RI 1
rappr. da: RA
1
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che
l’UT il 25 maggio 2004 concedeva a __________ e __________ RI 1 una prima proroga
fino al 30 luglio 2004 per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2003B
dell’indivisa;
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che,
trascorso questo termine, l’UT diffidava i contribuenti a presentare la
dichiarazione entro dieci giorni;
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che
per questo avvertimento il 12 agosto 2004 veniva prelevata una tassa di diffida
di fr. 30;
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che
il reclamo presentato contro la stessa veniva respinto con decisione del 19
agosto 2004;
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che
con il presente, tempestivo ricorso (inviato all’UT e trasmesso a questa Camera
per competenza) i contribuenti chiedono l’annullamento della tassa di diffida,
argomentando che usufruttuario della sostanza di loro proprietà in Ticino è __________
__________, residente a 8105 Watt nella Zielstr. al n. 96;
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che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che
l'art. 202 LT stabilisce che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune
devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro
rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;
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che
sulla base di tale presupposto l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti
l'inoltro dell'apposito modulo 20, cioè del Questionario per le comunioni
ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà;
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che
il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art.
198 cpv. 3 LT);
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che
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art
198 cpv. 4 LT);
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che,
per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di
cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della
diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del
contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo,
l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la
dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera
raccomandata (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
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che,
per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa
di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi
procedurali;
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che
contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità
fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta
giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
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che,
per quanto precede, è pacifico che i ricorrenti, membri dell’indivisa __________,
sono venuti meno ai loro obblighi procedurali, avendo omesso di presentare la
dichiarazione dell’indivisa entro il termine prorogato concesso loro dall’UT e,
meglio, entro il 30 luglio, anche se sarebbe stato sufficiente ritornare il
formulario non compilato, attirando l’attenzione dell’UT sull’esistenza di un
usufrutto che da molti anni grava la loro proprietà, con conseguente
dichiarazione della sostanza e del relativo reddito da parte
dell’usufruttuario;
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che,
così stando le cose, la tassa di diffida va pertanto confermata;
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che
è nondimeno vero quanto lamentato dai ricorrenti, segnatamente l’eccesso di burocrazia
che fa sì che per una di fatto inutile dichiarazione vengano spedite ben
quattro formulari per la dichiarazione d’imposta, con tutto quel che ne
consegue e, meglio, a __________ RI 1, a __________ RI 1, a __________ & __________
RI 1 e a __________ & __________ __________, questi ultimi usufruttuari
(sic);
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che
è vero che in simili casi (esistenza di un usufrutto noto al fisco, in quanto
perdura da oltre un decennio) parrebbe senz’altro più ragionevole che l’UT
prenda nota dell’esistenza dell’usufrutto e invii, fino a cessazione del
diritto, un solo formulario per la dichiarazione all’usufruttuario;
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che
per quanto precede questo giudice fa astrazione dall’accollare spese e tassa di
giustizia ai ricorrenti, invitando nel contempo l’autorità fiscale a esaminare
la possibilità di semplificare in simili casi la procedura di tassazione, che
per altro risulta difficilmente comprensibile soprattutto ai contribuenti
residenti fuori cantone.