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Numero d'incarto:
80.2004.5
Data decisione, Autorità:
09.02.2004, CDT
Incarto n.
80.2004.5
Lugano
9 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2004
in materia di: IC e IFD 2001
presentato da:
__________ __________ di __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 12
dicembre 2003 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in Bellinzona
(UTPG) notificava alla __________ __________ di __________ __________ in
__________ la decisione su reclamo in materia di IC e di IFD 2001, in cui alla
contribuente veniva esposto in via valutativa un utile di fr. 100'000.-;
-
che la alla
__________ __________ di __________ __________ presentava ricorso il 16 gennaio
2004;
-
che
l'UTPG con osservazioni del 3 febbraio 2004 solleva in ordine dubbi circa la
tempestività del ricorso;
-
che degli
argomenti sviluppati nel ricorso della __________ __________ di __________
__________ e nelle osservazioni dell'UTPG verrà detto in seguito, per quanto
necessario all'esame di merito della vertenza;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
secondo l'art. 227 cpv. 1 LT il contribuente può impugnare con ricorso scritto
la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
-
che,
anche secondo l'art 140 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione,
davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale;
-
che
nel caso in esame la contribuente ha ritirato per sua stessa ammissione la decisione
su reclamo, notificatale per lettera raccomandata il 12 dicembre 2003, il 16
dicembre, che cadeva di martedì;
-
che
pertanto il termine di ricorso scadeva giovedì 15 gennaio 2004, vale a dire il
trentesimo giorno dal giorno successivo a quello del ritiro della decisione su
reclamo (cfr. art. 192 cpv. 2 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD);
-
che il
ricorso è invece stato spedito soltanto venerdì 16 gennaio 2004 dalla posta di
__________;
-
che
pertanto, contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, esso è chiaramente
tardivo, anche se di un sol giorno;
-
che così
stando le cose, questo giudice deve astenersi dall'entrare nel merito delle
argomentazioni ricorsuali come pure dei controargomenti esposti dall'UTPG in
sede di risposta al ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile in quanto tardivo.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
terzi implicati
- Divisione
delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501
Bellinzona
- Amm.
federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003
Berna
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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