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Numero d'incarto:
90.1994.295
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00295
Lugano
30 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visti
i ricorsi
__________ __________ __________ __________, ____________________,
rappr.
da: avv. __________. __________, ____________________,
avv.
__________. __________, __________ __________, del 10 settembre 1993
Comune
di __________
rappr.
da: avv. __________ __________ e __________ __________, __________
del
9 settembre 1993
contro
la risoluzione 6 luglio 1993 n. __________ del
Consiglio di Stato, che revoca l'approvazione del PR del Comune di
__________, decretata il 5 ottobre 1976, limitatamente alle località
__________ e via __________ __________;
visto
le
osservazioni 16 novembre 1993 del Comune di __________
la
risposta 23 marzo 1994 del Consiglio di Stato;
il
sopralluogo 12 luglio 1994
letti
gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari
r
i t e n u t o
in
fatto
a. La __________
__________ __________ __________. è proprietaria della part.
____________________, sita in località via __________ __________, di
complessivi mq 41.249 che il PR poneva in parte in zona __________ e per il
resto in zona __________ (costruzione di abitazioni economiche). La particella
è stata oggetto di un vincolo di zona di pianificazione, scaduto il 30 giugno
1993.
La decisione contestata
revoca il PR relativamente alla località via ai __________, dov’è sito il part.
__________.
La ricorrente insorge
contro tale revoca giudicandola incostituzionale e ne chiede l’annullamento.
Con protesta di spese e ripetibili.
b. Il comune insorge
contro la revoca dell’approvazione del PR relativamente alle due località di
via __________ __________ e alla __________, contestandone la legittimità. Gli
unici strumenti di salvaguardia della pianificazione sono quelli previsti dagli
art. 57 seg. LALPT e sono limitati nel tempo. “L’istituto della revoca
dell’approvazione non è prevista, né potrebbe esserlo.” Non può essere cumulata
alle altre misure e tantomeno può essere usata come misura cautelativa, a ciò
opponendosi la stessa natura della revoca di atto amministrativo. Degli altri
motivi si dirà all’occorrenza nei considerandi.
Il comune chiede quindi
l’annullamento, in ogni suo punto, della decisione; protestate spese e
ripetibili.
c. Nelle sue
osservazioni al ricorso della __________ __________ __________ __________. il
comune dichiara di condividerne motivazioni e conclusioni.
Nella sua risposta il
Consiglio di Stato propone l’accoglimento parziale dei ricorsi limitatamente al
comparto di via __________ ed al comparto ubicato ad ovest del tracciato della
__________ __________ (v. Piano generale ottobre 1993 della strada principale
__________ __________ -__________) per i quali torneranno in vigore le
disposizioni del PR valevoli prima della contestata decisione di revoca.
Conferma invece la decisione relativamente alla località __________ (per la
quale il Gran Consiglio ha respinto il ricorso del comune e confermato la
validità della scheda di coordinamento 10.1.PD).
d. In sede di
sopralluogo i ricorrenti prendono atto della proposta di accoglimento parziale
del ricorso, presentata dal Consiglio di Stato, la quale limita la revoca del
PR alla parte est del tracciato della prevista __________ __________ in
località __________e, mentre la località __________, che sola interessa la
ricorrente __________, è esclusa dalla revoca. Le parti si riconfermano nelle
rispettive allegazioni e domande.
r
i t e n u t o
in
diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge
concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio,
entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto i ricorrenti,
proprietari di fondi colpiti dal provvedimento contestato, hanno un interesse
degno di protezione a impugnarlo e sono legittimati a ricorrere a norma dell’art.
38 cpv. 4 lett. c) LALPT.
Pertanto, presentato nei
termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Thema decidendi
nella presente vertenza è esclusivamente la legittimità della revoca (parziale)
del PR decretata dal Consiglio di Stato.
La natura
dell’approvazione del PR è controversa; taluni la considerano decisione di
accertamento della conformità al diritto e dell’adeguatezza del PR, altri vi
ravvisano l’atto finale nel processo formativo del PR al quale essa conferisce
efficacia giuridica (effetto costitutivo dell’approvazione; cfr. Rhinow/Krähenmann,
Verwaltungsrechstssprechung. Ergänzungsband Nr. 144 VIII.). In realtà
l’approvazione è un atto amministrativo che partecipa delle due nature e presenta
momenti sia accertativi che costitutivi.
L’approvazione è una
decisione governativa (impugnabile) che consacra il PR, accertatane la
conformità al diritto e l’adeguatezza, conferendogli efficacia giuridica
(effetto costitutivo dell’approvazione). Attraverso questa decisione, che
presenta momenti accertativi e costitutivi, il Consiglio di Stato partecipa
alla formazione del PR, compiendo l’atto finale che lo suggella e gli
conferisce l’autorità della cosa decisa. L’approvazione pone così in essere una
situazione durevole, suscettibile di trovarsi successivamente in contrasto con
l’evoluzione delle circostanze. Il PR che inizialmente era conforme al diritto
cessa di esserlo. Qui occorre intervenire. Ma non attraverso la revoca
dell’approvazione, bensì modificando il PR stesso. Non è infatti possibile
ritirare l’effetto costitutivo che l’approvazione ha conferito al piano
regolatore, ripristinandola virtualmente come decisione distinta (scorporata
dal contesto), suscettibile di separata revocazione. Una volta conferito,
l’effetto costitutivo persiste, a prescindere dalla persistenza o meno dei
presupposti originali.
Revocato - o, meglio,
sostituito risp. modificato - dev’essere il PR stesso, risp. la parte
rivelatasi difforme ab origine o divenuta tale successivamente.
Il Consiglio di Stato,
come autorità di vigilanza sulla pianificazione, esigerà che il comune metta il
piano in sintonia con la nuova realtà, ne ripristini la conformità col diritto.
Gli fisserà un termine e se il comune non provvederà, farà allestire,
accollandogliene le spese, un nuovo piano che verrà pubblicato (dal comune o,
in caso di suo rifiuto, dall’autorità governativa stessa) e potrà quindi essere
impugnato secondo la procedura degli art. 35 ss LALPT (art. 105 LALPT).
Che l’adeguamento debba
avvenire attraverso la modifica del PR e non attraverso la revoca (totale o
parziale) della sua approvazione risulta chiaramente dall’art. 21 LPR, che in
caso di notevole cambiamento delle circostanze (ma anche in seguito alla
rivelazione di vizi originali, sfuggiti all’accertamento di conformità)
prescrive di riesaminare il PR. Coerente con questo sistema è poi l’insieme
delle misure di salvaguardia della pianificazione (decisione sospensiva, blocco
pianificatorio o edilizio, zona di pianificazione). La legge ha previsto questi
strumenti ma ha anche fissato un termine alla loro vigenza. Alla scadenza senza
che la variante sia stata approvata, il PR vigente continuerà ad essere
applicabile.
La revoca
dell’approvazione non è ammessa come provvedimento aggiuntivo, una volta
esaurite senza successo le altre misure d’intervento a difesa della
pianificazione. Non si dimentichi che la loro durata congiunta può essere
estremamente lunga. Da quando una domanda di costruzione è presentata scattano
i due anni della decisione sospensiva, alla quale si aggiungono i possibili 7
anni della zona di pianificazione. E’ un’enormità. Tant’è che se alla scadenza
non si vuole applicare il vecchio diritto si deve passare all’espropriazione.
Ebbene, non vi sarebbe necessità di sancire queste conseguenze se il Consiglio
di Stato avesse direttamente la facoltà di annullare, totalmente o
parzialmente, il PR ritenuto non più conforme all’ordinamento giuridico (revoca
dell’approvazione). Giustamente questa soluzione non è stata ritenuta dal
legislatore. Non ultimo perché, specie in materia di pianificazione, l’esigenza
di sicurezza del diritto riveste grande importanza e dev’essere adeguatamente
contemperata con quella dell’affermazione del diritto oggettivo. Tanto più
quando la decisione di approvazione del PR interviene a conclusione di una
complessa procedura di democratica formazione della volontà, che non può essere
invalidata con la semplice dichiarazione di cessata conformità. La sua
constatazione può unicamente rimettere in moto la procedura pianificatoria e
concludersi con una variante (o con un nuovo PR) soggetto a sua volta ad
approvazione. Come l’approvazione è intervenuta a coronamento della procedura
di costituzione del piano, così la “disapprovazione” deve trovar posto in un
procedimento che sfoci nell’adeguamento del piano. La revoca si fa non
attraverso una dichiarazione, ma con la sostituzione del piano o delle sue
parti superate dalle mutate circostanze (cfr. Knapp, Précis de droit administratif,
4.ème éd. Nr. 1324).
-
Alla luce di queste
considerazioni, la revoca parziale del PR di __________, viola il diritto e
dev’essere annullata.
-
Il Cantone,
soccombente, è tenuto al versamento di congrue ripetibili ai ricorrenti (Comune
compreso), assistiti da avvocati.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono accolti.
-
Non si prelevano né spese
né tasse di giudizio; il Cantone verserà a ognuno dei ricorrenti fr. 1'500.--
di ripetibili.
-
Intimazione: - Avv.
__________ __________, __________
Avv. __________ __________, __________
Avv.ti __________ __________ e
__________, __________
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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