AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1996.127
Data decisione, Autorità:
21.07.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00127
Lugano
21 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 19 novembre 1996 di
__________ e __________
-__________ __________, __________,
Contro
la risoluzione 16 ottobre 1996 (n. __________) del
Consiglio di Stato che approva il PR
(revisione 1995) del Comune di __________
viste le osservazioni 10
marzo 1997 del Consiglio di Stato e 3 febbraio 1997 del Municipio di
__________,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________ __________
é proprietario delle particelle n. __________e __________RFD di ; sua
moglie __________ - __________ della part. n. . I fondi,
contigui, sono situati a valle del nucleo di __________ e compresi fra due
tronchi della strada cantonale __________ -. Sul mapp. n. __________,
(quello posto più a monte) sorge l’abitazione dei sigg. __________; gli altri
due, sottostanti, non sono invece edificati.
b. Nella sua seduta del
6 giugno 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR
(revisione 1995).
Tale piano ha incluso la
parte superiore del f.n. __________ (comprensiva dell’abitazione) nella zona
edificabile Ra; la sua parte inferiore, come pure i mappali n. __________ e
__________, sono invece stati attribuiti alle superfici idonee all’agricoltura
(zona agricola). Questi ultimi sono inoltre gravati da un “vincolo di
protezione del paesaggio emergente” volto a tutelare il nucleo di __________.
c. I sigg. __________
hanno contestato queste scelte pianificatorie innanzi al Consiglio di Stato,
postulando l’inserimento integrale delle loro particelle in zona edificabile e
lo stralcio del vincolo di “protezione del paesaggio emergente”. A sostegno
della loro impugnativa essi adducono che i fondi in questione sono già
urbanizzati, in parte edificati e strettamente correlati all’area insediativa;
una loro edificazione non nuocerebbe inoltre alla protezione del nucleo di
__________. Contestata risulta pure l’idoneità agricola della zona.
d. Con decisione 16
ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il
ricorso di prima istanza. L’autorità governativa motiva la reiezione del
gravame con il fatto che i fondi in oggetto risultano idonei all’attività
agricola e che il solo fatto di essere urbanizzati e adiacenti alla zona
edificabile non costituisce ancora un presupposto inderogabile per la loro
inclusione nella stessa. Precisa inoltre che il vincolo di protezione del
paesaggio emergente é stato introdotto in seguito ad uno studio specialistico
che ha rivelato la particolare incidenza del vasto versante a valle del nucleo
dal punto di vista paesaggistico.
e. Dissentendo da tale
decisione i ricorrenti sono insorti dinanzi al TPT, chiedendo, con motivazioni
sostanzialmente simili a quelle avanzate in prima istanza, l’attribuzione
integrale dei 3 fondi alla zona edificabile.
f. Nelle sue
osservazioni 3 febbraio 1997 il Municipio di __________ ha proposto un leggero
adeguamento del perimetro della zona edificabile, che verrebbe spostato a valle
di alcuni metri. Si oppone tuttavia all’inserimento nel comparto edificabile
del fondo n. __________.
Il Consiglio di Stato, da
parte sua, ribadisce che nella fattispecie non si giustifica un estensione
della zona edificabile, considerato il contesto territoriale e funzionale in
cui i fondi in oggetto sono ubicati (comparto agricolo con sovrapposizione del
vincolo di protezione di paesaggio emergente). Propugna pertanto la reiezione
del gravame, confermando la validità della decisione presa.
g. In data 29 aprile
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c, modificata dal 15.3.1995).
Ciò premesso, il ricorso,
intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire
molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di
esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo
un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF
117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia
461 consid. 5a).
- Nel
sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in 3 tappe: pianificazione direttrice, pianificazione
dell’utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in
reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una
specifica funzione. Due sono principalmente gli strumenti della pianificazione
del territorio: il PD e il Piano di utilizzazione comunale, in Ticino detto PR.
Il PD, che vincola solo le
autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento
strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si
stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del
territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali,
di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle
pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). Il PD
è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che
definiscono il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli
indirizzi cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza
territoriale e da schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due
ultime indicano come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e
precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni
preliminari.
Il PR è invece il classico
strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione
principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso,
giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art.
16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne
altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto
conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e
compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio
vero e proprio, ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art.
22 LPT), è lo strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
- A
norma dell'art. 15 LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei
all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari
all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.1. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali
(morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del
suolo.
La sua attribuzione a zona
edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3
LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato
dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre
tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF
114 Ia 251 consid. 5c).
5.2. Per stabilire se un
terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in
considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto
il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare
assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme
sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo
di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una
casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco
di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la
creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg.
consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato
che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art.
15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a
escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente
non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a
ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3. Il requisito più
delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per
l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno edificabile
negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il
fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione
demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i
prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del
piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul
rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona
edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve
di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i
prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale
(DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il
raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la
prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha
giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel
termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio,
purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere
quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il
doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230).
Pure qui si riterrà
violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
- Nel caso di specie è innanzitutto necessario esaminare la questione
generale della contenibilità teorica del PR (art. 15 lett. b LPT). L’idoneità
all’edificazione e le altre caratteristiche del comparto territoriale all’esame
saranno singolarmente esaminate di seguito.
Dal rapporto di
pianificazione (p. 24) si evince che la contenibilità teorica del nuovo PR
indica quale limite 1.241 unità insediative, di cui 827 abitanti,
165 posti-lavoro e 249 posti-turismo. Ciò significa che per
sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe
verificare nei prossimi 10-15 anni di cui all’art. 15 LPT un aumento della
popolazione pari a 482 abitanti, ciò che equivale a ben il 140%
della popolazione attuale (a fine 1994 i residenti risultavano infatti 345
secondo l’Annuario statistico ticinese, ed. 1995).
Ora, pur se l’eccessivo
schematismo di queste formule (criticato anche dal TF) suggerisce di valutare
con cautela le cifre addotte, nel caso concreto si può affermare con sicurezza
che l’evoluzione demografica negli ultimi anni rende molto improbabile
l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. Gli abitanti del comune sono infatti passati da 263
nel 1980 a 298 nel 1990 e a 345 a fine 1994 (cfr. Annuario
statistico ticinese, ed. 1995). Nello scorso decennio l’aumento risulta
pertanto di un modesto 13% e anche se si considerano i dati sul più lungo
periodo 1980-1994, l’aumento raggiunge circa il 30% (2,4% in media
annuale).
E’
comunque chiaro che dal profilo quantitativo il PR in esame oltrepassa
abbondantemente le previsioni di sviluppo ipotizzabili per i prossimi 15 anni;
in tale evenienza, l’aggiunta di ulteriori zone edificabili a quelle già
previste dal piano porterebbe a un ulteriore sovradimensionamento complessivo
delle zone edificabili che non risponderebbe certo ai precetti degli art.
1 e 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e, nel
contempo, sarebbe contrario al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT
(terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15 anni).
Considerato quanto sopra,
il Consiglio di Stato ha giustamente convalidato l’esclusione dei fondi n.
__________e __________e di parte del f.n. __________dalla zona edificabile. Ciò
corrisponde alla costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza
federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire,
rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste”
(DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al
PR di __________o, IP. __________/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata,
DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
- I ricorrenti chiedono l’inserimento dei propri fondi in zona Ra osservando
che i sedimi si prestano, per natura e posizione, allo sviluppo edilizio. Essi
risultano infatti urbanizzati ai sensi dell’art. 19 LPT, parzialmente edificati
(n. __________) e confinano a monte con una zona edificabile residenziale .
Queste argomentazioni sono tuttavia inconferenti.
La
porzione di proprietà dei sigg. __________ esclusa dalla zona edificabile
risulta infatti inedificata e, in ogni caso, dall’entrata in vigore della LPT
non è mai stata inserita in una zona edificabile (cfr. PR 1976). Nemmeno il
fatto che i terreni abbiano un grado di urbanizzazione abbastanza elevato e
confinino con una zona già edificata è rilevante. In effetti, adottando
esclusivamente questi criteri per la definizione delle zone edificabili si
estenderebbe a dismisura il loro perimetro, disattendendo l’art. 15 LPT (cfr.
DTF 119 Ib 133 cons. 3d; 118 Ib 41; 117 Ib 6 e riferimenti ivi citati).
Un’attenta lettura del territorio evidenzia, a valle di
una striscia abbastanza fittamente edificata lungo la cantonale, un’area in
gran parte libera da costruzioni, caratterizzata dalla presenza di prati,
macchie di arbusti e filari di vite sparsi. La delimitazione dell’area
residenziale con quella agricola, ripresa con precisione sulla planimetria,
risulta quindi netta e coerente.
Il
postulato inserimento dei fondi n. __________e __________RFD in zona
edificabile invece, oltre che non giustificato da una coerente distinzione tra
area edificabile e non, urterebbe contro il principio della
concentrazione delle aree edificabili, principio che deve stare alla base di
ogni seria pianificazione.
7.1. L’impugnata
risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono
all’istituzione delle zone agricole.
Nonostante
gli sforzi degli insorgenti per dimostrare il contrario, va infatti
riconosciuto che l’area in esame é tutt’altro che improduttiva o irrilevante
dal profilo agricolo. Al contrario, e lo si é potuto constare durante il
sopralluogo, case e giardini sono attorniati sovente da vigneti, macchie boschive,
arbusti e prati . Certo, le caratteristiche morfologiche (terreno in pendenza)
e fondiarie della zona (proprietà alquanto frammentata) rendono difficile,
all’atto pratico, l’esercizio di un’attività agricola moderna ed efficiente. Va
tuttavia considerato che ai sensi dell’art. 16 LPT un terreno che non è
attribuito alla zona edificabile dev’essere incluso, di massima, nella zona
agricola quando è idoneo all’utilizzazione agricola o all’agricoltura (lett. a)
o quando è compreso nei terreni che, nell’interesse generale, devono essere
utilizzati dall’agricoltura (lett. b ; cfr. anche l’art. 3 cpv. 2 lett. a LPT).
La tutela di queste superfici é dettata, oltre che dalle necessità
dell'agricoltura stessa e di assicurare l'approvvigionamento alimentare del
paese in caso di gravi crisi, sempre più spesso dall’esigenza (in certi casi
prevalente) di proteggere il paesaggio e di riservare aree vergini per le
prossime generazioni.
A questo proposito non va
dimenticato che il Comune, istituendo un vincolo di protezione del paesaggio
emergente che vieta ogni manomissione fisica dei fondi (cfr. art. 32 NAPR), ha
attributo a tutto il versante a valle del nucleo del villaggio notevole pregio
agricolo e paesaggistico e valutato che gli edifici esistenti si situano in “un
contesto territoriale in cui hanno la priorità la gestione agricola del suolo e
la salvaguardia della natura e del paesaggio”.
7.2. Infine,
l’idoneità agricola della zona risulta anche dalle rappresentazioni grafiche del PD che, come pure le carte
delle idoneità agricole depositate presso la Sez. Agricoltura, indicano questa
zona sotto il titolo di “altri terreni idonei all’agricoltura” ai sensi della
scheda di coordinamento 3.2. e dell’art. 5 lett. b LTAgr.
- Da ultimo va
esaminata la proposta del Municipio di __________, formulata all’occasione
delle osservazioni 3 febbraio 1997 al ricorso, di spostare qualche metro più a
valle il limite della zona edificabile in corrispondenza del fondo n.
__________ RFD.
Ora,
tale proposta non può essere valutata dal TPT, al quale sfugge l’esame di
questioni di mera opportunità (cfr. cons. 2); se questa intenzione del
Municipio di __________ dovesse venir confermata, sarà compito delle autorità
comunali presentare una variante di PR (eventualmente di poco conto) al
Consiglio di Stato per l’approvazione, seguendo l’iter procedurale previsto
dalla LALPT.
- Stando così le
cose, il ricorso, nella misura in cui chiede l’inserimento dei fondi n.
__________ (parzialmente), __________e __________ in zona edificabile come pure
lo stralcio del vincolo di “protezione del paesaggio emergente”, deve essere
respinto.
Tassa
di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
ai ricorrenti;
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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