AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.29
Data decisione, Autorità:
30.07.1998, TPT
Incarto n.
90.95.00029
Lugano
30 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
il ricorso del 25 marzo 1995 di
__________ __________,
__________,
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato no. __________
del 1 febbraio 1995 che approva il piano Regolatore del Comune di __________
(____________________);
viste le osservazioni del 17 luglio 1995 del Comune
di __________, nonché la risposta 9 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il signor __________
__________ è proprietario dei mappali no. __________e __________siti nel Comune
di __________.
b. Con l’adozione del
Piano Regolatore, avvenuta con decisione del 23 marzo 1992 del Consiglio
Comunale, il particellare no.__________ è stato attribuito alla zona
edificabile d’interesse comunale RCO.
c. Dissentendo da tale
scelta pianificatoria, il signor __________ __________ è insorto, con gravame
del 27 giugno 1992, al Consiglio di Stato censurando l’assegnazione del suo
fondo, o meglio della parte più pianeggiante e quindi più pregiata del
particellare no. __________, alla zona RCO e proponendo soluzioni alternative.
d. Con decisione 1
febbraio 1995 l’autorità governativa ha approvato il Piano Regolatore del
Comune di __________ respingendo al contempo l’impugnativa del ricorrente.
In particolare il Governo ha rilevato come lo scopo della zona edificabile
d’interesse comunale prevista è quello di favorire l’insediamento di persone
che intendono costruire la propria abitazione nel comune e che altrimenti non
troverebbero terreni disponibili. A detta del Governo il fondo del ricorrente
si presterebbe in modo ideale a tale scopo, trovandosi nelle immediate
vicinanze delle scuole, a 200-300 m dal piazzale delle __________ __________ ed
essendo ancora completamente libero da costruzioni e non soggetto ad immissioni
particolari.
e. Il signor __________
__________ insorge ora innanzi a questa autorità giudicante, riproponendo in
sostanza le medesime censure già avanzate in prima sede.
f. Il Consiglio di
Stato con scritto del 9 maggio 1995 e il Comune con scritto del 17 luglio 1995,
invitano il Tribunale a respingere il ricorso per i motivi che si diranno, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
g. In data 24 agosto
1995 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All’occasione si era
deciso di sospendere l’impugnativa ritenuto che la fattibilità finanziaria
della
zona RCO e quindi anche il
suo dimensionamento erano allo studio.
Su sollecitazione di questo Tribunale, con lettera del 26 marzo scorso, il
Municipio di __________ comunicava che data la futura realizzazione del centro
termale di __________, con la creazione di 120 nuovi posti di lavoro, era
prevedibile un aumento della richiesta di terreni per la costruzione di
residenze primarie, di conseguenza è opportuno che il Comune possa essere in
grado al momento giusto di far fronte a queste richieste. La scelta di
destinare l’area in questione ad una zona edificabile d’interesse comunale,
ritorna pertanto più che mai di attualità, ragion per cui il Municipio chiede
la reiezione del ricorso del signor __________.
c o n s i d e r a t o
in dirttto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c).
Ciò premesso, il ricorso,
intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia
sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti
oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Si tratta di esigenze spesse volte
contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con
formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta
ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di
comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF
117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- In concreto come
detto il ricorrente contesta l’inserimento del suo particellare no. 263 in zona
edificabile d’interesse comunale.
L'imposizione di questa scelta pianificatoria comporta una restrizione di
diritto pubblico della proprietà privata che per essere compatibile con la
garanzia della proprietà sancita dall'art. 22 ter Cost deve avere una chiara
base legale, rispondere a un interesse pubblico preminente, rispettare il
principio della proporzionalità ed essere totalmente indennizzata se
corrisponde a un esproprio (DTF 114 Ia 337/338).
4.1 La creazione di una
zona di questo tipo è senz’altro sorretta da una valida base legale. Infatti
giusta gli art. 85 e seguenti della LALPT, quando sia imposto dalla necessità
di realizzare gli obiettivi di sviluppo demografico, sociale e economico, il
comune può creare zone edificabili d’interesse comunale riservate alla
residenza primaria.
4.2 Per ciò che concerne
l’interesse pubblico per questo tipo d’azzonamento va rilevato quanto segue.
Innanzitutto va detto che lo scopo di zone edificabili d’interesse comunale é
quello di favorire l’insediamento di persone che intendono costruirvi la
propria abitazione nel comune e che non troverebbero altrimenti, per la
particolare situazione del mercato immobiliare del comune, terreni per loro
disponibili.
Nel caso in esame l’autorità comunale di __________ considerato da un lato il
costante esodo di popolazione che colpisce il Comune e l’intera valle in
generale e dall’altro la tendenza alla tesorizzazione dei terreni, ha ritenuto
opportuno creare le premesse pianificatorie per ovviare a questo problema
cercando di rendere accessibile la proprietà a fini abitativi ad un numero più
elevato di persone rendendo attrattivo l’insediamento tramite la messa a
disposizione di terreni a prezzi accessibili.
In questo contesto il fondo del ricorrente, essendo libero da costruzioni, di
grosse dimensioni e situato in prossimità dell’abitato, risponde sicuramente ai
necessari requisiti.
Ecco quindi che questa misura risponde sicuramente ad un interesse pubblico.
Inoltre la prevista realizzazione del centro termale di __________, il cui
progetto ha raccolto proprio di recente ampi consensi, sia presso la
popolazione che presso le autorità, porterà ad un afflusso di gente nel comune,
trattandosi di un indiscutibile polo d’attrazione turistico-commerciale, nonché
di una nuova fonte di lavoro (previsti 120 nuovi posti) sia per la gente del
luogo che per la gente proveniente da fuori. Questo comporterà evidentemente una
nuova richiesta di alloggi alla quale il Comune deve pensare già sin d’ora di
far fronte.
La scelta di creare una zona edificabile d’interesse comunale in questa
particolare circostanza, appare quindi a questo Tribunale di sicuro interesse
pubblico, non da ultimo anche per la ripercussione finanziaria favorevole che
potrà avere per la regione.
4.3 Per quel che riguarda
il principio della proporzionalità, questo Tribunale ritiene che la misura
prevista è sicuramente la meno incisiva e la più idonea a conseguire lo scopo
d’interesse pubblico prefisso. Va rilevato al proposito che per
l’urbanizzazione di questa nuova zona RCO si potrà fa capo a determinate opere
di urbanizzazione previste per il centro termale, ciò che permetterà di
contenere evidentemente i costi. Qualsiasi altra ubicazione non sarebbe di
conseguenza così appropriata. Inoltre una diminuzione dell’estensione della
zona, così come auspicata dal ricorrente, non sembra giustificarsi sia
considerato il prevedibile sviluppo edilizio per il prossimo futuro, sia
ritenuto che la distribuzione dei costi di urbanizzazione su una superficie
minore comporta un aumento del prezzo d’acquisto dei terreni e quindi una minor
commerciabilità.
Da ultimo va detto che il
ricorrente verrà, in separata sede, comunque interamente indennizzato per il
valore del proprio fondo.
La scelta pianificatoria
all’esame risulta quindi pure rispettosa del principio della proporzionalità.
- Per le pregresse
considerazione va pertanto concluso che la contestata limitazione della
proprietà privata appare in concreto legittima e quindi da tutelare.
Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 400.--.
-
Intimazione: -
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster