
quella adottata negli altri casi."
Il Comune non ha seguito
su questo punto il Gran Consiglio e non ha incluso il part. _________ in zona
R3 "poiché con tutta evidenza non rispondente ai criteri esposti"
(loc. cit.).
La discussa variante non
abbandona quindi il principio della progressione graduale della densità
edilizia ma ha semplicemente apportato qualche correzione al confine tra le due
zone.
L'operazione è stata poi
estesa dal Comune al comparto sud, che solo interessa la presente vertenza.
"La revisione del limite di zona (ora imposta), non può tuttavia
ragionevolmente limitarsi alle proprietà dei ricorrenti, per cui è stata
rivista sull'intero comparto Via del _________, Via _________ e Via _________-
Via _________."
Con l'avvertenza che
"il ritocco ora proposto per il nuovo azzonamento di questo comparto non
si allontana tuttavia dall'impostazione originale, ritenuta ancora oggi
corretta e sostenibile, poiché conforme agli obiettivi del PR. E' ripreso il
principio che l'urbanizzazione circostante le grandi aree verdi di uso pubblico
debba essere di tipo estensivo; in particolare è da conservare un'edificazione
di analoga altezza su ambo i lati di via del _________ e via _________."
Il rapporto espone quindi
i criteri principali adottati per il ritocco del limite di zona, ma di ciò
diremo oltre.
2.1.1. Importa esaminare
anzitutto la censura del ricorrente __________, che contesta il mantenimento
della zona R2 e chiede l'attribuzione della relativa area alla zona R3.
Censura e
domanda non possono trovare accoglimento.
Nel suddividere in due fasce
il comparto il Comune ha seguito una visione plastica del comprensorio,
dominato dai grandi spazi verdi dei campi di aviazione e di _________.
Dal livello zero dei campi
di aviazione e di _________ che con la loro vasta superficie piana caratterizzano
la zona si passa ad una prima fascia di edifici bassa e diradata (R2) per
quindi proseguire con la fascia più densa ed alta della zona R3. Nel comparto
nord questa si trova peraltro su un rilievo del terreno che accentua la
differenza.
A questo articolato
disegno urbanistico la Commissione speciale del Gran Consiglio aveva
contrapposto la sbrigativa concezione di uno spazio omogeneo. Niente passaggio
graduale ma parametri edificatori uguali su tutta l'area.
Nella variante il comune è
rimasto fedele alla propria impostazione mantenendola pure nel comparto nord,
oggetto della decisione granconsigliare.
Il Consiglio di Stato ha
approvato la scelta in nome dell'autonomia comunale.
Rettamente, a
nostro giudizio.
Infatti, benché abbia
pieno potere cognitivo, esteso al sindacato dell'opportunità (e ciò sia come
autorità ricorsuale, in base all'art. 33 cpv. 3 LPT, sia come autorità
superiore di vigilanza; cfr. DTF 1.6.1995 in re Com. Gandria 1P.573/1994), il
Consiglio di Stato deve lasciare al comune, in ossequio al principio enunciato dall'art.
2 LPT, il margine di apprezzamento necessario per adempiere ai compiti
pianificatori che gli competono.
Tale è l'adozione del PR e
delle sue varianti (art. 24 LALPT).
Il Consiglio di Stato non
può sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare
il suo potere di scegliere tra più soluzioni adeguate quella che ritiene più
opportuna.
Nel giudicarne
l'adeguatezza il Consiglio di Stato verificherà tra l'altro se i principi e gli
scopi pianificatori del diritto federale sono rispettati; se così non è negherà
l'approvazione.
(cfr. in tema DTF 1.
giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler,
Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Quanto al TPT ha un potere cognitivo più ristretto che non
abbraccia il controllo dell'opportunità (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Nel caso concreto il
concetto seguito dal comune appare pienamente sostenibile e in armonia con i
principi della pianificazione.
Il precetto della densificazione,
invocato dal ricorrente a sostegno della domanda di estendere a tutto il
comparto l'edificabilità più intensiva della zona R3, non può essere seguito
indiscriminatamente, ma richiede sensibile intelligenza della specificità del
contesto. Se è vero che l'art. 3 LPT nel proclamare che gli insediamenti vanno
strutturati secondo i bisogni della popolazione avverte che bisogna limitarne
l'estensione, non è men vero che l'art. 1 cpv. 2 lett. b LPT prescrive di
creare e conservare insediamenti accoglienti. L'art. 3 LPT ordina di inserirvi
molti spazi verdi e alberati, di preservare per quanto possibile l'abitato da
emissioni nocive e moleste, di conservare i siti naturali e gli spazi
ricreativi.
L'accento è posto, ed è
prova di matura civiltà, sulla qualità della vita.
La concezione adottata e
strenuamente difesa dal comune risponde a queste esigenze ed è stata
giustamente tutelata dal Consiglio di Stato. Il TPT non vede motivi per
scostarsene. La censura va di conseguenza disattesa.
2.1.2. Passiamo ora ad
esaminare la contestazione, sollevata da entrambi i ricorrenti, del confine
delimitato dalla variante tra la fascia R3 e R2.
Le doglianze
sono di duplice natura.
Da un lato si censura il
fatto stesso che il confine stabilito dal PR '87 sia stato modificato e si
invoca la stabilità del diritto. Dall'altro si contesta nella sostanza il nuovo
confine.
La prima censura richiede
previamente una digressione sul tema della revisione del PR.
2.1.3. Certezza del diritto -
stabilità del PR
Il territorio è teatro di
una tale molteplicità di fattori e la loro interazione è così complessa e
variabile negli effetti che ogni previsione diviene per forza di cose
aleatoria. Nello stabilire l'uso auspicabile del suolo e nel definirne le
regole le scelte del PR possono rivelarsi inadeguate, le previsioni fallaci.
Può quindi rendersi necessario modificare il piano.
Come ogni strumento pianificatorio
moderno il PR deve essere flessibile, adattabile, dinamico: lo vuole una realtà
sociale che fa dell'efficienza uno dei suoi punti di forza. D’altra parte,
proprio perché strumento di pianificazione, il PR deve offrire le necessarie
garanzie di stabilità, fornire ai privati e all’ente pubblico una solida base
previsionale, che permetta loro di pianificare con opportuno anticipo e per un
congruo arco di tempo i rispettivi interventi (DTF 120 Ia 231/32, 119 Ib 480 consid.
5c, 114 Ia 32 consid. 6, 109 Ia 113 consid. 3). La stessa durata fisica degli
interventi, il loro stretto ancoraggio al suolo, pongono limiti concreti al
processo di trasformazione del territorio.
La sicurezza del diritto
(derivi essa dall’art. 4 Cost. o costituisca un principio costituzionale non scritto)
esige che si possa fare affidamento su una certa stabilità della
pianificazione (cfr. DTF 112 Ia 119 consid. c e 113 Ia 453: “gli interessi
privati alla costanza dei rapporti attuali sono da tutelare, bisogna cioè
cercare per quanto possibile soluzioni che mantengano le costruzioni attuali e
la loro utilizzazione”).
Di ciò tien conto l’art.
21 LPT prescrivendo che i PR siano riesaminati in caso di notevole cambiamento
delle circostanze, ma adattati solo se necessario. Lo saranno solo in presenza
di un cambiamento notevole delle circostanze, sottolinea il TF
nella sentenza 16.3.1998 in re A. c. Comune di __________ (IP.__________
/1996).
Sostanzialmente uguali
sono i presupposti dell’art. 41 LALPT, che ammette la modifica del PR, in ogni
tempo e con la stessa procedura prevista per l’adozione, se l’interesse
pubblico lo esige.
Come già per il PR
primitivo occorre procedere alla ponderazione degli interessi pubblici e
privati in giuoco. Questa non sarà tuttavia completa se non attribuirà il giusto
peso al postulato della certezza del diritto o, in altri termini, all’esigenza
di stabilità del piano.
Si dovrà in particolare
tenere in debito conto gli interessi del proprietario a evitare il
peggioramento della situazione giuridica del suo fondo, ritenuto tuttavia che
la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost. non conferisce alcun
diritto soggettivo al mantenimento del regime pianificatorio in vigore (119 Ia
372, 118 Ia 514, 118 Ib 42, 116 Ia 235, 116 Ib 187, 114 Ia 33, 113 Ia 455, l09 Ia
114).
In linea generale, va
considerato che l’attuazione di una pianificazione conforme ai principi
fondamentali della legge è prioritaria rispetto alla stabilità del piano “la
questione della certezza del diritto e della stabilità del piano si pone solo
per rapporto a PR che siano in consonanza col diritto federale” (DTF 118 Ia
160, 116 Ia 235, 114 Ia 33).
Non senza avvertire,
tuttavia, che se il PR è stato adottato conformemente alla LPT, allo scopo di
attuarne obiettivi e principi, le restrizioni della proprietà che ne conseguono
godono della presunzione di legittimità. Tale presunzione è tanto più difficile
da rovesciare quanto più recente è il PR (DTF 113 Ia 455 consid. 5b).
(Cfr. in tema Schürmann/Hänni,
Planungs-, Bau - und besonderes Umweltschutzrecht III. ed. pag. 89; Haller/Karlen,
Raumplanungs- und Baurecht pag. 105-107; Scolari, Diritto amministrativo, Parte
speciale n. 874 - 878; Rhinow/Krähnmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Erg.- Bd zur 6. Aufl. Nr. 11 B II d, 74 B XII c, 124 B II d; Kölz, Intertemporales
Verwaltungsrecht ZSR NF 102, II, pag. 122 seg.) ma esige
pronti interventi correttivi.
2.1.4. In concreto la
controversa variante modifica il limite tra la fascia R3 e R2 nel comparto sud
(tra via _________ e via _________).
Nel già citato rapporto di
pianificazione e modifica dei piani (ottobre 1996, aggiornato nel gennaio 1997)
leggiamo che:
" I
criteri principali adottati per il ritocco del limite di zona sono:
-
R2
sui lati di via _________ e via del _________, per una profondità edificabile
di almeno 30 m.
-
il
rilievo naturale del terreno tra via _________ e via del _________;.
-
correzione laddove i fondi venivano divisi dal confine tra le 2 zone;
-
l'accessibilità dei fondi;
-
l’adeguamento, di regola, all'edificazione già presente, risultante
da rilievo.
la dimensione dei fondi."
Esaminiamo uno per uno i
singoli criteri.
Il secondo non interessa la presente vertenza (riguarda il comparto
nord). Solo lì il terreno presenta uno stacco orografico
significativo (tre metri e più di dislivello), suscettibile di
influire sul limite di zona.
Il terzo trova applicazione proprio in prossimità dei terreni dei ricorrenti.
Il mapp. __________ (a ovest dei mapp. __________e __________) è infatti
per quasi due terzi in zona R3 e per poco più di un terzo in
R2.
Il
criterio della proprietà è però scarsamente pertinente sul piano
urbanistico. Che un fondo si estenda su più zone non è motivo
decisivo per modificare il loro confine e attribuire il fondo
ad una sola di esse.
Il quarto criterio (accessibilità dei fondi) vale per i part. n. __________ (proprietario
__________ ), __________ (____________________) e, parrebbe,
per il n. __________ (-__________i). Ciò non ha comunque
grande rilievo: il criterio stesso è impotente da solo a
giustificare l'attribuzione dei fondi alla zona R3 piuttosto che alla
R2. Il fatto che si acceda al fondo attraverso la zona R3 non
implica che si debba costruire coi suoi parametri anche sulla
porzione del fondo in zona R2.
Il quinto criterio (adeguamento all'edificazione già presente) può
valere per la parte più a nord del settore sud (da via _________,
in direzione sud, fino alla part. __________), dove insistono effettivamente
costruzioni a tre piani. Ma ne sorgono, ricordiamo,
anche nella zona R2 (così il part. __________ del Condominio
Residenza _________). Sono costruzioni erette prima del
PR. Una risale addirittura al 1960. Situazione dunque già nota
nel 1987, all'approvazione del PR, che non costituisce di conseguenza
una modifica, e per giunta notevole, delle circostanze.
Dal canto suo neppure la dimensione dei fondi (sesto motivo) è di
per sé decisiva; per gli stessi motivi esposti a proposito dei
fondi a cavallo di due zone (R2 e R3) e dell'accesso. Se un
fondo fosse abbastanza grande da estendersi dalla zona R3
fino alla via _________ dovrebbe essere posto tutto in R3? Solo
per consentirne un'edificazione omogenea? A questa stregua
perché non tutto in R2!
Quanto precede pone in
evidenza come, presi singolarmente, i motivi addotti a suffragio della variante
(settore-sud), siano per lo più alquanto fragili e inconsistenti. Il quadro
cambia tuttavia se li esaminiamo in un’ottica globale.
Va tenuto presente che il
PR risale al 1986. Dopo tutto quel tempo la rettifica di punti insoddisfacenti,
pur nel rigoroso rispetto del concetto iniziale, fondatore, non può essere
inibita in nome della stabilità della pianificazione, della sicurezza del
diritto.
Fondamentale appare nel
contesto la scelta di limitare la zona R2 ad una fascia corrispondente alla profondità
di una costruzione (eine Bautiefe). E’ questo un criterio corrente in
urbanistica, che si giustifica specialmente in casi, come il presente, in cui
si intenda creare una fascia di transizione e non una vera e propria zona
distinta. E, si noti, nel settore sud l’allargamento della fascia non è imposto
dalla configurazione orografica come nel settore nord.
A seguito della variante
la fascia a ovest della strada corrisponde specularmente alla fascia a est, a
tutto vantaggio della simmetria.
Il fatto poi che nell’area
promossa a R3 si trovino già costruzioni a tre piani (più attico) è un motivo
in più, anche se non determinante da solo, a favore di questa correzione che
adegua meglio il piano alla situazione reale. Poco importa se già nota al
momento di adottare il primitivo PR.
Finalmente il fatto di
riunire sotto un’unica zona un fondo altrimenti soggetto a due diversi regimi
edificatori concorre a rendere meno laboriosa e complicata la pianificazione.
Nessun dubbio che in quest’ottica il fondo doveva essere tutto attribuito alla
zona R3 e non alla R2. Né qui conviene soffermarsi sui motivi reconditi che
possano aver suggerito questa soluzione, certamente a favore del proprietario
del fondo. La misura si giustifica in sé, per motivi urbanistici e
pianificatori di sicura valenza e ciò basta.
Ad essi si oppone
l'interesse dei ricorrenti ad evitare che ad occidente dei loro fondi sorgano
edifici alti un piano in più di quanto consenta il PR.
A prescindere dal fatto,
qui segnalato ad colorandum, che simile doglianza può suonare stonata in bocca
al Condominio Residenza _________, il quale pur essendo in zona R2 vanta 3
piani più attico in forza della disinvolta disposizione precedente il PR,
dev’essere considerato che, quale correttivo al maggiore impatto volumetrico
consentito, la distanza dal confine è elevata a m. 4,5 contro i 3 della R2.
Tutto ben considerato e
tenuto presente il lungo tempo trascorso dall'approvazione del PR possiamo
concludere che la modesta correzione apportata al medesimo dalla variante
resiste vittoriosa alle censure ricorsuali e merita conferma in questa sede.
- Soppressione passo
pedonale
Se da un lato, come giustamente
rileva il Consiglio di Stato, l'importanza dei collegamenti pedonali non può
che essere sottolineata, e non a caso l'art. 3 cpv. 3 lett. c LPT pone tra i
principi pianificatori che le autorità pianificatrici sono tenute ad osservare
l'esigenza di "mantenere e costruire "vie ciclabili e pedonali",
dall'altro occorre tenere in giusto conto i motivi del Comune che all'opera ha
rinunciato per le difficoltà di realizzarla e in particolare per i costi
ch'essa comporta.
Dai felici tempi
dell'adozione del PR ad oggi la situazione finanziaria ed economica del Comune
è sostanzialmente cambiata obbligandolo a ridurre drasticamente spese e
investimenti. Il Consiglio di Stato non avrebbe potuto imporgli di mantenere
nel PR il passo pedonale in questione senza invadere indebitamente la sua sfera
discrezionale e violare l'autonomia comunale.
La risoluzione governativa
che approva la variante invitando tuttavia il comune ad esaminare la
possibilità di inserire un percorso pubblico attraverso il campo da _________ resiste
alle censure ricorsuali che vanno respinte.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi di __________
__________ e del Condominio Residenza _________ di _________ sono respinti.
-
Le tasse di giudizio di
complessivi fr. 1'500.-- sono poste in ragione di fr. 750.-- cadauno ai due
ricorrenti.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
Avv. __________ __________, __________
__________ __________, _________
Avv. __________ __________, __________ per __________ __________
__________ __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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