AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.10
Data decisione, Autorità:
07.01.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00010
90.94.00318
Lugano
7 gennaio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visti
i ricorsi 24 maggio 1994 e 25 febbraio 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
le risoluzioni 3 maggio 1994 e 5 febbraio 1997 del
Consiglio di Stato che approvano delle varianti di poco conto relative alla
strada di quartiere in località “__________ __________ __________ -__________
__________ ” nel comune di __________ __________
viste le osservazioni 10
agosto 1994/9 aprile 1997 del Municipio di __________ __________ e le risposte
12 agosto 1994/16 maggio 1997 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ é proprietario di alcuni fondi nel territorio di __________
__________, tra i quali i n. e NMC, situati nella località
di “ __________ __________ - __________ ”.
b. Il PR di __________
__________ é stato approvato dal Consiglio di Stato l’11 gennaio 1984. Esso
prevedeva, in particolare, la costruzione di una strada di quartiere che dalla
cantonale __________ -__________ __________ raggiunge il piccolo nucleo di
“__________ __________ __________ ”, attualmente sprovvisto di un congruo
accesso veicolare. Questo vincolo non é stato oggetto di alcun ricorso alle
istanze superiori.
c. Successivamente, la
prevista strada di quartiere é stata oggetto di due varianti di poco conto ai
sensi dell’art. 41 LALPT.
La prima, adottata dal
Consiglio di Stato il 3 maggio 1994 contemplava alcune modifiche relative allo
sbocco della stessa sulla cantonale, alla piazza di giro che si trova
all’estremità e alla piazzola di scambio che incide sul fondo n. 44 RT. Impugnata
tempestivamente da alcuni proprietari del luogo (fra i quali il sig.
__________) dinanzi al TPT, il suo esame é stato sospeso in sede di sopralluogo
del 20 febbraio 1995, dal momento che il Municipio in quell’occasione si era
impegnato a studiare un’altra variante, più consona ai desideri espressi dagli
insorgenti.
d. La seconda variante é
stata adottata il 5 febbraio 1997; questa ha ulteriormente modificato l’imbocco
sulla cantonale (spostandolo di ca. 1 metro più a valle e allontanandolo
dall’abitazione sita sul f.n. __________) e ha ritoccato leggermente il
perimetro della piazza di giro.
Dissentendo da questa
decisione, __________ __________ é nuovamente insorto dinanzi al TPT,
lamentandosi del fatto che anche questa soluzione, al pari della precedente,
non terrebbe sufficientemente contro delle esigenze di salvaguardia delle sue
proprietà. Egli proporne in particolare una modifica dell’imbocco sulla
cantonale __________ -__________ in modo tale da allontanare il più possibile
il tracciato dalla sua abitazione sul f.n. __________ NMC e contemporaneamente
evitare la demolizione del portico sub. c del mapp. __________NMC, nonché il
prolungamento a monte della strada di alcune decine di metri con creazione
della piazza di giro a cavallo dei f.n. __________e __________RT (cfr. schizzi
e planimetrie allegati al ricorso al CdS del 16 gennaio 1996).
e. Nelle rispettive
osservazioni, Municipio di __________ __________ e Consiglio di Stato
propugnano la reiezione dei ricorsi. Essi, dopo aver osservato che il vincolo
di strada di quartiere a suo tempo previsto dal PR 1984 non era stato
contestato da nessun cittadino, ritengono infatti che le modifiche apportate al
progetto originario dalla variante di poco conto siano del tutto compatibili
con gli interessi privati e soprattutto volte ad assicurare una maggior
sicurezza del traffico (sbocco sulla cantonale) e un minor impatto ambientale
(riduzione dell’altezza dei muri di sostegno in corrispondenza della piazza di
giro).
f. In data 24
settembre 1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio.
All’occasione il rappresentante del Consiglio di Stato si é impegnato a
chiedere alla Divisione costruzioni, sezione progettazione strade, un preavviso
circa la fattibilità della soluzione proposta dal Comune con variante 5
febbraio 1997 nonché il parere sulla soluzione alternativa proposta dal
ricorrente.
g. La presa di posizione
della Divisione costruzione é pervenuta a codesto Tribunale il 21 novembre
1997. In essa si precisa che il tracciato disegnato dalla variante in
contestazione, ed in particolare l’imbocco sulla cantonale, costituisce la
soluzione minima accettabile dal profilo della sicurezza stradale e delle norme
costruttive; valuta invece negativamente la soluzione proposta dal sig.
__________, giacché presenta dei raggi di curvatura non conformi alle
prescrizioni.
h. Con scritto del 11
dicembre 1997, l’insorgente ha ribadito di voler mantenere i gravami pendenti
innanzi al TPT, giudicando del tutto insufficienti le valutazioni fornite dalla
Divisione delle costruzioni.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentati nei termini di
legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.
1.1. Per questioni di
economia processuale il TPT statuirà con un unico giudizio sui due ricorsi
interposti rispettivamente in data 24 maggio 1994 e 25 febbraio 1997, dal
momento che contestano il medesimo provvedimento pianificatorio, ancorché
oggetto di due varianti leggermente differenti. Nessuna delle parti al
procedimento ha d’altronde sollevato obiezioni in merito ad un’eventuale
riunione delle due procedure.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Oggetto del
contendere é, come ricordato nei considerandi in fatto, l’annosa questione
della realizzazione di una strada di quartiere che provveda di un adeguato
accesso veicolare la frazione di “__________ __________ __________ -__________
__________ ”, al momento servita unicamente da una stretta e ripida stradina
d’accesso a monte del piccolo nucleo. L’insorgente non contesta l’esistenza di
una base legale del provvedimento né il suo interesse pubblico; solleva invece
tutta una serie di obiezioni sulle modalità di realizzazione della stessa,
aventi a che fare con il tracciato, la piazza di giro e, soprattutto, l’imbocco
sulla cantonale __________ -__________ __________.
3.1 Nel caso
concreto il tratto di strada previsto ha quale scopo di collegare la strada
cantonale con la parte bassa del nucleo di “__________ __________ __________ ”
e i fondi, in parte già edificati, della sottostante località di “__________
__________ ”. Indipendentemente dal fatto che l’opera tocchi solo una mezza
dozzina di particelle questo tratto stradale costituisce un’infrastruttura
utile e necessaria, in quanto permette di raccordare adeguatamente alla pubblica via
questi fondi siti in zona edificabile e in parte già edificati; le modeste
dimensioni della carreggiata (ca. 4,5 metri di larghezza), ridotte per
conformarsi al contesto di strada di quartiere a fondo cieco e alla morfologia
dei luoghi, se non permette l’incrocio di veicoli (per questo é prevista la
piazza di giro all’estremità nord), é comunque in grado di soddisfare i più
elementari bisogni di mobilità dei residenti e di rendere possibile
l’edificazione dei fondi tuttora liberi.
3.2. Come giustamente
ricordato a più riprese dal Consiglio di Stato l’opportunità di realizzare una
strada secondo le modalità descritte non può più essere messa in discussione in
questa sede; tracciato e calibro dell’opera erano infatti già stati fissati nel
PR originario del 1984, cresciuto in giudicato (cfr. rappresentazione grafica
del piano delle zone).
Inutilmente quindi
l’insorgente lamenta una presunta assenza di informazioni sul tracciato della
strada (cfr. ad esempio alcuni passaggi della sua lettera dell’11 dicembre 1997
al TPT); in realtà, le rappresentazioni grafiche del vincolo, definitive per
gran parte del tracciato già dal 1984 (le varianti successive concernono
l’imbocco sulla cantonale e la piazza di giro all’altra estremità), permettono
a chiunque di rendersi conto della portata del previsto intervento.
Ma anche le contestazioni
attinenti agli specifici punti oggetto delle varianti di poco contro (piazza di
giro, imbocco sulla cantonale, passaggio a lato del porticato) non meritano
migliore sorte.
Va preliminarmente detto
che le varianti di poco conto avversate sono scaturite dalle esigenze di
adeguare l’opera il più possibile ai parametri vigenti in materia di sicurezza
stradale e di integrazione paesaggistica; la seconda variante in particolare,
emersa dalle risultanze del sopralluogo del 20 febbraio 1995, ha cercato di
conciliare, nella misura del possibile, queste esigenze con le osservazioni
formulate dai ricorrenti nei confronti della prima variante.
Lo spostamento
dell’imbocco in corrispondenza della curva a 90 gradi della cantonale
permetterà a coloro che vi si immettono una visuale, seppur limitata, sia del
traffico che sale verso __________, sia di quello che scende verso __________,
mentre nel progetto in origine la visuale in questa direzione era del tutto
preclusa dalla presenza della curva stessa (cfr. planimetria in atti). Data la
particolare conformazione dei luoghi e la tortuosità della strada cantonale
o- non é possibile proporre altre soluzioni convenienti e
rispettose della sicurezza. Come confermato dalla lettera 21 novembre 1997
della Divisione costruzioni, la curvatura prevista (6 metri) risulta essere la
soluzione minima accettabile dal profilo tecnico e legale, mentre quella
proposta in via alternativa dall’insorgente é del tutto inattuabile.
Particolari accorgimenti
tecnici , anche di poca spesa (ad. es. la posa di specchi), potrebbero inoltre
agevolare ulteriormente l’immissione sulla cantonale degli utenti della strada
di quartiere.
Medesimo discorso vale per
la piazza di giro; la proposta contenuta nella variante costituisce la misura pianificatoria
minima atta a permettere l’inversione di marcia dei veicoli; per ragioni legate
alla morfologia del suolo (terreno in forte pendenza), il medesimo scopo non
potrebbe essere raggiunto con un provvedimento meno incisivo o gravoso.
Infine, anche la proposta
dell’insorgente di allungare la strada di alcune decine di metri e di spostare
la piazza di giro a cavallo dei f.n. __________e __________RT, é improponibile
per diversi motivi. Già si é detto che il vincolo di strada di quartiere é
stato iscritto nel PR di __________ __________ nel 1984, ed é cresciuto in
giudicato; ora, questo vincolo non prevede alcun prolungamento della
carreggiata sino al f.n. __________ RT. L’accesso a quest’ultima particella, di
proprietà del ricorrente, é comunque garantito dal diritto di passo iscritto
sulla part. n. __________RT. Il prolungamento della strada proposto
dall’insorgente comporterebbe inoltre notevoli problemi di natura tecnica,
finanziaria e di protezione paesaggistica, dal momento che sarebbe necessario
erigere degli imponenti muri di sostegno.
Ma va soprattutto
ricordato che in questo ambito il TPT non dispone del sindacato di opportunità;
se la misura proposta dal Comune e adottata dal CdS é (come nel caso concreto)
oggettivamente sostenibile e conforme ai principi e gli scopi pianificatori
fondamentali, il Tribunale non può arrogarsi il diritto di sostituirla con un
altra, benché ugualmente corretta, senza violare il principio dell’autonomia
comunale in ambito pianificatorio (cfr. cons. 2 e relative citazioni).
3.3. Né vi sono sostanziali
elementi per ritenere la misura lesiva del principio della proporzionalità.
Si osserva infatti che la
superficie privata gravata dal vincolo é alquanto modesta, dato che la strada
sfrutta in gran parte il sedime a lei riservato in sede di Raggruppamento
terreni. Inevitabile, per ragioni tecniche, anche la demolizione del porticato
al sub. c del f.n. __________NMC. Il suo contornamento imporrebbe infatti una
modifica sostanziale e poco razionale del tracciato, introducendo una doppia
curva, oltre che un aumento sproporzionato dei costi di realizzazione. Infine,
va pur riconosciuto che l’ultima variante comporta, rispetto alla precedente,
un allontanamento di alcuni metri dell’imbocco della strada dall’abitazione
dell’insorgente posta sul f.n. __________.
Tutto sommato, ne risulta
che tra il vincolo e il risultato di pubblica utilità ricercato esiste
senz’altro un rapporto più che ragionevole. Anche una certa deturpazione dei
luoghi, in sé inevitabile vista la necessità di costruire dei muri di sostegno
attorno alla strada e alla piazza di giro, rimane nella fattispecie in un
rapporto ragionevole con l’interesse pubblico perseguito.
Gli interessi fatti valere
(esplicitamente od implicitamente) dal ricorrente devono quindi senz’altro
cedere il passo al prevalente interesse pubblico in gioco.
- Per le pregresse considerazioni i ricorsi sono respinti.
Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono respinti.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 800.-- (ottocento).
-
Intimazione: - Avv.
__________: __________, __________, per il ricorrente;
- Municipio di _____ _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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