AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1994.327
Data decisione, Autorità:
01.12.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00327
Lugano
1 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem
Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
i ricorsi
______________, ______________,
rappr.
da: avv. ______________ ______________, ______________, del ______________
e ______________
rappr.
da: avv. ______________ ______________, ______________, ______________
contro
la
risoluzione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 (ris. n. ______________)
che approva il PR del Comune di ______________sezione ______________/___________e
nel contempo respinge i ricorsi di prima istanza dei qui insorgenti;
visto:
· le osservazioni 17 maggio 1994 del Comune di ______________e
la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato;
· le osservazioni 24 ottobre 1994 della ______________
______________al ricorso ______________
· i sopralluoghi del 5 settembre e del 9 novembre 1994;
letti
gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari;
ritenuto
in
fatto
I. Anamnesi
La ______________
______________è proprietaria dei part. ______________, ______________,
______________ ______________e ______________RFD ______________, Sezione
______________di complessivi 11.457 mq, siti in località ______________a
valle della strada cantonale per ______________.Il nuovo PR divide i
terreni in due segmenti: quello superiore è assegnato alla zona R2a, quello
inferiore al bosco. Sulla parte bassa della zona edificabile corre una linea di
arretramento, intesa a istituire una fascia verde tra il fronte edificato e il
bosco. Il Consiglio di Stato raccomanda al comune di disciplinare l’uso di
quest’area (segnatamente vietandovi le costruzioni accessorie). La zona R2a
consente la costruzione di due piani fuori terra, con un IS dello 0,40 e un IO
del 30%.
Questo assetto pianificatorio,
rimesso in questione dai ricorrenti, è il risultato di un iter travagliato, che
si prolunga da oltre trent’anni. Ricordiamo, in sintesi, che l’ex comune di ______________,
luogo di situazione dei fondi, disponeva di un regolamento edilizio,
ratificato nel 1963 dal Consiglio di Stato e di un PR, approvato nel 1967. Il
primo suddivideva il territorio in tre zone aperte all’edificazione (A. Piano
del ______________, B. ______________, C. ______________di
______________e ______________). Il secondo, configurante più che
altro un piano del traffico, non prevedeva alcun azzonamento e peraltro nemmeno
l’elementare suddivisione del territorio in edificabile e inedificabile. Alla
zona collinare erano applicabili i seguenti parametri edilizi: altezza massima
di 10 m. (2 piani e un seminterrato) e un IO del 25% (il che corrispondeva in
caso di massimo sfruttamento ad un IS dello 0,75).
Nel 1971 ______________.
______________ acquistò l’intero pacchetto della società, non senza essersi
prima informato presso il Municipio sul regime giuridico dei fondi e aver avuto
assicurazioni sulla loro edificabilità e sull’intenzione del comune di dotarli
del necessario accesso stradale. Giova ricordare in proposito che nel ‘61 il
Consiglio comunale aveva concesso il credito (360.000 fr.) per la costruzione
della ______________ ______________. Nel ‘62 il municipio prevede
l’allargamento dell’asse stradale da 3 a 4 mtl con un maggior costo di 130.000
fr. (per i quali non vien chiesto il credito al legislativo). Segue una lunga
procedura espropriativa e il problema della strada si arena per essere
riesumato solo nel 1971. Il Municipio di ______________prevede una
variante (ris. 7.5.1971) che comporta un sorpasso rispetto al credito iniziale
di fr. 362.000.
Il 1° maggio 1972 ha luogo
la fusione tra i comuni di ______________e di Lugano.
Il Municipio di ______________ritenne
necessario rivedere il progetto stradale e ridimensionarlo, allo scopo di
trovare una soluzione che permettesse un inserimento meno deturpante e ne
inserì lo studio nell’ambito del nuovo PR in gestazione.
Alla vicenda dell’accesso
si intreccia la tormentata vicissitudine delle domande di costruzione. Già nel
‘61 la ______________aveva ottenuto una licenza edilizia che fu poi
rinnovata fino al 1967, quando per intervenute restrizioni forestali il rinnovo
non fu più possibile.
Dal giugno ‘71 all’aprile
72 furono presentati diversi progetti di massima e preconsultivi, autore
l’arch. ______________, che la CBN non approvò o solo a determinate
condizioni, con la richiesta di varianti. La ______________ ______________ritirò
il mandato al progettista (con strascico di azioni civili e penali che videro
quest’ultimo soccombente). I diversi progetti del suo successore, ______________.
______________, non ebbero vita più facile presso la CBN. Ad es. il 4.2.72
la commissione comunica l’eccessiva occupazione del fondo e la richiesta di
sopprimere il corpo centrale delle parti superiori. Del 31.3.72 è l'invito a
sottoporre una variante che elimini due piani del blocco 5 e un piano del
blocco 4. Il 14.4.72 il Dipartimento approva in linea di massima il progetto;
dal canto suo la Commissione Costruzioni propone al Municipio di accettare la
domanda di costruzione, alla condizione di ridurre l’IO e di conseguenza l’IS,
di non superare la quota 351,50 e di eliminare otticamente il corpo orizzontale
tra le unità A e B. Seguono altri progetti nel 1974. Soprattutto istruttiva è
la presa di posizione 24.6.74 della CBN sulla domanda 20.6.74, articolata su 4
varianti. Ecco il giudizio commissionale. Ad D): manomissione della fascia
di bosco assai consistente di alto valore paesaggistico; violenta escavazione
del terreno naturale, in fortissimo pendio, per rendere possibile
l’edificazione. Ad C): dimensioni eccessive dei corpi di tipologia a
gradoni troppo emergenti in altezza e anche ingombranti nel loro insieme.
Ad B) paesaggisticamente ancora molesta per il suo notevole sviluppo in
lunghezza cui si deve aggiungere l’effetto cumulativo degli edifici inferiori
con i due edifici superiori. Per concludere la CBN ritiene che l’unica
variante che si possa prendere in considerazione “anche perché riprende
l’edificazione esistente nella zona e non si discosta da quanto già convenuto
anni addietro” è, riservato il controllo della modinatura, la variante A. “La
stessa suddivide meglio i volumi, lasciando tra i diversi corpi lo spazio
necessario per la vegetazione non solo arbustiva ma anche arborea.” E qui
subentra un’osservazione che è utile sottolineare: “Non è compito della CBN
sindacare la quantità edificatoria concessa dal comune di ______________e
successivamente avallata dal comune di ______________Questa quantità
è semplicemente il triplo di quella della nuove proposte di PR, avallate dalla
CBN.” E poco oltre la commissione si dice pur sempre “dell’avviso
che la quantità edificatoria concessa, se totalmente utilizzata, si concilierà
difficilmente con le esigenze della tutela di un sito indubbiamente pittoresco
e delicato, ai piedi del ______________Concludendo ci permettiamo
d’invitare ancora una volta gli interessati (...) a ridurre sensibilmente la
quantità edificatoria, che a ragion veduta, alla luce delle 4 varianti, appare
semplicemente eccessiva.”
Cade in questo contesto
l’assicurazione fornita all’arch. ______________dal Municipio di ____con
lettera 29.4.1974 (risoluzione del 25.4.1974): da un lato la strada sarebbe
stata costruita secondo il progetto nel frattempo elaborato dall’UTC,
dall’altro un progetto di costruzione avente i requisiti di un piano di
quartiere e rispettante l’ IO del 25% e l’IS dello 0,75 sarebbe stato
ammissibile, con riserva dell’approvazione cantonale. Il tutto con l’avvertenza
che i fondi non erano vincolati al DFU, ma che la parte inferiore boscata era
assoggettata alla legislazione federale. Il Municipio fissa un termine di 6
mesi alla A, prorogato poi fino al 31.12.1974, per l’inoltro della
domanda di costruzione, dopo di che gli indici non sarebbero più stati
riconosciuti. Il progetto PAR V 74 è presentato il 23.12.1974 e, con la
variante del luglio ‘75 è preavvisato favorevolmente dalla CBN. Nel suo avviso preconsultivo
del 3.7.75 comunica che la var. 1.7.75 eliminando il blocco centrale “risponde
a quanto concordato, ossia a una sensibile riduzione della quantità
edificatoria e a un minimo frazionamento della quantità medesima nel terreno.”
Il Dipartimento ha approvato il progetto il 3.11.1975, il Municipio l’11.12.75,
con l’avvertenza che “se formalmente questa licenza preliminare Vi consente
di continuare gli studi del progetto definitivo, resta pur sempre la
disposizione dell’art. 25 bis della LE cantonale, che ci imporrà di rifiutare
ogni costruzione in contrasto con il nuovo PR, approvato dal Consiglio comunale
il 28 luglio 1975 e pubblicato il 3 novembre 1975, che prevede, per la vostra
zona, il divieto di costruzione di qualsiasi natura.”
Finalmente venne
presentata una domanda definitiva di costruzione PAR 76 (11.7.1976) che il
Municipio sospese dapprima ex art. 25 bis LE per poi trasmetterla col proprio
preavviso negativo all’autorità cantonale a seguito del ricorso
della______________al Consiglio di Stato. Con decisione 29.8.1977 il
Dipartimento ha negato il rilascio dell’autorizzazione cantonale; l’8.9.1977
anche il Municipio si è pronunciato negativamente. Ricorso della_______
_________al Consiglio di Stato e poi contro la sua decisione negativa al TRAM
per finalmente approdare con ricorso di diritto pubblico e amministrativo al TF
che con sentenza del 28.9.1983 dichiara inammissibile il primo e respinge in
quanto ammissibile il secondo.
In succo: le promesse del
Municipio, in particolare le assicurazioni 29.4.74 (ris. 25.4.74) hanno cessato
di essere vincolanti ai fini dell’edificazione dei fondi della__________
a seguito dell’essenziale cambiamento della situazione giuridica
intervenuto con l’adozione e pubblicazione del nuovo PR. Infatti il PR
di_(approvato dal Consiglio di Stato il 30.11.1977) assegnava parte
dei fondi della _________ _______________alla zona residua, parte alla zona
forestale. La strada____________venne mantenuta, malgrado che non servisse da
accesso ai fondi ____________, ma quale allacciamento al confinante Parco degli
Ulivi, di proprietà comunale. La società ricorse senza successo contro tale
soluzione pianificatoria presso il Consiglio di Stato, prima, e poi presso il
Gran Consiglio. Il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale venne
accolto con sentenza 2 luglio 1986 (DTF 112 Ia 315) che annullò l’attribuzione
dei fondi litigiosi alla zona residua e impose al comune di assegnarli ad una
zona chiaramente definita (zona edificabile o zona di protezione, risp. una
combinazione di entrambe).
Il comune vi provvide con
la variante qui in discussione.
Ricordiamo infine che è
tuttora pendente una domanda del 1988, su progetto dell’arch. ____________,cui
hanno fatto opposizione la ____________N, ___________, _____________e altri due
vicini. Questo progetto prevede cinque grandi corpi: due a monte (più
eventualmente un terzo di minori dimensioni) e tre a valle della strada
centrale progettata dall’U.T. ____________e ora abbandonata. Si noti che il
progetto comporta una SUL di ca. 4.300 mq di SUL. Con l’abbandono di questa
strada e la sua sostituzione con quella attualmente prevista dal PR, il
progetto dovrà verosimilmente essere riveduto. Anche, eventualmente, per
adeguarlo al perimetro definitivamente accertato del bosco.
Merita infine segnalazione
la procedura espropriativa intrapresa dalla ____________ ____________con la
notifica 29.11.1978 della pretesa di un’indennità per espropriazione materiale
di fr. 7.311.081,60, in via principale e in via subordinata di fr. 7.265.253,60
- int. dal 30.11.1977 protestate spese e ripetibili. Con successivo allegato
del 30.12.1980 la pretesa è fissata in via principale a fr. 6.874.200 per
l’espropriazione formale della proprietà (600 fr./mq) oltre a fr. 722.435,35
per pregiudizi derivanti dall’espropriazione e, in via subordinata, a fr.
7.596.635,35 per l’espropriazione materiale. Con sentenza 10.3.1986 il
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha respinto la
pretesa di espropriazione materiale. Contro tale decisione la ____________ha
adito il TRAM con ricorso del 9.4.1986. Il ricorso è stato sospeso in attesa
della sentenza del TF e successivamente della crescita in giudicato della variante
di PR che le ha fatto seguito.
II. Ricorso __________.
a. I qui ricorrenti,
già insorti contro il PR presso il Consiglio di Stato, impugnano in questa sede
la decisione che respinge il loro gravame e approva il PR avversato.
In ordine è
contestata, almeno per quanto concerne la strada di accesso, la procedura di
adozione e di approvazione del PR, inficiata dall’informazione inveritiera,
fornita dal Municipio al Consiglio comunale, che la strada sarebbe tutta
passata sui fondi della ____________ ____________e non avrebbe toccato, come
invece risulta dai piani, né la part. ____________, legata dall’arch.
____________ ____________ alla Città né il ____________degli
____________,donato esso pure alla Città dalla ____________ ____________.
I ricorrenti chiedono
pertanto che, almeno su questo punto, le decisioni del legislativo comunale e
del governo cantonale siano annullate.
Nel merito i
ricorrenti pongono l’accento sulla mancanza di accesso ai fondi ____________,
tale non potendosi considerare la strada prevista dal PR, che dalla strada
cantonale per ____________ dovrebbe passare, vincendo in poco spazio un grande
dislivello, sul fondo ____________, dono dell’arch. ____________
____________alla Città di ____________, per quindi invadere parte del ____________degli
____________, donato esso pure alla Città, dalla contessa ____________.
L’opera, che al Consiglio comunale è stata descritta come interamente
insistente sui fondi ____________, avrebbe col suo fronte verso lago di 125 ml
e una sopraelevazione dal terreno naturale fino a 15 un impatto disastroso sul
paesaggio, inconciliabile con il dovere di proteggere da pregiudizievoli
invadenze quell’angolo della pendice del ____________, sfuggito indenne al
saccheggio del cemento. Motivo questo per porvi radicalmente al bando
l’edificazione e completare con quest’ulteriore preziosa tessera il
comprensorio composto dal ____________degli ____________e dal
____________nazionale prealpino. “La vasta e luminosa distesa di prati e
piante sulla sponda solatia del ____________, al cospetto del lago, ha
un valore ambientale e paesaggistico enorme, che un’edificazione, fosse pur
controllata, degraderebbe per sempre e irrimediabilmente.” Il non averne
tenuto conto disattende principi pianificatori fondamentali e costituisce
violazione del diritto federale. “Costituisce non già soltanto un
apprezzamento errato e una decisione inopportuna. “Si tratta al
contrario di un’errata applicazione di norme giuridiche, rispettivamente di un
eccesso e abuso di potere ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 LALPT.”
Rettamente, peraltro, il
PD “non include il comprensorio litigioso nella zona degli insediamenti,
consacrandone la salvaguardia, che il PR non può compromettere.” Infatti,
avvertono i ricorrenti, il PD vincola le autorità.
Contestati sono infine,
per gli stessi motivi che si oppongono all’edificazione del comparto, il
posteggio con autosilo previsto sulla part. ____________e la funicolare che
dovrebbe collegarlo con la sottostante piazza di giro ____________
____________in località ____________.
Per questi motivi e altri
di cui si dirà all’occorrenza nei considerandi, i ricorrenti chiedono nel
merito che, accolto il ricorso, la risoluzione impugnata venga modificata “nel
senso che la proprietà ____________e le particelle n. ____________e
____________ di ____________, facenti parte del comprensorio di ____________,
sono escluse dalla zona edificabile e inserite in zona inedificabile,
rispettivamente di protezione paesaggistica (verde); la strada che dalla
cantonale si incunea nel comprensorio di ____________sino a raggiungere
il ____________degli ____________è radiata; egualmente annullata
è la destinazione a posteggio-autosilo del mappale n. ____________; ivi
compresa la stazione della funicolare.” Con protesta di spese e ripetibili.
b. Il Consiglio di Stato
nella sua risposta rileva che “i documenti di ordine superiore non prevedono
alcuna particolare destinazione dell’area né in qualità di zona di protezione
né in qualità di terreno agricolo.” La sentenza 2 luglio 1986 del TF “ha posto
l’autorità comunale nella condizione di dover valutare l’opportunità di
vincolare i terreni a scopi di protezione paesaggistica con eventuali richieste
di risarcimento ed acquisto, o in zona edificabile comunque soggetta a
limitazioni particolari”. Il TF non ha dunque escluso la possibilità di rendere
edificabile il comparto ed ha lasciato competenza al Comune di decidere quale
destinazione fosse più opportuna in base alle proprie esigenze e valutazioni.
“L’autorità cantonale ha preso atto della ponderazione di interessi che ha
portato il Comune a optare per un’edificazione “parziale”. Non sussistendo un
ordinamento di ordine superiore che rendesse pertinente un intervento
dell’autorità cantonale volta ad un diniego della proposta comunale ed all’inserimento
in una zona di protezione, il CdS ha condiviso quanto previsto dal PR.” Ciò
vale anche per il posteggio-autosilo e per la funicolare. Pertanto il Consiglio
di Stato postula il rigetto dell’impugnativa, con spese e tasse di giustizia a
carico dei ricorrenti.
c. Giustamente, rileva
il Comune nelle sue osservazioni, il Consiglio di Stato ha rispettato
l’autonomia comunale. E infatti la scelta pianificatoria contestata rientra in
quest’ambito “in quanto sorretta da valide motivazioni e pertanto corrispondente
ad un interesse pubblico sicuro. Essa non è inopportuna e tantomeno arbitraria.
Al contrario l’arbitrio sarebbe intervenuto proprio qualora il Consiglio di
Stato non avesse rispettato la scelta del Comune.” L’azzonamento contestato
non contrasta con il PD. Come risulta dalla risposta 26 maggio 1992 del
Consiglio di Stato ad un’interrogazione dell’on. ____________: “Per quanto
attiene al Piano direttore, la zona di ____________non risulta protetta.
La relativa area ricalca i limiti della zona residua e della zona forestale
indicata nel piano regolatore in vigore.”
A proposito della strada
di accesso, “a parte il tratto iniziale di abbassamento di quota, verrebbe
costruita seguendo il terrazzamento naturale del terreno, senza opere di
sostegno particolare imponenti e deturpanti.” Tale strada, pubblica, non deve
tenere le distanze dai fondi privati. Quanto alle asserite violazioni delle
clausole testamentarie relative alle proprietà ex ____________ed ex
____________ non solo il comune respinge l’accusa ma precisa che non spetta né
al Consiglio di Stato né al tribunale esprimersi in merito. “D’altro canto non
è certamente una strada che si inserisce per pochi metri nel fondo adibito a
vigneto onde consentirne l’accesso per la manutenzione e il trasporto dell’uva
a modificarne la destinazione.” Secondo il Municipio escludere l’edificazione
di ____________, che invece il PR dell’ex comune di ____________ consentiva in
larga misura, varrebbe a imporre una restrizione della proprietà
particolarmente grave, del tutto incompatibile col principio di
proporzionalità. “L’attribuzione dei fondi in questione alla zona edificabile
con l’imposizione di un importante vincolo di arretramento, che limita
drasticamente l’impatto delle costruzioni sul paesaggio è mezzo certamente più
idoneo a conseguire lo scopo voluto, consentendo di salvaguardare entrambi gli
interessi in gioco: quello del Comune e quello del privato. Deve inoltre essere
considerato il probabile gravoso sacrificio economico che il Comune dovrebbe
sopportare quale conseguenza di un vincolo AP-EP: tale onere sarebbe del tutto
sproporzionato rispetto allo scopo da conseguire e comunque non sopportabile
per il Comune e di riflesso per i contribuenti.”
A proposito del posteggio
sul part. ____________il comune osserva che il precedente PR già lo prevedeva.
L’opera risponde a un evidente interesse pubblico: copre il fabbisogno sia
locale che dei frequentatori del ____________degli ____________, del sentiero
di ____________e della zona ricreativa di ____________e del museo di
____________, tale ufficio non potendo essere adempiuto da via ____________la
cui funzione pedonale verrebbe così definitivamente consolidata. Nessun vincolo
di natura privata deriva dal testamento dell’arch. ____________ ____________. Di
nessuna rilevanza infine la questione del bosco: “ad ogni modo di eventuali
variazioni della superficie del bosco accertate con decisione definitiva e
vincolante si terrà conto nella determinazione della superficie edificabile del
fondo.”
Il Comune chiede quindi il
rigetto del ricorso; protestate spese e ripetibili.
d. Nelle sue
osservazioni al ricorso ____________la ___________ ____________chiede
l’integrale reiezione del gravame, tasse di giustizia, spese e ripetibili a
carico dei ricorrenti. “La zona di ____________ ____________è oramai
largamente edificata: la completazione dell’edificazione, secondo parametri
adeguati, costituirà la logica e corretta completazione dal profilo urbanistico.”
“L’imposizione della linea di edificazione a scopo paesaggistico, che lede
pertanto gravemente i diritti acquisiti della ____________ ____________,garantisce
nel modo più generoso ogni contestata necessità di salvaguardare la parte,
parzialmente boschiva, ubicata a valle della proprietà.” Le stesse
associazioni ambientalistiche hanno smentito pubblicamente ____________e non
hanno ricorso presso il TPT. Circa la strada di accesso la ____________
____________ribadisce che la sua costruzione è prevista nell’interesse pubblico
di servire il vigneto del ____________degli che non ha altre
possibilità di col____________legamento. La via cui accennano i ricorrenti è
privata () “e non è affatto ottimale per i bisogni, né dell’ente
pubblico, né di una corretta utilizzazione dei sedimi ubicati nella zona.”
Quanto al posteggio è di un interesse pubblico evidente: “l’urgente ed
incontestabile necessità di finalmente affrontare il gravissimo problema della
penuria di posteggi nella zona è unanimamente riconosciuta in quel di _.”
III. Ricorso __________
a. La _________contesta
in primo luogo l’invito rivolto al comune, contenuto al punto 3.5.3 della
risoluzione approvativa, “a inserire nelle NAPR all’art. 37 un capoverso che
regolamenti la gestione dell’area libera da edificazioni nel comparto R2a di _.”
Per quanto tutto lasci intendere che di mero consiglio si tratti, tant’è che il
Consiglio di Stato approva comunque il PR su quel punto, la ricorrente chiede
un’espressa precisazione in tal senso da parte del CdS e, ad ogni buon conto,
l’annullamento del consiglio/invito” ad opera del tribunale.
Quanto alla delimitazione
dell’area edificabile viene rettificata l’asserzione del Consiglio di Stato che
la vuole definita in funzione della decisione di accertamento dell’area
forestale resa dall’UFAFP il 4 maggio 1993, mentre essa non potrà che risultare
dalla decisione finale del DFI, nella vertenza tutt’ora pendente presso
quest’autorità.
Dopo aver rievocato le
conflittuali relazioni con l’arch. _, la ricorrente puntualizza la situazione
delle domande di costruzione PAR 74, PAR V 74 e infine del 17 marzo 1988 (“che
rispetta integralmente il nuovo PR oggetto del presente gravame: approvata dal
Municipio è sospesa dall’Autorità cantonale nell’attesa dell’approvazione del
presente PR”). Richiama quindi all’attenzione del tribunale le pretese di
indennità fatte valere in relazione all’inedificabilità dei suoi fondi:
7.595.635.35 fr. + int. dal 3.11.75 a titolo di indennità per espropriazione
materiale e fr. 7.000.000 di risarcimento danni chiesti contro tutti i
consiglieri comunali che votarono la modifica del PR 1975 (declassamento dei
fondi da R3 alla zona residua, annullata poi dal TF) e contro tutti i membri
del Consiglio di Stato che approvarono tale modifica respingendo nel contempo
il ricorso della proprietaria.
QuantouantoQuantoQ al merito, la ricorrente,
richiamandosi alle norme legali in vigore sin dall’inizio degli anni settanta e
“invocando le assicurazioni vincolanti rilasciatele dal Comune di _____(come
tale e/o quale successore del Comune di _) nonché dalle competenti _________ ”,
rivendica la natura edificabile, dal profilo urbanistico e da quello giuridico,
dei propri fondi, “nelle quantità consentite dalle norme in vigore al momento
della domanda ed espressamente promesse e garantite dalle competenti Autorità e
meglio: - numero dei piani: 3, - IS: 0,75”. __________, resasi pur conto che
sono trascorsi vent’anni da allora “nel corso dei quali vi sono stati
cambiamenti ed evoluzioni in ogni ambito, incluso quello pianificatorio” ...
“appare oggi disposta, suo malgrado ed in via del tutto subordinata, anche ad
accettare la disciplina urbanistica del nuovo PR (così come presentato
all’approvazione dal Comune di _), con e ritenute le relative opere stradali”
... “riservato ogni suo diritto di ottenere il risarcimento dei danni patiti,
rispettivamente un’indennità per espropriazione materiale.”
In via principale chiede
che la decisione impugnata venga annullata e le sue particelle assegnate “ad
una zona edificabile in cui sia consentita l’edificazione su tre piani ed con
un IS dello 0.75.”
Subordinatamente, che il
PR di _, sezione _ -________sia “per quanto concerne la proprietà della
________e le relative opere stradali e di equipaggiamento (zona _), approvato
secondo i contenuti presentati al CdS dal Comune di _ ”. Con riserva, ad ogni
buon conto, di tutti i diritti di risarcimento (azione civile e/o per
espropriazione materiale) della ________. Protestate spese e ripetibili.
b. Il Comune di
_________nelle sue osservazioni al ricorso ________rileva che “la soluzione
proposta consente un equilibrio tra la necessità di salvaguardare il paesaggio
e l’interesse del privato all’edificazione dei propri fondi. La concessione di
quantità edificatorie quali quelle richieste dalla ricorrente (da rilevarsi che
un I.S. di 0,75 non è attribuito nemmeno alle zona R3 e R3a) spezzerebbe questo
delicato equilibrio. L’intero territorio edificabile rivolto verso sud-est è
attribuito alle zone R2 e R2a, con indici di utilizzazione particolarmente
contenuti, proprio per assicurare il massimo rispetto del paesaggio. Nessuno
dei fondi ivi inseriti ha pertanto mantenuto le precedenti possibilità
edificatorie.” Il Comune chiede pertanto che il ricorso venga, per quanto
ricevibile, respinto. Con protesta di tasse e spese.
c. Nella sua risposta
il Consiglio di Stato fa valere che nessun motivo d’ordine pianificatorio-urbanistico
giustifica le pretese della ricorrente.
Ritiene che attualmente il
limite dell’area forestale debba essere comunque quello scaturito dall’accertamento
dell’autorità competente in data 4.05.1994 (recte 1993).
Quanto alle varianti
consigliate al Comune non costituiscono una modifica d’ufficio né una richiesta
esplicita a voler provvedere al loro allestimento. Sono unicamente delle
proposte “che il CdS ritiene lecito fare al Comune, ma la cui competenza di
verifica e di opportunità di elaborazione spetta unicamente al Comune”. Ciò
non toglie che “la particolarità del comparto e l’importanza di questa
fascia inedificabile sancita da una linea di arretramento. Pertanto è evidente
che anche la gestione e l’utilizzazione di quest’area inedificabile assumono in
questo preciso contesto un’importanza particolare, una normativa di indirizzo
generale e non particolare avrebbe comunque, a parere del CdS, meglio
completato e finalizzato gli intenti indicati dal Comune.”
Il CdS conclude postulando
che il ricorso sia integralmente respinto; con spese e tasse a carico della
ricorrente.
considerato
in
diritto
A. In ordine
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4
lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli stessi motivi, in
prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentati nei termini di
legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.
- I coniugi _ chiedono
che nella misura in cui concerne la strada Sant’Anna la decisione del Consiglio
comunale venga annullata, in quanto inficiata dalle informazioni inveritiere
fornite sull’oggetto dal Municipio.
Non è infatti esatto che
la strada rimanga tutta confinata sui fondi della _ come asserito dal Municipio
nella seduta del Consiglio comunale: in realtà i piani prevedono che dopo avere
invaso una striscia del mapp. __(legato _) essa penetri per un tratto nel
__________(____) terminandovi con un piazzale di giro. Utilizzando
parte di questi fondi per consentire la speculazione edilizia il comune
violerebbe le clausole del testamento rispettivamente dell’atto di donazione.
Giova osservare in
proposito che la strada in discussione era già stata inserita nel precedente PR
allo scopo di garantire un adeguato accesso al ___________, in particolare per
accudire al vigneto comunale. Venne allora escluso ch’essa potesse servire da
premessa all’edificabilità del comparto. Tuttavia le cose cambiarono quando,
annullata dal TF la zona di riserva, la variante di PR inserì il comparto in
zona edificabile e la strada assunse la funzione di collegare non solo il
__________ ma pure la zona edificabile di . Non si vede in queste circostanze
per quale motivo l’erronea informazione che la strada avrebbe invaso unicamente
i fondi della dovrebbe comportare l’annullamento su questo punto
della procedura di adozione della variante. L’iniziale funzione della
strada rimane immutata e non è il fatto di estenderne l’uso alla
che ne influenzi il tracciato. Non è peraltro provato che per raggiungere i
suoi fondi la società debba usare il tratto di strada che invade il parco e non
possa invece raccordarsi all’interno della sua proprietà.
Tutto considerato, che la
strada già prevista nel precedente PR occupi in parte il sedime del _______,
come erroneamente riferito al Consiglio comunale, passi tutta sulla proprietà
della _, non rileva al punto da giustificare l’accoglimento della richiesta ricorsuale.
La censura va respinta.
II. Nel merito
- Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo
e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non.
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia
mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi
armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi
ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli
insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati
nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni
nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi
e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze
spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta,
oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente
l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni
della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia
461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT
(Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione
nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le
autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano
gli interessi toccati; b) valutano gi interessi verificati considerandone in
particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le
implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo
possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle
decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della
ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
- Due sono
principalmente gli strumenti della pianificazione del territorio: il Piano
direttore cantonale (PD) e il Piano di utilizzazione comunale, detto
abitualmente Piano regolatore (PR).
Il PD è lo strumento
strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questa sede che si
stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del
territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni
cantonali, di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe
e delle pianificazioni regionali e comunali tra di loro “ (art. 12 lett. b
LALPT).
Il PD è costituito, giusta
l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che definiscono il modello
di organizzazione del territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle
singole politiche settoriali di incidenza territoriale e da schede di
coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due ultime indicano come sono
coordinate le attività d'incidenza territoriale e precisano se si tratta di
dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PD vincola solo le
autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati.
Il PR è invece il classico
strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione
principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso,
giusta l’art. 14 LPT, nelle seguenti zone: edificabile (art. 15), agricola
(art. 16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di
prevederne altre (art. 18 LPT).
Il tutto in conformità col
Piano direttore (art. 6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di
sviluppo per i prossimi quindici anni, compatibilmente con le possibilità
finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
- Zona edificabile
5.1 Secondo l’art. 15 LPT
le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione che o sono
già edificati in larga misura (lett. a) o sono prevedibilmente necessari
all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
L’art. 15 LPT si limita a
porre le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa
entrare in linea di conto: in assenza di questi presupposti l’azzonamento è
escluso, a priori. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti
dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona
edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione
legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o
contenere valori naturali o paesaggistici che ne impongano la protezione a
dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presti effettivamente alla costruzione, se
rientri o possa esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente
edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi
quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT, ma lo stesso
vale per gli art. 16 e 17, intervengono come punti di vista, elementi di
giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione
degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid.
4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Si consideri infine che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria tali criteri possono solo
riferirsi a interi comparti e non a singole particelle: essi operano in una
prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende inadeguati a risolvere i
problemi attributivi di terreni isolati.
5.2 A proposito del
comparto _, se è vero che il mantenimento a verde dell’area in contestazione
rappresenterebbe la soluzione ideale, quella che consentirebbe di tramandare
pressoché intatta alle generazioni future una porzione del territorio comunale
sicuramente preziosa, non può neppure essere disattesa l’evidente idoneità
all’insediamento residenziale dei terreni in esame. Proprio la posizione
privilegiata, a cospetto del lago, in uno dei punti più pregiati di tutta la
regione li rende particolarmente appetibili per l’abitazione. La storia di
questo comparto, esposta in narrativa, dà una chiara idea dell’interesse che
gli esecutivi di _ prima e di _ poi hanno incessantemente mostrato per
l’edificazione di questo comparto, che è sempre stato ritenuto necessario per
lo sviluppo edilizio del comune in quella zona, particolarmente ambita per la
bellezza estrema del panorama e la mitezza del clima. In effetti se i terreni
della ________sono rimasti col _________come una parentesi verde su quella
pendice del__________tempestata di case, non è perché si ritenne che l’area non
interessasse all’edificazione, ma per una serie di impedimenti, tra i quali non
è peraltro senza rilievo l’atteggiamento stesso della società, con la sua
ostinazione a insistere per un’edificazione dall’impatto eccessivo su quel
delicato contesto e dunque provvidamente bloccata dalla CBN. E naturalmente vi
fu per tutti quegli anni il problema della strada, effettivamente di difficile
realizzazione, ma poi decisa dal comune e inserita nel PR a prescindere della
sua funzione di accesso ai fondi della ________. La risoluzione del Consiglio
comunale nel 1977, quando inserì il comparto in zona residua, non può
cancellare la lunga storia che precedette quell’episodio, tosto superato dalla
variante di PR qui all’esame, consacrante definitivamente il carattere
edificabile della zona. Se è vero che le promesse dell’esecutivo non vincolano
le autorità sole competenti a realizzarle, non potrebbe essere affermato che
tali promesse siano prive di ogni effetto, ai fini della ponderazione degli
interessi su cui la pianificazione del territorio è tenuta a fondarsi, specie
laddove si tratta di tenere debitamente conto delle particolari contingenze del
caso di specie, la ponderazione non potendosi unicamente compiere in termini di
valori astratti e di formule avulse dalla concreta realtà (cfr. DTF 115 Ia 353 consid.
3d e 3f/cc; STPT 13.5.94 in re Comune di _).
L’apertura
all’edificazione del comparto in discorso non può dunque che apparire in linea
di massima legittima.
L’unico problema che
potrebbe opporsi all’edificabilità è la compatibilità con le esigenze di tutela
del paesaggio.
- Protezione del paesaggio
Già la relazione tecnica
accompagnante il PR del 1976 metteva in chiara evidenza l’importanza
paesaggistica del comparto di . “Separata da una lingua di bosco dai
terreni già edificati“ e priva “di infrastrutture e, in particolare di
un collegamento stradale”, la zona “è collegata all’area comunale ‘,
che a sua volta va ad unirsi al “_ _ ”. Assieme a quei fondi essa forma
quella “vasta e luminosa distesa di prati e piante sulla sponda solatia del _
” ricordata in narrativa. Perciò la relazione, ripresa testualmente su
questo punto dalla relazione tecnica del 1991 concernente l’attuale PR (v. pag.
52), conclude che “l’inedificabilità di tutta questa fascia - l’ultima
libera da costruzioni - sarebbe (...) auspicabile anche dal profilo
paesaggistico.”
Questa soluzione non ottenne
però l’adesione del Municipio che chiese al pianificatore di “urbanizzare” la
zona “data la presenza di impegni formali assunti dal Municipio di _ ”
(rel. tecnica PR ‘76). Il Consiglio comunale non aderì alla proposta
dell’esecutivo e anziché inserire il comparto in zona edificabile lo attribuì
nel 1977 alla zona senza destinazione specifica, che il TF annullò poi con la
surriferita sentenza.
“Difronte a tale
conclusione, che potrebbe anche preludere a pesanti conseguenza per il Comune
- il Municipio ha deciso di reintrodurre la proprietà ___________(e quelle
limitrofe, di minore estensione) nella zona edificabile R2a” (rel. tecnica
‘91, pag. 53). Conseguenze che la soluzione di compromesso presentata dal
Municipio, nella misura in cui “salvaguarda l’interesse generale senza
pregiudicare le possibilità del privato” consente di evitare. “Si
tratta, in pratica, di permettere l’edificazione del sedime nella sua parte
alta (che viene collocata nella zona R2a). La parte bassa, paesaggisticamente
più importante, viene salvaguardata con l’imposizione di un importante vincolo
di arretramento” (rapporto commissione speciale). Dal canto suo la
relazione tecnica, “preso atto dell’ineluttabilità del fatto che il sedime
verrà costruito” fa presente che “consci della grande e particolare
importanza paesaggistica che continua a caratterizzare la zona (...) non ci si
limita alla sua inclusione nella zona edificabile, ma, per il sedime _r, si
sanciscono anche delle prescrizioni speciali, che, appunto, tengono conto della
grande importanza che questo fondo riveste nell’immagine paesaggistica del
comparto”. Tale risultato “si può ad esempio ottenere se viene
mantenuto l’effetto di stacco - fra i sedimi che verranno edificati a monte e
la zona del lago - che la proprietà esercita, grazie all’ampio spazio verde,
libero, che degrada dall’alto verso il basso, nel bosco, fino ad affacciarsi
sul lago. Di conseguenza, il PR imporrà la concentrazione delle nuove
edificazioni nella fascia più a monte del sedime, in modo da mantenere libera
quella sottostante, affinché continui ad assolvere alla suddetta funzione di
stacco”(risalti ns.).
Va osservato in proposito
che, a seguito della correzione del limite del bosco ad opera delle autorità
federali, la linea di arretramento viene a trovarsi molto a ridosso del bosco
stesso e non può quindi creare quella cintura prospettata nella relazione
tecnica che il Consiglio di Stato invita il Comune a disciplinare.
La modifica non sembra
però essenziale: quel che si perde in prato lo si guadagna in bosco, non meno inedificabile-
motivo per cui, visto dal basso, lo stacco sostanzialmente non dovrebbe
cambiare. Tutt’al più l’innalzamento del margine del bosco potrà comportare lo
spostamento a monte della linea di arretramento, con conseguente compressione
della zona edificabile.
Ai problemi d’inserimento
delle costruzioni si affianca quello della strada _, già approvata dal
Consiglio di Stato col precedente PR. Per il grande dislivello (ca 15 mtl) da
superarsi in breve spazio l’impatto nel paesaggio può essere grande. Si
tratterà di mascherare opportunamente il manufatto, al che per la forte
pendenza del terreno provvederanno almeno in parte le stesse future
costruzioni.
Qual’è il parere della CBN
a proposito della strada e dell’edificabilità? Se nel rapporto sul PR la
commissione non spende parola sulla zona _, nella lettera 24.6.74 citata in
narrativa afferma di aver avallato le nuove proposte del PR. La cosa non
sorprende. Il nuovo ordinamento riduce sostanzialmente il potenziale edificatorio
consentito in quel comparto dal precedente (la CBN parla addirittura di un
rapporto da 1 a 3). Ora, fu proprio l’eccessiva edificabilità uno dei motivi
centrali delle censure commissionali. Ricordiamo d’altronde che proprio la CBN
aveva approvato il progetto PAR V 74 con le modifiche del luglio ‘75,
presentato sotto il vecchio regime, benché la quantità edificatoria, pur
sensibilmente ridotta a seguito di un estenuante braccio di ferro col
promotore, rimanesse nettamente al disopra di quanto oggi consenta il PR (ca.
4000 mq SUL contro gli oltre 5.500 mq abitativi di quel progetto, con un IS del
0,6182).
Questo tribunale non ha
motivi stringenti per ritenere che la variante di PR in contestazione non
consenta di tenere sufficientemente conto delle esigenze che pone un’adeguata
tutela del paesaggio. E’ ben vero che per contesti delicati come quello in
discussione l’ordinamento giuridico offre strumenti pianificatori quali il
piano particolareggiato o il piano di quartiere, ai quali si sarebbe
opportunamente potuto far capo. Il primo “organizza e disciplina nel dettaglio
l’uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale,
quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo
giustificano, oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o
ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono” (art. 54 cpv.
1 LALPT). Il secondo “è un progetto planovolumetrico per un insieme di edifici,
inteso a favorire la promozione urbanistica quando sussiste un interesse
generale derivante dalla realizzazione degli obiettivi urbanistici qualitativi
fissati dal piano regolatore.(art. 56 cpv. 1 LALPT)” Spetta al PR fissare la
superficie minima dei fondi, i requisiti qualitativi minimi e i parametri
edilizi minimi e massimi (art. 56 cpv. 2 LALPT). E’ quest’ultimo uno strumento
più duttile del piano particolareggiato; più dinamico e aderente alla realtà.
Mentre il piano particolareggiato ha per obiettivo di stabilire già a livello pianificatorio
i tratti essenziali del futuro assetto di una precisa frazione del territorio e
per il suo carattere prescrittivo soffre di una certa staticità e astrattezza,
il piano di quartiere mira alla realizzazione di un concreto progetto insediativo,
abbracciante un’area significativa del territorio comunale, alla quale importi
imprimere carattere unitario e qualità urbanistica ed architettonica. Qui lo
spazio per la concertazione e pattuizione tra promotore e ente pubblico è
importante e nella sua forma più libera non pone altri limiti alla creatività
che la fissazione di pochi parametri o condizioni essenziali. Più che le norme
condizionali contano in questo contesto quelle finali, le indicazioni di
intenti, l’enunciazione degli obiettivi, l’indicazione dei valori da conservare
o da perseguire. Tra gli obiettivi primeggia quello di evitare il frazionamento
di comparti urbanisticamente o paesaggisticamente sensibili in un aggregato di
interventi edilizi scoordinati. Ciò presuppone generalmente che la proprietà di
un simile comparto sia concentrata nelle mani di un unico promotore.
Nel caso presente
l’esperienza di tutti questi anni insegna che la__________, proprietaria della
stragrande maggioranza dei fondi edificabili in località _, ha sempre
presentato progetti unitari e dunque il problema di un’edificazione eterogenea
e sporadica del comparto non si pone. La semplice normativa della zona R2a,
accompagnata dall’unico correttivo dalla linea di arretramento, può bastare, a
rigori, ma ad una condizione: dev’essere chiaro che un progetto edilizio non
dovrà solamente rispettare i parametri della zona R2a, dovrà anche poter essere
inserito in modo accettabile nel paesaggio. Questa esigenza, fondamentale,
potrà eventualmente giustificare una riduzione della quantità edificatoria
rispetto al potenziale risultante dall’applicazione dei parametri edilizi, che
non possono quindi assumere una valenza assoluta. A questa condizione si può
rinunciare a prescrivere requisiti qualitativi minimi in termini di
integrazione paesaggistica ed architettonica, da ancorare in un piano
particolareggiato, un piano di quartiere o più semplicemente nelle norme di PR.
-
Circa la
contestazione della previsione nel PR di un funicolare o scala mobile che dalla
costa salga fino alla cantonale per _, attraversando di sbieco il terreno
_________e per cominciare il bosco, non possiamo che esprimere il nostro
scetticismo sulla fattibilità di simili opere cui non mancano a dir vero i
tratti di una certa megalomania pianificatoria. Il TPT non può però escludere
che possa presentarsi l’utilità di realizzarle. Se ciò dovesse avvenire, i
primi a mobilitarsi saranno le autorità forestali e non mancherà di seguire la
CBN, per il danno che potrebbe averne il paesaggio. A quel momento si vedrà se
l’opera potrà essere effettivamente attuata e se il rapporto costi-benefici ne
giustificherà l’esecuzione. Lo stesso vale per il posteggio sul fondo
ex___________anche se qui l’interesse appare più immediato. Alla fin fine il
tribunale non ha elementi per ritenere immotivata, destituita di ogni
sostenibile ragione per utopica che appai la previsione di queste opere nel PR
e non può quindi censurare il Consiglio di Stato che l’ha approvato su questo
punto.
-
I ricorrenti
__________pretendono che l’attribuzione dei fondi ___________alla zona
edificabile R2a violi il piano direttore cantonale (PD) che inserirebbe quel
comparto in zona viticola. La censura è inconferente. Il PD è destinato a
preparare lo sviluppo della pianificazione e deve adattarsi all’evoluzione dei
bisogni. L’autorità pianificatrice può discostarsene per adeguarsi alla mutata
situazione (DTF 119 Ia 367 consid. 4). D’altronde non risulta, come rileva il
Consiglio di Stato nelle sue osservazioni, che il PD preveda la destinazione di
quel comparto quale zona di protezione o agricola. La rappresentazione grafica
non fa altro che rispecchiare la situazione esistente al momento della
rilevazione. Senza che ciò ne possa e debba inibire l’evoluzione. Richiamiamo
in proposito la risposta 26 maggio 1992 del Consiglio di Stato ad un’interrogazione
dell’on. _, citata in narrativa: “Per quanto attiene al Piano direttore, la
zona di ___________non risulta protetta. La relativa area ricalca i limiti
della zona residua e della zona forestale indicata nel piano regolatore in
vigore.”
-
Censure della
9.1 L’invito del Consiglio
di Stato al Comune di regolamentare la cintura verde tra la linea di
arretramento e il bosco, è e rimane solo un invito e non una decisione di
rinvio, con ordine al comune di adottare una variante nel senso indicato. A
prescindere da questa considerazione l’invito è più che giustificato dalla
preoccupazione di evitare che in quella che nel PR appariva come fascia di una
certa consistenza sorgessero costruzioni, in particolare accessorie, che ne
vanificassero la funzione di stacco. In realtà l’interesse ad opporsi alla
regolamentazione della fascia si è grandemente ridimensionato per l’esiguità
che presenta la fascia medesima a seguito della decisione dell’autorità
federale.
9.2 La pretesa di veder confermata
l’assicurazione 29.4.74 ha puro valore retorico.
Pacificamente, con
l’adozione del PR di ___________Sezione di _ -___________la situazione
giuridica è cambiata e le promesse dei diversi esecutivi comunali cessano di
essere vincolanti. Non lo potrebbero essere peraltro, non al punto di poter
assidere su di esse la buona fede, nei confronti delle sole autorità competenti
a realizzarle, in casu il Consiglio comunale. L’attribuzione dei terreni
litigiosi alla zona di riserva venne annullata dal TF; ciò non significa come
parrebbe postulare la ricorrente che si ripristini il regime precedente
l’adozione del nuovo PR. Annullando la zona di riserva il TF ha posto il comune
difronte al suo dovere di pianificare; ciò gli imponeva di attribuire alla
parte del territorio rimasta indefinita una destinazione specifica: o zona
edificabile o zona di protezione. Eventualmente una combinazione delle due. Il
comune vi ha provveduto attribuendo i terreni della ricorrente, come da essa
richiesto, alla zona edificabile. Ma non con i parametri edilizi da essa
reclamati in via principale, bensì con le possibilità edificatorie della zona
R2a e limitatamente alla fascia delimitata a valle dalla linea di arretramento.
Per i motivi sopra svolti questa soluzione può essere convalidata in questa
sede. Non v’è invece nessunissima ragione per aumentare il potenziale
edificatorio, tanto meno per elevarlo ai valori rivelatisi largamente eccessivi
vigenti prima dell’attuale PR.
Quanto alla domanda
subordinata della ___________chiedente la conferma del PR così come è stato
approvato dal Consiglio di Stato con la risoluzione impugnata non può
ovviamente essere intesa come domanda ricorsuale (non si può ricorrere contro
una decisione che approva quel che, ancorché a denti stretti e in via solo
subordinata, si chiede venga confermato). La domanda è invece da intendersi
come presa di posizione della ___________, in qualità di resistente nei
confronti del ricorso che i coniugi _ hanno
interposto contro l’approvazione del PR.
Per questa ragione ai
coniugi _, soccombenti in questa procedura, vanno accollate congrue ripetibili
a favore della _ A.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso interposto dai
coniugi _________contro la risoluzione governativa di approvazione del PR
(revisione 1992) del PR di _ Sezione
___-_____________é respinto.
-
Il ricorso della, ________
nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
-
Le tasse e le spese di
giustizia per complessivi fr. 3'000.-- sono poste in ragione di fr. 1'500.-- a
carico dei coniugi ________e di fr. 1'500.-- a carico della ____________. I
coniugi _ verseranno fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili alla _.
-
Intimazione: -
Avv. ___________, ____________
Avv. _______..
- Municipio di ______
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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