AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1996.104
Data decisione, Autorità:
09.06.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00104
Lugano
9 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
il ricorso del 12 settembre 1996 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
Contro
la decisione 16 luglio 1996 no. __________ del
Consiglio di Stato che approva definitivamente il Piano Regolatore del Comune
di __________ relativamente alle zone residenziali di __________ e __________
di __________;
vista la risposta del 3 febbraio 1997 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il signor __________
__________ è proprietario del fondo no. __________RFD di __________, sito in
località __________.
b. In data 14 giugno
1995 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore del Comune di
__________.
Nell’ambito di questa decisione il Governo ha sospeso l’approvazione della zona
residenziale __________ di __________, in quanto riteneva che la parte
inferiore del comparto avrebbe dovuto mantenere la sua funzione agricola,
mentre la parte superiore avrebbe potuto essere gestita con l’inventario degli
edifici fuori zona edificabile.
Esso ha quindi comunicato a tutti i proprietari interessati la sua intenzione,
dando loro facoltà d’inoltrare eventuali osservazioni in merito entro due mesi
dalla data d’intimazione della risoluzione a salvaguardia del loro diritto di
essere sentiti prima dell’emanazione della decisione definitiva.
c. In data 15 settembre
1995 il signor __________ ha inoltrato le proprie osservazioni al riguardo,
rilevando una violazione dell’autonomia comunale e una crassa lesione degli
interessi dei singoli proprietari e chiedendo quindi che il comparto in
località __________ venga mantenuto in zona edificabile così come deciso
dall’Assemblea comunale.
d. Con decisione 16
luglio 1996 il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto di approvare la
zona residenziale __________ di __________ però limitatamente alla parte
superiore indicata nell’allegato no. 1 e ha percontro stralciato la parte
inferiore attribuendola alla zona agricola, ritenendo che in questo comparto
l’interesse alla protezione del paesaggio e del territorio agricolo è
chiaramente predominante rispetto all’interesse privato dei proprietari
interessati a poter edificare.
e. Dissentendo da
questa definitiva decisione, il signor __________ è insorto in data 12
settembre 1996 davanti a questo Tribunale censurando una violazione
dell’autonomia comunale, come pure una violazione del principio della parità di
trattamento e chiedendo l’attribuzione del comparto inferiore della località di
__________, del quale fa appunto parte il particellare no. __________di sua
proprietà, alla zona residenziale __________
f. Con risposta del 3
febbraio 1997 al ricorso, il Consiglio di Stato chiede la reiezione
dell’impugnativa del ricorrente, riconfermandosi nelle argomentazioni già
addotte con la risoluzione impugnata.
Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del 13 novembre 1996, richiama
quanto da lui sostenuto nella sua impugnativa presentata a questo Tribunale
contro la medesima decisione.
g. In data 18 marzo 1997
è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale
del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti
oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità,( tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv.
3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo
e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non.
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia
mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi
armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi
ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli
insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati
nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni
nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi
e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze
spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta,
oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente
l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni
della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia
461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT
(Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione
nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le
autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano
gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in
particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le
implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo
possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle
decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della
ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
- Come già rilevato
nei fatti, in concreto il ricorrente contesta lo stralcio della parte inferiore
della zona residenziale __________ in località __________ così come indicato
nell’allegato 1 della decisione governativa qui impugnata. La validità di
questa modifica verrà esaminata in dettaglio qui di seguito.
Preliminarmente vanno però evidenziati alcuni principi pianificatori che
trovano applicazione nella fattispecie.
Innanzitutto per quanto
riguarda la zona edificabile va rilevato che giusta l’art. 15 LPT le zone
edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in
larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e
urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Va tenuto presente che l’art.
15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile
possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è
escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano
tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona
edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione
legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o
contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a
dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
a. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue
caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche,
climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a
zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori
degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con
l’esigenza di creare e conservare insediamenti
accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione
delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente
accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle
immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPA). Deve
inoltre tener adeguatamente conto delle
necessità delle
infrastrutture
pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
b. Per stabilire
se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle
costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle
infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti
pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa,
ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro
tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona
edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole.
Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole
particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio.
Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente
abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta
peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste
devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un
agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza
marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un
nucleo vitale e non una casuale disseminazione
di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe
zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità
sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure
essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti
che presenta il suo tessuto (Baulücken), o quelle
adiacenze non costruite che però attengono all’insieme
e non devono per prevalenti motivi avere
altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo
spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto
territoriale che ne consegue; la creazione di piccole
zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria alla diritto federale (DTF
116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia
considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione,
come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in
senso negativo, serve cioè a escludere
l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni
che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri
casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4
d)da).
c. Il requisito
più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a
determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per
pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici
anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni,
ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si
confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il
metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa
la prognosi dell’art. 15 sul rapporto
tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della
zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di
utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne
calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo
ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114
Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile
fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente
commisurata al secondo. Il Tribunale federale
ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli
abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio pianificatorio,
purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece
se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile
si da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il
Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili
formule.
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che
la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il
Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza,
non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento
equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole
imprimere al paese.
Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti
gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia
369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
- Fatte queste
premesse occorre ora applicare questi principi alla contestata modifica pianificatoria
operata dal Consiglio di Stato, onde esaminarne la legalità.
5.1. Innanzitutto per quel
che concerne il presupposto di una preesistente ampia edificazione di cui all’art
15 lett. a LPT, va rilevato che in concreto non sono adempiuti a riguardo della
parte inferiore del comparto di __________. In effetti i fondi facenti parte di
questa fascia bassa di territorio risultano ancora liberi da costruzioni,
essendo presenti unicamente due stalle, attualmente ancora sfruttate a tale
scopo, e non essendo ancora completamente urbanizzati siccome raggiungibili
unicamente per mezzo di una strada agricola. È quindi impensabile considerare
la zona come già edificata.
Diversa è percontro la
situazione relativa alla parte superiore del comparto in esame, dove sono
presenti due residenze primarie, due residenze secondarie, nonché una stalla ed
un garage/stalla e dove l’urbanizzazione risulta completa.
5.2. Se i presupposti di
cui all’art 15 lett. a LPT non sono in concreto adempiuti, ancor meno è dato il
requisito di cui alla lett. b del medesimo articolo, statuente la necessarietà
dell’attribuzione di un comparto alla zona edificabile.
Al proposito va in particolare rilevato che nella fattispecie, già dalla
decisione governativa del 14 giugno 1995, con la quale veniva approvato il PR,
risultava per __________ una contenibilità teorica a pieno sfruttamento di 842
unità insediative di cui 526 abitanti. Ciò equivarrebbe ad una riserva di 233
unità abitative, dal momento che la popolazione residente a fine 1994 era di
293 abitanti (Annuario statistico ticinese, ed 1995).
Per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe
quindi verificare, nei prossimi 10, 15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un
aumento della popolazione pari all’ 80% circa rispetto a quella attuale.
Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che
l’evoluzione demografica registrata nel comune negli ultimi decenni rende
altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR.
In effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione
economica residente nel comune è passata da 157 unità nel 1970 a 375 nel 1980 e
a 249 nel 1990, facendo quindi registrare nell’ultimo decennio una percentuale
negativa, ossia una diminuzione del 33,6 %.
Pertanto, anche se negli ultimi anni la popolazione legale permanente è
leggermente aumentata passando dai 275 abitanti della fine del 1993, ai 293
abitanti fine 1994, registrando un aumento della popolazione pari al 6,5%,
siamo ben lontani da poter raggiungere il potenziale edificatorio previsto.
Si deve quindi concludere che pur senza estendere la zona edificabile
all’intera località di __________, il comprensorio edificabile del comune
risulta effettivamente sovradimensionato, anche considerate le più ottimistiche
previsioni di sviluppo della popolazione. È principalmente per questo motivo,
ovvero per motivi di uso parsimonioso del suolo che già nell’esame preliminare
il Dipartimento del Territorio si era dichiarato contrario all’ampliamento
della zona edificabile in località __________.
In simili circostanze va quindi affermato che un’estensione della zona
edificabile all’intera località in esame non risponde ai precetti degli art. 1
e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della
popolazione) e nel contempo non adempie al requisito di cui all’art. 15 lett. b
LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15
anni).
Considerato quanto sopra,
si può già sin d’ora affermare che in principio il Consiglio di Stato ha
rettamente ridotto la zona edificabile stralciando l’area inferiore di
__________ dal comprensorio edificabile, non essendo, come detto, adempiuti i
presupposti di cui all’art 15 LPT.
- Come già rilevato,
il Governo oltre al problema del sovradimensionamento ha addotto motivi di
natura agricola.
Occorre quindi ora
esaminare se in concreto sono dati i requisiti per l’attribuzione del comparto
interessato alla zona agricola.
Giusta l’art. 16 cpv. 1 LPT le zone agricole
comprendono oltre i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura
e quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati
dall'agricoltura; per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici
contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre
alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura
sufficienti superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica
amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente importante ed
attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di
motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di
assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la
protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime
generazioni).
Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono
molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica
dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La
zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è
chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere
anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre
considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere
svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio
queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la
protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone
agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band
95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso
agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze
di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del
paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT
precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura
superfici coltive idonee.”
Nel caso concreto, il sopralluogo ha evidenziato che
l’inserimento in zona agricola della parte inferiore del comparto della
località di __________, è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai
principi di cui sopra. L’area all’esame non è in effetti improduttiva né tanto
meno sterile. Attualmente essa viene infatti utilizzata a scopo agricolo, ossia
in particolare quale pascolo, come si è potuto constatare all’occasione del
sopralluogo. La sua posizione soliva e in gran parte pianeggiante, ben si
presta ad un utilizzo di questo genere. Renderla edificabile significherebbe,
oltre che sottrarre terreno all’agricoltura, svilire la bellezza del comparto
che nella situazione attuale appare ben inserito nel paesaggio.
Anche per questo motivo quindi la censura non merita conferma.
- Priva di fondamento
é infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che i fondi posti
nella parte superiore della località di __________ sono stati inseriti nella
zona residenziale.
A questo proposito si
rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di
uguaglianza svolge un ruolo attenuato. E' possibile che fondi dalle
caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso
in quanto a destinazione e potenzialità edificatorie. Sotto il profilo
costituzionale basta che la pianificazione sia oggettivamente sostenibile: il
precetto della parità di trattamento coincide col divieto dell’arbitrio (DTF
118 Ia 162, 117 Ia 438 consid. 3e, 116 Ia 195, 115 Ia 389; Moor, Droit administratif,
I. vol. 2 a ed. pag. 463; Schürmann/Hänni Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,
3 ed. pag. 43).
Simili circostanze non si
verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non risulta
infatti che la scelta di non includere i fondi della parte bassa di Raslina
nella zona edificabile sia stata determinata da criteri discriminatori,
manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario, le
motivazioni addotte a suffragio della scelta, sono convincenti. I fondi
inseriti nella parte alta sono ben diversi dai fondi facenti parte della parte
bassa e ciò sia per collocazione che per morfologia, nonché per tipo di
utilizzazione come pure per grado di urbanizzazione.
Anche questa censura non
merita quindi accoglimento.
-
Tutto ciò
considerato, questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie in esame
l’interesse privato dei singoli proprietari a edificare i loro fondi in questa
località, deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico volto
ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle
medesime delle parti meritevoli di essere salvaguardate dal profilo agricolo.
L’impugnativa dell’insorgente non può quindi venir accolta e di conseguenza la
decisione di stralcio del Consiglio di Stato viene confermata.
-
Tassa di giudizio e
spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. di legge applicabili alla fattispecie
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 300.-- .
-
Intimazione: -
Avv. __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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