AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1996.36
Data decisione, Autorità:
17.03.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00036
Lugano
17 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
il ricorso del 17 aprile 1996 di
contro
la decisione del __________ febbraio 1996 no.
__________ del Consiglio di Stato che approva la revisione del Piano
Regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 27 giugno 1996 del
Municipio di __________;
vista la risposta del 8 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
esperiti i necessari accertamenti,
letti ed esaminati gli atti,
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il signor _________
_________ è proprietario della particella no. _________ situata in località
_________ _________ e posta a monte dell’omonima strada .
b. Nelle sedute del 21,
22, 28, 29 novembre e del 5 dicembre 1994 il Consiglio comunale di _________ ha
adottato la revisione del Piano Regolatore. Nell’ambito di questa adozione il
fondo no. _________ del signor _________ non è stato incluso dal territorio
edificabile.
c. Contro l’esclusione
del suo particellare dalla zona residenziale il signor _________ è insorto in
data 11 maggio 1995 davanti al Consiglio di Stato censurando la scelta operata
dal legislativo comunale e chiedendo in generale il completamento del limite
edificabile a monte della strada via _________ _________ e in particolare
l’inserimento della part. _________ di sua proprietà in zona edificabile RE.
d. Con risoluzione 27
febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR e respinto
l’impugnativa. Al proposito il Governo ha specificato come esso non può
sostituirsi al comune nelle scelte pianificatorie di portata locale se
sufficientemente fondate anche qualora altre soluzioni potrebbero apparire
altrettanto opportune o migliori. Esso ha inoltre evidenziato problemi di
sovradimensionamento del territorio edificabile previsto a PR.
e. Dissentendo da
questa decisione il signor _________ è insorto in data 17 aprile 1996 dinanzi a
questo Tribunale chiedendo nuovamente l’inserimento del comparto in località
_________ _________ di cui fa parte il suo particellare in zona residenziale
estensiva RE.
In particolare egli ha censurato una violazione dell’art 4 CF, ossia una
violazione del diritto di essere sentiti da parte dell’autorità di primo grado,
non avendo quest’ultima esperito un sopralluogo in contraddittorio, circostanza
particolarmente grave ritenuto che il Consiglio di Stato è l’unica autorità di
ricorso che dispone di un pieno potere cognitivo. Il ricorrente ha quindi
chiesto già per questo motivo l’annullamento della decisione impugnata. Egli ha
inoltre rilevato come il comparto in questione fosse idoneo all’edificazione,
in quanto urbanizzato e già edificato in larga misura, circostanze che
adempiono i presupposti di cui all’art 15 lett. a e b LPT per l’assegnazione
alla zona edificabile.
f. Con risposta del 8
ottobre 1996 al ricorso il Consiglio di Stato chiede la reiezione
dell’impugnativa riconfermandosi nelle argomentazioni già addotte con la
risoluzione impugnata.
Dal canto suo il Municipio, nelle sue osservazioni del 27 giugno 1996, rileva
come il limite edificabile lungo la via _________ _________ non è stato oggetto
di modifiche durante la revisione del PR; l’edificazione esistente è quindi
antecedente al PR 1978 ad eccezione delle riattazioni a scopo abitativo dei
rustici esistenti sul territorio. L’esecutivo comunale ha precisato che non si
è ritenuto di ampliare il perimetro edificabile per motivi d’ordine e di
coerenza pianificatoria, nonché di tutela della zona viticola e di protezione
del paesaggio naturale.
g. In data 27 novembre
1996 si è esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
La legittimazione
ricorsuale del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibili in ordine.
- Il ricorrente
ravvisa preliminarmente una violazione del diritto di essere sentiti e quindi
dell’art. 4 Cost. nel rifiuto del Consiglio di Stato di effettuare un
sopralluogo in contraddittorio.
Al proposito ricordiamo
che l'art. 4 Cost conferisce agli amministrati il diritto di essere sentiti
prima che l'autorità assuma una decisione propria a ledere la loro posizione
giuridica. L'estensione di questo diritto, la cui violazione costituisce
diniego di giustizia, è definita in primo luogo dal diritto procedurale
cantonale e, sussidiariamente, se le garanzie offerte da quest'ultimo sono
insufficienti, dai principi procedurali che la giurisprudenza ha dedotto dal disposto
costituzionale (DTF 119 Ia 149 consid. b). In concreto la LPam non prevede più
ampi diritti di quelli garantiti dall’art. 4 Cost.
Il diritto di essere
sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di
fornire prove su fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di
partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo
un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa
alla parte di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero influire
sulla sua situazione giuridica (DTF 115 Ia 96).
Il diritto di essere
sentito è di natura formale. La sua violazione comporta l'annullamento della
disposizione impugnata, a prescindere da quali possano essere le prospettive di
esito dell'impugnativa (DTF 111 Ia 166).
La giurisprudenza ammette
tuttavia che il vizio possa essere sanato a condizione che:
a) l’istanza superiore possa pronunciarsi sulle questioni
litigiose con lo stesso potere cognitivo di quella inferiore;
b)
l’istanza superiore eserciti effettivamente tale potere;
c)
il diritto di essere sentito violato nell’istanza precedente sia ristabilito
in quella superiore; si deve cioè porre rimedio in questa
sede alle carenze che hanno portato nella precedente alla
violazione del diritto di essere sentito (cfr. DTF 118 Ib 120
segg. consid. 4)
Così in concreto. Il
ricorrente ha potuto proporre in questa sede tutte le sue censure e
sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena
cognizione. E' censurata l'illiceità della misura pianificatoria, la violazione
del diritto federale e in particolare dell’art 15 LPT; il tribunale è chiamato
a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla
proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento,
ecc., questioni tutte di diritto e dunque rientranti nel suo potere cognitivo
(art. 38 cpv. 2 LALPT).
E' privo di rilevanza in questo contesto che il tribunale non disponga del
sindacato di opportunità. Nelle circostanze può essere lasciato aperto il
quesito se davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto agli atti
istruttori richiesti, atteso che al vizio è stato, come detto, semmai posto
rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti
procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie, tra le
quali il sopralluogo del 27 novembre 1996. All’inconveniente della perdita del
doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di economia
processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al
rinvio della vertenza alla precedente istanza.
Questa prima censura del ricorrente va quindi respinta.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità,( tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv.
3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo
e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non.
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia
mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi
armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi
ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli
insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati
nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni
nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi
e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze spesso
contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita
con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta,
oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente
l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni
della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia
461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT
(Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento
e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i
diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi
toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la
compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni
possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla
base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse
presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della
ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
- Come già rilevato
nei fatti, in concreto il ricorrente contesta il mancato inserimento del suo
mappale no. _________, assieme ai fondi adiacenti già edificati, nella zona
edificabile al momento dell’adozione della revisione PR da parte del
legislativo comunale.
La validità di questa scelta pianificatoria verrà esaminata in dettaglio qui di
seguito. Preliminarmente vanno però evidenziati alcuni principi pianificatori
che trovano applicazione nella fattispecie.
Innanzitutto per quanto
riguarda la zona edificabile va rilevato che giusta l’art. 15 LPT le zone
edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in
larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e
urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Va tenuto presente che
l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona
edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia
l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i
requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In
simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista,
elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una
ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448
ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
a. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue
caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche,
climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a
zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori
degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con
l’esigenza di creare e conservare insediamenti
accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione
delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente
accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle
immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPAmb). Deve
inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle
infrastrutture
pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
b. Per stabilire
se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle
costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle
infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti
pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì
intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la
loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona
edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole.
Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole
particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio.
Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente
abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta
peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste
devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un
agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza
marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un
nucleo vitale e non una casuale disseminazione
di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe
zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la
contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono
pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali
vuoti che presenta il suo tessuto (__________), o
quelle adiacenze non costruite che però attengono
all’insieme e non devono per prevalenti
motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che
l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i
bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio
della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della
densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (__________) è condannata,
per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto
territoriale che ne consegue; la creazione di piccole
zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF
116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato
che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli
altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso
negativo, serve cioè a escludere
l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni
che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri
casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4
d)da).
c. Il requisito
più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a
determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per
pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici
anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni,
ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si
confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il
metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa
la prognosi dell’art. 15 sul rapporto
tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della
zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di
utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne
calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo
ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114
Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile
fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente
commisurata al secondo. Il Tribunale federale
ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli
abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio
pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento
massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo,
non invece se dovesse valere quale generale
licenza di aumentare la zona edificabile si da contenere il doppio della popolazione
(DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo
schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che
la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il
Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza,
non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento
equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole
imprimere al paese.
Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti
gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia
369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
- Fatte queste
premesse occorre ora applicare questi principi alla fattispecie concreta.
6.1 Dal compendio dello
stato dell’urbanizzazione allestito dall’Ufficio tecnico comunale, si evince
che la contenibilità dei terreni inedificati presenti su tutto il
territorio comunale è di 6956 unità insediative, comprendente 4234 abitanti e
1545 posti lavoro. Ciò significa che esiste un potenziale di riserva che
permette più del raddoppio dell’attuale popolazione, la quale, a fine anno
1994, contava 3’693 abitanti (vedi Annuario statistico ticinese, ed. 1995). Per
sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe quindi
verificare, nei prossimi 10,15 anni (di cui all’art.15 LPT), un aumento di
oltre il 100% della popolazione attuale (con precisione del 114,6%). Situazione
questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera l’evoluzione
demografica registrata nel comune negli ultimi decenni tale da rendere
altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In
effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione
economica residente nel comune è passata da 2’586 unità nel 1970 a 2’956 nel
1980 e a 3’493 nel 1990, pari ad un aumento del 14% rispettivamente del 18%.
Aumenti questi ben lontani da quello pronosticato per il prossimo decennio dal
nuovo PR. Anche nelle ipotesi più ottimistiche, va escluso che nel prossimo
decennio la popolazione del Comune di _________ possa raddoppiare.
Dallo studio sul compendio dello stato di urbanizzazione risulta inoltre che il
48,5% dei terreni posti nel comparto edificabile sono ancora liberi da
costruzioni, il che equivale a 517’800 mq di superficie edificabile netta
ancora disponibile, oltretutto già equipaggiata. Importante rilevare che il
Comune ha tolto l’indice di sfruttamento massimo (reinserito d’ufficio dal
Consiglio di Stato almeno per la zona residenziale estensiva (RE)), ciò che
comporta pure un considerevole aumento del potenziale edificatorio.
In simili circostanze è
comprensibile l’intenzione del Comune di non voler estendere oltre il perimetro
edificabile, ma di mantenere come principio la conservazione del limite della
zona edificabile previsto nel vecchio PR.
In definitiva la richiesta del ricorrente di estendere la zona edificabile a
tutto un comparto sito in località _________ _________ (così come indicato
nella planimetria allegata all’impugnativa), non risponde ai precetti degli
art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della
popolazione) e oltretutto non adempie al requisito di cui all’art. 15 lett. b
LPT e non è quindi conforme al diritto federale (cfr. DTF 114 Ia 255) pertanto
non può trovare conferma in questa sede. Ciò significherebbe andare contro la
costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo
cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la
formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c.
Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr.
pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e,
116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
6.2 Il ricorrente ha
rilevato che l’assegnazione del comparto all’esame alla zona edificabile si
giustifica l’adempimento del presupposto di una preesistente ampia
edificazione, di cui all’art 15 lett. a LPT. Egli ha infatti evidenziato come
l’area in questione risulti, a parte il suo fondo, in sostanza già edificata
essendo presente un gruppo di case adibite ad abitazione.
Questo Tribunale ha potuto
appurare che in concreto trattasi prevalentemente di un piccolo insieme di
rustici riattati e utilizzati in parte come residenze secondarie. Nessuna
particolare tipologia caratterizza questo piccolo agglomerato che non forma peraltro
un nucleo vitale. Una sua assegnazione alla zona edificabile giusta l’art. 15
lett. a LPT non sembra quindi essere giustificata, tantopiù se si considera che
diverse altre analoghe situazioni sono presenti sul territorio comunale, in
particolare sulla collina di _________ dove sono numerosi gli edifici abitati
fuori zona. Considerarli tutti significherebbe estendere sproporzionatamente la
zona edificabile, compromettendo al contempo la continuità territoriale delle
fasce di vigneti che contornano gli stessi. Neanche per questo motivo quindi si
giustifica la richiesta estensione della zona edificabile.
- Per una completa
ponderazione degli interessi in gioco deve tuttavia essere ancora verificato se
esistono altre ragioni a supporto del mancato inserimento in zona edificabile
del comparto in esame.
7.1 A mente di questo
Tribunale oltre al problema del sovradimensionamento ci sono anche motivi di
natura agricola, in particolare di salvaguardia del territorio viticolo, come
pure di tutela paesaggistica del comprensorio che concorrono a giustificare lo
stralcio del comparto all’esame.
Il fondo del ricorrente risulta inserito in quella fascia collinare formata
prevalentemente da vigneti. Vigneti che caratterizzano la zona collinare del
comune e attestano in fondo l’idoneità di un utilizzo di tipo agricolo del
comparto. Essi rivestono una funzione paesaggistica importante, in quanto
creano un’armoniosa cornice al territorio insediativo.
Permettervi un’ulteriore estensione degli insediamenti pregiudicherebbe
evidentemente l’integrità di questo paesaggio.
7.2 L’impugnata
risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono
all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta l’art. 16 cpv.
1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli
che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per
quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità
incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti
superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli
anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia
di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le
necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare
l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del
paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni).
Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono
molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica
dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La
zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è
chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere
anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre
considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere
svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio
queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la
protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone
agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band
95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso
agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze
di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del
paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT
precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura
superfici coltive idonee.”
Nel caso concreto l’inserimento in zona agricola è sicuramente conforme
all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui sopra.
- Per concludere in
concreto l’interesse del proprietario ad edificare il suo fondo deve cedere il
passo difronte al prevalente interesse pubblico ad un corretto dimensionamento
delle aree edificabili e all’esclusione dalle medesime delle parti
paesaggisticamente più meritevoli di protezione.
L’impugnativa del ricorrente non merita quindi conferma.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 300.--.
-
Intimazione: -
Avv. _________. __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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