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Numero d'incarto:
90.1994.5
Data decisione, Autorità:
24.02.1997, TPT
Incarto n.
90.94.00005
Lugano
24 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 15 febbraio 1990 di
__________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione n. __________ del __________
__________ 1989 del Consiglio di Stato
ritenuto
in
fatto
a. Il PR del comune di
__________, approvato dal Consiglio di Stato il 5 dicembre 1989, ha inserito il
fondo n. __________RFD di __________, di proprietà della __________ __________
, in una zona senza destinazione specifica (), mentre il
fondo n. __________, pur rimanendo edificabile, é stato sottoposto ad una norma
transitoria che ne limita l’edificabilità, in attesa dell’allestimento del
catasto rumori.
b. Dissentendo da questa
decisione la suddetta proprietaria é insorta presso il Gran Consiglio il
____________________ 1990. Il ricorso è stato trasmesso a questo tribunale a
fine 1992 in forza della norma transitoria (BU 92, 210 - 18.5.1992).
Nel sopralluogo del 29 gennaio
1993 la vertenza è rimasta sospesa in attesa dell’elaborazione della variante
di PR volta all’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore.
c. Nella sua seduta del
16 novembre 1995 il Consiglio comunale di Vezia ha approvato una serie di
varianti, tra le quali figura pure l’attribuzione dei gradi di sensibilità al
rumore. A entrambi i fondi di proprietà della ricorrente é stato attribuito un
grado di sensibilità II, compatibile con la zona edificabile. L’assetto pianificatorio
della part. __________non é tuttavia stato modificato, rimanendo inclusa nella
zona __________S.
d. Con ricorso del 13
marzo 1996 la ricorrente ha nuovamente chiesto al Consiglio di Stato
l’inserimento della part. n. __________in zona edificabile. Tale richiesta é
stata accolta dal Consiglio di Stato, che nella sua risoluzione 23 dicembre
1996 ha decretato l’inserimento in zona edificabile del fondo.
Con scritto del 2 gennaio
1997 il patrocinatore della ricorrente ha quindi chiesto lo stralcio della
procedura pendente innanzi al TPT.
considerato
in
diritto
che il tribunale procede,
d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm,
applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la
parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il
gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza);
che in concreto il PR di
__________è stato modificato nel senso postulato dalla ricorrente, con variante
approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. __________del 23 dicembre
1996, talché l’impugnativa è divenuta priva di oggetto per acquiescenza e va
stralciata dai ruoli con attribuzione a carico del Comune di ripetibili a favore
dell’insorgente;
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato.
-
Il Comune di __________
verserà fr. 500.- (cinquecento) di ripetibili alla __________ __________
__________, ricorrente;
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________, per la ricorrente
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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