AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.65
Data decisione, Autorità:
30.01.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00065
Lugano
30 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 28 aprile 1995 di
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
1.,2. avv. __________.
__________, ____________________,
contro
la risoluzione __________marzo 1995, n. __________,
del Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1994) di __________ e
evade i ricorsi di prima istanza;
vista la
risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno
dei fondi n. __________, __________,__________e __________RFD di __________,
situati nelle vicine località di __________ e di __________a, a ovest del
nucleo del villaggio. Le proprietà sono inserite nella zona residenziale semi-estensiva.
b. Nelle sue sedute
10/11 ottobre 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR.
Tale piano definisce uno
“spazio libero” da costruzioni (computabile ai fini dello sfruttamento
edilizio) largo 20 metri sul lato ovest dei fondi n. __________e __________e
prevede la costruzione di una strada d’accesso veicolare della larghezza di 3,5
metri sul lato est del fondo n. __________ (cfr. planimetria in atti).
c. I ricorrenti hanno
contestato queste scelte pianificatorie innanzi al Consiglio di Stato,
chiedendo lo stralcio della prevista strada e dello “spazio libero”, o quantomeno,
un sensibile restringimento di quest’ultimo. A sostegno della loro richiesta
hanno invocato l’assenza di interesse pubblico dei vincoli gravanti le loro
proprietà, nonché la violazione del principio della proporzionalità.
d. Con decisione 15 marzo
1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e respinto il
ricorso interposto dai sigg. __________ e __________.
L’autorità governativa
ritiene infatti che l’ordinamento pianificatorio adottato, ed in particolare la
definizione di uno spazio libero computabile ai fini dell’edificazione, non
pregiudichi la possibilità di sfruttamento edilizio del fondo n. __________.
Ribadisce inoltre la validità della proposta di pedonalizzazione del tratto
iniziale della strada di PR n. __________e quindi la necessità di realizzare un
nuovo accesso ai fondi tramite la strada di PR n. __________.
e. Dissentendo da tale
decisione __________ __________ e __________ __________ insorgono dinanzi a
questo Tribunale riproponendo, in sostanza, le censure del ricorso di primo
grado, e, segnatamente, la richiesta di stralciare, o subordinatamente ridurre,
lo spazio libero previsto sui fondi n. __________e __________nonché di
eliminare dal piano viario la prevista strada di PR n. __________.
f. Nelle rispettive
osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne
chiedono l’integrale reiezione.
g. In data 6 settembre
1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio nell’ambito del quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile.
Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono
i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i
sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Fissano inoltre
i vincoli speciali cui é assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in
particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei
contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio
storico-culturale o della vista panoramica (art. 28 cpv. 2 lett. h).
Il vincoli in
contestazione dispongono pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
- I ricorrenti
contestano innanzitutto l’esistenza del requisito di pubblico interesse
del cosiddetto vincolo di “spazio libero”, gravante per una profondità
di 20 metri la parte ovest dei fondi n. __________e ;
subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui venga mantenuto il vincolo di
spazio libero nella misura prevista, gli insorgenti contestano anche la strada
comunale di accesso alla zona sottomontana di “ ” prevista sul lato
est del fondo n. __________ (strada di PR “n. __________” secondo il piano
viario).
A loro giudizio, la
garanzia di adeguati spazi verdi non edificati può essere perseguita con
sistemi più tradizionali, quali la fissazione di un indice di occupazione,
senza dover ricorrere ad un vincolo così rigido come quello in esame che,
unitamente allo spazio sottratto dalla prevista strada, compromette gravemente
la capacità edificatoria del loro fondo; si chiedono inoltre se é veramente
necessario creare simili spazi liberi in un piccolo comune di campagna come
__________, dove il verde abbonda.
Per contro, l’autorità
governativa considera che simili vincoli permettono di rafforzare l’aspetto
qualitativo dell’alternanza tra spazi aperti e spazi costruiti (che già
caratterizza in parte la struttura insediativa di __________) e consentono di
mantenere dei canali di collegamento tra insediamento e campagna e fra i vari
comparti non insediativi.
A mente di questo
Tribunale le considerazioni espresse dalle autorità inferiori meritano di
essere ribadite; il carattere di alternanza tra zone costruite e zone libere é
parte fondamentale del “progetto suolo” elaborato dai pianificatori per il
nuovo PR di __________. Come riportato a p. 37 del Rapporto di pianificazione,
la struttura insediativa così concepita, caratterizzata da questa alternanza di
spazi edificati e inserti paesistici (spazi verdi) risulta senz’altro
qualificata e qualificante. La proposta pianificatoria in esame vuole evitare
il sorgere disordinato di unità edilizie sparse in un comparto pregiato, a
tutt’oggi caratterizzato da un’ampia disponibilità di verde.
Dal profilo ambientale
inoltre, la continuità degli spazi non edificati rappresenta uno strumento
efficace di protezione della natura.
Anche la strada comunale
prevista sul lato est del fondo n. RFD riveste una funzione di
preminente interesse pubblico; senza quest’opera l’accesso veicolare alla zona sottomontana
di “ ” non sarebbe infatti più possibile, dal momento che é prevista
la pedonalizzazione del tratto iniziale dell’attuale strada PR n. __________.
Ha inoltre il pregio di evitare la creazione di nuovi accessi ai fondi
direttamente dalla strada cantonale, a tutto vantaggio della sicurezza della
circolazione stradale.
In definitiva, si può
affermare che entrambe le misure pianificatorie proposte rispondono senz’altro
ad un giustificato interesse pubblico.
- Al cospetto
dell’esistenza di un interesse pubblico deve ancora essere esaminato il
rispetto del principio della proporzionalità, segnatamente se il mezzo adottato
è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di
interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il
risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo
conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Le misure pianificatorie
all'esame sono certamente atte, e nessuno lo contesta, a permettere la
creazione di fasce verdi libere da costruzioni e di dotare di un nuovo accesso
la zona di “__________ ”, in sostituzione dell’attuale stradina che verrà in
parte pedonalizzata. Questi scopi non potrebbero essere raggiunti con
limitazioni di altro genere, tenuto conto dell’impostazione generale del piano
viario (cfr. pag. 67-68 del Rapporto di pianificazione) e della ricercata
struttura di alternanza tra zone edificate e zone libere. Per quanto attiene
specificatamente agli “spazi liberi” o “fasce verdi”, si osserva d’altronde che
vincoli del tutto simili per natura e grandezza gravano numerosi altri
proprietari nella zona compresa tra le località di __________ e il nucleo di
__________ (cfr. piano delle zone con i relativi “spazi liberi” segnati con il
tratteggio).
Né può essere negata in concreto la proporzionalità in senso stretto, ossia la
sussistenza di un rapporto ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo
scopo e il sacrificio che ne deriva al privato.
Dalla planimetria in atti
risulta infatti che la parte del fondo n. __________RFD libera dai vincoli di
“spazio libero” e strada é ancora sufficientemente ampia (18-20 metri) e lunga
(70 metri) per permettere il sorgere di almeno due unità abitative;
l’edificazione é inoltre favorita da normative di zona che consentono una densificazione
delle costruzioni e soprattutto, come già ricordato sopra, dal fatto che le
superfici gravate dal vincolo di spazio libero sono computabili ai fini del
calcolo degli indici di sfruttamento e di occupazione.
Ne scende che il
sacrificio imposto ai proprietari non è sproporzionato rispetto agli
intendimenti perseguiti dall’autorità con la definizione dei citati vincoli.
- Stando
così le cose, il ricorso deve essere respinto.
Tassa
di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili.
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto..
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 500.-- (cinquecento)..
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________,
Municipio di _________
- Consiglio di Stato, ____________
- Sezione pianificazione urbanistica, _____________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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