AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1994.169
Data decisione, Autorità:
23.02.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00169
Lugano
15 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 27 aprile 1992 di
__________ __________:
__________. __________, __________. __________, __________. __________, ________,
rappr. da: avv. _________
___________________________ __________,
contro
la
risoluzione 24 marzo 1992, no. __________del Consiglio di Stato che ha
approvato il piano particolareggiato zona _________ (PP1) del Comune di
__________;
visto
la
risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________
la
risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato
il
sopralluogo del 23 agosto 1993
letti
gli atti e assunti gli accertamenti necessari
r
i t e n u t o
in
fatto
a. La comunione
ereditaria in epigrafe è proprietaria della part. __________RFD __________, in
zona __________, di complessivi mq 347, di cui 294 edificati e 53 adibiti a
corte. L’edificio principale, con fronte sul viale __, radicalmente
trasformato all’inizio degli anni settanta, occupa la maggior parte della
superficie: al piano terreno è ubicato il noto ristorante “
_____________ ”, agli altri piani una serie di appartamenti.
Il piano particolareggiato
della zona _________ (PP1), adottato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1989
e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992, suddivide il quartiere in
3 comparti (A, B, C), colloca il fondo in esame al comparto C e lo sottopone ad
una serie di vincoli contro i quali le proprietarie sono insorte dapprima dinnanzi
al Consiglio di Stato e, vistosi respingere i gravami, a questo TPT chiedendo
l’annullamento della decisione governativa e quindi dei vincoli contestati.
Tanto il comune di
_________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e
propongono il rigetto del ricorso.
Delle argomentazioni delle
parti diremo all’occorrenza nei considerandi.
Nel sopralluogo si decise
di sospendere la causa nell’attesa che il comune approntasse con l’accordo
delle ricorrenti una variante che però non venne mai seriamente avviata.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4
lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva delle ricorrenti, già insorte, per gli stessi motivi, in
prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- La particella __________è
gravata dai seguenti vincoli che le ricorrenti contestano col presente ricorso,
chiedendone l’annullamento:
a) linea
di arretramento di 6 mtl sul viale _________per la formazione
di un’area verde alberata;
b) assieme
alle part. 1,, _________, (Via __________
/ __________),
riserva per una “edificazione di interesse pubblico”;
c) altezza
massima delle costruzioni limitata a mtl 16,70, le ricorrenti
postulando l’inserimento in zona _________in cui l’altezza massima
consentita è di mtl 22,70.
- linea di arretramento
A proposito della
contestata linea di arretramento giova ricordare che il TF ha ritenuto
illegittima la sua imposizione alla part. __________RFD __________, annullando
la sentenza con la quale abbiamo respinto il ricorso del proprietario contro la
decisione governativa approvante il vincolo (cfr. DTF 3 luglio 1995, 1P.
614/1994, in re _________c. Comune di __________).
Gli stessi motivi svolti
dal TF in quella sentenza valgono ad escludere che l’imposizione della linea di
arretramento al fondo delle ricorrenti sia sorretta da un interesse pubblico
prevalente e rispetti il principio della proporzionalità. Con sentenza 1.2.96
abbiamo dunque tolto quel vincolo dalla proprietà _________ e la linea,
interrotta su quel tratto, ha perso la sua ragione di essere.
Su questo punto il ricorso
dev’essere accolto.
- zona riservata per
arredo urbano
a) Il
nuovo PR, adottato dal comune il 6.11.1989, pubblicato dal 29.1
al 27.2.1990 e approvato dal Consiglio di Stato il 24.3.1992,
ha introdotto all’art. 19 NAPP1 il vincolo di zona riservata
per arredo urbano e vi ha assoggettato i fondi delle
ricorrenti.
Il
disposto è del seguente tenore:
-
Nell’area
indicata con tratteggio interrotto il Comune intende
promuovere un’edificazione unitaria, con contenuti d’interesse
generale, altamente qualificata sull’impianto e nell’espressione
architettonica.
-
Le
modalità, le eventuali ripartizioni di proprietà, i tempi di realizzazione,
ecc. sono da concordare con i proprietari interessati
e da determinare in apposite convenzioni.
-
Nei
casi non potessero essere regolati in via bonale è riservata
l’espropriazione per causa di pubblica utilità.
Le parti hanno ravvisato
nel vincolo in esame l’imposizione dell’obbligo di piano di quartiere,
non previsto dalla LE vigente al momento della pubblicazione del PR e sancito
invece dall’art. 56 LALPT, entrata in vigore il 23.5.1990, nell’intervallo tra
la pubblicazione e l’approvazione del piano.
Le ricorrenti ne deducono
la violazione dell’art. 102 LALPT, ai cui sensi “i piani regolatori pubblicati
e i ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge vengono
istruiti e decisi conformemente alle leggi finora in vigore davanti alle
autorità finora competenti.” Ne concludono che la zona riservata prevista dal
PR è destituita di base legale e viola l’art. 22ter Cost.
Il Comune esclude percontro
che l’art. 102 LALPT si riferisca al diritto sostanziale: il suo campo d’azione
è circoscritto alle regole di procedura e di competenza. Il Consiglio di Stato,
ricordato che la procedura di adozione e di approvazione del PP1 è avvenuta a
“cavallo” dell’entrata in vigore della LALPT, ritiene corretta l’applicazione
della nuova base legale.
b) Premettiamo
che nel caso che ne occupa il quesito può rimanere
aperto.
Va
tuttavia rilevato l’importanza che una legge fondamentale come la
LALPT - e per il suo tramite la legge federale - venga
applicata a tutto il territorio, creando quell’unitarietà cui
non può essere responsabilmente rinunciato. Se poi si consideri
che l’art. 101 LALPT impone, a questo preciso fine, di
uniformare alla legge i PR vigenti al momento della sua entrata in
vigore risulterà difficile ritenere che un piano che già
ne avesse recepito i contenuti al momento della pubblicazione
non possa essere approvato su quel punto e ciò
per l’unica ragione che la LE, allora vigente, non li prevedeva.
Più
plausibile può invece apparire un’interpretazione più restrittiva
dell’art. 102 LALPT ai cui sensi la prescrizione che nell’istruire
e adottare il PR si debbano seguire le regole del diritto
vigente al momento della pubblicazione vada intesa nel
senso che come le regole disciplinanti l’istruzione sono essenzialmente
procedurali, così lo sono quelle dell’approvazione.
Ciò significa che tutto il procedimento ancora
aperto (istruzione e approvazione) deve svolgersi presso
le autorità competenti e secondo la procedura previste
dal diritto in vigore al momento della pubblicazione. Il
diritto sostanziale non è invece toccato dal disposto.
c) Come
abbiamo sopra indicato non occorre risolvere il quesito in
questa sede. Abbiamo sopra riportato contenuto e obiettivo
dell’”area riservata per una edificazione di interesse
pubblico” definiti dall’art. 19 NAPP1.
Il
piano di quartiere è percontro definito dall’art. 56 LALPT quale:
“progetto planovolumetrico per un insieme di edifici,
inteso a favorire la promozione urbanistica quando
sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione
degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal
piano regolatore” (art. 56 LALPT cpv. 1).
Il PR dovrà stabilire se
il suo allestimento è obbligatorio o facoltativo e inoltre fissare: a) la
superficie minima dei fondi; b) i requisiti minimi; c) i
parametri minimi e massimi (art. 56 LALPT cpv. 2).
Ora se la riserva di
un’area per un’edificazione di interesse pubblico può a rigori rispondere agli
obiettivi di un piano di quartiere e l’intenzione di renderlo obbligatorio non
fa dubbio, manca invece la definizione delle caratteristiche essenziali e dei
contenuti di un simile piano. La disposizione dell’art. 19 NAPP1 non risponde
dunque ai requisiti minimi dell’art. 56 LALPT né trova peraltro il
corrispettivo in altre disposizioni della LALPT e nemmeno della LE.
Non rientra d’altra parte
nell’autonomia comunale, per ampia ch’essa sia, il potere di emanare
disposizioni che, senza il supporto della legislazione cantonale (o federale),
restringano in modo così grave la proprietà privata e per di più sulla base di
un’ipotesi normativa tanto generica e vaga quanto quella enunciata dell’art. 19
NAPP1. La densità normativa non può scendere al disotto della soglia ora
tracciata dall’art. 56 LALPT per un istituto, il piano di quartiere, che
persegue fondamentalmente lo stesso obiettivo dell’art. 19 NAPP1 ma offrendo
quelle garanzie minime, irrinunciabili, al disotto delle quali non v’è
l’imprescindibile sicurezza e prevedibilità del diritto. Garanzie che esige,
del pari, l’istituzione di una zona __________, tanto in regime di LE che di
LALPT e senza le quali, per costante giurisprudenza, non è lecito restringere
la proprietà privata.
Ora, l’art. 19 NAPP1 non si
limita a un semplice proclama d’intenti ma intende rendere vincolante
l’edificazione di interesse pubblico che il comune vorrà promuovere o veder
promossa sulle aree vincolate, con la riserva dell’espropriazione in caso di
mancato accordo dei proprietari sulle “modalità, le eventuali ripartizioni
di proprietà, i tempi di realizzazione, ecc.”.
Alla luce delle pregresse
considerazioni Il Consiglio di Stato non poteva approvare l’art. 19 NAPP1 senza
violare il diritto federale.
Il disposto deve dunque essere
annullato in questa sede e con esso l’attribuzione del part. __________ad area
riservata per un’edificazione di interesse pubblico. Le censure ricorsuali
vanno accolte su questo punto.
- altezza massima
La domanda ricorsuale di
inserire la part. __________in zona _________ è avversata dal comune che
giustifica l’altezza massima di mtl 16,70 contro i 22,70 della zona _________
con una serie di considerazioni di natura urbanistica che hanno ispirato
l’assetto del quartiere _________ nel quadro della pianificazione dell’intera
città. “Sul lato lungo il __________ __________, leggesi a pagina 17
della risposta comunale, il P.P.1 concede un’altezza di m 16.70 con lo scopo
di aprire il quartiere verso il __________, che costituisce un segno
territoriale di grande forza paesaggistica, onde creare uno spazio di relazione
tra i quartieri del Centro e di __________.”
In sintesi, si vuole che
il _________ funga da cerniera e non da cesura tra le due parti della Città.
Perciò si scala su quel lato la crosta che fa da baluardo al quartiere,
aprendolo al dialogo con la parte di là dal __________.
E’ questa una scelta
urbanistica che ha dalla sua ragioni plausibili né questo tribunale può
sindacarla senza invadere l’autonoma sfera decisionale del Comune e senza
disconoscerne, violando l’art. 2 LPT, il ruolo di autorità inferiore di
pianificazione.
La censura non può essere
accolta.
- Il Comune,
intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e non a
salvaguardia di suoi interessi pecuniari, non deve nella misura in cui è
soccombente spese e tasse di giustizia. Deve invece congrue ripetibili alle
ricorrenti, parzialmente vittoriose in causa.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente accolto.
§) Di
conseguenza la decisione governativa impugnata è annullata
nella misura in cui approva a) l’art. 19 NAPP1 e la sua
applicazione al part. __________RFD __________; b) l’assoggettamento
del part. __________RFD _________ alla linea di arretramento
dal viale __________. L’art. 19 NAPP1 è conseguentemente
annullato e con esso il relativo vincolo sul part.
__________. Annullato è pure l’assoggettamento del part. __________ alla
suddetta linea di arretramento. Per il resto il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano spese né
tasse di giudizio. Il comune verserà alle ricorrenti fr. 1'500.-- di
ripetibili.
-
Intimazione: -
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster